053U0989
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Richiamo alle armi, per istruzione, di militari di truppa in congedo illimitato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1953 n. 989)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione , Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329 ; Visto l' art. 4 della legge 22 gennaio 1934, n. 115 , sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, e successive modificazioni; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta:
Art. 1
Nell'esercizio finanziario 1953-54 possono essere richiamati alle armi per istruzione aliquote di militari di truppa in congedo illimitato delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dell'Esercito, appartenenti a distretti militari dipendenti dai Comandi militari territoriali di Torino, Genova, Milano, Bolzano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Palermo, delle classi di leva 1928, 1929 e 1930.
Art. 2
Il Ministro per la difesa stabilira' per ciascun Comando militare territoriale e per ciascuna Arma il numero dei militari di truppa da richiamare.
Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
Art. 3
I militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale nella quale sara' indicato anche il giorno di presentazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Napoli, addi' 22 ottobre 1953 EINAUDI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 gennaio 1954 Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 28. - PALLA