051U0176
051U0176
Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1951 n. 176)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 27 ottobre 1937, n. 2226 , che erige in ente morale l'Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti dell'Aeronautica e ne approva lo statuto; Visto il regio decreto 11 agosto 1939, n. 1629 , che modifica la denominazione dell'Ente in Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo e ne approva un nuovo statuto; Visto il decreto luogotenenziale 10 maggio 1945, numero 340 , concernente l'approvazione di uno statuto provvisorio dell'Ente; Sentito il parere del Consiglio superiore di aeronautica; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta:
Art. 1
L'Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo assume il nome di Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica (A.N.F.C.M.A.).
Art. 2
E' approvato l'annesso nuovo statuto dell'A.N.F.C.M.A., composto di 62 articoli e firmato dal Ministro per la difesa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 gennaio 1951 EINAUDI PACCIARDI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 marzo 1951 Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 62. - CARLOMAGNO
Art. 1
Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica
Art. 1.
L'Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Mutilati dell'Aeronautica (A.N.F.C.M.A.) - che nel seguito del presente statuto viene indicata con la sola parola Associazione - riunisce le famiglie degli appartenenti all'Aeronautica militare, morti per cause di guerra o di servizio e coloro che per le stesse ragioni abbiano riportato menomazioni permanenti della efficienza fisica.
L'Associazione riunisce inoltre le famiglie dei componenti gli equipaggi di volo dell'Aeronautica civile, deceduti in seguito ad incidente di volo e coloro che per le stesse ragioni abbiano riportato menomazioni permanenti della efficienza fisica.
Le cause di morte, mutilazione ed invalidita' permanente debbono risultare da atti ufficiali degli organi competenti in materia,
Art. 2
Art. 2.
L'Associazione ha la sede nazionale in Roma e sezioni provinciali nei capoluoghi di provincia nonche' una sezione autonoma nella citta' di Trieste.
Art. 3
Art. 3.
L'Associazione, che date le finalita' che persegue non ha carattere politico, ha lo scopo di assistere le famiglie dei caduti ed i mutilati dell'Aeronautica provvedendo, a mezzo dei propri organi nazionale e provinciali:
a) ad esaltare il sacrificio di tutti coloro che, nel campo aeronautico, siano deceduti ed abbiano riportato mutilazioni o invalidita';
b) a mantenere fra i congiunti dei caduti e fra mutilati lo spirito di solidarieta' nell'amore per la Patria e nel sentimento dei doveri verso di essa;
c) a promuovere la raccolta e raccogliere tutto il materiale statistico, biografico e documentario relativo ai caduti ed ai mutilati dell'Aeronautica;
d) a promuovere, favorire ed attuare iniziative e provvidenze che tendano ad alleviare le sofferenze morali e materiali dei propri soci ed assicurare ad essi, nei diversi momenti e contingenze della vita, quell'assistenza di cui sono meritevoli a causa del sacrificio sopportato;
e) ad assistere i soci nelle azioni a tutela dei diritti ed interessi presso enti pubblici e presso enti privati o persone.
Art. 4
Art. 4.
L'Associazione, che e' posta sotto la vigilanza del Ministero della difesa - Aeronautica, trae i mezzi per la propria vita ed attivita' da:
a) rendite del patrimonio;
b) contributi volontari dei propri soci e di quegli enti o persone che si vogliono rendere benemeriti dell'Associazione;
c) aliquote di utili di speciali gestioni extra-patrimoniali degli Enti aeronautici;
d) sovvenzioni dell'Amministrazione aeronautica;
e) ricavato da manifestazioni aeronautiche o varie indette a pro dell'Associazione.
Art. 5
Art. 5.
L'Associazione per il raggiungimento dei propri fini si propone di agire in stretta collaborazione con gli organi dell'Aeronautica militare e statali, con gli Enti dell'aeronautica civile, nonche' con gli altri aventi scopi analoghi a quelli da essa perseguiti.
Art. 6
Art. 6.
L'Associazione si compone di soci onorari, benemeriti, effettivi ed aggregati.
Art. 7
Art. 7.
Sono soci onorari coloro che, per la loro posizione sociale e per la particolare simpatia dimostrata a favore dell'Associazione ne favoriscono lo sviluppo ed il raggiungimento dei fini.
Art. 8
Art. 8.
Sono soci benemeriti le persone fisiche o giuridiche che con rilevante contributo di azione o di propaganda o con notevoli offerte finanziarie concorrono alla vita dell'Associazione.
