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080U0636

IT - DPR

080U0636

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1980 n. 636)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Roma, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1350 , e modificato con regio decreto del 26 ottobre 1939, n. 1734 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Roma, e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1902/74 del 14 febbraio 1975 ; Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonche' delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Lo statuto dell'Universita' di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 574, 575, 576, 577 e 578, relativi alla scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio che muta la denominazione in prima scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio), sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Prima scuola di specializzazione in ematologia generale
(clinica e laboratorio)
Art. 574. - La scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) ha sede presso la cattedra di ematologia, annessa all'istituto di clinica medica generale e terapia medica VI, e conferisce il diploma di specialista in ematologia generale (clinica e laboratorio).
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 575. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del, diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
La durata del corso di studi e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazione.
Il numero degli allievi e' complessivamente di quarantotto iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 576. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue I;
2) genetica ematologica;
3) fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi;
4) fisiopatologia ematologica I;
5) biochimica ematologica;
6) fisiopatologia del plasma;
7) tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia I.
2° Anno:
8) morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue II;
9) fisiopatologia ematologica II;
10) immunoematologia;
11) tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia II;
12) patologia speciale ematologica I;
13) clinica delle emopatie I;
14) anatomia ed istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia.
3° Anno:
15) tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia III;
16) nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicate all'ematologia;
17) radiodiagnostica e radioterapia ematologica;
18) patologia speciale ematologica II;
19) clinica delle emopatie II;
20) terapia sistematica ematologica;
21) terapia trasfusionale.
Vengono inoltre quotidianamente tenute, al letto del malato, esercitazioni di semeiotica clinica, di diagnostica differenziale, di terapia, esercitazioni teorico-pratiche nei laboratori. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare l'istituto di anatomia patologica, per assistere alle necroscopie dei cadaveri per malattie del sangue per le esercitazioni di istologia patologica.
Art. 577. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 578. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in ematologia generale (clinica e laboratorio), gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 2

Dopo l'art. 578, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione della seconda scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio).
Seconda scuola di specializzazione in ematologia generale
(clinica e laboratorio)
Art. 579. - La seconda scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) ha sede presso l'istituto di VI clinica medica generale e terapia medica.
Il numero degli allievi e' di dodici per anno di corso e complessivamente di trentasei iscritti per l'intero corso di studi.
Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) (articoli 574-578).

Art. 3

Dopo l'art. 591, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in endocrinologia.
Seconda scuola di specializzazione in endocrinologia
Art. 592. - La seconda scuola di specializzazione in endocrinologia ha sede presso la cattedra di medicina costituzionale ed endocrinologia, annessa alla seconda clinica medica generale e terapia medica.
Il numero degli allievi e' di quindici per anno di corso e complessivamente di quarantacinque iscritti per l'intero corso di studi.
Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in endocrinologia (articoli 588-591).

Art. 4

Gli articoli 696, 697, 698, 699, 700, 701 e 702, relativi alla scuola di specializzazione in neurochirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in neurochirurgia
Art. 696. - La scuola di specializzazione in neurochirurgia ha sede presso la cattedra di neurochirurgia e conferisce il "diploma di specialista in neurochirurgia".
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 697. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
Art. 698. - La durata del corso di studi e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazione.
Art. 699. - Il numero massimo degli allievi e' di cinque per anno di corso e complessivamente di venticinque iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 700. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) neuroanatomia;
2) neurofisiologia;
3) semeiotica e clinica neurologica;
4) elementi di psichiatria;
5) clinica neurochirurgica I.
2° Anno:
6) neuro-oftalmologia;
7) neuro-otoiatria;
8) neurofisiologia clinica;
9) clinica neurochirurgici II.
3° Anno:
10) neuroanestesia e rianimazione;
11) neuroradiologia I;
12) neuropatologia;
13) clinica neurochirurgica III.
4° Anno:
14) neuroradiologia II;
15) neurotraumatologia;
16) tecniche operatorie I;
17) clinica neurochirurgica IV.
5° Anno:
18) neurochirurgia funzionale e stereotassica;
19) neurochirurgia infantile;
20) tecniche operatorie II;
21) clinica neurochirurgica V.
Art. 701. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 702. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Per le materie a corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in neurochirurgia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 5

Gli articoli 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710 e 711, relativi alla prima scuola di specializzazione in microbiologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in microbiologia (due scuole)
Art. 703. - Sono istituite presso l'istituto di microbiologia della facolta' di medicina e chirurgia due scuole di specializzazione in microbiologia: la prima e la seconda scuola. Le scuole conferiscono il diploma di specialista in microbiologia e, per i non laureati medici, il diploma di specialista in microbiologia con indirizzo tecnico.
Le scuole di specializzazione in microbiologia hanno lo scopo di allargare ed approfondire sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Il direttore puo' nominare un vice direttore che lo coadiuvi ed un segretario.
Art. 704. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
E' contemplato un secondo indirizzo in tecniche microbiologiche al quale sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche.
Art. 705. - La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione.
Art. 706. - Il numero massimo degli allievi e' di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi per ciascuna scuola.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 707. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
PRIMO BIENNIO
(comune ai due indirizzi)
1° Anno:
1) batteriologia generale I;
2) tecniche batteriologiche;
3) immunologia generale;
4) genetica dei microrganismi;
2° Anno:
5) batteriologia generale II;
6) antibiotici e chemioterapici;
7) virologia generale;
8) immunologia generale e tecniche immunologiche;
9) dosaggio biologico e analisi statistica.
SECONDO BIENNIO
(indirizzo medico)
3° Anno:
10) microrganismi patogeni e malattia;
11) batteriologia speciale I;
12) virologia speciale e tecniche virologiche;
13) micologia medica;
14) epidemiologia delle malattie infettive.
4° Anno:
15) batteriologia speciale II;
16) sierologia;
17) microbiologia degli alimenti;
18) microbiologia dell'ambiente;
19) protozoologia medica.
SECONDO BIENNIO
(indirizzo in tecniche microbiologiche)
3° Anno:
10) azione patogena dei microrganismi;
11) tecniche batteriologiche e batteriologia speciale I;
12) micologia generale e tecniche micologiche;
13) tecniche virologiche e virologia speciale;
14) protozoologia.
4° Anno:
15) tecniche batteriologiche e batteriologia speciale II;
16) microbiologia industriale;
17) esame microbiologico dell'ambiente;
18) controllo microbiologico degli alimenti;
19) tecniche sierologiche.
Art. 708. - Il direttore puo' stabilire, per un piu' proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinita' con gli insegnamenti impartiti nella scuola.
Art. 709. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale, l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Art. 711. - Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella discussione di una tesi scritta su un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 6

Gli articoli 712, 713, 714, 715 e 716, relativi alla prima scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia vascolare (due scuole), sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare (due scuole)
Art. 712. - Sono istituite due scuole di specializzazione in chirurgia vascolare, la prima scuola ha sede presso l'istituto di terza clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, la seconda scuola presso la cattedra di chirurgia vascolare. Le scuole conferiscono il diploma di specialista in chirurgia vascolare.
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 713. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
La durata del corso di studi e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazione.
Art. 714. - Il numero massimo degli allievi da ammettere a ciascuna scuola e' stabilito in:
quarantacinque specializzandi (nove per anno di corso) per la prima scuola;
quarantacinque specializzandi (nove per anno di corso) per la seconda scuola.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 715. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare;
2) fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna;
3) anatomia patologica dell'apparato vascolare;
4) semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari;
5) semeiologia radiologica delle malattie vascolari;
6) vasculopatie di interesse medico e specialistico.
2° Anno:
7) patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso;
8) patologia e clinica delle malattie del sistema venoso;
9) patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico;
10) patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi.
3° Anno:
11) nozioni di terapia medica delle malattie vascolari;
12) terapia chirurgica delle malattie vascolari;
13) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi I.
4° Anno:
14) informatica medica;
15) rianimazione e terapia intensiva;
16) patologia e clinica vascolare pediatrica I;
17) epidemiologia delle malattie vascolari;
18) elementi di legislazione sanitaria comunitaria;
19) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi II.
5° Anno:
20) elementi di bioingegneria applicati al circolo;
21) principi e tecnica di circolazione extracorporea;
22) terapia intensiva;
23) patologia e clinica vascolare pediatrica II;
24) tecniche chirurgiche applicate alla patologia vascolare;
25) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi III.
Art. 716. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e dovranno sostenere una prova clinica.

