Monitoring Gesetzessammlung

049U0534

IT - DPR

049U0534

Determinazione della misura della indennita' al direttore generale, al direttore del Servizio amministrativo ed ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1949 n. 534)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti l' art. 38 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38 e l'art. 54 del decreto legislativo 17 aprire 1948, n. 547; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Al direttore generale ed al direttore del Servizio amministrativo dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali e' corrisposta, a decorrere dal 1 luglio 1948 una indennita' commisurata rispettivamente ai due quinti ed ai tre decimi del trattamento economico di missione stabilito per i funzionari del grado 4° e del grado 5° dell'ordinamento gerarchico.
Le sovraindicate aliquote si computano sul trattamento economico giornaliero di missione in misura intera (diaria, supplemento di pernottazione ed indennita' integrativa) vigente nel tempo cui l'indennita' si riferisce, e nella misura fissa di trenta giorni per ciascun mese.

Art. 2

Ai membri ed al segretario del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali e' corrisposta un'indennita' di annue lire 48.000 a decorrere dal 1 luglio 1948.
Ai membri del Consiglio predetto, estranei all'Amministrazione dello Stato ed agli Enti pubblici o di diritto pubblico, che per partecipare alle sedute del Consiglio debbono recarsi fuori residenza, e' attribuito il trattamento di missione previsto per i dipendenti dello Stato del grado 6°.

Art. 3

Ai membri ed al segretario del Comitato dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali e' corrisposta, a decorrere dal 1 luglio 1948, un'indennita' di annue lire 18.000.

Art. 4

Per la partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato di cui ai precedenti articolo 2 e 3 non spetta gettone di presenza.

Art. 5

All'onere finanziario dipendente dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli si fara' fronte con i mezzi ordinari del bilancio dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali, e per il periodo fino al 30 giugno 1950 mediante storno dal fondo di riserva, iscritto nel bilancio medesimo per imprevisti e maggiori spese di personale e di carattere generale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 maggio 1949 EINAUDI DE GASPERI - TUPINI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 agosto 1949 Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 92 - CARLOMAGNO
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht