049U0012
049U0012
Modificazioni ed aggiunte alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle Ferrovie dello Stato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1949 n. 12)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456 ; Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1918 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911 e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9 , convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674 e successive modificazioni; Visto il decreto interministeriale 29 dicembre 1931, n. 1324 e successive modificazioni; Visti i decreti interministeriali 21 dicembre 1927, n. 1413 e 16 gennaio 1934, n. 2024 e successive modificazioni; Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e ad interim per il bilancio, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio; Decreta:
Art. 1
Sono approvate le modificazioni e le aggiunte alle "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato" e alle "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato", nei testi allegati al presente decreto (allegato A. - viaggiatori e allegato B - bagagli) e vistati dal Ministro proponente.
Art. 2
I prezzi contenuti negli allegati di cui all'art. 1 sono comprensivi delle tasse erariali, delle tasse di bollo, delle tasse addizionali e degli aumenti percentuali in vigore sui prezzi di trasporto dei viaggiatori e bagagli sulle Ferrovie dello Stato.
Art. 3
La tariffa di corsa semplice n. 5 prevista nelle Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose nonche' in qualsiasi altra concessione o disposizione, e' sostituita con la tariffa n. 4; fanno eccezione la Concessione speciale A. (Trasporti per conto del Capo dello Stato e della sua Casa), la Concessione speciale C (Impiegati dello Stato) e la Concessione speciale XVII (Mutilati e Invalidi di guerra), per le quali continua ad applicarsi la tariffa n. 5.
Alla concessione speciale E (Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra. - Associazione nazionale Famiglie dei caduti in guerra - Associazione nazionale combattenti - Opera nazionale per l'assistenza ai mutilati ed invalidi di guerra - Istituto nazionale del Nastro Azzurro) e' applicabile la tariffa n. 4; alla Concessione speciale F (Ufficiali in congedo) e' applicabile la tariffa n. 3, elevando, per la concessione stessa, a dodici il numero annuo degli scontrini per viaggi di corsa semplice, da effettuarsi esclusivamente in prima e seconda classe.
Alle concessioni speciali B e IV e' applicabile la tariffa n. 5.
Sono soppresse le Concessioni speciali III, VII, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XX (viaggi di nozze), XXI (Fantini, guidatori ed allenatori di cavalli da corsa, cavalli da corsa, cavalli ed asini riproduttori e cani da corsa), XXII (Equipaggi delle navi mercantili italiane per i viaggi di licenza) e quella eccezionale temporanea concernente i trasporti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il servizio sanitario a favore degli infortunati nelle miniere di zolfo. La Concessione speciale X e' limitata ai lavoratori italiani espatrianti e loro famiglie con applicazione in ogni caso della tariffa n. 5.
Il Ministro per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro, e' autorizzato, inoltre, a coordinare, uniformare e mettere in relazione con le disposizioni contenute negli allegati A e B menzionati all'art. 1, e con quelle di cui al presente articolo, il testo delle Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose e quello del Regolamento per i trasporti militari (persone).
Art. 4
Il rilascio e l'uso dei biglietti a prezzo ridotto per determinate esposizioni, fiere, mostre, congressi, gare, feste, convegni, pellegrinaggi e simili non possono essere subordinati al pagamento di quote o diritti di qualsivoglia specie a favore di Enti, Associazioni o Comitati organizzatori.
Art. 5
L'art. 67 delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato e' sostituito dal seguente:
Par. 1. - Distanze. - a) Le distanze da stazione a stazione si desumono unicamente dal prontuario edito dall'Amministrazione.
b) Ai soli effetti della tassazione le distanze si computano come segue:
- fino ai 50 chilometri, per ogni chilometro;
- da 51 a 200 chilometri, di due in due chilometri, portando i chilometri dispari al chilometro pari immediatamente superiore;
- da 201 a 400 chilometri, di cinque in cinque chilometri, calcolando per 203 le distanze da 201 a 205 chilometri, per 208 quelle da 206 a 210, per 213 quelle da 211 a 215 e cosi' di seguito;
- da 401 a 800 chilometri, di dieci in dieci chilometri, calcolando per 405,5 le distanze da 401 a 410 chilometri, per 415,5 le distanze da 411 a 420 chilometri e cosi' di seguito;
- da 801 a 1200 chilometri di 25 in 25 chilometri, calcolando: per 813 le distanze da 801 a 825 chilometri; " 838 " " " 826 a 850 "
" 863 " " " 851 a 875 "
" 888 " " " 876 a 900 " e cosi via;
- oltre 1200 chilometri di 50 in 50 chilometri, calcolando:
per 1225,5 le distanze da 1201 a 1250;
" 1275,5 " " " 1251 a 1300 e cosi' via.
c) La distanza minima tassabile e' di 6 chilometri, anche per i trasporti fruenti di agevolazioni particolari.
d) I trasporti fruenti di tariffe, classi di prezzo o riduzioni vincolate ad una distanza minima si tassano in base a tale distanza, anche se quella effettiva sia inferiore, quando questo modo di tassazione riesca piu' favorevole al pubblico rispetto alla tassazione con altra tariffa, classe di prezzo o riduzione non vincolata ad una, distanza minima o vincolata ad una distanza minore.
Par. 2. - Tasse minime. - Per i trasporti a grande velocita' la tassa minima e' indicata nelle tariffe relative; e per quelli a piccola velocita' e' di lire 50, salvo le eccezioni stabilite nelle singole tariffe.
Quando una spedizione sia costituita da piu' merci soggette a tasse minime diverse, la tassa minima a cui deve intendersi soggetta l'intera spedizione e' quella piu' elevata.
Par. 3. - Arrotondamenti. - a) Arrotondamento del peso. - Salve le eccezioni stabilite dalle singole tariffe, l'arrotondamento del peso e' da effettuare nel modo seguente:
1° - per le spedizioni in piccole partite, le frazioni di dieci chilogrammi si portano alla decina immediatamente superiore;
2° - per le spedizioni tassate con prezzi vincolati ad un peso minimo per carro o per veicolo, le frazioni di cento chilogrammi pari o superiori ai cinquanta chilogrammi si arrotondano ai cento chilogrammi immediatamente superiori e le altre si trascurano.
Qualora pero' si tratti di spedizioni composte di piu' merci delle quali siano indicati partitamente i pesi, l'arrotondamento ai effettua solo su questi pesi parziali, portando le frazioni di decina di chilogrammi alla decina immediatamente superiore.
b) Arrotondamento dei prezzi. - I prezzi di trasporto computati in base alle presenti Condizioni e Tariffe per la intera percorrenza delle spedizioni e per ogni tonnellata oppure per uno o piu' capi di bestiame, ecc., si arrotondano portando alla lira superiore le frazioni di cinquanta o piu' centesimi e trascurando le altre.
Il prodotto dei detti prezzi per il peso della spedizione per il valore dichiarato, per i capi di bestiame, ecc., si arrotonda alla lira superiore; e lo stesso arrotondamento e' da fare per qualunque altra tassa o diritto previsto dalle tariffe.
Par. 4. - Arrotondamento delle tasse relative ai trasporti soggetti a particolari riduzioni o ad aumenti. - Nel caso di trasporti fruenti di riduzioni percentuali in virtu' di tariffe eccezionali o di concessioni ed agevolazioni speciali, oppure soggetti ad aumenti di prezzo per acceleramento od altro, le riduzioni o gli aumenti stessi vanno applicati immediatamente sul prezzo pei tonnellata, oppure per uno o piu' capi di bestiame, ecc., di cui al primo alinea del precedente paragrafo 3, sub b) ed i prezzi che ne risultano vanno arrotondati alla lira superiore.
Per l'arrotondamento del prodotto dei detti prezzi per il peso della, spedizione, ecc., vale quanto stabilite nel secondo alinea del precedente paragrafo 3, sub b).
Art. 6
Nell'art. 78 delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sono da apportare le modificazioni di cui appresso:
a) l'ammontare del deposito temporaneo di cui al Par. 1 va elevato a lire 5000;
b) la tariffa dei treni speciali per treno-chilometro e' da modificare in lire 800 per i trasporti a grande velocita' e in lire 700 per quelli a piccola velocita', e i prezzi minimi sono da modificare rispettivamente in lire 16.000 e 15.000;
c) la tassa fissa e' elevata a lire 5000 per la grande velocita' ed a lire 4000 per la piccola velocita'.
Art. 7
I prezzi di cui al punto III delle tariffe ordinarie nn. 101, 102, 105, della grande velocita' sono sostituiti, rispettivamente, da quelli di cui agli allegati C, D, ed E al presente decreto, vistati dal Ministro proponente.
I prezzi indicati nel punto III della tariffa ordinaria n. 107 - grande velocita' - sono sostituiti dai seguenti:
- prezzo per chilogrammo indivisibile e per qualunque di-
stanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2 - prezzo minimo per spedizione . . . . . . . . . . . . . . L. 30
La tassa sul valore stabilita nel punto II - Prezzi della tariffa ordinaria. n. 108 - grande velocita' - e' modificata in lire 0,40 per ogni 1000 lire indivisibili della somma dichiarata e per ogni 10 chilometri indivisibili, col minimo di 100 lire per spedizione.
I prezzi indicati nel punto III della tariffa ordinaria n. 110 - grande velocita' - sono sostituiti dai seguenti:
- per feretro............................................... L. 50 - per carro................................................. " 75 - per ogni anfora od urna................................... " 10 I prezzi della tariffa ordinaria n. 303 - piccola velocita' - sono sostituiti dai seguenti:
a) per spedizioni fino a kg. 300, prezzo L. 50 per tonn.-km. col minimo di 250 lire per spedizione;
b) per spedizioni oltre i kg. 300, prezzo lire 25 per tonn.-km. col minimo di 15 lire per spedizione e per chilometro;
c) per spedizioni di almeno kg 5000, prezzo lire 20 per tonn.-km.
La tassa di cui al punto 3 della stessa tariffa e' portata a lire 200.
I prezzi delle classi competenti ai trasporti a grande e a piccola velocita' di cui al capo XIII sono annullati e sostituiti da quelli contenuti nell'allegato F al presente decreto, vistato dal Ministro proponente.
Art. 8
Le classi di prezzo seguenti indicate nelle tariffe della grande velocita' in vigore sono modificate come appresso:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Art. 9
Nella serie F della tariffa ordinaria, n. 104 grande velocita' e' da aggiungere alla nuova classe 32 vincolata al peso minimo di 15 tonnellate, la classe 33 con il richiamo (**) e la nota (**) seguente: Questa classe e' applicabile solo alle spedizioni di castagne e patate.
Nella serie B della tariffa eccezionale n. 204 grande velocita', in eccezione alle modificazioni di cui all'articolo precedente, le classi 20, 23 e 24, vincolate rispettivamente al peso minimo di 5, 10 e 15 tonnellate, sono da modificare, nell'ordine, nelle classi 32, 36 e 37.
Nella serie F della stessa tariffa eccezionale n. 204 la classe 23 vincolata al peso minimo di 15 tonnellate va modificata, in eccezione all'art. 8, nella classe 34 ed alle nuove classi risultanti 17, 31 e 34, vincolate nell'ordine ai pesi minimi di 5, 10 e 15 tonnellate sono da aggiungere le classi 19, 33 e 35 con il richiamo (4) e la nota (4) seguente: Valevole per i trasporti percorrenti almeno km. 700.
Art. 10
Le classi di prezzo seguenti indicate nelle tariffe della piccola velocita' in vigore sono modificate come appresso:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Art. 11
Fanno eccezione alle modificazioni indicate nell'articolo 10:
1) le seguenti classi previste dalla tariffa ordinaria n. 302 - piccola velocita':
a) Veicoli da strada ordinaria caricati su carri ferroviari:
I. - Con motore:
1) montati o no su ruote - classe 60 da sostituire con la classe 44;
2) montati su ruote - classe 60 da sostituire con la classe 44.
II. - Senza motore - classe 61 da sostituire con la classe 45.
b) Veicoli da ferrovie e tranvie - classe 63 da sostituire con la classe 46.
c) Veicoli circolanti sulle proprie ruote:
I. - Con motore:
1) rimorchiati dai treni - classe 85 da sostituire con la classe 93; classe 87 da sostituire con la classe 94;
2) circolanti isolati con i propri mezzi - classe 83 da sostituire con la classe 92; classe 85 da sostituire con la classe 93;
II. - Senza motore - classe 89 da sostituire con la classe 94;
2) la classe 48, di cui alla, tariffa eccezionale n. 405 piccola velocita', da modificare nella classe 91 e la classe 90 di cui alla tariffa eccezionale n. 410 piccola velocita', da modificare nella classe 96;
3) la classe 82 di cui alla tariffa eccezionale n. 412 piccola velocita', da modificare nella classe 94;
4) le classi 87 e 83 di cui alla tariffa eccezionale n. 417 piccola velocita', da modificare, rispettivamente, nelle classi 94 e 92;
5) la classe 80 di cui alla tariffa eccezionale n. 418, da lasciare invariata;
6) la classe 84 di cui alla tariffa eccezionale n. 426 piccola velocita', serie A, da modificare nella classe 97;
7) la classe 87 di cui alla tariffa eccezionale n. 426 piccola velocita', serie B, da modificare nella classe 97;
8) le classi 80 e 81 di cui alla tariffa eccezionale n. 427 piccola velocita', da modificare, rispettivamente, nelle classi 93 e 94;
9) le classi 84 e 82 di cui alla tariffa eccezionale n. 432 piccola velocita', da modificare, rispettivamente, nelle classi 96 e 94;
10) la classe 87 di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per le spedizioni di legna da ardere percorrenti almeno km. 400, da modificare nella classe 96;
11) le classi 84 e 85 di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per la lignite e formelle di lignite, da modificare, rispettivamente, nelle classi 96 e 97;
12) le classi 81 e 82 di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i minerali metalliferi di ferro, masse o pezzi, da modificare, rispettivamente, nelle classi 94 e 95;
13) le classi 80 e 81 di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i minerali metalliferi di ferro, in polvere, da modificare, rispettivamente, nelle classi 93 e 94;
14) le classi 81 e 82 di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i trasporti di rottami di ferro, limature di ferro, materiale ferroviario vecchio e inservibile destinato alla rifusione, ritagli in destinazione delle ferriere od acciaierie per la ribollitura o la rifusione, scaglie di ferro, scarti di laminazione, torniture, cannoni e proiettili inservibili da rifondere, da modificare, rispettivamente, nelle classi 93 e 94;
15) la classe 84 di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i trasporti di fosfato di calcio minerale (fosforite) allo stato naturale, da modificare nella classe 92, a cui e' da aggiungere la classe 94 vincolata, al minimo di 15 tonnellate;
16) le classi 84 e 86, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i trasporti di mattoni ordinari di argilla comune, di tegole ed embrici, pietrisco greggio, ghiaia, argilla destinata a fabbriche di mattoni ordinari e di tegole, pietre crude da calce, da cemento e da gesso, pietre non nominate di peso fino a kg. 100 per pezzo, nonche' le classi 85 e 87 in vigore per i rottami di mattoni ordinari, da modificare, rispettivamente, nelle classi 94 e 95;
17) la classe 86 di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i ciottoli comuni, i lapilli e la pozzolana, da modificare nella classe 95;
18) la classe 86 di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i ciottoli di quarzo, per il quarzo in pezzi e in polvere od in granelli nonche' per le sabbie quarzose, tutti di produzione nazionale, da modificare nella classe 94, con aggiunta della classe 96 vincolata al peso minimo di 15 tonnellate.
19) le classi 84 e 85 di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i trasporti di castagne e patate, da modificare, rispettivamente, nelle classi 93 e 94;
20) le classi vincolate ai pesi minimi di 10 e 15 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria, n. 301, applicabili al carbon fossile (litantrace e antracite), al carbone di lignite e di torba ed ai loro agglomerati e residui, compresa la polvere, da modificare, rispettivamente, nelle classi 94 e 95; e la classe vincolata al peso minimo di 10 tonnellate applicabile al coke di carbon fossile, di lignite e di torba, ai loro agglomerati ed alla polvere, come pure quelle applicabili alla torba e formelle di torba, da modificare nella, classe 94;
21) la classe 80 vincolata al peso minimo di 10 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i fichi secchi per uso alimentare, per le mele secche, le pere secche e per le frutta secche non nominate, da modificare nella classe 79;
22) la classe 81 vincolata al peso minimo di 10 tonnellate, di cui alla tariffa, ordinaria, n. 301, in vigore per le mandorle secche col guscio e per le nocciuole secche col guscio, da modificare nella classe 79;
23) le classi 80 e 81 vincolate, nell'ordine, di pesi minimi di 10 e 15 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i trasporti di cemento comune in sacchi o botti, da modificare, rispettivamente, nelle classi 79 e 80;
24) le classi 82 e 83 vincolate nell'ordine, ai pesi minimi di 10 e 15 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per il grano ed il granoturco atti all'alimentazione umana e per le farine di grano e di granoturco nonche' per il riso, il risino ed il risone, da modificare, rispettivamente, nelle classi 93 e 94, con l'aggiunta della classe 96, vincolata al peso minimo di 15 tonnellate e ad un percorso minimo di km. 350;
25) la classe 82, vincolata al peso minimo di 10 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per le paste da minestra, escluse le glutinate, da modificare nella classe 93;
26) la classe 77, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per il vino anche chinato, di produzione nazionale trasportato in botti, in barili, carri serbatoi, da modificare nella classe 79, cui e' da aggiungere la classe 80, vincolata, oltre che al peso minimo di 10 tonnellate, ad una percorrenza minima di km. 600;
27) la classe 75, vincolata) al peso minimo di 10 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per il legno comune lavorato con l'ascia o segato diritto anche con denti e incastri per la calettatura e per le assicelle preparate per comporre casse da imballaggio, da modificare nella classe 76;
28) le classi 73 e 76, vincolate, nell'ordine, ai pesi minimi di 5 e 10 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per gli oli minerali combustibili e per gli altri residui non nominati della distillazione degli oli minerali, da modificare, rispettivamente, nelle classi 76 e 79;
29) le classi 78 e 79, vincolate, nell'ordine, ai pesi minimi di 10 e 15 tonnellate di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per la pirite di ferro di origine nazionale, da modificare, rispettivamente, nelle classi 79 e 80; e la classe 80, vincolata, al peso minimo di 10 tonnellate di cui alla stessa tariffa, in vigore per le ceneri di pirite, da modificare nella classe 91.
Alle classi 75 e 76, vincolate nell'ordine, ai pesi minimi di 5 e 10 tonnellate, di cui alla tariffa ordinaria n. 301, in vigore per i trasporti di calciocianamide, di nitrato di calcio di produzione nazionale e di nitrato e di solfato di ammonio di produzione nazionale, e' da aggiungere la classe 78, vincolata al peso minimo di 15 tonnellate.
Art. 12
Nei nuovi prezzi di trasporto delle cose sono stati conglobati tasse erariali, tasse di bollo, tasse addizionali ed aumenti percentuali in vigore.
Art. 13
Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 3 sono estese ai trasporti di cose di cui alle "Concezioni speciali per determinati trasporti di persone e cose" ed al "Regolamento per i trasporti militari (cose)" vigenti sulle Ferrovie dello Stato.
Art. 14
Il maggior provento che derivera' dalle modificazioni alle tariffe pel trasporto delle persone, dei bagagli e delle cose a grande e piccola velocita' - conseguenti dalla applicazione del presente decreto - e' devoluto per intero all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese le quote riferentisi alla tassa erariale.
