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053U0476

IT - DPR

053U0476

Ricostituzione in Comune della frazione Clivio del comune di Viggiu' (Varese). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1953 n. 476)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 4 settembre 1927, n. 2389 , con il quale i comuni di Clivio, Saltrio e Viggiu', in provincia di Varese, furono soppressi e fusi in unico Comune denominato Viggiu' ed Uniti; Visto il regio decreto 4 ottobre 1934, n. 2353 , con il quale la denominazione del comune di Viggiu' ed Uniti era mutata in quella di Viggiu'; Vista l'istanza in data 1 giugno 1947, intesa ad ottenere la ricostituzione del comune di Clivio; Ritenuto che l'istanza e' sottoscritta dalla maggioranza qualificata dei contribuenti di cui all'art. 33 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ; Viste le deliberazioni 26 luglio 1947, n. 47, del Consiglio comunale di Viggiu' e 30 ottobre stesso anno numero 2340 della Deputazione provinciale di Varese, esprimenti il rispettivo parere favorevole in ordine alla citata istanza; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71 ; Udito il parere del Consiglio di stato; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta:

Art. 1

E' ricostituito il comune di Clivio, in provincia di Varese, con la circoscrizione territoriale preesistenti alla soppressione.

Art. 2

Il Prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Viggiu' ed il ricostituito comune di Clivio, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Viggiu', in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.
E' fatto salvo l'esercizio successivo da parte dei Comuni predetti della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48 , e con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell' art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 , della legge comunale e provinciale.
Al personale in servizio presso il comune di Viggiu', che sara' inquadrato nei nuovi organici, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 maggio 1953 EINAUDI SCELBA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 giugno 1953 Atti del Governo, registro n. 77, foglio n. 82. - PALLA
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