Art. 7

Gli articoli 717 e 718, relativi alla scuola di specializzazione in medicina dello sport, sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:
Scuola di specializzazione in medicina dello sport
Art. 717. - La scuola di specializzazione in medicina dello sport ha sede presso l'istituto di fisiologia umana e conferisce il diploma di specialista in medicina dello sport.
La scuola si propone:
a) di valorizzare e approfondire gli studi biologici e medici applicati nel campo delle scienze dell'educazione fisica e dello sport;
b) di preparare, sotto l'aspetto teorico e pratico, i medici che intendono dedicarsi alle attivita' attinenti a questa particolare branca della medicina applicata.
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 718. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
La durata del corso di studi e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazione.
Il numero degli allievi e' di quaranta per anno di corso e complessivamente di centoventi iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 719. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia dell'apparato locomotore;
2) fisiologia dell'apparato locomotore;
3) biochimica ed energetica muscolare;
4) antropometria e auxologia;
5) psicologia applicata allo sport;
6) storia dell'educazione fisica e dello sport;
7) sistematica delle attivita' sportive-agonistiche e regolamenti sportivi.
2° Anno:
8) fisiologia dell'esercizio fisico;
9) biomeccanica dell'esercizio fisico;
10) metodologia dell'allenamento sportivo;
11) scienza della nutrizione applicata all'attivita' sportiva;
12) fisiopatologia degli sport e semeiotica medicosportiva I;
13) farmacologia e tossicologia del doping;
14) igiene e medicina preventiva applicata all'attivita' sportiva;
15) traumatologia degli sport.
3° Anno:
16) fisiologia applicata agli sport;
17) valutazione funzionale dello sportivo;
18) fisiopatologia degli sport e semeiotica medicosportiva II;
19) fisioterapia e rieducazione funzionale;
20) rianimazione e pronto soccorso;
21) medicina legale ed infortunistica applicata agli sport;
22) fisiologia dell'adattamento agli ambienti straordinari.
Art. 720. - Gli insegnamenti clinici e specialistici possono svolgersi presso i rispettivi istituti clinici e specialistici.
La scuola svolge brevi corsi integrativi di conferenze o seminari sopra argomenti e discipline che saranno stabiliti, secondo le possibilita' contingenti, dal consiglio dei docenti della scuola.
Saranno inoltre svolte esercitazioni pratiche in sede e sul campo.
Art. 721. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina dello sport, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 8

Gli articoli 725, 726 e 727, relativi alla scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia
Art. 725. - La scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia ha sede presso l'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi e conferisce il diploma di specialistica in cardioangiochirurgia.
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
La durata del corso di studi e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazione.
Il numero massimo degli allievi e' di sei per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 726. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) embriologia e teratologia;
2) anatomia descrittiva e topografica generale con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio I;
3) patologia chirurgica generale;
4) fisiologia dell'apparato cardiocircolatorio;
5) radiologia generale;
6) semeiotica clinica delle cardiopatie chirurgiche;
7) principi di informatica medica;
8) elementi di ingegneria medica.
2° Anno:
9) anatomia descrittiva e topografica generale con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio II;
10) clinica chirurgica generale;
11) anatomia ed istologia patologica con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio I;
12) cardioangioradiologia I;
13) semeiotica strumentale delle cardiopatie chirurgiche;
14) elementi di anestesia e rianimazione;
15) fisiopatologia respiratoria;
16) fisiopatologia cardiocircolatoria I;
17) patologia e clinica delle angiopatie chirurgiche.
3° Anno:
18) anatomia ed istologia patologica con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio II;
19) cardioangioradiologia II;
20) semeiotica di laboratorio delle cardiopatie chirurgiche;
21) semeiotica angiologica;
22) cardiologia medica I;
23) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi I;
24) principi e tecniche della circolazione extra-corporea;
25) fisiopatologia cardiocircolatoria II;
26) patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche I.
4° Anno:
27) cardiologia medica I;
28) angiologia medica;
29) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi II;
30) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle vasculopatie periferiche;
31) terapia intensiva I;
32) patologia e clinica cardiologica pediatrica;
33) cardiochirurgia pediatrica I;
34) patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche II.
5° Anno:
35) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi III;
36) terapia intensiva II;
37) cardiochirurgia pediatrica II;
38) assistenza meccanica cardiocircolatoria.
Art. 727. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni corso gli iscritti devono sostenere i relativi esami, il cui superamento e' condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo; per le materie a corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Alla fine del quinto anno, dopo aver superato tutti gli esami, ha luogo l'esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione e la cui scelta sia stata concordata tra diplomando e direttore della scuola.