Art. 9
Art. 9.
Sono soci effettivi:
a) in rappresentanza di ogni caduto, i discendenti minorenni, per mezzo del loro legale rappresentante, o, in difetto, uno dei parenti del caduto stesso nel seguente ordine di precedenza:
1) la vedova;
2) il primogenito maggiorenne;
3) la madre od in mancanza il padre;
4) la sorella o il fratello piu' anziano;
5) uno degli avi con precedenza al piu' anziano;
6) l'allevatore;
b) ogni mutilato od invalido.
E' ammessa la facolta' di rinuncia a socio effettivo in favore del parente che segue immediatamente nell'ordine di cui al punto a).
Art. 10
Art. 10.
Sono soci aggregati i famigliari indicati al punto a) dell'art. 9, in aggiunta alla persona che rappresenta di diritto, quale socio effettivo, il caduto.
Art. 11
Art. 11.
La nomina dei soci onorari e benemeriti viene deliberata dal Comitato nazionale anche su proposta dei Consigli direttivi di sezione.
L'ammissione dei soci effettivi ed aggregati viene deliberata e ratificata rispettivamente dal Consiglio direttivo di sezione e dal presidente nazionale.
I soci non possono far parte di altre associazioni o di altri sodalizi che siano dichiarati in contrasto con i fini dell'Associazione.
Art. 12
Art. 12.
I soli soci effettivi hanno diritto a:
a) partecipare alle assemblee ed alle relative deliberazioni;
b) fruire dell'assistenza morale e materiale nelle forme e con i limiti stabiliti nel presente statuto e secondo le norme regolamentari in relazione ai mezzi di cui l'Associazione dispone;
c) godere di tutti i vantaggi e servizi assicurati dall'Associazione.
I soci aggregati beneficiano dell'assistenza e dei vantaggi e servizi di cui alle lettere b) e c) con la limitazione che l'assistenza economica viene ad essi estesa solo in casi particolari e previa motivata deliberazione del Consiglio direttivo di sezione.
I figli minori e la moglie di socio effettivo mutilato ed invalido possono beneficiare delle forme di assistenza dell'Associazione sempre per eccezionali circostanze e previa motivata singola deliberazione del Consiglio direttivo di sezione.
Art. 13
Art. 13.
I soci hanno l'obbligo di:
a) osservare le disposizioni statuarie e regolamentari nonche' i desiderata delle assemblee e degli altri organi sociali;
b) cooperare nei limiti delle proprie possibilita' al potenziamento morale e materiale dell'Associazione.
Art. 14
Art. 14.
La qualita' di socio si perde per dimissioni, decadenza od espulsione.
Art. 15
Art. 15.
Le dimissioni hanno luogo mediante notifica scritta, anche non motivata, indirizzata dal socio al Consiglio direttivo di sezione.
Le notifiche contenenti motivazione vengono portate a conoscenza del Comitato nazionale.
Art. 16
Art. 16.
La vedova che contrae nuovo matrimonio decade da socio effettivo.
La decadenza avviene di diritto ed e' pronunciata dal Consiglio direttivo di sezione.
Puo' subentrare nella qualita' di socio, altro rappresentante nell'ordine di cui all'art. 9.
Art. 17
Art. 17.
L'espulsione e' adottata a carico del socio che si rende comunque indegno di appartenere all'Associazione.
L'espulsione e' proposta motivatamente dal rispettivo Consiglio direttivo di sezione al Comitato nazionale che delibera nel merito facendone notifica al socio interessato.
Contro la deliberazione e' ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla avvenuta notifica, ai Collegio dei probiviri che decide inappellabilmente.
Art. 18
Art. 18.
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei soci della sezione;
b) il Consiglio dei presidenti dei Consigli direttivi di sezione sotto la denominazione di Consiglio nazionale;
c) il Comitato nazionale;
d) il Collegio dei sindaci;
e) il Collegio dei probiviri;
f) il presidente nazionale;
g) il Consiglio direttivo di sezione;
h) la Commissione consultiva nazionale;
i) i revisori di sezione.
Art. 19
Art. 19.
L'Assemblea dei soci provvede nel capoluogo di provincia alla costituzione della relativa sezione.
L'Assemblea per la costituzione di sezione provinciale puo' essere convocata quando il numero dei soci non e' inferiore a trenta.
