Monitoring Gesetzessammlung

084U0968

IT - DPR

084U0968

Esecuzione della risoluzione A.231 (VII) del 12 ottobre 1971, concernente emendamenti alla convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulle linee di massimo carico, e della risoluzione A.411 (XI) del 15 novembre 1979, concernente emendamenti alla convenzione del 5 aprile 1966 sopracitata. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 08 ottobre 1984 n. 968)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 1984; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della marina mercantile; EMANA il seguente decreto:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione e' data alla risoluzione A.231 (VII) del 12 ottobre 1971 concernente emendamenti alla convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulle linee di massimo carico e alla risoluzione A.411 (XI) del 15 novembre 1979 concernente emendamenti alla convenzione del 5 aprile 1966 sopracitata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 ottobre 1984 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri CARTA, Ministro della marina mercantile Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 gennaio 1985 Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 14

Resolution

RESOLUTION A.231 (VII)
AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966
Parte di provvedimento in formato grafico

Risoluzione

TRADUZIONE NON UFFICIALE
RISOLUZIONE A. 231 (VII)
EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLE LINEE DI MASSIMO CARICO, 1966.
L'Assemblea,
Preso atto dell'articolo 16 (i) della convenzione IMCO relativa alle funzioni dell'assemblea;
Riconosciuta la necessita' di migliorare i testi di alcuni articoli e regolamenti della Convenzione internazionale sulle linee di massimo carico, 1966 e l'allegato grafico delle zone permanenti e regionali stagionali, cosi' da assicurare un'applicazione ed interpretazione uniformi della convenzione;
Preso atto altresi' che l'articolo 29 della convenzione indica le procedure di emendamento che comportano la partecipazione dell'Organizzazione;
Considerati gli emendamenti specifici alla Convenzione internazionale sulle linee di massimo carico, 1966, oggetto di una Raccomandazione del Comitato sulla sicurezza del mare adottata nella sua ventunesima sessione conformemente all'articolo 29 della citata convenzione;
Adotta gli emendamenti alla convenzione, i cui testi si allegano alla presente risoluzione;
Chiede al Segretario generale dell'Organizzazione, conformemente all'articolo 29 (3) (b), di trasmettere per conoscenza ed accettazione copie conformi della presente risoluzione e del suo allegato a tutti i Governi contraenti la Convenzione internazionale sulle linee di massimo carico, 1966, e di trasmettere copie della stessa a tutti i membri dell'Organizzazione;
Invita tutti i Governi interessati ad accettare gli emendamenti nel piu' breve termine possibile.

