Monitoring Gesetzessammlung

083U1276

IT - DPR

083U1276

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983 n. 1276)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato e modificato con 1 decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 137, relativo agli istituti annessi alla prima facolta' di medicina e chirurgia, gli istituti di:
fisiologia umana;
patologia generale;
chimica biologica;
igiene;
clinica neurologica;
puericultura;
chirurgia pediatrica;
per lo studio delle ultrastrutture di interesse biologico;
chirurgia d'urgenza, mutano la denominazione rispettivamente in: fisiologia umana e fisica medica;
patologia generale e oncologia;
chimica e chimica biologica;
igiene e di medicina preventiva;
scienze neurologiche;
pediatria clinica preventiva e sociale;
pediatria medica e chirurgica;
biologia;
clinica chirurgica d'urgenza.
Nel medesimo articolo l'istituto di istituzioni di patologia generale e' soppresso e sono altresi' istituiti i seguenti nuovi istituti polidisciplinari di:
biochimica delle macromolecole;
morfopatologia;
terapia medica;
endocrinologia;
cardiologia;
medicina interna e nefrologia;
ematologia.
Infine, l'ultimo comma e' soppresso e sostituito dal seguente:
Tali istituti, ciascuno dei quali comprende piu' discipline di insegnamento affini, svolgono in collaborazione con le facolta' ed i corsi di laurea e di indirizzo, le attivita' didattiche per il conseguimento delle lauree e dei diplomi, o in collaborazione con i dipartimenti, ove costituiti, le attivita' di ricerca concernenti le discipline afferenti agli istituti stessi.
Art. 139 - il testo dell'articolo e' soppresso e sostituito dal seguente:
Ogni istituto e' diretto da un direttore, che coordina e sovrintende all'attivita' dell'istituto, e' responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'istituto stesso e dura in carica un triennio.
Art. 140 - il testo dell'articolo e' soppresso e sostituito dal seguente:
La direzione di ogni istituto e' affidata ad un professore ordinario o straordinario di una delle discipline afferenti all'istituto stesso, nominato dal rettore su designazione del consiglio di istituto.
In mancanza di professore ordinario o straordinario di discipline afferenti all'istituto, ovvero in caso di impedimento, ritenuto motivato dal senato accademico, la direzione dell'istituto e' affidata con le modalita' di cui al comma precedente, per la durata di un anno, ad un professore associato o in mancanza ad altro docente.
Art. 141 - il testo dell'articolo e' soppresso e sostituito dal seguente:
Il consiglio di istituto e' costituito dai professori ufficiali e dagli assistenti di ruolo che vi afferiscono, nonche' da una rappresentanza, da uno a cinque ricercatori qualora essi superino il numero di tre. Possono essere addetti ad un istituto tecnici, bibliotecari, personale amministrativo e subalterno appartenente ai ruoli universitari.
Art. 142 - il testo dell'articolo e' soppresso e sostituito dal seguente:
Le norme di gestione e di funzionamento sono stabilite da un regolamento emanato dal rettore, sentito il senato accademico e il consiglio di amministrazione.
Nell'art. 143 l'istituto per lo studio delle ultrastrutture di interesse biologico muta la denominazione in istituto di biologia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 ottobre 1983 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 agosto 1984 Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 192
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