Sono devoluti ugualmente per intero alle Ferrovie predette i maggiori proventi derivanti, in dipendenza del presente decreto, dall'esercizio di linee di proprieta' privata effettuato dalle Ferrovie dello Stato stesse.
Art. 15
Il presente decreto entra in vigore il giorno 10 febbraio 1949.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 gennaio 1949 EINAUDI DE GASPERI - CORBELLINI - PELLA - SEGNI LOMBARDO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 febbraio 1949 Atti del Governo, registro n. 26, foglio n. 50 - CARLOMAGNO
Allegato A
ALLEGATO A.
Modificazioni ed aggiunte alle "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato"
Nel capo 1 - Disposizioni generali - il minimo di eccedenza di tassa di cui all'art. 1 Par. 3, secondo comma, e' elevato da lire due a lire cinquanta per biglietto.
Nello stesso capo I, in fine all'art. 3 Par. 1 viene aggiunto d seguente comma:
Per automotrici, ai sensi delle presenti Condizioni e Tariffe, si intendono i convogli effettuati con automotrici termiche, elettromotrici, autotreni, elettrotreni e simili.
Inoltre le norme dell'art. 4 Par. 1 concernenti le irregolarita' nei biglietti di entrata nelle stazioni sono sostituite da quelle di cui al successivo art. 8-bis Par. 6. Al medesimo art. 4, nel Par. 3, penultimo comma la parola "qualunque" e' sostituita con "personale".
Nel capo II - Del contratto di trasporto - il Par. 6 deve essere sostituito con quello seguente:
Par. 6. - Stazioni di confine e servizi con l'estero. - Le localita' da considerare come stazioni di confine per i viaggiatori provenienti dall'estero od ivi diretti sono stabilite dall'Amministrazione.
Qualora l'applicazione delle singole tariffe sia subordinata alla provenienza del viaggiatore da stazioni di confine, il biglietto puo' emettersi soltanto in partenza dalla stazione di confine che serve la localita' di entrata del viaggiatore in Italia, risultante dal passaporto che deve essere esibito ad ogni richiesta del personale ferroviario.
L'Amministrazione ha facolta' di stabilire norme particolari, anche in deroga alle rispettive tariffe, a riguardo del prezzo, della validita', delle fermate intermedie e degli itinerari per i viaggiatori del traffico internazionale e loro bagaglio.
Nel detto capo II, all'art. 5 Par. 8 deve essere aggiunto il seguente comma:
Per i biglietti nominativi e' prescritto il possesso, da parte del viaggiatore, di un documento personale di identificazione, da esibire a richiesta degli agenti ferroviari.
Nello stesso capo II, gli articoli 7 e 8 sono annullati e sostituiti dai seguenti:
Art. 7. - TRASPORTO DEI RAGAZZI.
I ragazzi che non hanno ancora compiuto i quattro anni sono trasportati gratuitamente purche' non occupino un posto di viaggiatore e viaggino insieme a persona adulta.
Quando non sia diversamente disposto dalle singole tariffe, i ragazzi che non hanno ancora compiuto i quattordici anni hanno diritto di occupare un posto pagando la meta' del prezzo per adulti stabilito in base alla tariffa competente; a questo effetto si tiene conto dell'eta' che ha il ragazzo nel giorno di acquisto del biglietto.
Quando le condizioni di applicazione delle singole tariffe prescrivono un numero minimo di viaggiatori adulti e non sia diversamente disposto dalle tariffe stesse, due ragazzi paganti la meta' del prezzo per adulti sono considerati, agli effetti della formazione del minimo richiesto, come una persona adulta.
Art. 8. - MODIFICAZIONI AL CONTRATTO DI TRASPORTO.
Par. 1. - Cambio di classe e cambio di treno. - Il cambio dalla seconda o dalla terza classe ad altra superiore ed il passaggio ad un treno per il quale il prezzo di trasporto sia piu' elevato devono essere preventivamente richiesti alla stazione o al personale ferroviario del treno e sono consentiti verso pagamento della differenza fra i prezzi rispettivi, per la lunghezza del tratto a cui si riferiscono, considerato isolatamente.
Per i biglietti di corsa semplice locali e di andata e ritorno locali, la differenza viene stabilita fra i prezzi delle due classi a tariffa ordinaria n. 1 per i biglietti di corsa semplice e a tariffa n. 2 per quelli di andata-ritorno, per il tratto in cui ha luogo il passaggio in classe superiore considerato isolatamente. Quando pero' esista il prezzo locale anche per la classe superiore e la differenza fra i due prezzi per l'intera percorrenza del biglietto risulti piu' conveniente per il viaggiatore, si applica quest'ultima.
Per i biglietti di andata e ritorno non sono ammessi, nel viaggio di andata, cambi di classe interessanti anche il viaggio di ritorno salvo il caso previsto nell'ultima parte del precedente comma.
Quando trattasi di trasporti che hanno luogo sotto il regime del capi X a XIV, la differenza di classe si calcola fra i prezzi della tariffa ordinaria n. 1.
Il viaggiatore munito di biglietto di classe superiore, che utilizzi un treno sul quale non vi sia servizio della classe corrispondente al biglietto posseduto, deve prendere posto in classe inferiore senza diritto a rimborso.
Par. 2. - Modificazioni d'itinerario. - Il viaggiatore munito di biglietto che consenta l'uso delle deviazioni di cui all'articolo 20 Par. 1, puo' chiedere di seguire una via piu' lunga di quella per la quale il suo biglietto e' valevole, purche' si tratti di deviazione ammessa, e la domandi alla stazione o al personale ferroviario del trimo prima di impegnarla. In questo caso l'Amministrazione ha diritto di esigere il prezzo corrispondente al maggior percorso, considerato isolatamente, in base alla tariffa applicata al trasporto.
Nel caso di biglietti di andata e ritorno, non sono ammesse, nel viaggio di andata, modificazioni di itinerari interessanti anche il viaggio di ritorno.
Par. 3. - Biglietti di congiunzione. - L'Amministrazione e' autorizzata a rilasciare biglietti di congiunzione di corsa semplice fra una qualsiasi delle stazioni situate sulla percorrenza del biglietto gia' in possesso del viaggiatore ed altra stazione posta fuori dalla percorrenza medesima o viceversa, quando cio' non sia in contrasto con l'applicazione delle singole tariffe.
L'Amministrazione ha facolta' di emanare norme complementari per la disciplina dei biglietti di cui al presente paragrafo.
Art. 8-bis. - IRREGOLARITA' ED ABUSI.
Par. 1. - Viaggio fuori itinerario. - Nel caso che il viaggiatore percorra, senza averne fatta tempestiva richiesta, una via diversa da quella per la quale e' valido il suo biglietto, deve pagare, se questa e' una deviazione ammessa, il prezzo corrispondente al maggior percorso considerato isolatamente e calcolato in base alla tariffa competente al viaggiatore, piu' una soprattassa eguale al detto importo, col massimo di lire cento. Se trattasi, invece, di una via che non e' una deviazione ammessa, l'Amministrazione ha diritto di esigere, per tutta la percorrenza irregolarmente effettuata, il prezzo a tariffa n. 1. Resta pero' al viaggiatore il diritto di valersi, quando sia possibile, del suo biglietto col primo o secondo treno successivo a pel percorso non effettuato.
Par. 2. - Biglietto non valevole. - Se il viaggiatore e' trovato con un biglietto a tariffa ridotta senza i documenti che comprovino il diritto a tale riduzione o col documento scaduto di validita', l'Amministrazione ha diritto di esigere l'importo della differenza fra la tariffa ridotta e quella ordinaria, per tutto il percorso indicato sul biglietto, piu' una soprattassa di lire cento.
Quando le condizioni particolari delle tariffe prescrivono l'esibizione di un documento personale di riconoscimento, il viaggiatore che ne sia sprovvisto e' assoggettato al pagamento della differenza tra la tariffa ridotta e quella ordinaria n. 1 per tutto il percorso indicato sul biglietto, ammenoche' non trattisi di abusi contemplati al Par. 7.
Se e' trovato con biglietto di classe inferiore a quella occupata, l'Amministrazione ha diritto di esigere l'importo della differenza di prezzo calcolata nel modi indicati al Par. 1 dell'art. 8, per tutto il percorso irregolarmente compiuto e quello che eventualmente intenda compiere nella classe superiore, piu' una soprattassa di lire trecento.
Se ha oltrepassato la destinazione indicata nel suo biglietto, senza darne preavviso, sono applicabili le norme del Par. 3.
Chi viaggia in treno per il quale esistano speciali limitazioni, le quali, per cio' che riguarda la percorrenza, la classe o la tariffa, non gli diano diritto a fruire del treno stesso, deve pagare la differenza di prezzo, a seconda del casi, pel minimo percorso ammesso, pel cambio di classe o pel complemento alla tariffa ordinaria n. 1 piu' una soprattassa di lire cento.
Par. 3. - Mancanza del biglietto - Biglietto scaduto - Fermate non ammesse. - Il viaggiatore che durante la corsa del treno od in arrivo e' trovato sprovvisto di biglietto o con biglietto scaduto di validita' e non puo' provare di aver avvisato il personale di servizio sul treno, e' assoggettato al pagamento dell'importo a tariffa ordinaria n. 1 di corsa semplice per il percorso effettuato irregolarmente, piu' una soprattassa eguale al detto importo con un minimo di lire trecento. Il viaggio si considera come fatto in prima classe ove non sia accertato che ebbe luogo in una classe inferiore.
Chi effettua fermate non ammesse od in piu' di quelle consentite e' assoggettato al pagamento di una penalita' di lire cento.
Par. 4. - Irregolarita' nel trasporto dei ragazzi. - Nel caso di viaggio in contravvenzione al disposto dell'art. 7 di un ragazzo che abbia compiuto i quattro o i quattordici anni, l'Amministrazione ha il diritto di esigere il prezzo dovuto o il complemento del medesimo, piu' una soprattassa eguale con il minimo di lire trecento.
Par. 5. - Simulata occupazione di posto. - in caso di simulata occupazione di posto il viaggiatore e' assoggettato al pagamento di una penalita' di lire duecento per ogni posto.
Par. 6. - Irregolarita' nel biglietti di entrata nelle stazioni. - E' assoggettato ad una penalita' di lire cinquanta, oltre al diritto di cui al Par. 8 per regolarizzazioni in stazione:
a) chi e' sprovvisto di biglietto di entrata, oppure e' munito di biglietto di entrata non forato o scaduto di validita';
nella penalita' e' incluso il prezzo del biglietto di entrata;
b) il possessore di biglietto d'entrata che s'introduce nelle carrozze; se occupa indebitamente posto a sedere e' assoggettato, inoltre, al pagamento della penalita' di cui al Par. 5;
c) chi elude i divieti di cui al settimo comma dell'art. 4;
questi inoltre e' allontanato dalla stazione e il biglietto di entrata in suo possesso viene ritirato e dichiarato nullo.
Quando si incorra contemporaneamente nelle irregolarita' di cui alle lettere a) e b) le penalita' in esse previste vengono cumulate.
Par. 7. - Abusi nel trasporto delle persone. - Nei casi di viaggi effettuati o che si tenti di effettuare con biglietti o documenti ceduti in contravvenzione all'art. 5, Par. 7, oppure con biglietti o documenti contraffatti, alterati o riutilizzati od anche quando il viaggiatore ricorra a sotterfugi, eludendo la sorveglianza del personale ferroviario, per sottrarsi al pagamento del biglietto, l'Amministrazione ha diritto di esigere il pagamento dell'importo del biglietto a tariffa ordinaria n. 1 per tutto il percorso del biglietto, piu' una soprattassa eguale a tre volte il detto importo con il minimo di lire mille.
Negli altri casi di abusi o tentativi di abusi, l'Amministrazione ha diritto di esigere il pagamento della differenza per tutto il percorso del biglietto, fra il prezzo gia' pagato o che si fosse tentato di pagare e quello a tariffa ordinaria n. 1 piu' una soprattassa eguale a tre volte la detta differenza con il minimo di lire mille, ammenoche' si tratti di casi particolari pei quali siano stabiliti minori addebiti.
I biglietti o documenti ceduti, contraffatti, alterati, nonche' quelli abusivamente In possesso dei viaggiatori, vengono ritirati.
Par. 8. - Diritto per le esazioni in treno e suppletive. - Ogni qualvolta, per fatto del viaggiatore, ha luogo una esazione in treno ovvero una esazione suppletiva In stazione, spetta all'Amministrazione, nel primo caso, un diritto uguale al dieci per cento della somma da riscuotere col minimo di lire cinquanta e, nel secondo caso, un diritto di lire venti.
Si applica il diritto di lire venti anche quando l'esazione suppletiva avvenga in treno per il fatto che l'esazione stessa avrebbe dovuto aver luogo in una stazione dichiarata disabilitata, impresenziata o in una casa cantoniera.
Par. 9. - Diritto per le esazioni differite, dipendenti da irregolarita' di viaggio. - Quando per qualsiasi motivo il viaggiatore non effettui all'atto della contestazione il pagamento della somma dovuta per tasse, soprattasse, penalita' e simili, in dipendenza di una irregolarita' o di un abuso nel viaggio, la somma stessa deve essere aumentata di un diritto di esazione differita, nella misura del dieci per cento dell'importo complessivo non pagato, col minimo di lire cinquanta.
Se di viaggiatore, consegnato all'arrivo del treno al capo stazione, si presta al pagamento immediato delle somme dovute, tale diritto non viene riscosso.
Par. 10. - Soprattasse, penalita' e diritti pei biglietti collettivi. - Le soprattasse, le penalita' fisse e diritti si applicano per viaggiatore e in ogni caso separatamente da quelle previste per i colli a mano dalle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose.
Nell'art. 10 Par. 3 del capo II, il massimo di lire 10 per viaggiatore ore e' elevato a lire trecento.
Nel capo IV - Formazione dei prezzi di trasporto - gli articoli 17 e 19 sono annullati e sostituiti dai seguenti:
Art. 17. - CALCOLO DEI PREZZI.
Par. 1. - Distanze. - Le distanze da stazione a stazione si desumono unicamente dal prontuario edito dall'Amministrazione.
Agli effetti della tassazione del trasporti, le distanze si computano come segue:
a) da 1 a 50 km., di chilometro in chilometro;
b) da 51 a 200 km., di due in due chilometri (portando i chilometri dispari al chilometro pari immediatamente superiore);
c) da 201 a 600 km., di cinque in cinque chilometri (calcolando per chilometri 203 le distanze da 201 a 205, per km. 208 le distanze da 206 a 210 e cosi' di seguito);
d) da 601 a 1000 km., di dieci in dieci chilometri (calcolando per km. 605 le distanze da 601 a 610, per Km. 615 le distanze da 611 a 620 e cosi' di seguito);
e) da 1001 in poi, di cinquanta in cinquanta chilometri (calcolando per km. 1025 le distanze da 1001 a 1050, per km. 1075 le distanze da 1051 a 1100 e cosi' di seguito).
Per i trasporti con la Sicilia e la Sardegna, la tassazione deve essere fatta in base al cumulo delle distanze ferroviarie continentali ed insulari.
Par. 2. - Tratti di confine. - Per i viaggi interessanti tratti di confine sono dovute le quote stabilite, secondo le convenzioni con le Amministrazioni estere a contatto.
Queste quote si computano pel numero effettivo delle persone che viaggiano, senza tener conto del numero minimo di viaggiatori che e' stabilito dalle condizioni particolari di applicazione di talune tariffe.
Par. 3. - Modo di applicazione delle tariffe differenziali.
Le tariffe differenziali a seconda delle distanze si applicano computando per ciascuna zona di percorrenza la base che le e' assegnata.
Par. 4. Arrotondamento della somma del prezzo di trasporto. - La somma del prezzo calcolato secondo le basi di tariffa, degli eventuali diritti accessori e di ogni altra tassa o diritto inerenti al trasporto viene arrotondata:
a) se inferiore a lire cinquecento, alle cinque lire superiori;
b) se superiore a lire cinquecento, alle dieci lire superiori.
Lo stesso arrotondamento e' fatto per qualunque altra tassa, supplemento o diritto previsto dalle tariffe e non compreso nella somma di cui sopra.
Non si fanno ulteriori arrotondamenti sugli importi dei biglietti collettivi formati con prezzi Individuali gia' arrotondati.
Par. 5. - Biglietti a meta' prezzo. - Per la meta' del prezzo delle tariffe di corsa semplice n. 1 e n. 2 si applicano, rispettivamente, le tariffe nn. 5 e 6.
Per le altre tariffe ridotte di corsa semplice, la meta' del prezzo si applica su quello stabilito per adulti a norma dei precedenti paragrafi con arrotondamento a norma del Par. 4.
Par. 6. - Viaggi collettivi. - Quando le condizioni particolari delle tariffe prescrivono un minimo di viaggiatori e questo non sia raggiunto, si riscuote il prezzo per il numero minimo stabilito rilasciando il biglietto per la quantita' effettiva delle persone viaggianti. Per le persone mancanti a raggiungere il minimo, il prezzo e' computato, quando i partenti viaggino in classi diverse, in base alla classe di viaggio meno elevata fra quelle prescelte.
Art. 19. - BIGLIETTI DI SUPPLEMENTO.
Par. 1. - Supplementi speciali. - Nel caso di treni o di carrozze offrenti comunque speciali comodita' o requisiti, l'Amministrazione ha facolta' di stabilire speciali supplementi di prezzo.
Par. 2. - Supplementi per treni classificati "rapidi", - Per l'uso del treni classificati "rapidi", effettuati sia con carrozze che con automotrici, il viaggiatore deve essere munito, oltreche' del biglietto di viaggio per tali treni, di un biglietto di supplemento.
L'importo del supplemento e' stabilito nella misura del 15% del prezzo di un biglietto a tariffa ordinaria n. I, qualunque sia la tariffa applicata al trasporto.
L'Amministrazione e' autorizzata a stabilire, per tali biglietti di supplemento, particolari disposizioni per il computo delle distanze e per l'arrotondamento del prezzo in deroga ai Par. 1 e 4 dell'art. 17.
Il supplemento e' dovuto per la classe realmente occupata 3 per ogni viaggio.
Non si applica la riduzione per ragazzi dai 4 ai 14 anni prevista dall'art. 7.
La scadenza del biglietto di viaggio posseduto dal viaggiatore determina la scadenza del biglietto di supplemento. Il supplemento emesso in appoggio ad un biglietto di abbonamento si considera come biglietto di corsa semplice agli effetti della validita'.
Il pagamento del supplemento puo' essere effettuato anche nei treni: in tal caso e' pero' dovuto il diritto di cui all'articolo 8-bis, Par. 8.
Nel caso che il viaggiatore sia trovato nei treni su indicati senza biglietto di viaggio e senza quello di supplemento, la soprattassa di cui l'art. 8-bis, Par. 3 si riscuote sull'importo complessivo dei due biglietti. Se invece il viaggiatore e' trovato con il solo biglietto regolare di viaggio, ma senza quello di supplemento, la soprattassa predetta non si applica sull'importo di quest'ultimo.
Il capo V e' annullato e sostituito dal seguente:
CAPO V.
TARIFFA PER VIAGGI DI CORSA SEMPLICE
Art. 20. - LIMITI DI APPLICAZIONE.
Par. 1. - Itinerario. - I biglietti sono rilasciati per la via chilometricamente piu' breve congiungente la stazione di partenza con quella di destinazione o per una fra le vie ammesse dall'Amministrazione come deviazioni.
E' anche ammesso il rilascio di biglietti per percorsi comprendenti non piu' di due itinerari previsti al precedente comma. Tuttavia nel caso di percorrenze superiori a km. 250, tale rilascio e' consentito soltanto se il chilometraggio complessivo non superi del 50% quello calcolato per la via piu' breve fra la stazione di partenza e quella di destinazione definitiva.
L'Amministrazione puo' stabilire norme particolari per l'uso delle deviazioni. Ha inoltre facolta' di stabilire un prezzo comune per due o piu' vie.
Par. 2. - Prezzi. - I prezzi ordinari per viaggi di corsa semplice sono quelli stabiliti dalla tariffa ordinaria n. 1.
Quando vengono consentite riduzioni dal 20 al 70% si applicano per i viaggi di corsa semplice i prezzi stabiliti nelle tariffe dal n. 2 al n. 7 ammenoche' non si tratti di biglietti di corsa semplice locali, istituiti per motivi di concorrenza in base alle apposite disposizioni dell' art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948 e successive modificazioni. Le riduzioni non si estendono ai diritti fissi e ai supplementi o tasse accessorie di qualsiasi genere.
I biglietti richiesti per gli itinerari previsti al secondo comma del Par. 1 si tassano: a) sulla distanza complessiva per i percorsi fino a km. 400; b) sommando i prezzi relativi ai due itinerari stabiliti a norma del primo comma del paragrafo stesso per i percorsi superiori.
Art. 21. - VALIDITA' E FERMATE.
Par. 1. - Validita' dei biglietti. - I biglietti per viaggi di percorrenza di non oltre 250 chilometri sono valevoli per iniziare il viaggio solamente nel giorno nel quale sono emessi.
I biglietti per viaggi di percorrenza maggiore hanno la validita' di un giorno per ogni 200 chilometri di percorrenza o frazione di 200 chilometri, con un massimo di 6 giorni.
I biglietti di cui al secondo comma dell'art. 20, Par. 1, hanno la validita' computata come al precedente comma, in relazione al percorso complessivo.
Il viaggio di percorrenza superiore a 250 km. puo' essere iniziato tanto nel giorno di emissione del biglietto quanto nei giorni successivi, ferma restando la scadenza di validita' che rimane immutata.
Par. 2. - Fermate intermedie. - Il viaggiatore ha facolta' di fermarsi nelle stazioni intermedie del viaggio:
una volta pel viaggi di percorrenza da km. 251 a km. 400; due volte " " 401 " 800;
tre volte " oltre " 800.
Nei viaggi di cui al secondo comma dell'art. 20, Par. 1, il numero delle fermate intermedie e' stabilito in relazione al percorso complessivo.
L'uso delle fermate non e' subordinato ad alcuna speciale formalita' da parte del viaggiatore.
La durata delle fermate e' limitata soltanto dalla validita' del biglietto.
Art. 21-bis. - CONDIZIONI PARTICOLARI.
Par. 1. - Biglietti a tagliandi. - Per questi biglietti l'Amministrazione puo' stabilire condizioni particolari circa l'itinerario, la validita', le fermate intermedie e le regolarizzazioni.
Par. 2. - Biglietti di corsa semplice locali. - Anche per questi biglietti l'Amministrazione ha la facolta' di cui al Par. 1.
Non e' consentito ai possessori di biglietti di corsa semplice locali di terminare il viaggio ad una stazione precedente a quella della localita' di destinazione. Avvenendo l'abbreviazione il viaggiatore deve pagare la differenza fra il prezzo del biglietto di cui e' munito ed il prezzo di un biglietto a tariffa ordinaria n. 1 di corsa semplice dalla stazione di partenza a quella effettiva di arrivo, piu' una soprattassa di lire cinquanta. Quando la differenza risulti a favore del viaggiatore, la stazione provvede al rimborso con l'osservanza delle norme di cui l'art. 10 Par. 2 e 3.
2 - Supplemento Gazz. Off. n. 28.
Il capo VI e' annullato e sostituito dal seguente:
CAPO VI.
TARIFFA PER VIAGGI DI ANDATA E RITORNO
Art. 22. - LIMITI DI APPLICAZIONE.
Par. 1. - Specie dei biglietti. - L'Amministrazione puo' istituire le specie di biglietti di andata e ritorno qui appresso elencate, valevoli per effettuare un viaggio di andata e uno di ritorno:
a) biglietti di andata e ritorno ordinari. Questi biglietti si possono emettere fra due stazioni qualsiasi le quali distino non oltre 250 Km., nonche', qualunque sia la distanza, fra le stazioni del capoluogo di provincia e la stazione del capoluogo della rispettiva regione e viceversa. E' peraltro in facolta' dell'Amministrazione di istituire eccezionalmente per determinate relazioni biglietti di andata e ritorno ordinari per distanze superiori a 250 km., oppure di nomi emettere tali (biglietti per talune relazioni entro la distanza di 250 km.;
b) biglietti di andata e ritorno locali. Questi biglietti si possono emettere fra due determinate stazioni per motivi di concorrenza in base alle apposite disposizioni dell' art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948 e successive modificazioni;
c) biglietti di andata e ritorno per fiere e mercati. Questi biglietti si possono emettere fra due stazioni le quali distino non oltre 100 km. Essi sono rilasciati in destinazione di comuni prevalentemente rurali dove abbia luogo una fiera od un mercato a ricorrenza periodica od eccezionale con esclusione dei grandi centri e delle localita' dove la fiera od il mercato si tenga giornalmente.
La emissione dei biglietti e' stabilita dall'Amministrazione caso per caso;
d) biglietti di andata e ritorno festivi. Questi biglietti si possono emettere fra due stazioni qualsiasi le quali distino non oltre 250 km.;
e) biglietti di andata e ritorno per manifestazioni. Questi biglietti si possono emettere in base alle apposite disposizioni dell'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1534, n. 1948 e successive modificazioni;
f) biglietti di andata e ritorno speciali. Questi biglietti si possono emettere quando e' richiesto il pagamento contemporaneo del viaggio di andata e di quello di ritorno dalile norme particolari delle Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose o dal Regolamento per i trasporti militari, o da altre analoghe disposizioni tariffarie.
Par. 2. - Itinerario - Modalita' - I biglietti di andata e ritorno si rilasciano per la via chilometricamente breve tra la stazione di partenza e quella di destinazione del viaggio, ovvero per una via piu' lunga purche' compresa fra le deviazioni di cui al primo comma dell'art. 20, Par. 1, fatta eccezione per i biglietti di andata e ritorno locali i quali si emettono soltanto per gli itinerari prestabiliti.
Per i biglietti di andata e ritorno ordinari, per fiere e mercati e festivi e' consentito il rilascio di biglietti con due itinerari a norma del secondo comma dell'art. 20, Par. 1, sempre nei limiti di percorrenza fissati, per ciascuna specie di biglietti, di precedente paragrafo.
La stazione di confine destinataria del viaggio di ritorno puo' essere diversa da quella di entrata in Italia oppure le stazioni d'inizio e di destinazione del viaggio di andata possono essere ambedue diverse da quelle del ritorno nel caso di biglietti di andata e ritorno per manifestazioni o speciali, che si rilascino a favore dei viaggiatori provenienti dall'estero, purche' ambedue le dette stazioni di confine siano ammesse alla riduzione. Analogamente, la stazione di confine dalla quale ha inizio il viaggio di ritorno in Italia puo' essere diversa da quella destinataria dell'andata nel caso di biglietti di andata e ritorno per manifestazioni o speciali, che si rilascino a favore dei viaggiatori diretti all'estero, purche' ambedue le dette stazioni di comune siano ammesse alla riduzione. Gli itinerari suddetti sono stabiliti soltanto se chiesti espressamente dal viaggiatore al momento dell'acquisto del biglietto.
I biglietti di andata e ritorno per manifestazioni sono nominativi.
Par. 3. - Prezzi. - I prezzi dei biglietti di andata e ritorno ordinari si stabiliscono raddoppiando il prezzo di un biglietto di corsa semplice a tariffa n. 2.
I prezzi dei biglietti di andata e ritorno locali vengono stabiliti conformemente al precedente Par. I, lettera b).
I prezzi dei biglietti di andata e ritorno per fiere e mercati si stabiliscono raddoppiando il prezzo di un biglietto di corsa semplice a tariffa n. 3.
I prezzi dei biglietti di andata e ritorno festivi si stabiliscono raddoppiando il prezzo di un biglietto di corsa semplice a tariffa n.
3.
I prezzi dei biglietti di andata e ritorno ordinari, per fiere e mercati e festivi, vengono stabiliti tassando separatamente ciascuna delle due corse quando i biglietti sono rilasciati per percorrere nel viaggio di andata una via diversa da quella del viaggio di ritorno.
I prezzi dei biglietti di andata e ritorno per manifestazioni o speciali si ottengono raddoppiando il prezzo di un biglietto di corsa semplice a tariffa n. 3 per i primi, e alla tariffa stabilita dalla relativa concessione per i secondi. Quando, nei casi ammessi, sono rilasciati per percorrere nel viaggio di andata una via diversa da quella del viaggio di ritorno l'itinerario viene tassato come due viaggi di corsa semplice aventi ciascuno una percorrenza pari alla meta' di quella complessiva.
Ai biglietti di andata e ritorno per fiere e mercati, festivi e per manifestazioni non si applica la riduzione per ragazzi dai quattro ai quattordici anni prevista dall'art. 7.
Art. 23. - VALIDITA' DEI BIGLIETTI.
Par. 1. - Durata della validita' dei biglietti. - i biglietti di andata e ritorno sono valevoli per iniziare il viaggio di andata solamente nel giorno nel quale sono emessi. Tuttavia, quando il viaggio di andata e' di percorrenza superiore ai 250 km. i biglietti di andata e ritorno per manifestazione e quelli speciali (salvo che non sia diversamente disposto dalle singole concessioni) sono valevoli per iniziare il viaggio anche in qualunque giorno successivo ferma restando la scadenza di validita' del biglietto che rimane immutata.
La durata della validita' dei biglietti di andata e ritorno ordinari e' stabilita In tre giorni.
I biglietti di andata e ritorno festivi sono emessi nel giorno precedente il festivo oppure in questo. Essi sono valevoli per iniziare il viaggio di ritorno nel giorno festivo ovvero non oltre le ore 12 del giorno feriale seguente. Quando ricorrono due o piu' giorni festivi consecutivi, ovvero intercalati da un giorno feriale, i biglietti valgono pel ritorno fino alle ore 12 del giorno feriale seguente l'ultimo festivo, ma non danno diritto ad effettuare il viaggio di ritorno nel giorno feriale intercalato, quando in questo sia stato emesso Il biglietto.
In occasione di speciali ricorrenze e festivita' l'Amministrazione ha facolta' di stabilire una maggiore validita' del biglietti di andata e ritorno ordinari e festivi e di prolungare, per questi ultimi, il periodo di distribuzione.
I biglietti di andata e ritorno locali hanno la stessa validita di quelli ordinari, ammenoche' l'Amministrazione non stabilisca diversamente.
I biglietti di andata e ritorno per fiere e mercati sono emessi nelle ore antimeridiane dei giorni di fiera e di mercato e sono valevoli per iniziare il viaggio di andata non oltre le ore 12 del giorno d'emissione e per effettuare il viaggio di ritorno non oltre le ore 24 dello stesso giorno.
La validita' dei biglietti di andata e ritorno per manifestazioni e' di cinque giorni per i biglietti nei quali nessuna delle due corse supera km. 250, di dieci giorni per gli altri; per i biglietti rilasciati con itinerari aventi inizio da stazioni di confine, a favore di viaggiatori provenienti dall'estero, la validita' e' di trenta giorni. L'Amministrazione fissa inoltre, di volta in volta, il periodo di distribuzione ed ogni altra modalita' e condizione; per qualche particolare manifestazione essa puo' inoltre assegnare a questi biglietti validita' differenti da quelle innanzi stabilite.
La validita' del biglietti di andata e ritorno speciali e' di giorni venti, salvo che non sia diversamente stabilito dalle singole concessioni.
Par. 2. - Inizio del viaggio di ritorno. - I biglietti di andata e ritorno sono valevoli per iniziare il viaggio di ritorno nel giorno in cui ne e' effettuata la vidimazione ordinaria ai sensi dell'art. 25, Par. 4. Tuttavia i biglietti di andata e ritorno per manifestazioni e quelli speciali (salvo che non sia diversamente disposto dalle singole concessioni), sono valevoli per iniziare il viaggio stesso anche in qualunque giorno successivo ferma restando la scadenza di validita' complessiva del biglietto, la (male resta immutata.
Art. 24. - FERMATE INTERMEDIE.
I biglietti di andata e ritorno per viaggi di percorrenza fino a 250 km. non danno diritto ad effettuare fermate intermedie.
I biglietti di andata e ritorno per viaggi di percorrenza superiore a 250 km. danno diritto ad effettuare, sia nel viaggio di andata sia in quello di ritorno, le fermate ammesse per i viaggi di corsa semplice di cui all'art. 21, Par. 2.
Quando il percorso dell'andata e' diverso da quello del ritorno, il diritto ad effettuare le fermate suddette e' determinato dalla lunghezza di ciascuna delle due corse.
Se il viaggiatore e' munito di biglietto di andata e ritorno per manifestazioni con itinerario avente inizio da stazione di confine e comprovi con passaporto o con documento equivalente di risiedere all'estero, puo' effettuare in ogni caso fermate intermedie in numero illimitato.
L'uso delle fermate intermedie non e' subordinato ad alcuna speciale formalita' da parte del viaggiatore. La durata delle fermate e' limitata soltanto dalla validita' del biglietto.
L'Amministrazione puo' stabilire particolari condizioni circa le fermate intermedie da effettuarsi con biglietti di andata e ritorno locali.
Art. 25. - CONDIZIONI PARTICOLARI.
Par. 1. - Presentazione dei biglietti nel viaggio di andata. - Nel viaggio di andata, il biglietto di andata e ritorno, se a due sezioni, deve essere presentato colle due sezioni unite. Presentando solamente la sezione di andata, senza esibire nello stesso tempo quella di ritorno, il viaggiatore incorre nella perdita del biglietto e viene considerato come sprovvisto di recapito di viaggio.
Alla stazione di destinazione il biglietto, se a due sezioni, deve essere presentato agli agenti dell'Amministrazione i quali staccano quella d'andata e restituiscono l'altra al viaggiatore pel ritorno.
Il viaggiatore ha l'obbligo di accertarsi che la sezione restituitagli all'arrivo sia quella valevole per il viaggio di ritorno.
Par. 2. - Abbreviazione del viaggio di andata. - I portatori dei biglietti di andata e ritorno ordinari e festivi hanno facolta' di limitare il viaggio di andata in una stazione che preceda quella della localita' di destinazione indicata sul biglietto, ma perdono il diritto di continuare tale viaggio e, per i biglietti a due sezioni, devono riconsegnare la sezione di andata. La stessa facolta' hanno i portatori di biglietti di andata e ritorno speciali quando la concessione per la quale e' stato emesso il biglietto sia ammessa anche per la localita' ove si limita il viaggio di andata.
Non e' consentito invece ai portatori degli altri biglietti di andata e ritorno di terminare il viaggio di andata ad una stazione precedente quella della localita' di destinazione. Avvenendo l'abbreviazione del viaggio di andata, il viaggiatore e' regolarizzato a norma del Par. 7.
Par. 3. - Prosecuzione di corsa nel viaggio di andata. - La prosecuzione del viaggio di andata non e' ammessa quando si tratta di raggiungere localita' per le quali non sarebbe stato possibile ottenere direttamente in partenza il biglietto di andata e ritorno della specie di quello in possesso del viaggiatore. In questi casi, il viaggiatore che intende proseguire la corsa deve avvertirne il personale del treno e pagare il prezzo di un biglietto di corsa semplice a tariffa ordinaria n. 1 per tutto il percorso dalla stazione da cui ha incominciato il viaggio fino a quella ove intende recarsi, deduzione fatta dell'importo del biglietto d'andata e ritorno che viene ritirato. Se il prezzo del biglietto di corsa semplice di cui sopra fosse inferiore a quello del biglietto di andata e ritorno, la differenza viene rimborsata a cura delle stazioni con l'osservanza delle norme di cui l'art. 10, Par. 2 e 3.
Se il viaggiatore trascura di avvertire il personale del treno e prosegue il viaggio per una stazione piu' lontana e' regolarizzato a norma del Par. 7.
Per la prosecuzione del viaggio di andata, nei casi ammessi, il viaggiatore deve avvertire tempestivamente il personale del treno e munirsi di regolare biglietto per il percorso di prosecuzione. Se egli trascura di avvertire il personale del treno viene considerato sprovvisto di biglietto per il detto percorso di prosecuzione e regolarizzato a norma del Par. 3 dell'articolo 8-bis.
Par. 4. - Formalita' per l'inizio del viaggio di ritorno - l'idimazione ordinaria del biglietto. - Prima di accedere al treno per incominciare il viaggio di ritorno il viaggiatore deve presentare il biglietto alla stazione per la vidimazione ordinaria. Per i biglietti che non consentono l'apposizione del timbro per il ritorno, la vidimazione di cui sopra viene sostituita da apposita foratura praticata dagli agenti di servizio nelle sale di accesso ai treni.
La vidimazione e la foratura per l'inizio del viaggio di ritorno possono essere richiesto al personale dei treni, in quei casi nei quali l'Amministrazione ritenga di autorizzarle.
L'Amministrazione puo' stabilire che i biglietti di andata e ritorno per manifestazioni non siano validi per il viaggio di ritorno se non portino, inoltre, una preventiva speciale vidimazione soggetta a particolari formalita' a seconda della caratteristica della manifestazione.
Par. 5. - Abbreviazione del viaggio di ritorno. - I portatori dei biglietti di andata e ritorno ordinari e (estivi hanno facolta' di iniziare il viaggio di ritorno da qualunque stazione compresa nel percorso; i portatori dei biglietti di andata e ritorno speciali quando ricorra la circostanza prevista dal primo comma del Par. 2 - salvo che non sia diversamente disposto dalle singole condizioni particolari di applicazione - hanno facolta' di iniziare il viaggio di ritorno dalla stazione nella quale e' stato limitato il viaggio di andata; i portatori di biglietti di andata e ritorno diversi dai suindicati hanno facolta' di iniziare il viaggio di ritorno da qualunque stazione intermedia del percorso a condizione che sul biglietto facciano praticare opportuna annotazione dalla stazione destinataria del viaggio di andata indicata sul biglietto medesimo.
Il portatore di qualsiasi specie di biglietti di andata e ritorno ha facolta' di terminare il viaggio di ritorno in una stazione precedente a quella di destinazione.
In tutti i casi previsti dal presente paragrafo non compete al viaggiatore alcun rimborso per il percorso non effettuato.
Par. 6. - Biglietti scaduti di validita'. - Decorsi i termini di cui all'art. 23, il viaggio di ritorno non puo' essere piu' iniziato ne' puo' essere ripreso dopo una fermata intermedia. Se pero' il viaggiatore alla scadenza del biglietto trovasi regolarmente in treno in corso di viaggio di ritorno, ha diritto di continuarlo, senza fermate intermedie, fino alla stazione di arrivo indicata sul suo biglietto.
Par. 7. - Irregolarita' ed abusi - Il viaggiatore trovato col biglietto sprovvisto della vidimazione ordinaria richiesta dal Par. 4 per il viaggio di ritorno, e' assoggettato ad una penalita' di lire cinquanta.
