055U0381
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Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale incaricato temporaneo addetto al servizio del collocamento. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1955 n. 381)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visti gli articoli 1 , 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 , concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato; Visto l' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 ; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all' art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Al personale incaricato temporaneo addetto al servizio del collocamento, di cui all' art. 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 e all' art. 24 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e' concesso, a, decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, in aggiunta alle competenze in vigore fissate dalla legge 20 luglio 1952, n. 1015 , un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nella misura netta indicata, come appresso, per ciascun importo del compenso annuo lordo di cui alla tabella dell'art. 1 della stessa legge 20 luglio 1952, n. 1015 :
Assegno integrativo
Compenso annuo lordo mensile netto
Lire Lire
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120.000 2.500
180.000 2.750
216.000 3.250
240.000 3.750
264.000 4.250
300.000 4.500
360.000 5.000
Art. 2
Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2 , 3 , 5 , 6 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 .
Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiali della. Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 aprile 1955 EINAUDI SCELBA - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 maggio 1955 Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 160. - GRECO