In caso contrario i soci hanno la facolta' di far parte della piu' vicina sezione.
Ferma restando la norma precedente, i soci hanno altresi' la facolta' della scelta della sezione cui iscriversi.
Art. 20
Art. 20.
Nella citta' di Trieste la sezione autonoma puo' essere costituita con le stesse attribuzioni delle sezioni provinciali, qualunque sia il numero dei soci.
Art. 21
Art. 21.
In localita' minori i soci, pur facendo parte della sezione provinciale rispettiva, hanno facolta', previo nulla osta del Consiglio direttivo, di riunirsi in sottosezione, retta da un fiduciario nominato dai soci stessi.
Art. 22
Art. 22.
L'Assemblea dei soci si riunisce, ordinariamente ogni tre anni per la nomina del Consiglio direttivo e dei revisori, annualmente per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e per le deliberazioni in merito ai programmi di attivita' della sezione nonche' sulle altre materie poste all'ordine del giorno.
L'Assemblea puo' essere altresi' convocata straordinariamente per deliberazione del Comitato nazionale, del Consiglio direttivo e per richiesta di almeno un terzo dei soci.
L'Assemblea e' presieduta dal presidente del Consiglio direttivo in carica,: coadiuvato dal segretario di sezione; salvo che per la riunione per la costituzione della sezione, nella quale il presidente ed il segretario sono nominati dai convenuti.
Art. 23
Art. 23.
L'Assemblea dei soci di ogni sezione e' valida quando vi abbia partecipato in prima convocazione, la meta' piu' uno dei soci; in seconda convocazione - ad almeno due giorni di distanza dalla prima - qualunque sia il numero dei partecipanti.
La partecipazione all'Assemblea puo' aver luogo anche per delega; ogni socio puo' avere deleghe in numero non superiore a cinque.
In ogni Assemblea le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
Art. 24
Art. 24.
L'Assemblea dei soci presso ogni sezione provinciale provvede alla nomina del "Consiglio direttivo" e dei "revisori", secondo i seguenti criteri:
fino a 200 soci:
tre membri per il Consiglio direttivo;
un membro revisore;
fino n 400 soci:
cinque membri per il Consiglio direttivo;
tre membri revisori;
oltre 400 soci:
sette membri per il Consiglio direttivo;
tre membri revisori.
Art. 25
Art. 25.
Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno alla prima riunione - entro 15 giorni dall'avvenuta elezione - il presidente e il vice presidente.
Art. 26
Art. 26.
I presidenti dei Consigli direttivi si riuniscono ordinariamente all'inizio di ogni triennio in Consiglio nazionale in Roma per la nomina dei membri del Comitato nazionale, del Collegio dei sindaci o di quello dei probiviri, nonche' per le deliberazioni a carattere generale e di massima per la funzionalita' e lo sviluppo dell'Associazione.
Il Consiglio nazionale viene convocato altresi' straordinariamente, in Roma o in qualsiasi altra localita', a richiesta di almeno la meta' dei presidenti di Consigli direttivi in carica e di tanti presidenti che rappresentino oltre la meta' dei soci, o su deliberazione del Comitato nazionale, ovvero a richiesta del Ministero della difesa-Aeronautica, per trattare argomenti di particolare importanza per la vita dell'Associazione. In questo caso vi partecipano tutti i presidenti di Consiglio direttivo in carica compresi quelli delle sezioni costituite dall'inizio del triennio.
Il Consiglio nazionale e' presieduto:
nella riunione ordinaria, da un partecipante da essa nominato seduta stante, a maggioranza di voti, il quale a sua volta ne designa il segretario;
nelle riunioni straordinarie dal presidente nazionale che ne designa il segretario.
Art. 27
Art. 27.
Nel Consiglio nazionale ogni partecipante dispone di un numero di voti pari a quelli dei soci della rispettiva sezione provinciale rappresentata.
Le deliberazioni sono valide quando al Consiglio hanno partecipato almeno la meta' dei presidenti di Consiglio direttivo in carica o dei loro rappresentanti.
La partecipazione per rappresentanza, nel solo caso di motivato impedimento del presidente, ha luogo con altro membro del Consiglio direttivo da quest'ultimo espressamente nominato.
Art. 28
Art. 28.
Il Comitato nazionale e' costituito da sette membri eletti dal Consiglio nazionale e scelti fra i suoi componenti, nonche' da due membri nominati dall'Amministrazione aeronautica.
Art. 29
Art. 29.
Il Comitato nazionale, il Collegio dei sindaci ed il Collegio dei probiviri, nominano nelle loro riunioni - non oltre il 15° giorno dall'avvenuta elezione - fra i rispettivi membri, i loro presidenti; il Comitato nazionale nomina altresi' un vice presidente.
Il presidente ed il vice presidente del Comitato nazionale assumono la denominazione di presidente nazionale e di vice presidente nazionale.
La carica di presidente nazionale non e' cumulabile con quella di presidente di Consiglio direttivo.
Art. 30
Art. 30.
Il Comitato nazionale e' investito di tutti i poteri deliberativi per il raggiungimento dei fini sociali, secondo le deliberazioni prese dal Consiglio nazionale.
Esso provvede in particolare per:
a) le determinazioni concernenti l'attivita' dell'Associazione;
b) la nomina dei membri della Commissione consultiva nazionale e la convalida delle elezioni dei membri dei "Consigli direttivi" e dei "revisori";
c) l'approvazione e la modifica dei regolamenti generali, particolari ed amministrativi;
d) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
e) la nomina dei soci onorari e benemeriti nonche' la deliberazione per l'espulsione dei soci;
f) l'esame delle proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dei soci;
g) l'accettazione di lasciti, donazioni;
h) le deliberazioni, nell'ambito statutario e dei regolamenti, inerenti al patrimonio e all'attivita' amministrativa dell'Associazione;
i) la dichiarazione di incompatibilita' di cui all'art. 11 del presente statuto circa l'appartenenza dei soci ad altre associazioni o sodalizi.
Il Comitato nazionale predispone i "referendum" e presiede alle relative operazioni redigendone gli atti.
Art. 31
Art. 31.
Il Comitato nazionale si riunisce in via ordinaria tre volte all'anno e in via straordinaria tutte le altre volte che, per motivate ragioni, il presidente nazionale lo ritenga, od un terzo dei suoi membri o il Ministero della difesa-Aeronautica Grichieda.
Art. 32
Art. 32.
Le riunioni del Comitato nazionale sono valide se sono presenti piu' della meta' dei componenti. I membri impediti possono dare delega di deliberazione e voto a quelli intervenuti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti salvo che per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo che ha luogo a maggioranza assoluta di voti.
Art. 33
Art. 33.
Il Collegio dei sindaci e' costituito da due membri effettivi e da due membri supplenti eletti dal Consiglio nazionale e scelti fra i soci e da un membro effettivo nominato dall'Amministrazione aeronautica.
Art. 34
Art. 34.
Il Collegio dei sindaci controlla nella piu' ampia forma, a termine di legge, la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, sia presso la sede nazionale che presso le sezioni provinciali.
Piu' particolarmente esamina e si pronuncia sui bilanci preventivi e consuntivi completandoli di apposita relazione, svolge azione ispettiva sulle scritture contabili e sulle consistenze finanziarie dell'Associazione.
Il Collegio dei sindaci presenzia alle riunioni del Comitato nazionale e del Consiglio nazionale; puo' assistere alle assemblee di sezioni ed alle riunioni della Commissione consultiva nazionale.
Art. 35
Art. 35.
Il Collegio dei probiviri e' costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti dal Consiglio nazionale, scelti fra i soci onorari, benemeriti, effettivi od aggregati, nonche' fra quelle persone che per alta competenza e per particolari doti, il Consiglio ritenga chiamare alla delicata carica.
Art. 36
Art. 36.
Il Collegio dei probiviri si pronuncia su ogni controversia che sorga fra soci ed organi dell'Associazione e fra i singoli soci.
Il suo giudizio e', nei confronti dell'Associazione e dei soci, inappellabile.
Art. 37
Art. 37.
Il presidente nazionale ha la rappresentanza ad ogni effetto dell'Associazione ed ha la firma dei relativi atti.
Egli:
a) presiede il Comitato nazionale;
b) dispone per l'approntamento dei regolamenti dell'Associazione e delle eventuali proposte di modifica;
c) provvede alla riscossione delle entrate ed alla effettuazione delle spese;
d) dispone secondo le deliberazioni del Comitato nazionale, sentita la Commissione consultiva nazionale, per quanto concerne l'attivita' dell'Associazione;
e) adotta provvedimenti per urgenti impreviste necessita', salvo ratifica del Comitato nazionale;
f) svolge azione di indirizzo dei Consigli direttivi nello sviluppo dei programmi approvati dal Comitato nazionale;
g) ratifica le iscrizioni all'Associazione dei soci effettivi ed aggregati;
h) propone e nomina, previa conforme deliberazione del Comitato nazionale, il segretario generale;
i) autorizza manifestazioni aeronautiche, artistiche o di altra natura indette sotto il nome o con la partecipazione delle sezioni provinciali.
