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054U1408

IT - DPR

054U1408

Determinazione della misura definitiva del contributo previsto dall'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, a favore della produzione dei bozzoli 1947. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1954 n. 1408)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662 , contenente provvidenze a favore della produzione bacologica nella campagna serica 1947; Vista la legge 13 marzo 1951, n. 187 , contenente norme interpretative ed integrative del suddetto decreto legislativo; Visti gli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1949, n. 261 , recante norme per l'esecuzione del citato decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662 ; Visto il decreto Presidenziale 27 ottobre 1950, n. 1124 , contenente ulteriori disposizioni per l'applicazione delle provvidenze disposte dal gia' citato decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662 ; Sentito il parere della Commissione di cui all'art. 7, del sopramenzionato decreto legislativo n. 662; Sentita la Corte dei conti; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'industria e per il commercio, per il tesoro e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

E' determinata in L. 61.0937 al chilogrammo a fresco, al lordo della ritenuta prevista a favore dell'Ente nazionale serico dall' art. 12 della legge 13 marzo 1951, n. 187 , la misura del contributo di cui all' art. 1, primo comma, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662 , per i bozzoli prodotti nella campagna bacologica 1947.

Art. 2

Ai fini della liquidazione del saldo dovuto sul contributo di cui sopra, gli aventi diritto al contributo stesso che hanno provveduto direttamente alla vendita dei bozzoli senza avvalersi delle organizzazioni di ammasso collettive debbono notificare il proprio domicilio all'Ente nazionale serico in Milano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3

A modifica dell' art. 2 del decreto Presidenziale 27 ottobre 1950, n. 1124 , i rendiconti di cui all' art. 11 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662 , debbono essere presentati dall'Ente nazionale serico al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 dicembre 1954 EINAUDI SCELBA - MEDICI - VILLABRUNA - GAVA - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 febbraio 1955 Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 181. - CARLOMAGNO
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