Art. 9

Gli articoli 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735 e 736, relativi alla seconda scuola di specializzazione in microbiologia, sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 10

Gli articoli 743, 744, 745 e 746, relativi alla scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria che muta la denominazione in scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia
Art. 743. - La scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia ha sede presso l'istituto di seconda clinica medica generale e terapia medica e conferisce il diploma di specialista in geriatria e gerontologia.
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina, e chirurgia.
E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione.
Il numero massimo degli allievi e' di quattordici per anno di corso e complessivamente di cinquantasei iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 744. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) farmacologia;
2) principi e tecniche della riabilitazione nella patologia dell'apparato locomotore;
3) anatomia ed istologia patologica I;
4) biologia della senescenza I;
5) fisiopatologia I;
6) geriatria sociale I;
7) semeiotica I;
8) principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria I.
2° Anno:
9) principi e tecniche della riabilitazione cardiovascolare e respiratoria;
10) anatomia e istologia patologica II;
11) biologia della senescenza II;
12) fisiopatologia II;
13) geriatria sociale II;
14) semeiotica II;
15) radiologia e radioterapia I;
16) principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria II.
3° Anno:
17) neurologia;
18) principi e tecniche della riabilitazione neurologica;
19) psicologia;
20) radiologia e radioterapia II;
21) principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria III;
22) clinica geriatrica I;
23) terapia medica I;
24) pratica geriatrica extraospedaliera I.
4° Anno:
25) chirurgia geriatrica;
26) formazione degli operatori geriatrici;
27) principi e tecniche della riabilitazione nel campo delle funzioni cerebrali superiori;
28) principi e tecniche di riattivazione, terapia occupazionale, geragogia;
29) psicogeriatria;
30) clinica geriatrica II;
31) terapia medica II;
32) pratica geriatrica extraospedaliera II.
Art. 745. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 746. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per ·essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in geriatria e gerontologia dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 11

Gli articoli 747, 748, 749, 750, 751, 752 e 753, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso che muta la denominazione in prima scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Prima scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso
Art. 747. - La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso ha sede presso l'istituto di clinica chirurgica d'urgenza e di pronto soccorso e conferisce il diploma di specialista in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 748. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
Art. 749. - La durata del corso di studi e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazione.
Art. 750.- Il numero massimo degli allievi e' di venticinque per anno di corso e complessivamente di centoventicinque iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 751. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso I;
2) patologia chirurgica I;
3) anatomia chirurgica;
4) semeiotica I;
5) anestesiologia;
6) ricerche di laboratorio;
7) chirurgia sperimentale.
2° Anno:
8) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso II;
9) patologia chirurgica II;
10) anatomia patologica;
11) endoscopia;
12) fisiopatologia chirurgica I;
13) semeiotica II;
14) trattamento pre e post-operatorio in chirurgia d'urgenza;
15) rianimazione.
3° Anno:
16) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso III;
17) patologia chirurgica III;
18) chirurgia vascolare d'urgenza;
19) traumatologia dell'apparato locomotore I;
20) neurotraumatologia I;
21) fisiopatologia chirurgica II;
22) terapia intensiva I;
23) radiologia.
4° Anno:
24) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso IV;
25) chirurgia ginecologica d'urgenza;
26) chirurgia pediatrica d'urgenza;
27) chirurgia plastica e riparatrice I;
28) traumatologia dell'apparato locomotore II;
29) neurotraumatologia II;
30) chirurgia toracica d'urgenza;
31) terapia intensiva II.
5° Anno:
32) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso V;
33) chirurgia plastica e riparatrice II;
34) chirurgia toracica d'urgenza;
35) cardiochirurgia d'urgenza;
36) chirurgia urologica d'urgenza;
37) angioradiologia;
38) traumatologia maxillo-facciale;
39) trattamento del politraumatizzato;
40) medicina legale.
Art. 752. - La frequenza alle lezioni, esercitazioni e seminari e' obbligatoria per tutti gli iscritti nei limiti previsti dalla legge vigente.
Art. 753. - Alla fine di ogni corso gli iscritti devono sostenere i relativi esami, il cui superamento e' condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo; per le materie a corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi su un tema preventivamente approvato dal direttore della scuola.