Art. 38
Art. 38.
Il vice presidente nazionale sostituisce in caso di assenza o di impedimento il presidente nazionale.
Art. 39
Art. 39.
I soci delle sezioni costituite possono essere chiamati, mediante le forme del referendum, a pronunciarsi in merito ad argomenti di particolare importanza che il Comitato nazionale ritenga sottoporre a deliberazione.
Il referendum ha luogo mediante l'invio di una apposita scheda di votazione corredata da un memoriale illustrante gli argomenti in trattazione ed in deliberazione. La scheda di votazione, per risultare valida, deve essere restituita dai singoli soci direttamente al Comitato nazionale entro la data di Volta in volta prestabilita. La restituzione avviene a mezzo raccomandata o consegna diretta con ritiro di ricevuta.
La firma del socio deve essere convalidata in quella forma di legge che il socio ritenga, ovvero da parte del presidente del Consiglio direttivo di sezione competente per territorio o del comandante del viciniore Presidio aeronautico.
I referendum sono validi qualunque sia il numero delle schede in regolare possesso del Comitato nazionale, salvo che per lo scioglimento dell'Associazione. In questo caso se il numero dei votanti non abbia raggiunto i tre quarti dei soci, il referendum stesso viene rinnovato entro trenta giorni ed e' valido qualunque sia il numero dei votanti.
Nel rinnovare l'invito al referendum viene fatto riferimento specifico a detta condizione.
Art. 40
Art. 40.
Il Consiglio direttivo, secondo le norme statutarie e regolamentari, attenendosi ai programmi del Comitato nazionale, delibera ed attua i provvedimenti per il conseguimento degli scopi dell'Associazione nei riguardi della sezione e dei rispettivi soci.
Esso si riunisce ordinariamente ogni trimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta il rispettivo presidente lo ritenga o i due terzi dei membri lo richiedano.
Particolarmente, nell'ambito della sua competenza:
a) delibera e provvede in materia amministrativa e per l'impiego dei fondi di pertinenza della sezione;
b) appronta i bilanci preventivi e quelli consuntivi che rimette, dopo l'approvazione, al presidente nazionale;
c) delibera per l'iscrizione dei soci effettivi ed aggregati, formula eventuali proposte per i soci onorari e benemeriti, pronuncia la decadenza dei soci effettivi, formula le proposte per l'espulsione di soci;
d) delibera in materia di assistenza straordinaria nel campo economico per i soci aggregati ed i famigliari dei mutilati;
e) raccoglie, coordina ed inoltra al presidente nazionale tutte quelle proposte ed osservazioni comunque ottenute, che valgano a migliorare sempre piu' l'organizzazione, il funzionamento ed il potenziamento dell'Associazione.
Il Consiglio direttivo nomina, su proposta del rispettivo presidente, il segretario della sezione, ed affida incarichi sociali ai propri componenti ed ai soci.
Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide se sono prese con la presenza della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei voti.
Art. 41
Art. 41.
Il presidente di Consiglio direttivo svolge, nell'ambito della sezione e dei compiti della stessa, le funzioni stabilite per il presidente nazionale.
Art. 42
Art. 42.
La Commissione consultiva nazionale si compone di cinque membri, scelti fra i soci onorari, benemeriti ed effettivi ed aggregati, nonche' fra altre persone di alta competenza e di particolari doti che siano in condizioni di poter concretamente svolgere i compiti ad essa affidati.
La nomina a membro della Commissione consultiva nazionale e' compatibile con quella a qualsiasi carica od attribuzione in seno all'Associazione, esclusione fatta di quelle presso gli organi ed uffici della sede nazionale.
Art. 43
Art. 43.
La Commissione consultiva nazionale e' organo di consulenza del presidente nazionale per tutti gli affari che interessano l'Associazione.
Il motivato parere della Commissione consultiva e' obbligatorio nei seguenti casi:
1) concessione, anche se sulla base di determinazioni di massima del Comitato nazionale, di contributi straordinari alle sezioni da effettuarsi con sopravvenute maggiori disponibilita' dell'Associazione;
2) deliberazioni concernenti gli atti esecutivi del programma approvato dal Comitato nazionale in materia di propaganda, comportanti onere una volta tanto superiore alle L. 200.000, ovvero onere continuativo;
3) convenzioni con terzi comunque interessanti l'Associazione nell'assistenza ai propri soci;
4) determinazioni in materia di manifestazioni aeronautiche, artistiche o di altra natura da indirsi dalla sede nazionale sotto il nome o con la partecipazione dell'Associazione;
5) proposte relative alla emanazione o modifica dei regolamenti generali, particolari ed amministrativi, nonche' sulle proposte di modifiche statutarie.
La Commissione consultiva nazionale puo' essere chiamata dal presidente nazionale ad esprimere parere su ogni altra questione per la quale il parere stesso non sia obbligatoriamente previsto.
Art. 44
Art. 44.
La Commissione consultiva nazionale nomina nel suo seno il presidente ed il segretario.
Essa si riunisce ordinariamente ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il presidente nazionale lo ritenga necessario.
I pareri della Commissione consultiva sono presi a maggioranza e formano oggetto di verbalizzazione.
Art. 45
Art. 45.
Nel caso di provvedimenti urgenti adottati a norma dell'art. 37 lettera e) del presente statuto, il presidente nazionale ha l'obbligo di informarne la Commissione consultiva nazionale per il parere integrativo della proposta di ratifica al Comitato nazionale.
La Commissione stessa ha facolta', in questo caso, di astenersi dall'esprimere parere, senza obbligo di motivazione.
Art. 46
Art. 46.
La Commissione consultiva nazionale, che per esplicare il suo compito e' messa, a cura del presidente nazionale, a conoscenza di tutti i dati ed elementi comunque connessi con la materia sottoposta al parere, puo' chiedere l'integrazione di notizie e di dati.
Art. 47
Art. 47.
Il parere della Commissione consultiva nazionale non e' impegnativo per il presidente nazionale che puo' disporre in difformita'.
In questo caso egli provvede con motivata determinazione, da trasmettersi a sua cura immediatamente dopo, in copia, ai membri del Comitato nazionale e del Collegio dei sindaci.
Art. 33
Art. 48.
I revisori presso le sezioni svolgono funzioni interne di controllo amministrativo-contabile delle relative gestioni, per l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari.
La loro azione forma oggetto di verbali alla cui custodia provvede il segretario di ogni sezione.
I verbali contenenti rilievi o proposte sono a diretta cura dei revisori, trasmessi in copia al Collegio dei sindaci, entro dieci giorni dall'avvenuto accertamento.
Art. 49
Art. 49.
Comitati d'onore o Commissioni esecutive possono essere costituite, con motivata deliberazione del Comitato nazionale, per l'espletamento di particolari specifiche azioni atte a favorire l'incremento ed il fiancheggiamento dell'attivita' assistenziale dell'Associazione.
Di tali compiti, con eguale procedura, possono essere altresi' incaricati singoli soci, ufficiali e funzionari dell'Amministrazione aeronautica, cappellani militari ed altre persone in possesso di idonee e preclare doti e qualita'.
Art. 50
Art. 50.
I componenti il Comitato nazionale, il Collegio dei sindaci, ai Collegio dei probiviri, i Consigli direttivi, la Commissione consultiva nazionale, i Collegi del revisori rimangono in carica per un triennio e possono essere rieletti.
Qualora per dimissioni ed altra causa il numero dei componenti gli organi sociali si riduca a meno della meta' si procede al completamento del numero, mediante elezioni straordinari e.
Parimenti si procede per le cariche che si rendessero comunque vacanti nel seno degli organi stessi, con elezioni fra i rispettivi membri.
I nuovi eletti restano in carica sino al termine del relativo triennio in corso.
Art. 51
Art. 51.
Le cariche sociali, presso la sede nazionale e presso le sezioni provinciali, sono onorifiche e totalmente gratuite; cosi' pure gl'incarichi di cui all'art. 49 sono conferiti a titolo onorifico e senza prestabiliti oneri economici per l'Associazione.
Art. 52
Art. 52.
Il segretario generale, scelto di preferenza fra i soci effettivi aventi specifiche qualita' tecnico-professionali, dipende dal presidente nazionale che coadiuva nell'espletamento delle di lui mansioni.
