Monitoring Gesetzessammlung

050U0453

IT - DPR

050U0453

Norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 08 luglio 1950 n. 453)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 ; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

In via temporanea, ed in ogni caso fino a non oltre il 15 luglio 1951, la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 , e' applicata secondo le disposizioni di cui appresso.

Art. 2

I dazi ad valorem previsti nella tariffa generale in misura superiore all'11 % sono stabiliti in un importo pari all'aliquota medesima, aumentata della meta' della differenza fra il dazio previsto nella tariffa generale e la predetta aliquota dell'11 %.
Nella applicazione dei dazi, come sopra determinati, si trascurano le frazioni non superiori a 50 centesimi e si calcolano per un intero quelle superiori a detto limite.
Nei casi in cui la tariffa prevede dazi misti, specifici e ad valorem, ovvero dazi ad valorem integrati da un dazio specifico, indicante la riscossione minima da operarsi per ogni unita' o per ogni chilogrammo di merce, detti dazi specifici sono applicati in misura tale che, rispetto ai dazi previsti nella tariffa generale, rimangano nello stesso rapporto dei dazi ad valorem, calcolati come al primo comma del presente articolo, rispetto ai dazi di tariffa generale.

Art. 3

I criteri di cui al precedente articolo non si applicano:
a) per le merci comprese nei capitoli 9 (caffe', te' e spezie), 17 (zuccheri e prodotti di zucchero), 41 (pellicce e lavori di pellicceria) e 71 (pietre preziose, metalli preziosi e gioielleria) della tariffa generale, alle quali si applicano, integralmente, i dazi previsti dalla tariffa medesima od i dazi per esse convenzionati o, al caso, quelli previsti nella tabella di cui al comma seguente;
b) per le merci comprese nella tabella allegata, firmata dal Ministro per le finanze, alle quali si applicano i dazi ivi stabiliti;
c) per le merci previste dagli accordi tariffari in vigore, alle quali si applicano i dazi pattuiti coi predetti accordi, sempre che nella tabella di cui alla lettera b) non siano stabiliti, per le stesse merci, dazi piu' favorevoli di quelli convenzionati.

Art. 4

Alla tariffa generale dei dazi doganali sono temporaneamente aggiunte, fino a non oltre il 15 luglio 1951, le seguenti disposizioni:
sub 108 b-1: la fecola di patate, destinata alla fabbricazione della destrina, delle colle e degli appretti o bozzine a base di fecola, e' ammessa al dazio ridotto del 20 % sul valore nei limiti di un contingente di quintali 25 mila annui;
sub 108 b-2: la fecola di manioca destinata alla fabbricazione della tapioca e' ammessa al dazio ridotto del 10 % sul valore nei limiti di un contingente di quintali duemila annui;
sub 112 b: le barbabietole da zucchero disseccate, in fettuccia o macinate, destinate alla fabbricazione dei surrogati del caffe' sono ammesse in esenzione da dazio;
sub 113 b: le radiche di cicoria, disseccate anche tagliate, ma non torrefatte, destinate alla fabbricazione dei surrogati del caffe', sono ammesse in esenzione da dazio;
sub 833 b-2: i tubi capillari di vetro neutro, destinati alla fabbricazione dei termometri, sono ammessi al dazio ridotto del 10 % sul valore.
Entro lo stesso termine di cui al precedente comma, le agevolazioni daziarie, previste ai paragrafi 1 e 2 della nota inserita alla voce 663 della tariffa generale, per i linters di cotone destinati alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali, sono temporaneamente accordate senza limite di contingenti.
Le agevolazioni di cui al presente articolo sono subordinate all'osservanza delle norme e condizioni stabilite dal Ministro per le finanze.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 luglio 1950 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - SFORZA - PELLA - SEGNI - TOGNI - LOMBARDO - SIMONINI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 luglio 1950 Atti del Governo, registro n. 34, foglio n. 47. - CARLOMAGNO

Tabella

TABELLA (articolo 3 lettera b)
SEZIONE I
ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE
Parte di provvedimento in formato grafico
SEZIONE II
PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE
Parte di provvedimento in formato grafico
SEZIONE III
SOSTANZE GRASSE, GRASSI, OLI E PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE GRASSI ALIMENTARI LAVORATI - CERE DI ORIGINE ANIMALE E VEGETALE
Parte di provvedimento in formato grafico
SEZIONE IV
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI BEVANDE, LIQUIDI ALCOOLICI ED ACETI - TABACCHI
Parte di provvedimento in formato grafico
SEZIONE V
PRODOTTI MINERALI
Parte di provvedimento in formato grafico
SEZIONE VI
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE
Parte di provvedimento in formato grafico
SEZIONE IX
LEGNO, SUGHERO E LAVORI DI LEGNO E DI SUGHERO LAVORI DA INTRECCIO, DA PANIERAIO E DA STOIAIO
Parte di provvedimento in formato grafico
SEZIONE X
CARTA E SUE APPLICAZIONI
Parte di provvedimento in formato grafico
SEZIONE XI
MATERIE TESSILI E LAVORI DI TALI MATERIE
Parte di provvedimento in formato grafico
SEZIONE XII
CALZATURE E LORO PARTI - CAPPELLI E LORO PARTI - OMBRELLI OMBRELLINI, MAZZE DA APPOGGIO, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI PIUME DA ORNAMENTO PREPARATE E OGGETTI DI PIUME - FIORI ARTIFICIALI - LAVORI DI CAPELLI - VENTAGLI
Parte di provvedimento in formato grafico
SEZIONE XIII
LAVORI DI PIETRE, DI GESSO, DI CEMENTO, DI AMIANTO, DI MICA E DI MATERIE SIMILI - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CERAMICHE - VETRO E CRISTALLO E LORO LAVORI
Parte di provvedimento in formato grafico
SEZIONE XIV
PERLE FINE - PIETRE PREZIOSE E SIMILI - METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE - GIOIELLERIA FALSA - MONETE
Parte di provvedimento in formato grafico
SEZIONE XV
METALLI COMUNI E LORO LAVORI
Parte di provvedimento in formato grafico
SEZIONE XVI
MACCHINE ED APPARECCHI - MATERIALE ELETTRICO
Parte di provvedimento in formato grafico
SEZIONE XVII
MATERIALE DA TRASPORTO
Parte di provvedimento in formato grafico
SEZIONE XVIII
STRUMENTI E APPARECCHI SCIENTIFICI, DI MISURA E DI PRECISIONE OROLOGERIA - STRUMENTI DI MUSICA - APPARECCHI DI REGISTRAZIONE E DI RIPRODUZIONE DEL SUONO
Parte di provvedimento in formato grafico
SEZIONE XIX
ARMI E MUNIZIONI
Parte di provvedimento in formato grafico
SEZIONE XX
LAVORI DI MATERIE DA INTAGLIO NON NOMINATI NE' COMPRESI ALTROVE
Parte di provvedimento in formato grafico
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