Art. 12

Dopo l'art. 753, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.
Seconda scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso
Art. 754. - La seconda scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso ha sede presso la seconda cattedra di clinica chirurgica d'urgenza e pronto soccorso.
Il numero massimo degli allievi e' di otto per ogni anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.
Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso (articoli 747-753), ad eccezione dell'art. 752 che e' cosi' formulato:
La frequenza alle lezioni, esercitazioni e seminari e' obbligatoria per tutti gli iscritti. Durante i cinque anni di corso e' prevista la frequenza obbligatoria ai fini dell'apprendimento.

Art. 13

Gli articoli 766, 767, 768, 769 e 770, relativi alla scuola di specializzazione in nefrologia, che muta la denominazione in prima scuola di specializzazione in nefrologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Prima scuola di specializzazione in nefrologia
Art. 766. - La scuola di specializzazione in nefrologia ha sede presso l'istituto di clinica urologica e di clinica medica e terapia medica sistematica I e conferisce il diploma di specialista in nefrologia.
La direzione della scuola e' affidata, ad anni alterni, al professore di ruolo o fuori ruolo di clinica urologica e di clinica medica e terapia medica sistematica.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
La durata del corso di studi e' di 4 anni e non e' suscettibile di abbreviazione.
Art. 767. - Il numero massimo degli allievi e' di otto per anno di corso e complessivamente di trentadue iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 768. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) struttura ed ultrastruttura normale del rene;
2) aspetti biochimici della funzione renale;
3) fisiologia renale;
4) microbiologia ed immunologia applicate alla nefrologia;
5) genetica applicata alla nefrologia;
6) semeiotica renale 1.
2° Anno:
7) struttura ed ultrastruttura patologica del rene;
8) patologia del ricambio idroelettrolitico;
9) insufficienza renale;
10) rene e ipertensione arteriosa;
11) semeiotica renale II;
12) nefropatie tubolari.
3° Anno:
13) nefropatie glomerelari;
14) nefropatie interstiziali;
15) nefropatie vascolari;
16) terapia dietetica e dialitica I;
17) farmacologia d'interesse nefrologico.
4° Anno:
18) nefrouropatie calcolitiche, malformative e neoplastiche;
19) terapia dietetica e dialitica II;
20) fisiopatologia e clinica del trapianto renale;
21) aspetti di nefrologia nell'eta' pediatrica;
22) problemi chirurgici in nefrologia;
23) terapia medica delle nefropatie.
Art. 769. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 770. - Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in nefrologia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella discussione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 14

Gli articoli 776, 777, 778, 779 e 780, relativi alla seconda scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 15