Allegato

Allegato
EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLE LINEE DI MASSIMO CARICO, 1966
Testo inglese Testo francese Articolo 5 (2) (c) Articolo 5 (2) (c) Sostituire le parole "Punta Norte" con "Punta Rasa" (Capo S. Antonio). Idem Regola 1 Regola 1 Sostituire il titolo con "Robustezza della nave" e le parole "dello scafo" nella prima frase con "della nave". Idem Regola 3 (5) (b) Regola 3 (5) (b) Sostituire le parole "Il prolungamento delle linee fuori ossatura del ponte e del fianco" con "Il prolungamento delle linee fuori ossatura del ponte e dei fianchi". Regola 5 Regola 5 Nell'ultima frase omettere le parole "(vedi figura 2)". Idem Regola 15 (5) Regola 15 (5) Nell'ultima frase inserire la parola "lineare" dopo "interpolazione". Idem Regola 22 (5) Regola 22 (5) Nella prima frase sostituire le parole "tutte le valvole e gli altri dispositivi fissati sullo scafo" con "tutti i dispositivi fissati sullo scafo e le valvole". Idem Regola 23 (2) Regola 23 (2) Sostituire le parole "galleggiamento a pieno carico" con "linea di carico estiva (o linea di carico estiva per legname, se del caso)". Idem Regola 24 (2) Regola 24 (2) Nella prima frase sostituire le parole "area calcolata" con "area calcolata secondo il paragrafo (1) del presente Regolamento". Nella seconda frase inserire la parola "lineare" dopo "interpolazione". Idem Regola 24 (3) Sostituire le parole "una nave provvista di un cofano che" con "una nave provvista di un cofano". Regola 27 (11) Regola 27 (11) Nell'ultima frase sostituire le parole "stagno alle intemperie" con "stagno all'acqua". Nell'ultima frase omettere le parole "alle intemperie". Regola 37 (2) Regola 37 (2) Nella nota alle tabelle per le imbarcazioni di tipo "A" e "B" inserire "e dei cofani" dopo "sovrastrutture". Idem Regola 38 (12) Regola 38 (12) Nella definizione di "y", sostituire le parole "estremita' della linea di insellatura" con "la perpendicolare addietro o avanti". Idem La formula sub "s" e' la seguente: (*) Regola 40 (4) Regola 40 (4) Nella prima frase sostituire le parole "paragrafo (1)" con "paragrafo (3)". Idem Regola 44 (2) Regola 44 (2) Nell'ultima frase sostituire le parole "la sovrastruttura" con "una sovrastruttura diversa da un mezzo cassero". Idem Regola 45 (5) Regola 45 (5) Aggiungere dopo "galleggiamento" le parole "o in applicazione della regola 40 (8) a partire dal galleggiamento a pieno carico estivo per legname misurato dalla faccia superiore della chiglia fino alla linea di carico estivo per legname". Idem Regola 46 (1) (b) Regola 46 (1) (b) Sostituire l'ultima frase con la seguente: "Sono escluse da detta zona la Zona I della zona stagionale invernale dell'Atlantico del Nord; la regione stagionale invernale del Nord Atlantico e la parte di Mar Baltico situato al di la' del parallelo di Skaw nello Skagerrak. Le isole Shetland devono essere considerate come limite delle zone stagionali invernali I e II dell'Atlantico del Nord. Idem Periodi stagionali: Inverno: dal 1 novembre al 31 marzo. Idem Estate: dal 1 aprile al 31 ottobre. Idem Regola 47 Regola 47 Inserire dopo la prima frase (cioe' la frase che termina con "La costa occidentale del continente americano") quanto segue: "Valparaiso deve essere considerata sul limite delle zone stagionali d'estate e d'inverno". Grafico delle zone permanenti e regionali stagionali. Sostituire le parole "zone stagionale invernale" laddove esse indicano la regione lungo la costa orientale degli Stati Uniti, con "Regione invernale stagionale". Sostituire le parole "Zona stagionale invernale" laddove esse compaiono sul grafico (escludendo quelle sopra menzionate) con "Zona invernale stagionale" e anche "Tropicale stagionale" con "Regione tropicale stagionale". Nella nota sostituire la parola "occidentale" con "orientale" ed inserire le parole "(328 piedi)" dopo "100 metri". Idem Idem
(*)
Parte di provvedimento in formato grafico
ORGANIZZAZIONE INTERGOVERNATIVA CONSULTIVA MARITTIMA
IMCO
RISOLUZIONE A.411 (XI) adottata il 15 novembre 1979
EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLE LINEE DI MASSIMO CARICO, 1966
L'assemblea,
Richiamato l'articolo 16 (i) della convenzione IMCO sulle funzioni dell'assemblea in materia di regolamenti relativi alla sicurezza in mare;
Preso atto che una proposta di emendamento del regolamento 49 (4) (b) della Convenzione internazionale sulle linee di massimo carico, 1966, sulla regione stagionale tropicale al di fuori della costa nord-occidentale dell'Australia e le informazioni metereologiche di base a sostegno della stessa (trasmesse con circolare LL.3/Circ. 24) e' stata presentata dal Governo australiano all'IMCO conformemente all'articolo 29 (3) della convenzione del 1966 sulle linee di massimo carico ed e' stata debitamente presa in considerazione dal Comitato sulla sicurezza in mare;
Preso atto altresi' che il Comitato sulla sicurezza in mare ha adottato l'emendamento proposto conformemente all'articolo 29 (3) (a) della convenzione del 1966 sulle linee di massimo carico;
Avendo esaminato l'emendamento al regolamento 49 (4) (b) ed al grafico delle zone permanenti e delle regioni stagionali;
1. Adotta, in conformita' con l'articolo 29 (3) (b) della Convenzione internazionale sulle linee di massimo carico, 1966, l'emendamento al citato regolamento, il cui testo si allega alla presente risoluzione, nonche' i conseguenti cambiamenti nel grafico delle zone permanenti e delle regioni stagionali;
2. Richiede al Segretario generale, conformemente all'articolo 29 (3) (b) della Convenzione sulle linee di massimo carico, di trasmettere copie conformi della presente risoluzione e del suo allegato a tutti i Governi contraenti la convenzione del 1966 sulle linee di massimo carico, per conoscenza ed accettazione, e di trasmettere copie simili a tutti i membri dell'Organizzazione;
3. Sollecita tutti gli Stati interessati ad accettare l'emendamento nel piu' breve termine possibile.

Allegato

Allegato
EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLE LINEE DI MASSIMO CARICO, 1966
Regolamento 49 (4) (b)
Cancellare "alla longitudine 120°E e dal meridiano di longitudine 120°E fino alla costa australiana" e sostituire con "alla longitudine 114°E e dal meridiano di longitudine 114°E fino alla costa australiana".
Grafico delle zone permanenti e delle regioni stagionali
Spostare il limite della regione stagionale tropicale corrispondente alla costa australiana dalla longitudine 120°E alla longitudine 114°E.
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht