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051U1731

IT - DPR

051U1731

Accordo (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1951 n. 1731)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di pagamenti in sterline e relativo scambio di Note, conclusi a Roma, tra l'Italia e la Gran Bretagna, il 21 dicembre 1950.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 21 dicembre 1950.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Caprarola, addi' 30 luglio 1951 EINAUDI DE GASPERI - LA MALFA VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 febbraio 1952 Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 36. - FRASCA

Art. 1

Accordo italo-britannico di pagamenti in sterline
Il Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e il Governo italiano (desiderosi di modificare gli accordi conclusi tra di essi per il regolamento dei pagamenti in guisa da tener conto della creazione della Unione Europea dei Pagamenti e al fine di conformarsi alle disposizioni dell'Accordo relativo alla creazione dell'Unione, firmato a Parigi il 19 settembre 1950 (d'ora innanzi indicato come "Accordo Europeo di Pagamenti") hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Tutti i pagamenti commerciali e finanziari tra i residenti
nell'area monetaria italiana e i residenti negli "Scheduled Territories", all'infuori di quelli che possono essere fatti in lire in conformita dell'art. 7, debbono essere regolati in sterline.

Art. 2

Art. 2
L'Ufficio italiano dei Cambi (d'ora innanzi indicato come
l'"Ufficio"), nella sua qualita' di agente del Governo italiano, acquistera' e vendera' sterline e i corsi da esso applicati per la sterlina saranno collegati al corrispondenti corsi effettivi per il dollaro U.S.A. sulla base del tasso medio della Banca d'Inghilterra per il dollaro U.S.A.

Art. 3

Art. 3
La Banca d'Inghilterra e l'Ufficio, nella loro qualita' di agenti dei rispettivi Governi, concluderanno quegli accordi potranno essere necessari per dato effetto all'art. 8 dell'Accordo Europeo di Pagamenti nei rapporti tra i Governi stessi.

Art. 4

Art. 4
Tutti i pagamenti in sterline a residenti nell'area monetaria
italiana, che i residenti negli "Scheduled Territories" o in Paesi al di fuori degli "Scheduled Terri" sono autorizzati a fare all'area monetaria italiana ai termini delle disposizioni di controllo valutario, in vigore nel Regno Unito, dovranno essere fatti mediante accreditamento nei conti italiani.

Art. 5

Art. 5
i) Il Governo del Regno Unito non limitera' la disponibilita' delle
sterline a disposizione di residenti nella area monetaria, italiana per trasferimenti ad altri residenti nell'area monetaria italiana o a residenti negli "Scheduled Territories".
ii) Il Governo del Regno Unito non limitera' la disponibilita'
delle sterline sotto il controllo dell'Ufficio per fare pagamenti per transazioni dirette correnti a residenti in quei Paesi fuori dall'area monetaria italiana e degli "Scheduled Territories" quali potranno essere convenuti tra l'Ufficio e la Banca d'Inghilterra nella loro qualita' di agenti dei rispettivi Governi.

Art. 6

Art. 6
Il Governo italiano non porra' restrizioni all'accettazione da
parte di residenti nell'area monetaria, italiana di sterline provenienti da residenti negli "Scheduled Territories" e, per quanto riguarda transazioni dirette correnti, da residenti in quei Paesi fuori dell'area monetaria italiana e degli "Schedled Territories" quali potranno essere convenuti tra l'Ufficio e la Banca di Inghilterra nella loro qualita', di agenti dei rispettivi Governi.

Art. 7

Art. 7
Il Governo italiano non limitera' la disponibilita' delle lire
derivanti da transazioni correnti consentite e spettanti a residenti negli "Scheduled Territories" al fine di effettuare pagamenti in favore di residenti nell'area monetaria italiana.

Art. 8

Art. 8
I Governi contraenti collaboreranno al fine di assistersi
reciprocamente per mantenere le transazioni di capitale entro le finalita' delle rispettive politiche.

Art. 9

Art. 9
Agli effetti del presente accordo:
a) l'espressione "Scheduled Territories" avra' il significato ad esso di volta in volta conferito dalle disposizioni dell'United Kingdom Exchange Control Act 1947;
b) l'espressione "area monetaria italiana" significhera':
la Repubblica italiana;
la Repubblica di San Marino;
il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana;
c) l'espressione "conto italiano" significhera' un conto di un
residente nell'area monetaria italiana che nel momento e' riconosciuto dalla Banca d'Inghilterra come un conto italiano agli effetti del presente Accordo;
d) l'espressione "pagamenti per transazioni dirette correnti"
significhera' pagamenti per transazioni del tipo definito dall'art.
XIX (i) dell'Accordo del Fondo Monetario Internazionale, disposti da residenti nel paese dal quale il pagamento viene fatto e che si riferiscono unicamente a merci (escluso l'oro in verghe, l'oro in moneta o l'oro semilavorato o interamente lavorato) importate per essere utilizzate o consumate nello stesso paese importatore e che siano originarie del paese in favore del quale il pagamento 6 effettuato, oppure a servizi resi a residenti nel paese che dispone il pagamento da parte di residenti nell'altro paese.

Art. 10

Art. 10
L'Accordo di pagamenti in sterline costituito dalla scambio di Note
del 26 novembre 1948 tra, il Governo di Sua Maesta' nel Regno Unito e il Governo italiano, esteso e modificato dallo scambio di Note tra quei due Governi il 28 giugno 1949, il 13 luglio 1949, il 16 dicembre 1949, il 27 giugno 1950, il 20-21 luglio 1950 e il 29 settembre 1950, viene abrogato.

Art. 11

Art. 11
Il presente Accordo entrera' in vigore il 21 dicembre 1950. In
qualsiasi momento successivo una delle due parti contraenti puo' comunicare all'altra la propria intenzione di porre termine all'Accordo e l'Accordo cessera' di avere effetto tre mesi dopo la data di tale avviso.
In ogni caso esso sara' riesaminato prima del 1 luglio 1952.
In fede di quanto precede, i sottoscritti, debitamente a cio'
autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo, apponendovi i loro sigilli.
Fatto in Roma in duplice esemplare il 21 dicembre 1950, nelle
lingue italiana ed inglese, entrambi i testi da ritenersi ugualmente autentici.
Per il Governo
del Regno Unito della Gran Bretagna
e dell'Irlanda del Nord
MALLET
Per il Governo italiano
SFORZA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Accordo-Scambio di note

SCAMBIO DI NOTE
Parte di provvedimento in formato grafico
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