Gli articoli 781, 782, 783 e 784, relativi alla scuola di specializzazione in virologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in virologia
Art. 781. - La scuola di specializzazione in virologia ha sede presso l'istituto di virologia e conferisce il diploma di specialista in virologia e, per i non medici, il diploma di specialista in virologia con indirizzo tecnico.
La scuola ha lo scopo di allargare ed approfondire sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica scientifica.
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 782. - Sono ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorita' competenti.
E' contemplato un secondo indirizzo in tecniche virologiche al quale sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche.
La durata del corso di studi e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo degli allievi e' di cinque per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.
Art. 783. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno: (comune ai due indirizzi):
1) virologia generale (prima parte);
2) tecnica virologica generale (prima parte);
3) biometria applicata alla virologia;
4) metodi immunologici in virologia.
2° Anno (comune ai due indirizzi):
5) virologia generale (seconda parte);
6) tecnica virologica generale (seconda parte);
7) microscopia elettronica e studio delle ultrastrutture;
8) metodi chimici in virologia;
9) metodi fisici in virologia;
10) diagnostica virologica generale.
3° Anno (indirizzo medico):
11) genetica dei virus;
12) virologia oncologica;
13) studio dei farmaci antivirali;
14) virologia clinica;
15) epidemiologia e profilassi delle malattie da virus.
3° Anno (indirizzo in tecniche virologiche):
11) metodi genetici in virologia;
12) tecniche per lo studio dei virus oncogeni;
13) metodi per lo studio dei farmaci antivirali;
14) metodi diagnostici interessanti la virologia clinica;
15) tecniche per l'allestimento ed il controllo dei vaccini virali.
Art. 784. - Il direttore puo' stabilire, per un piu' proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenza o seminari su materia e argomenti che abbiano attinenza o affinita' con gli insegnamenti impartiti nella scuola.
Gli esami di profitto sono sostenuti per gruppi di materie alla fine di ogni anno di corso. Il primo gruppo comprende tutte le materie del primo anno di corso e il superamento dell'esame e' necessario per l'iscrizione al secondo anno. Il secondo gruppo comprende tutte le materie del secondo anno e il superamento dello esame e' necessario per l'iscrizione al terzo anno. Il terzo gruppo comprende tutte le materie del terzo anno ed il superamento dell'esame e' necessario per l'ammissione all'esame di diploma.
L'esame di diploma consta in una discussione sopra una tesi scritta. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola. In caso di un secondo insuccesso sono esclusi da ulteriori prove.

