Monitoring Gesetzessammlung

052U2064

IT - DPR

052U2064

Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprieta' degli eredi Ferrara Eugenio, Ferrara Giovan Battista, Eloisa e Leopoldo fu Eugenio, in comune di Minervino Murge (Bari). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952 n. 2064)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo , ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; In virtu' della, delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti degli eredi di Ferrara Eugenio Ferrara Giovan - Battista, Eloisa e Leopoldo fu Eugenio, in parti uguali; per i terreni ricadenti nei comuni di Minervino Murge (provincia di Bari) e di Canosa (provincia di Bari); Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell' art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per poter conservare una parte dei terreni compresi nei suddetti piani particolareggiati di espropriazione; Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio precedente decreto 30 agosto 1951, n. 812; Udito il parere, in data 17 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti degli eredi di Ferrara Eugenio, Ferrara Giovan Battista, Eloisa e Leopoldo fu Eugenio, in parti uguali, per i terreni ricadenti nei comune di Minervino Murge (provincia di Bari), della superficie di ettari 81.81.78, specificamente descritti nell'allegato n. 2 al presente decreto.

Art. 2

Il Conservatore dei Registri immobiliare competente per territorio, e' autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita', in applicazione dell' art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , sui terreni indicati nell'allegato n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 84.84.78.

Art. 3

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2, munito del Visto del Ministro proponente, forma, parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addi' 19 novembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla corte di conti, addi' 16 dicembre 1952 Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 2. - PALLA

Allegato n. 1

ALLEGATO N. 1.
Elenco dei terreni intestati alla ditta eredi Ferrara Eugenio, Ferrara Giovan Battista, per un terzo, Ferrara Eloisa, per un terzo e Leopoldo, per un terzo, fratello e sorella fu Eugenio, in comune di Minervino (provincia di Bari), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilita' a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria ( art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ).
Parte di provvedimento in formato grafico
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