052U0132
052U0132
Inclusione degli abitati di Filiano e della borgata di Filianello, in provincia di Potenza, tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 febbraio 1952 n. 132)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445 ;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 marzo 1951, n. 768 ;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici emesso con voto in data 2 ottobre 1951, n. 3161;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , sono aggiunti, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quelli di Filiano e della borgata Filianello, in provincia di Potenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 febbraio 1952 EINAUDI ALDISIO Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 marzo 1952 Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 90. - CARLOMAGNO