Il viaggiatore munito di biglietto di andata e ritorno per manifestazioni che non abbia fatto apporre sul biglietto - quando
richiesta - la vidimazione speciale prevista dall'ultimo comma del
4, e' assoggettato al pagamento, per l'intero percorso di andata e ritorno, della differenza tra la tariffa ridotta goduta e la tariffa ordinaria n. 1. Si riscuote soltanto questa differenza se il biglietto e' sprovvisto di ambedue le vidimazioni (ordinaria e speciale) previste per il viaggio di ritorno.
Quando le condizioni particolari delle tariffe prescrivono per i biglietti di andata e ritorno che il viaggio di ritorno non possa essere iniziato prima di un termine stabilito ed il viaggiatore non osservi tale prescrizione, l'Amministrazione ha il diritto di esigere per l'intero percorso di andata e ritorno la differenza tra il prezzo a tariffa ridotta goduto e quello a tariffa ordinaria n. 1.
La differenza predetta e' dovuta anche nel caso che il viaggiatore sia trovato con biglietto mancante della vidimazione ordinaria per il ritorno, ammenoche' risulti in modo evidente che siano state osservate le prescrizioni riguardanti il suddetto termine di tempo.
Il viaggiatore, munito di biglietto di andata e ritorno locale, per fiere e mercati e per manifestazioni, che termini il viaggio di andata ad una stazione precedente a quella di destinazione, deve pagare la differenza fra il prezzo del biglietto di andata e ritorno di cui e' munito ed il prezzo di un biglietto a tariffa ordinaria n. 1 di corsa semplice dalla stazione di partenza a quella effettiva di arrivo piu' una soprattassa di lire cinquanta, perde il diritto alla prosecuzione ed al viaggio di ritorno; Il biglietto viene ritirato.
Quando la differenza fra i prezzi dei due biglietti di cui sopra risulta a favore del viaggiatore, la stazione provvede al rimborso con l'osservanza delle norme di cui l'art. 10, Par. 2 e 3.
Il viaggiatore, munito di biglietto di andata e ritorno di qualsiasi specie che trascura di avvertire il personale del treno i prosegue il viaggio per una stazione piu' lontana di quella terminale del viaggio di andata, e' tenuto - salvo il caso di cui all'ultimo comma del Par. 3 - a pagare l'importo di un biglietto di corsa semplice a tariffa ordinaria n. 1 per tutto il percorso dalla stazione in cui ha incominciato il viaggio sino a quella ove intende discendere piu' una soprattassa pari al prezzo di un biglietto di corsa semplice a tariffa ordinaria n. 1, col massimo di lire trecento, pel percorso di prosecuzione effettuato irregolarmente, deduzione fatta dell'importo del biglietto che viene ritirato. Se l'importo dovuto dal viaggiatore fosse inferiore a quello del biglietto di andata e ritorno, la differenza viene rimborsata a cura delle stazioni con l'osservanza delle norme di cui l'art. 10, Par. 2 e 3.
Nel capo VII - Tariffe per trasporti speciali - gli articoli 26, 27, 30, 31 e 32 sono annullati e sostituiti dai seguenti:
Art. 26. - TRENI STRAORDINARI CON CARROZZE.
CORSE STRAORDINARIE DI AUTOMOTRICI.
L'Amministrazione ha facolta' di effettuare treni straordinari con carrozze di 1ª, 2ª o 3ª classe per il trasporto di persone o per quello contemporaneo di persone, del loro bagaglio o di altre cose, nonche' corse straordinarie di automotrici per il trasporto di persone e del loro bagaglio.
Le domande devono essere fatte per iscritto e deve essere pagata contemporaneamente la tassa di deposito cauzionale indicata nell'Allegato n. 1.
Ai treni straordinari si applicano i prezzi della tariffa n. 10; alle corse straordinarie di automotrici si applicano i prezzi della tariffa n. 11.
Se per causa di chi richiese il trasporto la partenza non avesse luogo nel giorno ed ora convenuti, l'Amministrazione ha diritto di non dar piu' corso al trasporto stesso e le rimane devoluto il deposito.
L'Amministrazione puo' rifiutarsi di effettuare i predetti trasporti straordinari ogni qualvolta li giudichi incompatibili con le esigenze di servizio o ritenga di poterli effettuare con carrozze agganciate a treni ordinari.
Art. 27. - COMPARTIMENTI INTERI.
I viaggiatori che vogliono a loro disposizione un intero compartimento in carrozza ordinaria devono pagare l'importo di tanti biglietti per la classe del compartimento quanti sono i viaggiatori stessi, con un minimo di cinque biglietti a tariffa ordinaria n. 1 per un compartimento di sei posti e di sei biglietti a tariffa ordinaria n. 1 per un compartimento di sette od otto posti.
Agli effetti dell'applicazione del minimo suddetto, i ragazzi di eta' superiore ai quattro anni pagano il prezzo per adulti.
Per l'uso dei compartimenti interi da parte di viaggiatori muniti alcuni di biglietti a tariffa ordinaria n. 1 ed altri di biglietti a pagamento di altre specie (compresi quelli a meta' prezzo per ragazzi), oppure muniti tutti di quest'ultimi biglietti, e' dovuto, In aggiunta ai prezzi pagati per i posti che vengono occupati, l'importo di tanti biglietti a tariffa ordinaria n. 1 quanti sono i rimanenti posti esistenti nel compartimento; a meno che i viaggiatori muniti di biglietti a tariffa ordinaria n. 1 coprano gia' il minimo indicato nel primo comma nel qual caso i posti rimasti disponibili in piu' dei cinque e sei suindicati possono essere occupati da viaggiatori muniti di biglietti a tariffa ridotta.
L'Amministrazione puo' consentire l'uso di compartimenti interi offrenti un numero di posti inferiore a sei; in tal caso, i viaggiatori devono pagare l'importo di tanti biglietti a tariffa ordinaria n. 1 quanti sono i posti esistenti nel compartimento.
Nel caso di biglietti di andata e ritorno, l'uso dei compartimenti interi si accorda separatamente per il viaggio di andata o per quello di ritorno.
Nel caso che venga accolta la richiesta di utilizzazione di tutti i compartimenti offerti dalla carrozza, si esigono le tasse competenti alle persone trasportate, con un minimo di quattro quinti dei posti offerti dalla carrozza calcolati a tariffa n. 3.
In aggiunta ai prezzi suddetti, e' dovuto, per ogni compartimento, il diritto fisso indicato nell'Allegato n. 1.
I viaggiatori, per evitare il trasbordo, possono richiedere di proseguire il viaggio nella medesima carrozza con treni coincidenti.
In tale caso l'Amministrazione ha facolta' di esigere la tassa stabilita all'Allegato n. 1, oltre quella, stabilita anche al detto allegato, per gli eventuali percorsi a vuoto che si dovessero effettuare per soddisfare la richiesta.
La concessione dei compartimenti interi e quella di proseguire con la stessa carrozza senza trasbordo vengono fatte compatibilmente con le esigenze di servizio.
Art. 30. - AMMALATI E DEMENTI.
Par. 1. - Compartimenti separati. - Per il trasporto degli ammalati e dei dementi in compartimenti separati delle vetture ordinarie si applicano i prezzi previsti all'art. 27.
Par. 2. - Carrozze con compartimento per ammalati - Carrozze barellate per ammalati. - Per il trasporto di ammalati con una delle carrozze speciali dell'Amministrazione e' dovuto l'importo di dieci biglietti ai prezzi della tariffa ordinaria n. 1 per la classe della carrozza, nonche' il pagamento delle tasse accessorie indicate all'art. 28 per i saloncini. Possono prendere posto nella carrozza cinque persone adulte oltre l'ammalato. Due ragazzi dai 4 al 14 anni sono considerati per un adulto. Ogni persona in piu' deve munirsi di un biglietto alla tariffa ad essa competente per la classe della carrozza. Nel computo delle persone non si tiene conto dei ragazzi d'eta' inferiore ai 4 anni.
Col pagamento delle tasse suddette resta a disposizione dei viaggiatori il compartimento centrale della carrozza, mentre i compartimenti laterali restano a disposizione dell'Amministrazione, Se i viaggiatori intendono riservarsi detti compartimenti laterali devono pagare, per ciascuno di essi, anche le tasse di cui ai primi quattro comma dell'art. 27 calcolate pel la classe della carrozza, e, se i detti compartimenti offrono posti letto, devono pagare, in aggiunta e per ogni letto, un supplemento pari al prezzo di un biglietto a tariffa n. 3 pei la classe della carrozza.
Per il trasporto di ammalati in carrozze barellate e' dovuto l'importo di tanti biglietti di terza classe a tariffa competente alle persone trasportate quanti sono i viaggiatori, con un minimo di 36 biglietti per carrozza a tariffa n. 3.
Par. 3. - Ammalati da trasportare nel proprio letto caricato su carro. - L'Amministrazione puo' consentire, quando lo giudichi compatibile con le esigenze del servizio, l'uso di un carro per il trasporto degli ammalati nel proprio letto.
All'atto della domanda deve essere effettuato il deposito indicato nell'Allegato n. 1. Tale deposito rimane acquisito all'Amministrazione qualora il trasporto non abbia piu' luogo nel giorno e col treno convenuti.
Per l'uso del carro e' dovuto l'importo di sei biglietti di terza classe ai prezzi della tariffa ordinaria n. 1, nonche' il pagamento dei diritti fissi stabiliti all'art. 28 per i saloncini.
Con il pagamento di tale importo sono ammesse a viaggiare nel carro due persone adulte oltre l'ammalato. Ogni persona in piu' deve munirsi di biglietto di 3ª classe per lo stesso percorso.
Nel computo delle persone non si tiene conto dei ragazzi di eta' inferiore ai 4 anni. Due ragazzi dai 4 ai 14 anni sono considerati come un adulto.
Par. 4. - Regole comuni ai trasporti degli ammalati e dei dementi.
- Gli ammalati ed i dementi debbono essere denunciati preventivamente alla stazione di partenza da parte di chi richiede il loro trasporto.
Se si tratta di trasporto di persone affette da malattia infettiva per cui si renda necessaria la disinfezione, la stazione di partenza deve riscuotere la tassa di disinfezione di cui all'allegato n. 1.
Art. 31. - CARROZZE CON COMPARTIMENTO PER TRASPORTO FERETRI.
Per il trasporto dei feretri con una delle carrozze speciali dell'Amministrazione sono dovuti la meta' della tassa e l'intero diritto fisso stabiliti dall'art. 28 per l'impiego di un saloncino, fermo restando il pagamento delle tasse previste dalle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose per il trasporto dei feretri.
Hanno diritto di prendere posto nella carrozza speciale tre persone adulte. Due ragazzi dai 4 ai 14 anni sono considerati per un adulto.
Ogni persona in piu' deve munirsi di un biglietto di prima classe a tariffa n. 5. Nel computo delle persone non si tiene conto dei ragazzi d'eta' inferiore ai 4 anni.
Art. 32. - REGOLE COMUNI PER I TRASPORTI SPECIALI
Ove l'Amministrazione, per soddisfare le richieste dei viaggiatori, dovesse far viaggiare a vuoto le sue carrozze per portarle al punto di partenza, ha facolta' di esigere le tasse di percorso a vuoto indicate nell'Allegato n. 1, e, se trattasi di materiale di altra Amministrazione, anche il nolo che dovesse eventualmente corrispondere.
Se sono richieste e vengono consentite durante il percorso fermate di durata superiore alle 24 ore, l'Amministrazione ha facolta' di esigere, per ogni carrozza anche privata e per ogni periodo indivisibile di 24 ore, le tasse di sosta indicate nell'Allegato n. 1.
Nel caso che l'effettuazione del trasporti sia richiesta - e sia consentita dall'Amministrazione - con treni classificati rapidi, e' dovuto per ogni viaggiatore il supplemento stabilito all'art. 19, Par. 2, ferme restando le altre tasse contemplate dal presente capo.
Quando queste prevedono il pagamento di un numero minimo di biglietti, il supplemento per treni rapidi deve essere pagato per tale numero minimo di viaggiatori.
Possono essere stabiliti, di volta in volta, prezzi particolari per l'uso di carrozze appartenenti ad altre Amministrazioni e di tipo differente da quello Indicato negli articoli 28 e 30.
Nel capo VIII - Tariffe per i viaggi in comitiva, il Par. 1 dell'art. 33 - Limiti di applicazione - e' annullato e sostituito dal seguente:
Par. 1. - Composizione delle comitive e prezzi applicabili. - Alle comitive viaggianti con un medesimo treno e per il medesimo scopo, si applicano i prezzi delle seguenti tariffe:
a) tariffa n. 3 per viaggi di comitive di almeno 50 persone; tale minimo e' ridotto a 15 persone per le comitive che effettuano un viaggio di andata-ritorno o circolare, per le comitive di giovani fino a 21 anni e loro accompagnatori (questi in misura massima di un terzo) e per le comitive che provengono dall'estero o vi sono dirette munite di passaporto;
b) tariffa n. 4 per viaggi di comitive di almeno 200 persone.
L'Amministrazione puo' consentire ai componenti di comitive, munite di biglietto emesso in virtu' di una tariffa diretta internazionale, di effettuare isolatamente parte del viaggio.
Per le comitive che provengono dall'estero o vi sono dirette, l'Amministrazione ha facolta' di consentire, a suo giudizio, il viaggio gratuito al conduttore che le accompagna, purche' trattisi di conduttore di mestiere, debitamente autorizzato. Per le comitive da 15 a 50 persone puo' essere concesso il viaggio gratuito ad un solo conduttore. Per le comitive di oltre 50 persone puo' essere concesso il viaggio gratuito in ragione di un conduttore per ogni 50 persone o frazione di 50 con un massimo di tre conduttori. Se la comitiva viaggia in classi diverse, il biglietto al conduttore e' rilasciato per una classe superiore nel solo caso che il numero dei viaggiatori trasportati in tale classe sia almeno di sei.
L'art. 34 e' annullato e sostituito dal seguente:
Art. 34. - TRENI STRAORDINARI CON CARROZZE.
CORSE STRAORDINARIE DI AUTOMOTRICI.
L'Amministrazione ha facolta' di effettuare treni straordinari con carrozze di prima, seconda e terza classe per il trasporto delle comitive e del loro bagaglio fruenti della presente tariffa, nonche' corse straordinarie di automotrici. Per tali trasporti l'importo minimo per ogni treno non puo' essere inferiore a quello stabilito dalle tariffe nn. 10 e 11.
Se nel treno prendono posto viaggiatori di classe, differente, devono essere pagati, per tutta la percorrenza del treno, con la tariffa competente al trasporto almeno quattro quinti dei posti offerti in ciascuna classe.
Per l'affluenza di gruppi in localita' Intermedie e' applicabile il Par. 4 della tariffa n. 10 per i treni straordinari con carrozze.
L'Amministrazione puo' rifiutarsi di effettuare treni straordinari, se ritenga di potere utilizzare per il trasporto i treni ordinari.
All'atto della richiesta del treno straordinario deve essere versato un deposito cauzionale nella misura indicata nell'Allegato n.
1. Se per causa di chi richiese il treno la partenza non avesse luogo nel giorno ed ora convenuti, l'Amministrazione ha diritto di non dar piu' corso al trasporto e le rimane devoluto il deposito.
Se per il treno straordinario sono richieste e vengono consentite, durante il percorso, fermate di durata superiore alle 24 ore, l'Amministrazione esige, per ogni carrozza a disposizione della comitiva e per ogni periodo indivisibile di 24 ore, le tasse di sosta Indicate nell'Allegato n. 1.
Il primo comma dell'art. 35 e' annullato e sostituito dal seguente:
I biglietti rilasciati in base alla presente tariffa per effettuare
il percorso in tutto od in parte con treni ordinari hanno la
validita' di giorni 45. Per i biglietti rilasciati con itinerari
aventi inizio da stazioni di confine, a favore di viaggiatori
provenienti dall'estero o in destinazione di stazioni di confine a favore di viaggiatori diretti all'estero la validita' e' di 60 giorni.
Inoltre all'art. 36 Par. 2, dopo il terzo comma viene aggiunto il seguente comma:
L'elenco nominativo, previsto dall'art. 5, Par. 3, per i biglietti collettivi, puo' far luogo della tessera, purche' ciascun componente della comitiva sia fornito di contrassegno, distintivo o altra tessera personale anche non nominativi rilasciati, in occasione del viaggio, dall'organizzatore della comitiva.
Il capo IX - Tariffe per viaggi circolari ad itinerario fisso e' ripristinato nel tenore seguente:
CAPO IX.
TARIFFE PER VIAGGI CIRCOLARI AD ITINERARIO COMBINABILE
Art. 37. - LIMITI DI APPLICAZIONE - PREZZI.
L'Amministrazione ha facolta' di rilasciare biglietti di viaggio circolare per itinerari combinabili dal viaggiatore. Tali itinerari devono essere stabiliti in modo da non poter passare piu' di due volte su uno stesso tratto.
I viaggi possono intraprendersi nell'una o nell'altra direzione a volonta' del viaggiatore, ma - salvo la facolta' di cui al terzo comma del Par. 2 dell'art. 39 - una volta incominciati In una direzione devono essere continuati nella medesima.
Per i viaggiatori provenienti dall'estero, la stazione di confine terminale del viaggio puo' essere diversa da quella d'inizio.
I prezzi sono computati in base a quelli di due biglietti a tariffa ordinaria n. 1, per una percorrenza uguale alla meta' della complessiva.
La percorrenza minima tassabile non puo' essere inferiore a km.
500.
Art. 38. - BIGLIETTI - FERMATE.
Par. 1. - Distribuzione e specie dei biglietti. - I biglietti sono nominativi e si distribuiscono dalle stazioni a cio' autorizzate.
Il viaggiatore deve presentare richiesta scritta almeno due ore prima della partenza, precisando l'itinerario del viaggio e la classe.
All'atto della presentazione delle domande deve essere pagato il diritto fisso di cui l'Allegato n. 1.
Se prima di ritirare il biglietto chi ne ha fatto richiesta intendesse di rinunciarvi, il diritto fisso resta acquisito all'Amministrazione.
Se il biglietto non viene consegnato nel termini sopra detti e il richiedente non intende ritirarlo, la responsabilita' dell'Amministrazione e' limitata alla restituzione del diritto fisso.
Il pagamento del prezzo del biglietto deve essere fatto all'atto della consegna.
Par. -2. - Validita dei biglietti. - La validita' dei biglietti e' stabilita in giorni trenta per qualsiasi percorrenza. Per i biglietti rilasciati con itinerari aventi inizio da stazioni di confine, a favore di viaggiatori provenienti dall'estero, la validita' e' di 60 giorni.
Par. 3. - FERMATE. - I biglietti danno diritto ad effettuare, lungo l'itinerario sui medesimi indicato, un numero illimitato di fermate intermedie, la cui durata e' limitata soltanto dalla validita' del biglietto.
Art. 39. - CONDIZIONI PARTICOLARI.
Par. 1. - Inizio del viaggio - Visto del biglietto. - Il viaggio puo' essere iniziato tanto nel giorno di distribuzione quanto nei giorni successivi a quello di acquisto, ferma restando la scadenza di validita' del (biglietto che rimane immutata.
Allorche' il possessore del biglietto incomincia il viaggio, come ogni volta che intraprende una corsa successiva, deve presentare il biglietto alla stazione di partenza e dichiarare a quale altra intende recarsi, affinche' sia vidimato per la stazione prescelta. Se per altro il viaggiatore vuole fermarsi ad una stazione precedente quella per la quale e' vidimato il biglietto, deve presentarlo, all'arrivo, al capo della stazione ove discende affinche' questi vi apponga annotazione attestante tale circostanza.
