048U0597
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Aliquote di sfollamento dei sottufficiali dell'Esercito. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1948 n. 597)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 ; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Le aliquote dei sergenti maggiori in carriera continuativa, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito, che possono essere collocati a riposo o dispensati dal servizio per la prima applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 , sono fissate come segue:
aiutanti di battaglia e marescialli dei tre gradi. . . . . . 4303 sergenti maggiori in carriera continuativa . . . . . . . . . 1600
Art. 2
Il collocamento a riposo o la dispensa dal servizio di cui al presente decreto deve essere disposto entro il 30 giugno 1948.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 aprile 1948 DE NICOLA FACCHINETTI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 220. - FRASCA