Art. 16

Gli articoli 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828 e 829, relativi alla scuola speciale per dirigenti dell'assistenza infermieristica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola speciale per dirigenti dell'assistenza infermieristica
Art. 819. - E' istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , una scuola speciale per dirigenti dell'assistenza infermieristica che ha sede presso l'istituto di igiene dell'Universita'. Essa ha lo scopo di formare personale dirigente ed insegnante per le scuole per infermieri professionali, per assistenti sanitari, per ostetriche, per vigilatrici della infanzia o personale dirigente di servizi infermieristici ospedalieri e di sanita' pubblica.
Art. 820. - La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di dirigente dell'assistenza infermieristica e' di due anni.
Possono iscriversi alla scuola gli allievi di eta' non inferiore a venticinque anni in possesso dei seguenti titoli:
1) del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Universita' (preferibilmente del diploma di maturita' classica, del diploma di maturita' scientifica e del diploma di abilitazione magistrale);
2) del diploma di infermiere professionale conseguito con votazione media non inferiore ai 147/210.
Gli infermieri professionali devono aver prestato almeno 5 anni di servizio senza demerito presso un ospedale o una scuola per infermieri o in un servizio di sanita' pubblica. Tale periodo e' ridotto a 3 anni per i candidati in possesso del diploma di assistente sanitario, di ostetrica, o di altra specializzazione legalmente riconosciuta e a due anni per i candidati in possesso del certificato di abilitazione alle funzioni direttive;
3) per i candidati della sezione dei servizi medico-sociali, e' prescritto il diploma di assistente sanitario conseguito con votazione media non inferiore ai 147/210.
Art. 821. - La scuola speciale si suddivide in tre sezioni:
1) Pedagogica: per la formazione di personale infermieristico direttivo e insegnante di scuole per:
infermieri professionali e assistenti sanitari;
ostetriche;
vigilatrici d'infanzia;
infermieri generici.
2) Amministrativa per i servizi assistenziali, per la formazione di personale infermieristico dirigente di servizi assistenziali (ospedalieri, ambulatoriali, mutualistici, ecc.).
3) Amministrativa per i servizi medico-sociali, per la formazione di personale dirigente di servizi di sanita' pubblica.
Art. 822. - L'ammissione al primo anno della scuola avviene per titoli. I candidati, tuttavia, prima di essere ammessi definitivamente, devono essere sottoposti ad un colloquio preliminare. Il numero dei posti disponibili annualmente e' stabilito nella misura massima di trenta complessivamente per le tre sezioni e per ciascun anno di corso.
La distribuzione dei posti tra le tre sezioni viene effettuata annualmente.
Art. 823. - Il direttore della scuola e' il professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, il professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Gli insegnanti della scuola sono preposti dal consiglio di facolta' di medicina e chirurgia, udito il direttore e nominati dal rettore.
La scuola speciale affida la preparazione specifica degli allievi alla scuola per infermieri professionali della Croce rossa italiana di Roma, via G. Baglivi n. 16, gia' convenzionata con l'Universita'.
Il direttore della scuola speciale, d'accordo con la direttrice della scuola per infermieri professionali della Croce rossa italiana nomina una infermiera, altamente qualificata, la quale viene preposta alla preparazione specifica teorico-pratica degli allievi.
Il corpo insegnante e' costituito da docenti delle facolta' di medicina e chirurgia di magistero, di lettere, di giurisprudenza e da esperti nel campo dell'assistenza infermieristica, dell'amministrazione e della educazione sanitaria e da un rappresentante del Ministero della sanita'.
Art. 824. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
A) Insegnamenti fondamentali comuni a tutte e tre le sezioni:
1) psicologia;
2) pedagogia;
3) sociologia;
4) filosofia morale;
5) statistica;
6) elementi di microbiologia e igiene;
7) storia dell'assistenza infermieristica;
8) deontologia professionale;
9) tecnica infermieristica;
10) elementi di pubblica amministrazione.
B) Insegnamenti complementari comuni a tutte e tre le sezioni:
1) elementi di biologia;
2) elementi di anatomia e fisiologia;
3) elementi di chimica biologica.
Inoltre gli allievi sono tenuti ad effettuare i seguenti tirocini:
1) sezione pedagogica: esercizi didattici preparatori; insegnamento clinico; guida educativa di allievi infermieri;
2) sezione amministrativa per i servizi assistenziali:
esercitazioni nei servizi ospedalieri;
3) sezione amministrativa per i servizi medico-sociali: esercitazioni nei servizi di sanita' pubblica.
2° Anno:
A) Insegnamenti fondamentali comuni a tutte e tre le sezioni:
1) elementi di diritto costituzionale;
2) elementi di diritto del lavoro;
3) principi di amministrazione pubblica applicati all'assistenza infermieristica;
4) psicologia applicata alla professione;
5) pedagogia applicata alla professione;
6) sociologia;
7) elementi di patologia medica e chirurgica;
8) elementi di legislazione sanitaria;
9) igiene e tecnica ospedaliera;
10) organizzazione delle associazioni professionali infermieristiche nazionali ed internazionali;
11) organizzazione di scuole per infermieri in Italia e all'estero.
B) Insegnamenti complementari:
1) elementi di farmacologia e terapia clinica;
2) elementi di radiologia;
Inoltre gli allievi sono tenuti ad effettuare i seguenti tirocini:
1) sezione pedagogica: esercitazioni didattiche; organizzazione e funzionamento delle scuole; visite documentative;
2) sezione amministrativa per i servizi assistenziali:
esercitazione nei servizi ospedalieri, visite documentative;
3) sezione amministrativa per i servizi medico-sociali: esercitazione nei servizi di sanita' pubblica; visite documentative.
Art. 825. - Per essere ammessi al secondo anno gli allievi devono aver seguito i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno uno scelto fra i complementari ed aver compiuto con esito favorevole i tirocini prescritti.
Art. 826. - La commissione per gli esami di idoneita' al secondo anno e di ammissione agli esami di diploma sono nominate dal consiglio della facolta' di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola.
Le commissioni sono composte dal presidente che, di regola, e' il professore ufficiale della materia, e da altri due membri di materia affine e da un rappresentante del Ministero della sanita'.
Ogni commissario ha a sua disposizione dieci punti.
Art. 827. - Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma gli allievi devono aver seguito i corsi del secondo anno, superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'anno stesso e almeno uno scelto fra i complementari ed aver compiuto, con esito favorevole, tutti i tirocini prescritti.
Art. 828. - L'esame per il conseguimento del diploma di dirigente dell'assistenza infermieristica secondo le varie sezioni della scuola consiste nella discussione su un elaborato scritto, preventivamente assegnato dal direttore della scuola di fronte ad una commissione di cinque membri, composta dal direttore della scuola, da tre docenti designati dalla facolta' di medicina e chirurgia e dalla infermiera responsabile della preparazione specifica. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti.
Art. 829. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti al versamento annuo delle tasse, soprattasse e contributi nella misura prevista dalla legge vigente per gli studenti della facolta' di medicina e chirurgia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 luglio 1980 PERTINI SARTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 ottobre 1980 Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 145
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