Par. 2. - Modificazione dell'itinerario - Interruzione del viaggio.
- Quando il percorso fra due stazioni, segnato sul biglietto circolare, puo' considerarsi un viaggio di corsa semplice, il viaggiatore puo' seguire le altre vie piu' brevi ammesse (art. 20 Par. 1).
Quando invece il detto percorso segnato sul biglietto non possa considerarsi di corsa semplice, il viaggiatore prima di impegnare la nuova via, anche se questa abbia tratti comuni con l'itinerario indicato sul biglietto, deve chiedere il cambio dell'itinerario con altro piu' breve. Il cambio di itinerario deve essere richiesto alla stazione della localita' nella quale il viaggiatore fa vidimare il biglietto dopo l'ultima fermata, affinche' vi sia apposta l'annotazione del cambiamento stesso.
Il viaggiatore che non abbia oltrepassata la meta' del percorso indicato sul biglietto circolare puo' ritornare alla localita' di inizio dei viaggio, o ripetendo il percorso gia' effettuato o per altra via piu' breve, ma deve avvertirne preventivamente la stazione e far praticare da questa opportuna annotazione sul biglietto.
Il viaggiatore che vuole interrompere il viaggio in una stazione qualunque per poi riprenderlo ad altra piu' lontana recandosi a questa a proprie spese, puo' farlo a condizione che tale stazione sia compresa nell'itinerario e situata nella stessa direzione in cui il viaggio e' stato incominciato.
Par. 3. - Irregolarita'. - Il viaggiatore che contravvenga alla disposizione di cui al secondo comma del Par. 1 e' assoggettato a al pagamento di una penalita' di lire cinquanta.
Par. 4. - Rimborsi. - Per questi biglietti non sono ammessi i rimborsi previsti dall'art. 10, Par. 2, lettera a).
In ogni caso, nessun rimborso compete al viaggiatore per il percorso cui egli intenda rinunciare in base alla possibilita' prevista al Par. 2 del presente articolo.
Il capo X e' annullato e sostituito dal seguente:
CAPO X.
TARIFFA PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO ORDINARI
Art. 40. - LIMITI DI APPLICAZIONE.
L'Amministrazione rilascia biglietti di abbonamento per la validita' da uno a dodici mesi ed ai prezzi risultanti dalla tariffa n. 21.
Tali biglietti possono essere anche intestati a due persone. Il prezzo degli abbonamenti intestati a due persone e' quello stabilito per la classe, durata e percorrenza richieste, aumentato di un terzo.
Art. 41. - CONDIZIONI PARTICOLARI.
Par. 1. - Stazioni abilitate al rilascio dei biglietti. - L'emissione dei biglietti ha luogo nelle stazioni a cio' autorizzate.
Par. 2. - Domanda dei biglietti. - Le domande di biglietti di abbonamento devono essere presentate ad una qualunque stazione almeno cinque giorni prima della data di decorrenza richiesta. Alle stazioni autorizzate al rilascio dei biglietti le domande stesse possono essere inviate anche a mezzo postale con lettera raccomandata.
Sono accettate domande ricevute con termini di anticipo minori di 5 giorni, purche' l'abbonato dichiari, nella domanda, di non ritenere responsabile l'Amministrazione del ritardo che avvenisse nella consegna del biglietto e di sottoporsi a perdere il beneficio dell'abbonamento per i giorni di eventuale ritardo.
La domanda dell'abbonamento, stesa su apposito formulario che l'Amministrazione fornisce a pagamento, deve indicare:
a) il nome e cognome, la paternita', la maternita', la data di nascita, la professione ed il domicilio della persona che si vuole abbonare;
b) le linee od i tratti di linea e la classe per cui deve essere valevole l'abbonamento, la durata del medesimo, la data di decorrenza ed il numero dei periodi in caso di pagamento rateale.
Per fruire della riduzione di prezzo per i ragazzi, di cui all'art. 7, occorre esibire un certificato di nascita e la domanda dev'essere firmata dal genitore o da chi ne fa le veci.
All'atto della domanda il richiedente e' tenuto a pagare il deposito cauzionale indicato nell'Allegato n. 1.
Se, prima di ritirare il biglietto, chi ne ha fatto richiesta intendesse di rinunziare all'abbonamento, il deposito cauzionale resta acquisito all'Amministrazione.
Se il biglietto non viene consegnato entro i 5 giorni di cui al primo comma, la responsabilita' dell'Amministrazione e' limitata alla restituzione al richiedente del deposito cauzionale, se egli rinuncia all'uso del biglietto. In caso contrario gliene viene rilasciato un secondo con una successiva data di decorrenza.
Par. 3. - Tessera di riconoscimento. - Per la constatazione della propria identita', l'abbonato ha l'obbligo di munirsi di una speciale tessera che l'Amministrazione rilascia al prezzo indicato nell'Allegato n. 1, dietro domanda stesa su apposito formulario che viene fornito a pagamento.
A tale scopo l'abbonato deve dimostrare la propria identita' personale ed allegare alla domanda di tessera tre esemplari della propria fotografia a mezzo busto, firmata e non montata su cartoncino, di formato detto "biglietto da visita".
Le tessere valgono per cinque anni dal giorno d'emissione.
Per gli abbonamenti da intestarsi a due persone ognuna di esse deve essere munita di tessera.
L'Amministrazione ha facolta' di tener valide altre specie di tessere di riconoscimento.
Par. 4. - Pagamento rateale dell'abbonamento. - Il prezzo puo' essere pagato ratealmente frazionando la durata dell'abbonamento stesso in piu' periodi, anche non eguali, purche' non inferiori ad un mese.
Il pagamento rateale e' consentito quando ne sia fatta richiesta sulla domanda d'abbonamento e la scadenza di ogni periodo coincida con la decorrenza del successivo, non essendo ammessa alcuna interruzione nella durata dell'abbonamento.
Nel caso di abbonamenti per due persone, il primo periodo non puo' essere inferiore a tre mesi.
Il biglietto che viene originariamente rilasciato deve essere presentato dal titolare ad una qualunque stazione alla scadenza di ciascun periodo per ottenere, verso il pagamento della rata corrispondente, che il biglietto stesso sia reso valido per il periodo successivo.
Nel caso che questa disposizione non venga osservata ed il biglietto sia utilizzato oltre la scadenza del periodo pel quale fu pagato il prezzo, l'abbonato e' soggetto alle disposizioni di cui al primo comma del Par. 13.
Par. 5. - Diritti dell'abbonato. - Il biglietto da' diritto ad effettuare entro i limiti di validita' uni numero illimitato di viaggi sulle linee per le quali e' valevole, nella classe corrispondente e con tutti i treni in servizio pubblico per i quali non siano fatte limitazioni a norma dell'art. 3.
L'abbonato deve viaggiare entro i termini della percorrenza indicata sul proprio biglietto, valendosi soltanto della via espressamente designata sul biglietto medesimo, o, in mancanza di tale designazione, della via piu' breve.
L'abbonamento intestato a due persone puo' essere utilizzato facoltativamente da una o dall'altra di esse, mal da entrambe contemporaneamente.
L'abbonamento rilasciato a meta' prezzo per ragazzo e' tenuto valevole fino alla naturale scadenza anche se il ragazzo superi il (quattordicesimo anno di eta' durante la validita' del biglietto di abbonamento, qualunque sia il modo di pagamento.
E' ammesso il cambio del biglietto con altro di classe superiore o di diversa percorrenza, la cui tassazione dia pero' luogo ad un maggiore importo, verso pagamento della differenza di prezzo fra due abbonamenti della validita' di tanti mesi quanti ne mancano alla scadenza di quello in corso di utilizzazione: la frazione di mese e' considerata come mese intero. Nel caso di pagamento rateale la differenza da pagarsi deve essere computata nel modo anzidetto per il mese o per i mesi mancanti a completare il periodo in corso.
E' altresi' ammesso il cambio dei biglietto con altro di uguale decorrenza, itinerario, classe e modo di pagamento ma di maggiore validita' sempreche con questa non si ecceda la validita' massima di un anno. Tale cambio e' consentito una sola volta e, per gli abbonamenti a pronto pagamento, dietro versamento della differenza di prezzo.
Nei casi previsti dai due ultimi comma l'abbonato deve versare all'atto della richiesta un nuovo deposito cauzionale, restando il precedente deposito acquisito all'Amministrazione.
Par. 6. - Firma dell'abbonato - Esibizione del biglietto. - Il biglietto, firmato in inchiostro dall'abbonato, deve essere esibito insieme alla tessera ad ogni domanda del personale ferroviario, il quale puo' richiedere all'abbonato di confermare la sua identita' col ripetere la firma.
Par. 7. - Scadenza del biglietto - Per gli abbonati che, alle ore ventiquattro del giorno indicato come ultimo di validita', dovessero trovarsi ancora in viaggio, la scadenza avviene alla stazione ove in conformita' dell'orario ufficiale, il treno fa l'ultima fermata prima delle ore ventiquattro.
Par. 8. - Smarrimento del biglietto. - in caso di smarrimento e' in facolta' dell'Amministrazione di consentire la sostituzione del biglietto smarrito a condizione che l'abbonato ne dia immediato avviso alla stazione piu' vicina, rimetta una nuova domanda, paghi una soprattassa corrispondente al 2% del prezzo integrale dell'abbonamento e versi un nuovo deposito cauzionale.
Il nuovo biglietto e' rilasciato entro 5 giorni dal ricevimento di tale domanda. Nel frattempo l'abbonato non puo' viaggiare senza provvedersi di altri biglietti, ne' ha diritto ad indennizzi per qualsiasi motivo.
La sostituzione dell'abbonamento non puo' essere ammessa che una sola volta.
Par. 9. - Divieto concernente il traffico di piccoli colli. - E' vietato all'abbonato di esercitare il traffico dei piccoli colli, trasportando presso di se' nella carrozza qualsiasi oggetto o valore per conto di terzi e cioe' non facente parte del suo bagaglio personale.
Per effetto di questa disposizione l'abbonato e' tenuto - su richiesta del personale ferroviario - ad aprire i colli, tanto se spediti quanto se portati a mano, per la verifica del contenuto da eseguirsi con le formalita' indicate dalle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose.
Chi si rifiuta di conformarsi all'ordine di cui il precedente comma incorre nelle pene comminate dal Regolamento di polizia e sicurezza delle strade ferrate.
Par. 10. - Riconsegna del biglietto. - Il biglietto d'abbonamento deve essere riconsegnato ad una qualunque stazione non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del biglietto stesso o dell'ultimo periodo pagato se trattasi di abbonamento rateale. Puo' anche essere restituito a mezzo postale purche' in piego raccomandato spedito non oltre il giorno anzidetto.
Il deposito cauzionale e' restituito direttamente all'abbonato che riconsegna il biglietto oppure nel modo e luogo da lui indicati se la riconsegna e' fatta a mezzo postale.
Il deposito non e' restituito se la riconsegna e' fatta oltre i termini indicati al primo comma. Esso puo' tuttavia valere per un nuovo biglietto di abbonamento che venga richiesto con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del biglietto riconsegnato.
Nel caso di biglietto valevole per due persone il deposito e' restituito a quello degli abbonati che riconsegna il biglietto e la ricevuta s'intende fatta anche a nome e per conto dell'altro abbonato.
Par. 11. - Rimborsi. - Nessun rimborso di prezzo, nessun cambiamento di itinerario ne' proroga di validita' spetta all'abbonato per interruzioni di linea, ritardi, impedimenti alla prosecuzione dei treni, cambiamenti di servizio, diminuzione di treni e simili, ne' per viaggi in classe inferiore a quella del biglietto per mancanza di posti disponibili.
L'abbonato che intende di non utilizzare piu' il biglietto prima della sua scadenza e ne effettua regolare restituzione ha diritto al rimborso del deposito cauzionale e della differenza fra il prezzo pagato e quello di un biglietto d'abbonamento calcolato per il periodo precedente la restituzione stessa, considerando come mese completamente utilizzato la eventuale frazione di mese. Il rimborso viene effettuato con le norme indicate al Par. 3 dell'art. 10.
Par. 12. - Biglietti di abbonamento ai supplementi. - L'Amministrazione rilascia biglietti di abbonamento ai supplementi pei viaggi in convogli classificati rapidi, di cui all'art. 19, Par. 2, a favore dei possessori di abbonamenti che diano diritto ad utilizzare detti convogli e comprendano nel loro itinerario linee da essi servite.
Il prezzo dei biglietti di abbonamento ai supplementi e' stabilito nella misura del 15% dell'importo di un abbonamento ordinario per la percorrenza relativa alle linee servite dai rapidi che il viaggiatore chiede siano inscritte sull'abbonamento ai supplementi.
L'abbonamento ai supplementi si rilascia con scadenza non oltre quella dell'abbonamento principale e per la medesima classe di questo.
Per il rilascio di tali abbonamenti non e' dovuto il deposito cauzionale di cui all'art. 41.
Par. 13. - Irregolarita' ed abusi. - L'abbonato che per una qualsiasi ragione non puo' presentare il biglietto o che presenta l'abbonamento scaduto di validita' e' assoggettato al pagamento delle tasse e della soprattassa dovute, a norma dell'art. 8, Par. 5, dal viaggiatori sprovvisti di biglietto.
L'abbonato trovato sprovvisto di tessera o con tessera scaduta di validita' da oltre 60 giorni deve pagare il prezzo di un biglietto a tariffa ordinaria di corsa semplice per il percorso effettuato irregolarmente e da effettuare nonche' l'eventuale supplemento di cui all'art. 19, Par. 2, anche nel caso che sia munito di abbonamento ai supplementi.
L'abbonato che presenta la tessera scaduta di validita' da non oltre 60 giorni, e' tenuto al pagamento di una penalita' di lire cinquanta.
Quando l'abbonamento e' usato da persona diversa dell'abbonato, ovvero e' comunque alterato nella disposizione e nelle indicazioni, l'abbonato incorre nella perdita dell'abbonamento e del relativo deposito cauzionale. Oltre cio' debbono essere pagate per il percorso effettuato irregolarmente, le tasse e la soprattassa stabilite al primo comma dell'art. 8-bis, Par. 7.
Se l'abbonamento viene usato per esercitare il mestiere di venditore, cantante, suonatore e simili sul treni o nel recinti delle stazioni, l'abbonato incorre nella perdita del biglietto e relativo deposito cauzionale, senza diritto ad alcun rimborso.
L'abbonato che eserciti il traffico dei piccoli colli in contravvenzione al disposto del Par. 9, incorre nella perdita del biglietto di abbonamento e del relativo deposito cauzionale senza diritto ad alcun rimborso e viene assoggettato, per i colli irregolarmente trasportati, al pagamento delle tasse stabilite per le spedizioni a bagaglio registrato, computate per tutto il percorso effettuato e da effettuare, e di una soprattassa uguale al detto importo con un minimo di lire trecento.
Nel capo XI - Tariffe per biglietti di abbonamento speciali - gli articoli 42 e 43 sono annullati e sostituiti dai seguenti:
Art. 42. - LIMITI DI APPLICAZIONE.
L'Amministrazione rilascia biglietti di abbonamento speciali per la validita' da uno a dodici mesi:
a) per le linee comprese in ciascuna Regione;
b) per gruppi di linee i cui itinerari sono indicati all'articolo seguente.
In congiunzione con l'itinerario dell'abbonamento speciale sono ammessi uno o piu' percorsi di allacciamento per una o piu' stazioni fuori dell'itinerario. Per gli abbonamenti di cui alla lettera a) il chilometraggio complessivo del percorsi di allacciamento non puo' superare i 200 chilometri.
Le richieste dei percorsi di congiunzione devono essere fatte insieme alla domanda dell'abbonamento speciale e per la classe, durata e decorrenza dell'abbonamento stesso.
Sui percorsi di congiunzione l'abbonato ha gli stessi diritti ed i medesimi obblighi risultanti dalle condizioni e tariffe per gli abbonamenti speciali.
I prezzi da applicare sono quelli della tariffa n. 22.
Qualora venga richiesto l'abbonamento ai supplementi di cui al Par. 12 dell'art. 41, l'importo di questo abbonamento non puo' essere superiore al 15% del prezzo dell'abbonamento speciale, compreso l'eventuale importo dei percorsi di congiunzione.
Ai biglietti rilasciati in base alla presente tariffa non si applica la riduzione per ragazzi dai quattro ai quattordici anni prevista dall'art. 7.
Ai biglietti di abbonamento speciali sono applicabili le disposizioni del capo X, in quanto non siano modificate da quelle del presente capo.
Art. 43. - ITINERARI DEI BIGLIETTI.
Gli itinerari per i quali si rilasciano i biglietti di cui al comma b) dell'art. 42 sono i seguenti, tenendo presente che nella descrizione degli itinerari la dicitura "Tutte le linee sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato deve intendersi riferita alle linee esercitate dalle Ferrovie dello Stato su cui si applicano le presenti Condizioni e Tariffe.
INTERA RETE.
Tutte le linee continentali, sicule e sarde, della rete dello Stato, la traversata dello stretto di Messina; non sono compresi il tratto Cerignola Campagna-Cerignola e le linee Chiusa Val Gardena-Plan Val Gardena e Brunico-Campo Tures.
SERIE I.
Tutte le linee, sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, che si trovano a nord di quella Ventimiglia Confine - Genova P. P. Busalla - Villavernio - Tortona - Piacenza - Parma - Bologna - Ferrara - Rovigo - Chioggia, questa compresa, piu' il tronco Fidenza - Salsomaggiore.
Non sono comprese le linee Chiusa Val Gardena-Plan Val Gardena, Brunico-Campo Tures.
SERIE II.
Tutte le linee, sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, che si trovano ad occidente della linea Sondrio - Lecco - Usmate - Carnate - Milano C. - Piacenza - Parma - Bologna - Faenza - Borgo San Lorenzo - Dicomano - Pontassieve - Terontola - Foligno - Orte - Roma Termini - Fiumicino, questa compresa.
SERIE III.
Tutte le linee sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato che si trovano ad occidente della linea Iselle - Piedimulera - Arona - Gallarate - Milano C. - Piacenza - Parma - Bologna - Pistoia - Firenze S. M. N. - Empoli - Siena - Chiusi Bagni di Chianciano - Orte - Roma Termini, questa compresa piu' le linee di Fidenza - Salsomaggiore e Roma - Sulmona - Pescara P. N.
Non sono comprese le line Chiusa Val Gardena - Plan Val Gardena e Brunico - Campo Tures.
SERIE IV.
Tutte le linee, sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, che si trovano ad occidente della linea Sarzana - Fornovo - Parma - Modena - Mantova - Verona - Brescia - Bergamo - Lecco - Sondrio, questa compresa, piu' le linee Aulla - Pieve San Lorenzo C. L., Modena - Bologna e Palazzolo - Paratico Sarnico.
SERIE V.
Tutte le linee, nelle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, che si trovano ad oriente della linea Milano C. - Treviglio - Cremona - Fidenza - Santo Stefano M. - Sarzana - Pisa - Empoli - Firenze S. M. N. - Faenza - Rimini - Ancona M., questa compresa, piu' le linee Fidenza - Salsomaggiore e Pisa - Livorno.
Non sono comprese le linee Chiusa Val Gardena - Plan Val Gardena e Brunico - Campo Tures.
SERIE VI.
