083U1252
083U1252
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983 n. 1252)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga ali termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Urbino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Urbino, approvato, e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
Nell'art. 7, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione, il quarto comma e' soppresso ed e' sostituito dal seguente nuovo comma:
"Altri enti e privati, qualora concorrano al mantenimento dell'Universita' con un contributo superiore, a lire 400 milioni a fondo perduto o un contributo annuo non inferiore a lire 100 milioni, hanno pure diritto di designare, ciascuno, un proprio rappresentante".
Art. 2
Nell'art. 39, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari e' aggiunto il seguente nuovo insegnamento:
storia della lingua greca.
Art. 3
Nell'art. 62, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
filologia italiana;
letteratura teatrale italiana;
geografia regionale;
storia regionale;
paleografia e diplomatica;
archivistica;
biblioteconomia;
museologia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 ottobre 1983 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 giugno 1984 Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 31