Monitoring Gesetzessammlung

050U0283

IT - DPR

050U0283

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950 n. 283)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 22 maggio 1939, n. 1166 , e modificato con legge 1 giugno 1939, n. 872 , con i decreti 26 ottobre 1940, n. 2056 e 15 aprile 1942, n. 423, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1138 e con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1949, n. 942 ; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' predetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Universita' di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' cosi' ulteriormente modificato.
E' istituito presso la Facolta' di lettere e filosofia un "Corso di perfezionamento in filologia classica".
Dopo l'attuale art. 69 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Corso di perfezionamento in filologia classica.
Art. 70. - Alla Facolta' di lettere e filosofia e' annesso un corso di perfezionamento in filologia classica, che ha la durata di un anno. Al corso possono iscriversi i laureati in lettere.
Art. 71. - Gli iscritti devono seguire le lezioni, partecipare alle esercitazioni e superare gli esami orali delle seguenti materie:
letteratura latina, letteratura greca, glottologia, filologia greco-latina, papirologia, paleografia classica.
Negli esami orali i candidati devono anche dar prova di saper leggere correntemente opere filologiche scritte in francese, inglese e tedesco.
Art. 72. - Alla fine del corso i candidati devono inoltre superare un esame scritto consistente nella versione di un passo di autore greco in latino, corredandolo di note filologiche in latino.
Art. 73. - Per conseguire il certificato di studio i candidati devono infine presentare una dissertazione intorno ad un argomento riferentesi a una delle materie insegnate nel corso.
La discussione della dissertazione ha luogo davanti a una Commissione di sette membri, composta dal preside della Facolta', dai professori della materia seguita nel corso e da altri componenti la Facolta'.
Le tasse e sopratasse da pagarsi dagli iscritti sono le seguenti:
tassa iscrizione, L. 3000;
sopratassa d'esame, L. 1000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 marzo 1950 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 giugno 1950 Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 67. - CARLOMAGNO
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