Tutte le linee, sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, che si trovano a sud di quella Genova P. P. - Mignanego - Novi - Tortona - Piacenza - Parma - Bologna - Ferrara, questa compresa, fino alla linea Napoli M.ma - Cancello - Caserta - Foggia - Manfredonia Citta', questa compresa.
SERIE VII.
Tutte le linee del Continente, sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, che si trovano a sud della linea di Pisa - Empoli - Firenze S.M.N. - pontassieve - Foligno - Falconara M.ma, questa compresa, fino alla linea Salerno - Benevento - Foggia - Manfredonia Citta', questa compresa, piu' le linee Falconara - Rimini, Fano - Fermignano e Fabriano - Urbino.
SERIE VIII.
Tutte le linee del Continente, sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato a sud della linea Civitavecchia M.ma - Roma - Avezzano - Sulmona - Pescara C.le, questa compresa, piu' tutte le linee della Sicilia (comprese le secondarie), sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, piu' le linee di navigazione Messina M.ma - Reggio Calabria M.ma e Messina M.ma - Villa S. Giovanni.
E' escluso il tratto Cerignola Campagna - Cerignola.
SERIE IX.
Tutte le linee del Continente, sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, che si trovano a sud della linea Civitavecchia M.ma - Roma - Sulmona - Pescara C.le, questa compresa, ed escluso il tratto Cerignola Campagna - Cerignola.
Sono inoltre comprese le linee delle Ferrovie Sarde dello Stato.
SERIE X.
Tutte le linee Continentali, sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato, che si trovano a sud di quella Napoli - Aversa - Caserta - Foggia - Manfredonia Citta', questa compresa; piu' la linea Foggia - Lucera Citta', la linea Telese Cerreto - Telese Bagni, le linee di navigazione Villa San Giovanni - Messina Marittima e Reggio Calabria M.ma - Messina M.ma; piu' tutte le linee della Sicilia (comprese le secondarie), sulle quali si applicano le tariffe delle Ferrovie dello Stato.
Non e' compreso il tratto Cerignola Campagna-Cerignola.
Il capo XII e' annullato e sostituito dal seguente:
CAPO XII.
TARIFFA PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO
PER STUDENTI
Art. 44. - LIMITI DI APPLICAZIONE.
L'Amministrazione rilascia biglietti di abbonamento ai prezzi della tariffa n 21, con la riduzione del 40%, agli iscritti alle seguenti scuole, i quali abbiano superato il quattordicesimo ma non il trentesimo anno di eta':
a) istituti d'istruzione superiore, media e artistica, sia governativi che pareggiati, legalmente riconosciuti od autorizzati;
b) scuole di perfezionamento e corsi di specializzazione annessi agli istituti d'istruzione superiore;
c) corsi di tirocinio obbligatorio presso Istituti pubblici di attivita' professionale o scientifica.
Sono esclusi dalla concessione gli studenti delle scuole private non autorizzate e coloro che frequentano corsi speciali (anche se autorizzati) annessi a qualsiasi ordine di scuole (classiche, scientifiche, tecniche, industriali, commerciali, agrarie, ecc.) o che si iscrivano ai corsi per il solo periodo degli esami presso qualunque ordine di scuole.
Per poter fruire della presente tariffa gli studenti di cui alle precedenti lettere b) e c) non devono esercitare alcuna attivita' retribuita.
La riduzione e' applicabile esclusivamente agli studenti che, nell'anno scolastico in corso (ivi compreso il periodo delle vacanze e quello della sessione autunnale d'esame), sono iscritti presso gli istituiti sopra nominati e conservano la qualita' di studente, nonche' agli studenti fuori corso degli istituti d'istruzione superiore purche' regolarmente iscritti a norma delle vigenti leggi scolastiche. Ferme restando le altre condizioni per fruire della presente tariffa, se lo studente compie il trentesimo anno durante la validita' dell'abbonamento, questo e tenuto valevole qualunque sia il modo di pagamento fino alla naturale scadenza.
Gli abbonamenti si rilasciano fra la localita' dove risiede lo studente e quella che e' sede dell'istituto. La percorrenza massima e' fissata in 250 km. per gli istituti di istruzione superiore e in 200 km. per tutti gli altri istituti, scuole e corsi di cui al primo comma. Al limite di 250 km. si fa eccezione a favore degli studenti residenti nella provincia di Bolzano e iscritti negli istituti d'istruzione superiore di Bologna e Venezia.
Non si rilasciano biglietti di abbonamento intestati a due persone.
Il biglietto di abbonamento non da' diritto a fermate nelle stazioni intermedie.
A questi biglietti sono applicabili le disposizioni del capo X, in quanto non siano modificate da quelle del presente capo.
Art. 45. - CONDIZIONI PARTICOLARI.
Par. 1. - Domanda dei biglietti. - Le domande di abbonamento devono essere stese sull'apposito formulario che viene fornito a pagamento dall'Amministrazione. Quelle per gli studenti di eta' inferiore a ventun anni devono essere firmate responsabilita' dell'uso irregolare dei biglietti e dell'inosservanza delle leggi e dei regolamenti ferroviari da parte dei titolari.
Le domande devono essere inoltre accompagnate da:
a) una dichiarazione del Sindaco del Comune dalla quale risulti la residenza dello studente;
b) una dichiarazione, rilasciata dal capo dell'istituto (Rettore, Direttore, Preside, ecc.), dalla quale risulti che l'istituto 6 compreso fra quelli indicati nell'art. 44 ed attestante che esiste nel richiedente la condizione di iscrizione prescritta dall'articolo medesimo. Per gli iscritti alle scuole e corsi di cui alle lettere b) e c), menzionati al detto art. 44, dalla dichiarazione deve risultare anche la durata dei corsi ai fini della scadenza della validita' dell'abbonamento.
Il documento d'iscrizione alle scuole classificate come "autorizzate" deve essere inoltre corredato da una certificazione del Provveditore agli Studi, dalla quale risulti che la Scuola e'" autorizzata" ai sensi delle leggi scolastiche vigenti. Per quanto riguarda, pero', le scuole d'istruzione superiore ed artistica, tale certificazione deve essere rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione.
All'atto della domanda, il richiedente e' tenuto a pagare il deposito cauzionale indicato nell'Allegato n. 1. A tale deposito si applicano le modalita' stabilite al capo X.
Par. 2. - Irregolarita' ed abusi. - L'abbonato che scende ad una stazione intermedia o ne parte viene considerato come un viaggiatore sprovvisto di biglietto.
L'abbonato, pel quale non sussistano o siano cessate le condizioni richieste dal presente capo per il rilascio del biglietto di abbonamento e' assoggettato alla perdita del biglietto per la restante validita' ed e' inoltre tenuto al pagamento, per il tempo durante il quale frui' indebitamente dell'abbonamento per studente, della differenza fra il prezzo di quest'ultimo e quello di un abbonamento ordinario, piu' una soprattassa uguale a tre volte la differenza stessa, col minimo di lire mille.
Il capo XIII e' annullato e sostituito dal seguente:
CAPO XIII.
TARIFFA PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO PER IL
PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLE AMMINISTRAZIONI
DELLO STATO E RISPETTIVE FAMIGLIE
Art. 46. - LIMITI DI APPLICAZIONE.
L'Amministrazione rilascia biglietti di abbonamento ai prezzi della tariffa n. 21, con la riduzione del 40% alle seguenti categorie di persone, purche' in servizio, e alle relative famiglie:
a) persone fruenti della Concessione speciale C;
b) persone fruenti del Regolamento trasporti militari limitatamente alle qualifiche appresso indicate:
- ufficiali in servizio permanente effettivo, ufficiali mutilati ed invalidi di guerra trattenuti o riassunti in servizio, ufficiali gia' in servizio permanente effettivo e richiamati temporaneamente in servizio, ufficiali di complemento e della riserva chiamati o richiamati in servizio;
- sottufficiali delle categorie di carriera, compresi i mutilati ed invalidi di guerra trattenuti o riassunti in servizio;
- graduati o militari di truppa in servizio continuativo.
La riduzione e' applicabile:
a) per percorrenze non superiori ai km. 250, nel caso in cui il personale statale sia autorizzato a stabilire la propria residenza fuori della localita' in cui presta servizio ed unicamente per il percorso fra la detta localita' e quella scelta come residenza;
b) per percorrenze non superiori ai km. 150, nel caso in cui il personale statale presti servizio in localita' disagiata di confine terrestre ed unicamente per il percorso fra la detta localita' e il centro urbano vicino;
c) per percorrenze non superiori ai km. 150, quando al personale statale, nonche' alle rispettive persone di famiglia, occorrano cure balneari, termali, climatiche o sanitarie in genere.
Le localita' di confine e i centri urbani di cui alla precedente lettera b) sono stabiliti dall'Amministrazione.
Non si rilasciano biglietti di abbonamento intestati a due persone e non si applica la riduzione per ragazzi dai quattro ai quattordici anni prevista dall'art. 7.
I biglietti non danno diritto a fermate intermedie.
Ai biglietti di abbonamento rilasciati in base alla presente tariffa sono applicabili le disposizioni del capo X in quanto non siano modificate da quelle del presente capo.
Art. 47. - CONDIZIONI PARTICOLARI.
Par. 1. - Domanda dei biglietti. - La domanda - in carta semplice - deve essere fatta per il tramite dell'autorita' da cui dipende il richiedente.
All'atto della domanda, il richiedente e' tenuto a pagare il deposito cauzionale indicato nell'Allegato n. 1. A tale deposito si applicano le modalita' stabilite al capo X.
Par. 2. - Irregolarita' ed abusi. - L'abbonato che scende ad una stazione intermedia o ne parte viene considerato come un viaggiatore sprovvisto di biglietto.
L'abbonato e' responsabile di ogni abuso od inosservanza delle prescrizioni per l'uso dei biglietti anche da parte delle persone della propria famiglia.
Il capo XIV e' annullato e sostituito di seguente.
CAPO XIV.
TARIFFA PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO
SETTIMANALI E FESTIVI
PER IMPIEGATI, OPERAI E BRACCIANTI
Art. 48. - LIMITI DI APPLICAZIONE.
Agli impiegati, operai e braccianti l'Amministrazione rilascia biglietti di abbonamento settimanali, valevoli per sei viaggi di andata e sui di ritorno da compiersi nei giorni della settimana dal lunedi al sabato, per recarsi dal luogo di residenza, o di residenza della famiglia, a quello di lavoro e ritornarne.
Alle persone suindicate l'Amministrazione puo' rilasciare altresi' biglietti di abbonamento festivi valevoli per quattro viaggi di andata e quattro di ritorno da effettuarsi in corrispondenza di quattro domeniche consecutive - o di quattro giorni festivi consecutivi - per recarsi dalla localita' di lavoro a quella della propria residenza o di residenza della propria famiglia e per ritornarne. I viaggi di andata debbono essere effettuati il giorno precedente il festivo o nelle ore antimeridiane di questo; quelli di ritorno al luogo di lavoro nelle ore pomeridiane del giorno festivo o nel giorno feriale seguente.
Per famiglia s'intendono la moglie e i figli per i coniugati: i genitori per i celibi o vedovi senza prole o coniugati legalmente separati.
Tutti i biglietti sopra indicati sono rilasciati limitatamente alla seconda e terza classe e soltanto per percorsi non eccedenti km. 150.
Essi non danno diritto a fermate intermedie e valgono per viaggiare soltanto con i treni accelerati, omnibus e misti determinati dall'Amministrazione. E' in facolta' dell'Amministrazione di consentire spostamenti di validita' quando questi siano resi necessari da speciali turni di lavoro e non Implichino possibilita' di aumento del numero dei viaggi.
I prezzi dei biglietti di abbonamento settimanali e festivi sono quelli della tariffa n. 23.
Ai biglietti rilasciati In base alla presente tariffa non si applica la riduzione per ragazzi dai quattro ai quattordici anni prevista dall'art. 7.
Le disposizioni concernenti il divieto del traffico di piccoli colli di cui all'art. 41, Par. 9, sono estese ai portatori di questi biglietti. I colli a mano che i viaggiatori possono portar seco gratuitamente nelle carrozze, ai sensi dell'art. 13 delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose non possono eccedere i cinque chilogrammi.
Art. 49. - CONDIZIONI PARTICOLARI.
Par. 1. - Biglietti. - I biglietti di abbonamento settimanali e festivi sono messi in vendita nelle localita' dalle quali deve avere inizio la loro utilizzazione.
Essi debbono essere richiesti, di regola, entro Il giorno che precede quello iniziale della loro validita'.
Par. 2. - Tessera di riconoscimento. - Per fruire della presente tariffa il richiedente deve munirsi di apposita tessera di riconoscimento che l'Amministrazione rilascia al prezzo indicato nell'Allegato n. 1. La domanda di rilascio della tessera stesa su apposito formulario che viene fornito a pagamento dall'Amministrazione, deve essere presentata dal richiedente alla stazione ammessa al rilascio dei biglietti settimanali o festivi, accompagnata da tre esemplari della propria fotografia a mezzo busto, firmata e non montata su cartoncino, di formato detto" biglietto da visita" nonche' dai documenti di lavoro prescritti dall'Amministrazione per gli impiegati, operai e braccianti.
All'atto della consegna della domanda deve essere pagato il prezzo della tessera.
La tessera viene compilata dalla stazione e consegnata all'interessato, perche' egli la faccia completare con le certificazioni appresso indicate.
Nella prima casella esistente a tergo della tessera, dopo la fotografia, il sindaco della localita' di residenza certifica la residenza abituale del richiedente o, quando del caso, quella della famiglia di lui, nonche' il luogo di lavoro. Le caselle successive servono per le varianti relative.
Le certificazioni, per essere valide, devono essere di data non anteriore ad un anno. L'Amministrazione ha peraltro facolta' di chiedere in qualunque momento la prova della sussistenza delle condizioni stabilite per fruire della presente tariffa e di procedere al ritiro della tessera qualora, entro il termine fissatogli dall'Amministrazione, il titolare non dia la prova suddetta.
Le tessere valgono per tre anni dal giorno dell'emissione,esse non sono valide se mancano delle indicazioni o delle vidimazioni prescritte.
Per determinate linee, l'Amministrazione puo' stabilire documenti di viaggio diversi da quelli piu' sopra precisati, quando trattasi di quantitativi notevoli di persone che viaggiano in base alla presente tariffa.
L'Amministrazione ha pure facolta' di stabilire norme particolari per la determinazione della qualifica di "impiegato", "operaio", "bracciante", agli effetti della tariffa di cui al presente capo, nonche' di fissare un massimo di stipendio, salario o paga per il godimento di esse.
Par. 3. - Rimborsi. - Nessun rimborso o compenso spetta ai possessori di biglietti rilasciati in base alla presente tariffa nei casi di viaggi non effettuati per qualunque motivo, nonche' per interruzioni di linea, ritardi, impedimenti alla prosecuzione di treni, cambiamento di servizi, diminuzione di treni.
Par. 4. - Irregolarita' ed abusi. - Chi e' trovato a viaggiare senza la prescritta tessera o con tessera scaduta di validita' deve pagare il prezzo di un biglietto a tariffa ordinaria n. 1, per il percorso irregolarmente effettuato e da effettuare, piu' una soprattassa di lire cento.
Chi e' trovato a viaggiare con treni, in classi od in giorni non ammessi incorre nella perdita del biglietto senza diritto a rimborso, e deve pagare il prezzo a tariffa ordinaria n. 1 per tutto il percorso effettuato irregolarmente e per l'ulteriore percorso se intende proseguire. Il biglietto e' ritenuto nullo e viene ritirato.
Chi scende ad una stazione intermedia o ne parte viene considerato come un viaggiatore sprovvisto di biglietto.
Chi viene trovato, nel viaggio di andata o in quello di ritorno, con biglietto non forato nell'apposita casella e' assoggettato al pagamento di una penalita' di lire cinquanta.
Chi non osserva i limiti di peso per i colli a mano stabiliti all'ultimo comma dell'art. 48 e' assoggettato al pagamento sull'eccedenza di peso, delle tasse stabilite per le spedizioni a bagaglio registrato per tutto il percorso del biglietto e di una soprattassa uguale al detto importo con un minimo di lire trecento.
L'abbonato pel quale non sussistono o sono cessate le condizioni richieste dal presente capo per il rilascio del biglietto di abbonamento e' assoggettato alla perdita del biglietto per la restante validita' ed e' inoltre tenuto al pagamento, per il periodo durante il quale abbia fruito indebitamente dell'abbonamento, della differenza fra il prezzo di quest'ultimo e quello di un abbonamento ordinario, piu' una soprattassa uguale alla differenza stessa.
Nel capo XVI - Tessere di autorizzazione per l'acquisto di biglietti a prezzo ridotto - l'art. 53 e' annullato e sostituito dal seguente:
Art. 53. - LIMITI DI APPLICAZIONE.
L'Amministrazione rilascia tessere nominative le quali autorizzano ad acquistare, durante la loro validita' e verso la loro presentazione, biglietti di corsa semplice a tariffa n. 4.
Le tessere di autorizzazione hanno la validita' di tre mesi, sei mesi o di un anno. Esse si distinguono inoltre in tre categorie:
categoria A) con diritto all'acquisto di biglietti di 1ª, 2ª o 3ª classe;
categoria B) con diritto all'acquisto di biglietti soltanto di 2ª o 3ª classe;
categoria C) con diritto all'acquisto di biglietti soltanto di 3ª classe.
Si rilasciano tessere di autorizzazione intestate a due persone.
Esse possono essere utilizzate dall'uno o dall'altro Intestatario, mai da entrambi contemporaneamente.
I prezzi delle tessere di autorizzazione sono quelli stabiliti dalla tariffa n. 24, in aggiunta ai detti prezzi e' dovuto il deposito cauzionale indicato nell'Allegato n. 1.
Alle tessere di autorizzazione ed ai relativi viaggi di corsa semplice a prezzo ridotto non sono applicabili le riduzioni per i ragazzi dai quattro ai quattordici anni previste all'art. 7.
Alle tessere di autorizzazione sono applicabili le condizioni e norme del precedente capo X in quanto non siano modificate da quelle del presente capo.
Nel penultimo comma dell'art. 54 l'indicazione Par. 4 art. 8 e' modificata in Par. 2 art. 8-bis.
Nel capo XVIII - Tariffe per linee in particolari condizioni di esercizio - gli articoli 57, 58 e 59 sono sostituiti dai seguenti:
Art. 57. - LINEE COMPLEMENTARI A SCARTAMENTO RIDOTTO DELLA SICILIA.
Ai trasporti in servizio locale sulle linee complementari a scartamento ridotto della Sicilia si applicano le condizioni in vigore sulla rete principale e le seguenti tariffe:
a) per i viaggi di corsa semplice, la tariffa n. 2;
b) per i viaggi di andata e ritorno ordinari, la tariffa n. 3;
c) per i viaggi in compartimento intero il prezzo dei biglietti si calcola in base alla tariffa n. 2;
d) per i biglietti di abbonamento ordinarlo si applicano i prezzi della tariffa n. 21, computati in base ai 7/10 della distanza effettiva con arrotondamento al chilometro superiore;
e) per tutti gli altri trasporti delle persone si applicano integralmente i prezzi della rete principale per le classi corrispondenti;
f) le tasse accessorie previste dalle seguenti Condizioni e Tariffe si applicano senza alcuna riduzione.
Per i trasporti delle persone in servizio diretto con la rete principale e per quelli in transito sulle complementari la tassazione e' fatta sui percorsi separati delle due reti in base alle tariffe competenti. Le tasse accessorie previste dalle singole tariffe per i viaggi delle persone si applicano una sola volta. Per i biglietti di abbonamento di cui ai capi X, XI, XII, XIII e XIV, la tassazione e' fatta sul cumulo delle distanze effettive
Art. 58. - LINEE SECONDARIE DELLA VENEZIA TRIDENTINA.