Egli, piu' particolarmente, ha la responsabilita' del funzionamento continuativo degli uffici della sede nazionale, nonche' dell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari e delle determinazioni del presidente nazionale.
Partecipa al Comitato nazionale, senza voto, con le funzioni di segretario, redigendone e custodendone i verbali; riceve e custodisce i verbali delle assemblee dei soci.
Cura altresi' la conservazione della raccolta dei verbali del Collegio dei sindaci e degli atti comuni interessanti l'Associazione.
La sua nomina ha validita' per quattro anni e puo' essere oggetto di riconferma.
La nomina stessa puo' essere revocata in qualsiasi epoca con motivata deliberazione del Comitato nazionale, con il solo gravame dell'appello al Collegio dei pribiviri.
Art. 53
Art. 53.
Il segretario di sezione dipende dal presidente di Consiglio direttivo quale immediato e diretto collaboratore.
Egli ha in seno alla sezione funzioni analoghe a quelle del segretario generale.
Art. 54
Art. 54.
Il patrimonio dell'Associazione e' costituito:
a) da tutti i beni mobili ed immobili di proprieta' dell'Associazione;
b) da lasciti e donazioni accettati a tale titolo;
c) dalle sopravvenienze attive di esercizio.
Art. 55
Art. 55.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Art. 56
Art. 56.
Le disponibilita' di contante esuberanti alle ordinarie necessita' previste nel bilancio, sono investite in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.
Il contante non immediatamente occorrente per le previste necessita' dell'Associazione, sia presso la sede nazionale che presso le sezioni provinciali, e' depositato in c/c postale o presso Istituto di credito di diritto pubblico, alla cui scelta provvedono rispettivamente Il Comitato nazionale ed il Consiglio direttivo.
Art. 57
Art. 57.
Le trasformazioni patrimoniali' dei beni mobili ed immobili che si rendano necessarie hanno luogo con l'osservanza della legge.
Art. 58
Art. 58.
Il bilancio preventivo di ogni sezione provinciale viene approntato e fatto pervenire alla sede nazionale entro il mese di luglio di ogni anno.
Il bilancio preventivo dell'Associazione, che assomma i dati dei bilanci preventivi delle sezioni provinciali e quelli dell'attivita' specifica della sede nazionale, viene approntato e sottoposto all'approvazione entro il mese di ottobre di ogni anno.
Art. 59
Art. 59.
Il bilancio consuntivo di ogni sezione provinciale viene approntato, approvato ed inoltrato alla sede nazionale entro il mese di febbraio di ogni anno.
Il bilancio consuntivo dell'Associazione, che assomma i dati dei consuntivi' delle sezioni provinciali e quelli dell'attivita' specifica della sede nazionale, viene sottoposto all'approvazione non oltre la fine del mese di aprile di ogni anno.
Art. 60
Art. 60
Il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Associazione, nonche' le relazioni e le deliberazioni di approvazione, sono, a cura del presidente nazionale, entro trenta giorni dai termini di cui agli articoli precedenti, portati a conoscenza dell'Amministrazione aeronautica.
Art. 61
Art. 61.
Appositi regolamenti interni regolano le attribuzioni e l'attivita' della sede nazionale e delle sezioni provinciali nonche' dei rispettivi organi ed uffici.
Art. 62
Art. 62.
Il presente statuto entra in vigore con la sua approvazione e pubblicazione a termine di legge.
Nelle sua prima applicazione viene stabilito quanto segue:
1) l'entrata in vigore dello statuto stesso entro il 1° ed il 2° semestre dell'anno, comporta la decorrenza del triennio di cui agli articoli 22, 26, 50, rispettivamente dal 1 gennaio dell'anno stesso o di quello successivo;
2) le assemblee dei soci presso le sezioni e la riunione del Consiglio nazionale di cui agli articoli 22, 24 e 26 per la prima nomina dei Consigli direttivi e dei revisori di sezione, nonche' del Comitato nazionale, del Collegio dei sindaci e del Collegio dei probiviri debbono essere indette rispettivamente entro il 30° e 60° giorno dall'entrata in vigore dello statuto stesso.
Le assemblee presso le sezioni hanno luogo con l'osservanza delle norme di cui alla seconda parte dell'ultimo capoverso dell'art. 22, quella del Consiglio nazionale viene considerata come ordinaria.
Visto, il Ministro per la difesa
PACCIARDI