Monitoring Gesetzessammlung

051U0216

IT - DPR

051U0216

Determinazione delle misure dei contributi dovuti per l'anno 1950 al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali". (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 06 febbraio 1951 n. 216)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 , e successive modificazioni; Visto l' art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1215 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1948, n. 1216 ; Viste le proposte fatte dal Comitato speciale del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico

I contributi, dovuti per l'anno 1950 al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali" istituito col decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, numero 177 , sono fissati nelle seguenti aliquote della retribuzione calcolata nei limiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale n. 177:
1) 1,97 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;
2) 0,56 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;
3) 0,46 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;
4) 0,64 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;
5) 2,99 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria;
6) 3,22 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 febbraio 1951 EINAUDI DE GASPERI - MARAZZA - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 aprile 1951 Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 95. - CARLOMAGNO
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