Ai trasporti sulla linea Brunico-Campo Tures si applicano le condizioni in vigore sulla rete principale e le stesse tariffe Indicate all'articolo precedente per i trasporti sulle linee complementari a scartamento ridotto della Sicilia.
Ai trasporti sulla linea Chiusa Val Gardena-Plan Val Gardena si applicano integralmente le condizioni e le tariffe in vigore sulla rete principale.
Nei viaggi in servizio diretto con la rete principale si applicano le disposizioni stabilite dall'ultimo alinea del precedente art. 57.
Art. 59. - LINEA NAPOLI-POZZUOLI SOLFATARA (METROPOLITANA).
In servizio locale della linea Metropolitana Napoli-Pozzuoli Solfatara si applicano i prezzi speciali indicati nella tariffa n. 14.
A tali prezzi non e' applicabile la riduzione prevista dall'art. 7 per i ragazzi dai quattro ai quattordici anni.
Per i biglietti di abbonamento sia ordinari, sia a tariffa ridotta, nonche' per i biglietti di abbonamento settimanali e festivi per impiegati, operai e braccianti, si applicano integralmente le condizioni e tariffe della rete principale.
I prezzi di trasporto in servizio locale delle dette linee sono pero' computati in base alle seguenti distanze virtuali:
Km. 5 fra due stazioni qualunque del tratto Napoli Via
Gianturco-Napoli Mergellina e per le percorrenze Napoli
Mergellina-Napoli Campi Flegrei o Piazza Leopardi, Napoli
Mergellina-Bagnoli Agnano Terme, Napoli Campi Flegrei o Piazza
Leopardi-Bagnoli Agiano Terme, Bagnoli Agnano Terme-Pozzuoli Solfatara;
Km. 7 fra una stazione qualunque del tratto Napoli Via
Gianturco-Napoli Mergellina (questa esclusa) e Napoli Campi Flegrei o Piazza Leopardi;
Km. 10 fra una stazione qualunque del tratto Napoli Via
Gianturco-Napoli Mergellina (questa esclusa) e Bagnoli Agnano Terme;
Km. 13 fra una stazione qualunque del tratto Napoli Via
Gianturco-Napoli Mergellina (questa esclusa) e Pozzuoli Solfatara;
in base alle distanze effettive di Km. 9 e km. 7 rispettivamente
per percorrenze Napoli Mergellina-Pozzuoli Solfatara e Napoli Campi Flegrei o Piazza Leopardi-Pozzuoli Solfatara;
in base alla distanza minima tassabile di km. 5 per la percorrenza Napoli Campi Flegrei-Piazza Leopardi.
In servizio diretto fra la linea Napoli-Pozzuoli Solfatara e la rete principale si applicano integralmente le condizioni e tariffe in vigore su quest'ultima, col cumulo delle distanze reali.
Inoltre all'art. 60 vengono soppresse le parole "ed applicando una sola volta il diritto speciale di cui al paragrafo dell'art. 17".
Il capo XIX - Trasporti militari e Concessioni speciali - e' soppresso.
Le tariffe dal n. 1 al n. 21 sono annullate e sostituite dalle seguenti:
TARIFFE DAL N. 1 AL N. 7
Parte di provvedimento in formato grafico
TARIFFA N. 10
PER TRENI STRAORDINARI E CARROZZE.
(Vedi capo VII).
Par. 1. - Nel caso di treno straordinario a carrozze pel trasporto di persone si applica la tariffa competente alle persone trasportate.
Par. 2. - Per un treno straordinario non puo' essere pagato un importo complessivo inferiore a quello corrispondente a 350 biglietti di terza classe per adulti calcolati ai prezzi della tariffa ordinaria n. 1 sulla percorrenza del treno e per un minimo di km. 30.
L'Amministrazione pero' puo' ridurre il minimo di 350 biglietti quando le condizioni della linea non consentano l'effettuazione di un convoglio trasportante il numero di persone occorrente per raggiungere tale importo minimo.
L'importo minimo deve essere pagato dai viaggiatori che fruiscono dell'intero percorsi) del treno straordinario. Ai viaggiatori, per i quali sia stato pagato il prezzo per l'intero percorso allo scopo di raggiungere il detto minimo, e' consentito peraltro di salire sul treno straordinario in una stazione successiva a quella di origine del treno stesso.
Par. 3. - Agli effetti della tassazione di cui ai Par. 1 e 2, gli itinerari che, a norma del primo comma dell'art. 20, Par. 1, non rientrano nei limiti di un viaggio di corsa semplice sono considerati come due viaggi aventi ciascuno una percorrenza pari alla meta' dell'itinerario complessivo. I percorsi disgiunti uno dall'altro, anche se riuniti da linee di altri vettori, sono considerati viaggi distinti.
Il minimo di km. 30 di cui al Par. 2 deve riferirsi a ciascuna corsa nel caso di treni richiesti per percorsi disgiunti uno dall'altro, ovvero alla meta' dell'itinerario complessivo, quando questo non rientra nei limiti di un viaggio di corsa semplice.
Par. 4. - E' ammesso che, una volta raggiunto l'importo minimo di cui al Par. 2, possano, lungo l'itinerario, prendere posto in treno, diretti tutti alla stazione terminale, altri viaggiatori in gruppi non inferiori a 20 persone oppure che ne discendano gruppi di almeno 20 persone purche' tutti partenti dalla stazione di origine del treno.
I gruppi di cui al precedente comma sono soggetti al pagamento del prezzo del viaggio, ciascuno per la propria percorrenza. Ai gruppi stessi si rilasciano biglietti separati sui quali viene praticata opportuna annotazione.
Par. 5. - Quando in occasione di feste, di fiere, di congressi, gite e simili, venga richiesto e consentito, per ragioni di orario dei treni normali, l'allestimento di un treno straordinario pel trasporto di persone, l'Amministrazione ha diritto di esigere l'importo corrispondente a 100 biglietti di terza classe per il percorso del treno calcolati a norma del Par. 3, e cio' indipendentemente dal biglietto del quale ogni viaggiatore dev'essere provvisto. Se il treno straordinario viene richiesto tanto per l'andata quanto pel ritorno, il numero di biglietti di terza classe suddetti e' ridotto ad 80 per ogni corsa.
L'Amministrazione non consente l'effettuazione del treno straordinario quando ne stimi prevedibile una insufficiente frequentazione.
Par. 6. - Ai treni straordinari per trasporto contemporaneo di persone, di bagagli e di merci si applicano le tasse per le persone, per i bagagli e per le merci a grande velocita', secondo le rispettive tariffe, con l'aumento, per le sole merci, del 10%.
Qualora pero' risulti maggiore l'importo calcolato in base alla tassazione stabilita per i treni speciali a grande velocita', dalle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle merci sulle Ferrovie dello Stato, si applica quest'ultimo.
TARIFFA N. 11
PER CORSE STRAORDINARIE DI AUTOMOTRICI.
(Vedi capo VII).
Par. 1. - Nei casi di corse straordinarie di automotrici si applica la tariffa competente alle persone trasportate.
La tassazione e' fatta in base alle classi adottate, sulle linee percorse, pel tipo di automotrici impiegate.
Par. 2. - Per l'effettuazione di una corsa straordinaria con automotrice non puo' essere pagato, per il percorso a carico, un importo complessivo inferiore a quello corrispondente ai quattro quinti del prezzo dei posti da essa offerti calcolato in base alla tariffa ordinaria n. 1. Qualora i viaggiatori siano muniti di biglietti a pagamento (esclusi gli abbonamenti delle varie specie) valevoli per una percorrenza superiore a quella del treno straordinario purche' comprendente l'itinerario di quest'ultimo, i biglietti stessi vengono computati in base al loro prorata chilometrico ai fini di determinare se l'importo minimo sia raggiunto o meno.
Quando il viaggio ha inizio da stazione che non sia sede di deposito dell'automotrice, l'Amministrazione ha facolta' di esigere per il percorso a vuoto, computato per la percorrenza dalla sede di deposito dell'automotrice alla stazione di inizio del viaggio e viceversa, il pagamento della meta' dei posti da esse offerti, in base alla tariffa applicata al trasporto.
Se all'automotrice vengono agganciati rimorchi o carrozze ordinarie, i posti offerti da questi devono aggiungersi a quelli dell'automotrice pel calcolo del prodotto minimo da esigersi.
Par. 3. - Gli itinerari che a norma del primo comma dell'articolo 20, Par. 1, non rientrano nei limiti di un viaggio di corsa semplice, sono considerati come due viaggi aventi ciascuno una percorrenza pari alla meta' dell'itinerario complessivo. I percorsi disgiunti uno dall'altro, anche se riuniti da linee di altri vettori, sono considerati viaggi distinti.
Par. 4. - E' ammesso che, una volta raggiunto l'importo minimo di cui al Par. 2, possano, lungo l'itinerario, prendere posto sull'automotrice, diretti tutti alla stazione terminale, altri viaggiatori in gruppi non inferiori a cinque persone oppure che ne discendano gruppi di almeno cinque persone, purche' tutti partenti dalla stazione di origine del convoglio. Tali gruppi sono soggetti al pagamento del prezzo del viaggio ciascuno per la propria percorrenza.
TARIFFA N. 12
Parte di provvedimento in formato grafico
TARIFFA N. 13
Parte di provvedimento in formato grafico
TARIFFA N. 14
Parte di provvedimento in formato grafico
TARIFFA N. 21
Parte di provvedimento in formato grafico
TARIFFA N. 22
Parte di provvedimento in formato grafico
TARIFFA N. 23
Parte di provvedimento in formato grafico
TARIFFA N. 24
PER TESSERE DI AUTORIZZAZIONE PER L'ACQUISTO
DI BIGLIETTI A PREZZO RIDOTTO
(Vedi capo XVI)
I prezzi delle tessere di autorizzazione per l'acquisto di biglietti a prezzo ridotto, della validita' di tre sei o dodici mesi, sono formati prendendo 4, 6 o 9 volte rispettivamente il costo di un biglietto di corsa semplice per 100 km, a tariffa n. 1 di prima, seconda o terza classe, secondoche' si tratti di tessere della categoria A, B o C.
Il prezzo delle tessere di autorizzazione per due persone e' quello stabilito a norma del comma precedente, aumentato di un terzo ed arrotondato nuovamente a norma dell'art. 17, Par.4.
L'allegato 1 alle "Condizioni e Tariffe" e' annullato e sostituito dal seguente:
TASSE ACCESSORIE
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
ALLEGATO B.
Modificazioni ed aggiunte alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato" - Trasporto bagagli.
Il titolo del capo II e gli articoli 6, 13 e 14 sono modificati come segue:
CAPO II.
DEL TRASPORTO DEI BAGAGLI REGISTRATI
E DEI COLLI A MANO - COLLI IN DEPOSITO
Art. 6. - COSE AMMESSE ALLA SPEDIZIONE A BAGAGLIO.
Par. 1. - Cose normalmente ammesse. - L'Amministrazione ammette al trasporto come bagaglio registrato:
a) le cose di uso personale e domestico del viaggiatore e della sua famiglia che ordinariamente si trasportano in bauli, valige, sacchi da viaggio, cappelliere, cassette, scatole e simili;
b) i campionari anche se contenenti piu' esemplari di un medesimo oggetto, purche' il numero di questi esemplari non sia tale da far perdere alle cose spedite il carattere di campionario; i campionari degli oggetti preziosi devono essere riposti in bauli, valige o casse convenientemente ammagliati con corda i cui capi sono da assicurare con piombi;
c) i libri, le carte ed i documenti;
d) gli strumenti e gli attrezzi professionali o di mestiere, le macchine da scrivere e le macchine calcolatrici;
e) gli strumenti musicali portatili, i grammofoni, gli apparecchi radiofonici e di televisione;
f) gli sci, le slitte a uno o due posti, le vele per i pattinatori, le imbarcazioni della lunghezza massima di 3 metri, gli attrezzi ginnici;
g) i motocicli usati (purche' il serbatoio non contenga carburante), anche con carrozzino, i velocipedi usati, anche con motore ausiliario (purche' il serbatoio non contenga carburante), i sulchi (purche' spediti insieme cui cavalli da corsa e caricati nei medesimi carri di questi), le carrozzelle, anche a lettiga, per persone impedite, le portantine, le carrozzine per bambini, le sedie pieghevoli, anche a sdraio, le brande pieghevoli, i materassi, gli ombrelloni da spiaggia. Per motociclette e velocipedi usati s'intendono quelli non protetti da imballaggio originale della casa di fabbrica;
h) le pellicole cinematografiche ed il corrispondente materiale pubblicitario;
i) i pezzi di ricambio, i pneumatici e i copertoni per automobili, motocicli e velocipedi;
l) gli accumulatori per automobili o per radiofonia;
m) le corone mortuarie e i fiori freschi spediti insieme con le intelaiature:
n) i prodotti farmaceutici e l'anidride carbonica solida (ghiaccio secco);
o) i piccoli animali vivi (cani, gatti, scimmie, nonche' uccelli, compreso il pollame, conigli, agnellini ed altri simili animali), posti in gabbie, casse o ceste reticolate.
In tempo di caccia e' permesso aggiungere, nel bagaglio cui alla lettera a), una quantita' di cartucce da fucile cariche non maggiore di 500, o di polvere da sparo di peso non superiore a grammi 1250, alla condizione, peraltro, che cio' sia dichiarato e fatto risultare sullo scontrino.
Par. 2. - Altre cose ammesse. - Oltre quelle menzionate al Par. 1, l'Amministrazione puo' ammettere al trasporto come bagaglio registrato anche altre cose, alle condizioni e nei treni che essa stabilisce.
Par. 3. - Biglietto di viaggio. - L'Amministrazione puo' subordinare l'accettazione delle cose sopra elencate alla presentazione del biglietto di viaggio valevole per la stazione destinataria del bagaglio.
Par. 4. - Limitazioni all'accettazione del bagaglio. - L'Amministrazione puo' limitare la quantita', il volume ed il peso delle cose da spedire.
Par. 5. - Oggetti di valore. - Sono considerati come inesistenti nel bagaglio di cui al Par. 1 lettera a), agli effetti della responsabilita' dell'Amministrazione, il numerario, le carte valori, gli oggetti d'arte e di antichita' e quelli preziosi od assimilati al preziosi.
Par. 6. - Cose pericolose e nocive. - Salvo le eccezioni di cui alla lettera h) ed all'ultimo comma del Par. 1, e quelle ammesse dalle leggi e dai decreti in vigore, e' vietato introdurre nel bagaglio, o spedire come tale, cose considerate pericolose e nocive al sensi delle presenti Condizioni e Tariffe.
L'anidride carbonica solida (ghiaccio secco), deve essere contenuta in un robusto imballaggio isolante, costruito in modo da evitare ogni fuoruscita del prodotto allo stato solido, pur permettendo l'uscita di esso allo stato di gas. Ogni collo non deve superare il peso di kg. 150 e deve essere munito di un'etichetta portante la seguente iscrizione: "Non toccare a mano nuda il contenuto".
Par. 7. - Verifica del contenuto dei bagagli. - Esistendo una presunzione di irregolare dichiarazione dell'oggetto del trasporto o di inosservanza delle disposizioni di cui alle presenti Condizioni e Tariffe, l'Amministrazione ha il diritto di verificare il contenuto dei colli spediti a bagaglio, osservando le seguenti prescrizioni:
- il possessore dello scontrino deve essere invitato ad assistere alla verifica, sempreche' sia possibile identificarlo e dargliene avviso; ove cio' non sia possibile, o nel caso che non si presenti, la verifica deve effettuarsi con l'assistenza di due testimoni estranei alla ferrovia;
- dell'apertura dei colli e del risultato della verifica, deve essere redatto, a cura dell'agente che vi procede, verbale, che viene firmato dall'agente stesso e dal possessore dello scontrino, se intervenuto, o, in difetto, dai due testimoni;
- ove dalla verifica risultino irregolarita', le spese occorse per la verifica stessa debbono essere pagate dai possessore dello scontrino;
- se dalla verifica risulti che le cose presentate per il trasporto non corrispondono, per natura o qualita', alla dichiarazione fatta dallo speditore e risultante dallo scontrino, l'Amministrazione ha diritto di esigere le soprattasse indicate all'art. 50.
Art. 13. - COLLI A MANO TRASPORTATI DAI VIAGGIATORI NELLE CARROZZE.
Par. 1. - Colli ammessi gratuitamente nelle carrozze. - Il viaggiatore puo' portare seco gratuitamente nelle carrozze cola a mano non eccedenti, in complesso, il peso di 20 kg. e il volume corrispondente allo spazio ordinariamente posto a sua disposizione.
Nel peso di 20 kg. e' tollerata l'inclusione degli oggetti sottoindicati ancorche' eccedano il volume corrispondente calo spazio messo a disposizione del viaggiatore ed a condizione che gli oggetti stessi possano essere collocati sulle reticelle o sotto i sedili senza incomodo per gli altri viaggiatori; strumenti dei complessi musicali, purche' portati nel compartimento ove prendono posto soltanto i musicanti; strumenti geodetici; bandiere; canne da pesca, da misuratori e simili; sci nella misura di un paio per viaggiatore.
Par. 2. - Colli ammessi a pagamento nelle carrozze. - L'Amministrazione puo' consentire che il viaggiatore porti seco in carrozza colli a mano eccedenti il peso di 20 kg. ammesso gratuitamente nelle carrozze, purche trattisi di eccedenza non superiore a 30 kg. e il viaggiatore provveda in partenza al pagamento, per l'eccedenza di peso, delle tasse di porto calcolate in base alla competente serie dei prezzi pei bagagli registrati cui all'art. 77 e senza applicazione di alcun minimo di prezzo in nessun caso il volume dei colli a mano puo' eccedere, in complesso, lo spazio ordinariamente messo a disposizione del viaggiatore, ne' i colli stessi possono contenere oggetti esclusi dal trasporto nelle carrozze.
Nel caso che il viaggiatore segua, per fatto proprio, una via diversa da quella per la quale sono stati tassati i colli a mano che egli porta a pagamento in carrozza, deve pagare, so questa via e' una deviazione ammessa, le tasse di cui all'articolo 77 delle presenti Condizioni e Tariffe per il maggior percorso considerato isolatamente, senza applicazione dei minimo di distanza o di tassa.
Se la nuova via non e' una deviazione ammessa, l'Amministrazione ha diritto di esigere, per tutta la percorrenza irregolarmente effettuata, le tasse dovute in base all'art. 77. Resta pero' al viaggiatore il diritto di avvalersi, quando sia possibile, del primo o del secondo treno successivo e per il percorso non effettuato.
Analogamente dicasi per gli animali cui al successivo Par. 3.
Par. 3. - Piccoli animali e cani. - L'Amministrazione ha facolta' di consentire l'ammissione nelle carrozze, dietro pagamento dei prezzi previsti dall'art. 77 e senza applicazione di alcun minimo di prezzo: i piccoli cani e i gatti in ceste, in gabbie o analoghi imballaggi; i piccoli cani sciolti quando gli altri viaggiatori lo permettano e purche' il proprietario li tenga sulle ginocchia; i cani anche di grossa taglia nei compartimenti noleggiati per intero, nonche', quando non rechino disturbo e siano muniti di museruola e di guinzaglio, nei compartimenti di terza classe; gli uccelli in piccole gabbie; i piccoli animali vivi da cortile in ceste, gabbie o analoghi imballaggi nei compartimenti di terza classe dei treni accelerati, omnibus e misti, purche' il peso complessivo non ecceda i 10 kg.
Sono esonerati dal pagamento della tassa di porto i cani guida in accompagnamento di ciechi, nonche' i cani da caccia condotti seco in terza classe dai cacciatori muniti di licenza di caccia e di fucile, nella misura di un cane per ogni cieco e per ogni cacciatore.
Ai cacciatori e' inoltre consentito di portare gratuitamente in carrozza uno o piu' dei cosiddetti "zimbelli" (civette ed altri uccelli da richiamo), sempreche' le gabbie o gli altri involucri ove questi siano racchiusi e i restanti colli a mano del cacciatore rientrino nei limiti di peso e di volume stabiliti al Par. 1.
Con le modalita' che l'Amministrazione stabilisce, puo' consentirsi il trasporto gratuito in terza classe dei colombi viaggiatori contenuti in apposito imballaggio a fondo ben chiuso, purche', con l'eventuale bagaglio a mano, non superino i limiti di peso e di volume stabiliti al Par. 1.
Par. 4. - Cose escluse dalle carrozze. - Salvo le eccezioni stabilite dalle norme in vigore, e' vietato introdurre nelle carrozze cose pericolose o nocive ai sensi delle presenti Condizioni e Tariffe e delle leggi e dei regolamenti.
In tempo di caccia e' permesso includere nei colli a mano fino a 500 cartucce da fucile cariche, o fino a grammi 1250 di polvere da sparo.
E' vietato introdurre nelle carrozze cose che possano recar noia o riuscire sgradite agli altri viaggiatori.
Par. 5. - Norme speciali per determinate tariffe o treni. - L'Amministrazione ha facolta', per determinate tariffe o per, determinati treni, di apportare variazioni ai limiti di peso e di volume ed alle specie delle cose e degli animali che il viaggiatore puo' portare seco nelle carrozze.
Par. 6. - Ricevuta delle tasse di porto pagate. - Per le tasse di porto che il viaggiatore paga nei casi di cui ai Par. 2 e 3, l'Amministrazione rilascia una ricevuta, dalla quale risultano le stazioni di partenza e di destinazione, il treno di partenza, il numero e il peso dei colli o il numero e specie degli animali, a seconda dei casi, l'importo pagato e gli estremi del biglietto posseduto dal viaggiatore. La validita' di tale ricevuta e' strettamente legata a quella del biglietto (se emessa in appoggio ad un biglietto di abbonamento, ha la validita' di un biglietto di corsa semplice); essa deve essere esibita durante il viaggio al personale ferroviario a documentazione della tassa pagata e riconsegnata al personale ferroviario all'uscita dalla stazione destinataria.
Par. 7. - Custodia del colli. - Tutte le cose che rimangono presso il viaggiatore restano sempre ed esclusivamente sotto la sua custodia: l'Amministrazione non puo' prenderle comunque in consegna e deve risponderne soltanto se rimangono danneggiate o distrutte o vanno disperse durante il viaggio per causa di sinistro ad essa imputabile. In tal caso l'Amministrazione corrisponde all'avente diritto:
a) quando per i colli sia stato comunque emesso un documento di trasporto, le indennita' previste, a seconda dei casi, nei Par. 1 e 2 dell'art. 58;
b) quando per i colli non sia stato fatto luogo alla emissione del documento predetto, le indennita' stabilite al Par. 1 e alla lettera a) del Par. 2 dell'art. 58, entro il limite massimo di 20 kg.
e quali che siano il contenuto o la natura dei colli.
In tutti i casi in cui l'Amministrazione abbia trasferito i colli dalla carrozza al bagagliaio, la stessa deve le indennita' previste nei primi due paragrafi del citato art. 58.
Art. 14. - COLLI IN DEPOSITO.
Par. 1. - Cose accettate. - L'Amministrazione accetta in, deposito temporaneo, contro pagamento delle tasse indicate nell'Allegato n. 1, i colli e le biciclette, anche con motorino, che il viaggiatore suole portare seco nelle carrozze.
Questi debbono essere costituiti soltanto dagli oggetti indicati alle lettere a), b), c) (esclusi i campionari di oggetti preziosi), d), e), f) (escluse le imbarcazioni), g) (soli velocipedi), i) ed l) del Par. 1 dell'art. 6; l'Amministrazione, in qualunque caso, non risponde degli oggetti diversi e particolarmente di quelli di valore che vi fossero contenuti.
Par. 2. - Abbonamento al deposito. - L'Amministrazione rilascia ai viaggiatori tessere di abbonamento al deposito degli oggetti ammessi a, norma del Par. 1 con le riduzioni di tasse indicate nell'Allegato n. 1, e con le modalita' che e' autorizzata a stabilire.
Nessun rimborso ne' proroga di validita' competono all'abbonato che per qualsiasi ragione, non fruisce in tutto o in parte dell'abbonamento.
Par. 3. - Condizionatura dei colli. - I colli da depositare debbono essere consegnati chiusi. In caso contrario, l'Amministrazione non risponde del loro contenuto.
Par. 4. - Ricevuta di deposito. - All'atto del deposito e' rilasciata al depositante una ricevuta di deposito, nella quale sono indicati la data della consegna dei colli, la loro quantita' ed il loro peso.
I colli depositati vengono riconsegnati a chi presenta la ricevuta di deposito.
L'Amministrazione non e' tenuta ad assicurarsi se il portatore della ricevuta ne sia legittimamente in possesso.
L'Amministrazione riconsegna i colli depositati anche a chi dichiari di aver smarrito la ricevuta, purche' egli provi di esserne il proprietario, rilasci dichiarazione scritta di ricevimento e, occorrendo, presti valida garanzia. In tal caso all'Amministrazione e' dovuta, inoltre, una tassa fissa di L. 100.
Par. 5. - Giacenza - Responsabilita. - Le disposizioni degli articoli 55, 57 e 58 relative alle spedizioni di bagaglio registrato, sono estese ai colli in deposito.
Il ritardo nella resa decorre dal momento della richiesta dei colli depositati se questa non e' subito soddisfatta.
Par. 6. - Irregolarita'. - Chi deposita materie considerate pericolose o nocive ai sensi delle presenti. Condizioni e Tariffe, e' assoggettato ad una soprattassa di lire mille per ogni chilogrammo di peso lordo dei colli depositati.
L'abbonamento al deposito di cui il Par. 2 e' annullato e la tessera viene ritirata, con la perdita dell'eventuale restante validita';
1° quando l'abbonato se ne serve o tenta di servirsene per effettuare depositi per conto di terzi;
2° quando l'abbonamento e' usato o si tenta di usarlo da persona diversa dell'abbonato;
3° quando la tessera e' comunque alterata nelle indicazioni.
Nei casi suddetti il presentatore dell'abbonamento e' tenuto a pagare la penalita' fissa di lire duecento; inoltre l'Amministrazione puo' escludere dall'abbonamento l'intestatario e le altre persone che avessero commesso le irregolarita'.
Nel capo III, l'art. 50 e' abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 50. - RESPONSABILITA DEGLI SPEDITORI PER DICHIARAZIONE
OD IMBALLAGGIO IRREGOLARI DELLA MERCE E PER ECCEDENZA DI CARICO.
NORME PARTICOLARI PER I BAGAGLI.
Par. 1. - Irregolari dichiarazioni. - Se le cose presentate per il trasporto non, corrispondono per natura e qualita', o per peso, o per dimensioni alla dichiarazione fatta dal mittente nella lettera di vettura, l'Amministrazione ha diritto:
a) al pagamento della soprattassa di 100 lire per ogni spedizione, e di lire 200 se trattasi di spedizione a carro, quando dalla dichiarazione del mittente non possa derivare l'applicazione di un prezzo di trasporto inferiore a quello dovuto;
b) al pagamento nel caso contrario, della differenza fra i due prezzi computati dalla stazione di partenza a quella di destinazione, ed inoltre di una soprattassa uguale a due volte la differenza stessa, con i minimi di cui al punto a).
Il pagamento di cui sub b) e' dovuto anche quando da qualsiasi altro fatto del mittente o del destinatario sia derivata o possa derivare l'applicazione di tasse o corrispettivi inferiori ai dovuti.
Par. 2. - Spedizione di merci pericolose e nocive e resti umani e di merci irregolarmente imballate o condizionate. - Anche quando dalla dichiarazione del mittente non possa derivare l'applicazione di un prezzo di trasporto inferiore a quello dovuto, l'Amministrazione ha diritto, In luogo della soprattassa di cui al paragrafo precedente:
a) al pagamento di lire 2000 per ogni chilogrammo di peso lordo dell'intera spedizione, se si tratti di merci pericolose escluse dal trasporto;
b) al pagamento di una soprattassa pari a dieci volte l'intero prezzo di trasporto per le merci esplosive (categ. 12°, 13° e 14° del relativo regolamento), ed a cinque volte l'intero prezzo per le merci pericolose e nocive ascritte alle categorie 2°, 3° e 4° gr. 2 (limitatamente alla celluloide in massa, placche, fogli, verghe, tubi, ritagli e cascami ed alle pellicole cinematografiche di celluloide), 5 gr. 2 (limitatamente al perossido di benzoile), 6 gr. 2 (limitatamente ai cascami e ritagli di pellicole cinematografiche di celluloide), 7, 8, 9, 10 e 11 del relativo regolamento, se l'inesatta od incompleta dichiarazione abbia per effetto di sottrarre le relative spedizioni alle speciali condizioni e cautele per esse stabilite, o se, pur essendo regolare la dichiarazione della merce, non siano state rispettate le norme e modalita' stabilite per gli imballaggi e per l'interna condizionatura dei colli;
c) al pagamento di una soprattassa uguale a tre volte l'intero prezzo di trasporto dovuto, se si tratti di occultamento di cadaveri, di parte di essi, o di ceneri mortuarie.
L'Amministrazione puo' sospendere il trasporto delle spedizioni di cui ai punti a), b), c) e metterle a disposizione dell'autorita' competente.
Par. 3. - Eccedenze di carico. - Nel caso di carico da parte del mittente di un carro oltre la portata massima ammessa (art. 34, 2), sono dovute le tasse per il peso eccedente computandole come se si trattasse di una spedizione a parte dalla stazione di partenza a quella di destinazione, ed una soprattassa uguale a cinque volte le tasse medesime.
Verificandosi per una stessa spedizione l'eccedenza di carico oltre la tolleranza e la dichiarazione di un peso minore, si applica alla prima la soprattassa prevista dal presente paragrafo ed alla seconda quella di cui al paragrafo 1.
Par. 4. - Norme particolari per le cose spedite a bagaglio registrato e per le cose ammesse nelle carrozze. - a) Irregolare dichiarazione del contenuto del bagaglio. - Qualora le cose presentate per il trasporto non corrispondano, per natura e qualita', alla dichiarazione fatta dallo speditore e risultante dallo scontrino, e' dovuto il pagamento di una penalita' di lire cento al chilogrammo.
Il pagamento suddetto e' dovuto anche quando da qualsiasi altro fatto dello speditore, sia derivata o possa derivare l'applicazione di tasse o corrispettivi inferiori ai dovuti.
b) Merci pericolose e nocive. - L'Amministrazione ha diritto in luogo della soprattassa di cui alla precedente lettera a):
1) al pagamento di lire millecinquecento per ogni chilogrammo di peso lordo del collo, quando la falsa od inesatta dichiarazione abbia determinato o possa determinare l'accettazione di merci pericolose o nocive escluse dal trasporto ai sensi del Par. 6 dell'art. 6, oppure quando le merci stesse vengano trasportate nelle carrozze in contravvenzione al disposto di cui al Par. 4 dell'art. 13;
2) al pagamento di una soprattassa pari a dieci volte l'intero prezzo di trasporto per le pellicole cinematografiche di celluloide, le cartucce e la polvere da sparo ammesse al trasporto ai sensi del Par. 1 dell'art. 6, nonche' per gli accumulatori per automobili e per radiofonia e per l'anidride carbonica solida (ghiaccio secco), se l'inesatta od incompleta dichiarazione possa sottrarre le relative spedizioni alle speciali condizioni e cautele per esse stabilite, o se, pur essendo regolare la dichiarazione della merce, non siano state rispettate le norme e modalita' stabilito per gli imballaggi o per l'interna condizionatura dei colli;
3) al pagamento di una soprattassa uguale a tre volte l'intero prezzo di trasporto dovuto, se si tratti di occultamento di cadaveri, di parte di essi o di ceneri mortuarie.
L'Amministrazione puo' sospendere il trasporto delle spedizioni suddette e metterle a disposizione dell'Autorita' competente.
e) Eccedenza di peso e di volume dei colti a mano. - Per i colli a mano che eccedessero i limiti di peso o di volume indicati nei Par. 1 e 2 dell'art. 13, il viaggiatore deve pagare le tasse stabilite per le spedizioni a bagaglio dall'art. 77 (senza applicazione di alcun minimo di prezzo) computate per tutto il percorso effettuato e da effettuare ad una soprattassa eguale al detto importo col minimo di lire 100.
Tali tasse e soprattasse si applicano, in caso di eccedenza ai peso, sull'eccedenza stessa e, in caso di eccedenza di volume, sul peso dell'intero collo o dei colli che danno luogo all'eccedenza di volume.
Se il viaggiatore ha introdotto in carrozza colli a mano di peso non superiore complessivamente a kg. 50, non e' dovuta la soprattassa se egli puo' provare di avere, prima della partenza, avvisato il personale del treno.
In tutti i casi e' dovuto il diritto di cui alla successiva lettera f).
d) Piccoli animali e cani. - Chi contravvenga alle disposizioni del Par. 3 dell'art. 13, e' assoggettato al pagamento delle tasse, soprattasse e diritti previsti nei vari casi al precedente punto e).
e) Diritto alla percezione delle tasse e delle soprattasse.
- Il diritto dell'Amministrazione alla percezione delle tasse e delle soprattasse di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo sorge nel momento in cui il bagaglio viene presentato per la spedizione oppure viene introdotto nelle carrozze, i; puo' essere esercitato sia sulle cose oggetto del trasporto che nei confronti del possessore dello scontrino o del viaggiatore.
f) Diritto per esazioni in treno e suppletive. - Ogni qual volta ha luogo, per fatto dell'utente, una esazione in treno ovvero una esazione suppletiva in stazione per i bagagli registrati, spetta all'Amministrazione nel primo caso un diritto eguale al dieci per cento della somma da riscuotere col minimo di lire cinquanta, e nel secondo caso un diritto di lire venti.
g) Diritto per esuzioni differite dipendenti da irregolarita' di trasporto. - Quando per qualsiasi motivo l'utente non effettui, all'atto della contestazione, il pagamento delle somme dovute per tasse, soprattasse, penalita' e simili, in dipendenza di una irregolarita' nella dichiarazione dell'oggetto del trasporto, la somma stessa deve essere aumentata di un diritto d'esazione differita nella misura del dieci per cento dell'importo complessivo non pagato, col minimo di lire cinquanta.
Nel capo IV all'art. 57 Par. 1 l'indennita' per il ritardo e' elevata, per i bagagli, a lire 30.
Inoltre all'art. 58 Par. 2, l'indennita' di cui alla lettera a) e' elevata, per le specie di bagaglio ivi menzionate, ai lire 3000.
Nel capo VI riguardante le disposizioni generali per l'applicazione delle tariffe, in fine all'art. 67, viene aggiunto il seguente altro paragrafo:
Par. 5. - Norme particolari per i bagagli - Per cio' che riguarda il calcolo dei prezzi di trasporto dei bagagli registrati e dei colli a mano, si applicano le norme stabilite all'art. 17 delle "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone".
L'arrotondamento del peso tassabile ha luogo, per le frazioni di decine di chilogrammi, alla decina immediatamente superiore.
Nel capo VII - concernente le tariffe dei bagagli registarti - l'art. 77 e' annullato e sostituito dal seguente:
Art. 77. - TARIFFE DEI BAGAGLI.
Par. 1. - Tasse di trasporto. - Per il trasporto dei bagagli registrati sono dovuti i prezzi indicati al capo XIII.
I prezzi della Serie 1°, si applicano ai trasporti a tariffa ordinaria. Quelli della serie 2°, si applicano a trasporti a tariffa ridotta nei casi ammessi dalle "Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose" e dal "Regolamento trasporti militari" nonche', per i trasporti a tariffa ordinaria e ridotta, sulle linee complementari a scartamento ridotto della Sicilia e sulla linea Brunico-Campo Tures.
Per la spedizione di cani, gatti e scimmie (esclusi gli altri animali) e' invece dovuta, in qualsiasi caso e per ogni capo, la meta' del prezzo del biglietto in terza classe della tariffa di corsa semplice n. 5 indicata nelle "condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato".
Per ogni spedizione di bagaglio registrato e' dovuta una tassa minima di lire cinquanta.
Per i campionari di oggetti preziosi (cioe' di oreficeria, gioielleria, orologeria e simili), oltre alla tassa sul peso in base ai detti prezzi, e' dovuta la tassa sul valore dichiarato in ragione di lire 0,40 per ogni mille lire indivisibili della somma dichiarata e per ogni dieci chilometri indivisibili col minimo - per tale titolo - di lire cento per spedizione. La dichiarazione del valore e' obbligatoria ed ha effetto per la responsabilita dell'Amministrazione.
Par. 2. - Trasporti speciali. - Per il trasporto di bagagli registrati con treni straordinari a carrozze o con corse straordinarie di automotrici si applica la tariffa competenze al bagaglio trasportato.
Qualora ad un treno straordinario a carrozze venga aggiunto un bagaglio per il trasporto di bagagli registrati, non puo' essere pagato, per tali cose, un importo complessivo inferiore alle tasse di porto per tre tonnellate di bagaglio tassato in base ai prezzi del capo XIII - Serie 1° - per km. 30.
Par. 3. - Pesi fissi tassabili. - In eccezione al disposto dell'art. 67, le cose seguenti si tassano in base al peso fisso per ciascuna di esse indicato.
motocicli usati (comprese le motoleggere), con carrozzino per ogni macchina kg. 120;
motocicli usati (comprese le motoleggere), senza carrozzino, per ogni macchina kg. 80;
velocipedi usati, con motorino, per ogni macchina kg. 30;
velocipedi usati, senza motorino, per ogni unita' kg. 20;
carrozzelle e tricicli (anche con motorino) per persone impedite, per ogni apparecchio kg. 10;
velocipedi, tricicli e pattini per bambini, per ogni unita' kg.
10.
Nel Capo XIII - Prezzi delle classi - la tariffa per i bagagli e cose da trasportare come bagaglio e' annullata e sostituita dalla seguente:
TRASPORTI A BAGAGLIO REGISTRATO
Parte di provvedimento in formato grafico
MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLE "CONDIZIONI E TARIFFE PER I TRASPORTI DELLE COSE SULLE FERROVIE DELLO STATO"
TRASPORTI A GRANDE E PICCOLA VELOCITA'
Allegato C
ALLEGATO C
TARIFFA ORDINARIA N. 101 A GRANDE VELOCITA'
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato D
ALLEGATO D
TARIFFA ORDINARIA N. 102 A GRANDE VELOCITA'
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato F
ALLEGATO E
TARIFFA ORDINARIA N. 105 A GRANDE VELOCITA'
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato G
ALLEGATO F
TARIFFA ORDINARIA N. 101 A GRANDE VELOCITA'
Parte di provvedimento in formato grafico