080U0623
080U0623
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1980 n. 623)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1902/74 del 14 febbraio 1975 ; Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonche' delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Lo statuto dell'Universita' di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 551, 552, 553, 554, 555 e 556, relativi alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, che muta la denominazione in anestesia e rianimazione, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione
Art. 551. - La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso l'istituto di anestesiologia e rianimazione e conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione.
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 552. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
Art. 553. - La durata del corso di studi e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazione.
Art. 554. - Il numero massimo degli allievi e' di cinquanta per anno di corso e complessivamente di centocinquanta iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 555. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
2) biochimica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
3) farmacologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
4) fisica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
5) fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
6) anestesiologia I;
7) tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
8) aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
9) esercitazioni pratiche.
2° Anno:
10) anestesiologia II;
11) terapia antalgica;
12) rianimazione I;
13) esercitazioni pratiche.
3° Anno:
14) rianimazione II;
15) tecniche speciali di anestesia;
16) tecniche speciali di rianimazione;
17) indagini diagnostiche attinenti alla specialita';
18) esercitazioni pratiche.
Art. 556. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia e rianimazione gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Art. 2
Gli articoli 563, 564, 565 e 566, relativi alla scuola di specializzazione in idroclimatologia medica e clinica termale, che muta la denominazione in idrologia medica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in idrologia medica
Art. 563. - La scuola di specializzazione in idrologia medica ha sede presso l'istituto di idrologia medica e conferisce il diploma di specialista in idrologia medica.
La scuola mira a creare una categoria di medici altamente qualificati e competenti nel campo dell'idrologia e climatologia medica, compresa la talassologia, i quali possano esercitare un'attivita' specifica in particolare nelle stazioni termali e climatiche.
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 564. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
La durata del corso di studi e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo degli allievi e' di dieci per ogni anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 565. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) geologia idrologica, geofisica, metereologica e climatologia generale;
2) chimica chimico-fisica idroclimatologica;
3) effetti biologici e meccanismo d'azione dei fattori idroclimatologici;
4) ecologia medica. Geografia idroclimatologica;
5) cure idroclimatologiche e terapie fisiche nelle malattie reumatiche.
2° Anno:
6) cure idroclimatologiche nelle malattie dell'apparato respiratorio;
7) cure idroclimatologiche nelle malattie dell'apparato cardiovascolare;
8) cure idroclimatologiche nelle malattie del fegato e del tubo digerente;
9) cure idroclimatologiche in otorinolaringoiatria (complementare);
10) cure idroclimatologiche in dermatologia (complementare).
3° Anno:
11) cure idroclimatologiche nelle malattie delle vie urinarie;
12) cure idroclimatologiche nelle malattie del ricambio e malattie endocrine;
13) cure idroclimatologiche in ginecologia (complementare);
14) organizzazione termale e legislazione in campo idroclimatologico;
15) tecniche per l'applicazione delle cure idroclimatologiche.
Art. 566. - Le lezioni del 1° e 2° anno sono corredate da esercitazioni di carattere sperimentale e clinico;possono essere effettuate visite di istruzione alle stazioni termali.
La frequenza alle lezioni, esercitazioni e seminari e' obbligatoria per tutti gli iscritti. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in idrologia medica, gli interessati devono, superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Art. 3
Dopo l'art. 573, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione della seconda scuola di specializzazione in cardiologia.
Seconda scuola di specializzazione in cardiologia
Art. 574. - La seconda scuola di specializzazione in cardiologia ha sede presso la seconda cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare, annessa all'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi.
Il numero massimo degli iscritti e' stabilito in trentadue specializzandi (otto per anno di corso).
Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in cardiologia (articoli 567-573).
Art. 4
Gli articoli 592, 593, 594, 595 e 596, relativi alla scuola di specializzazione in patologia generale, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Prima scuola di specializzazione in patologia generale
Art. 592. - La scuola di specializzazione in patologia generale ha sede presso l'istituto di patologia generale della facolta' di medicina e chirurgia.
Il corso di studi ha la durata di quattro anni, suddiviso in due bienni, e non e' suscettibile di abbreviazione.
La frequenza alla scuola e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le singole prove di esame.
Art. 593. - Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, ai quali, dopo aver superato l'esame finale, e' rilasciato il diploma di specialista in patologia generale. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorita' competenti.
Alla scuola stessa vengono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, ai quali, dopo aver superato l'esame finale, e' rilasciato il diploma di specialista in patologia generale con indirizzo tecnico.
Art. 594. - L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.
Il numero massimo degli allievi medici e' di sessanta per anno di corso e complessivamente di duecentoquaranta iscritti per l'intero corso quadriennale di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in patologia generale.
Il numero massimo degli allievi non medici e' di sessanta per anno di corso e complessivamente di duecentoquaranta iscritti per l'intero corso quadriennale di studi, per il conseguimento, del diploma di specialista in patologia generale con indirizzo tecnico.
Art. 595. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
I BIENNIO (propedeutico)
1° Anno:
1) istituzioni di patologia generale;
2) patologia delle infezioni;
3) epidemiologia e patologia ambientale;
4) immunologia;
5) parassitologia e diagnostica parassitologica.
2° Anno:
6) radiologia e patologia da radiazioni;
7) oncologia generale;
8) immunopatologia e analisi immunologiche;
9) analisi chimico-cliniche;
10) fisiopatologia generale I (metabolismo e sistema endocrino).
II BIENNIO
(conseguimento del diploma di "specialista in patologia generale") 3° Anno:
11) diagnostica di laboratorio di citopatologia e citogenetica;
12) diagnostica di laboratorio di batteriologia e virologia;
13) fisiopatologia generale II (Termoregolazione, sistema cardiocircolatorio, sangue ed organi emopoietici).
4° Anno:
14) diagnostica oncologica;
15) diagnostica istopatologica;
16) diagnostica ultrastrutturale;
17) fisiopatologia generale III (fegato, sistema digerente, renale, respiratorio).
II BIENNIO
(conseguimento del diploma di "specialista in patologia generale con indirizzo tecnico")
3° Anno:
11) tecniche di batteriologia;
12) tecniche di virologia;
13) tecniche di citologia e citogenetica.
4° Anno:
14) statistica e biometria;
15) colture in vitro: aspetti biologici ed applicativi;
16) tecniche ematologiche;
17) tecniche istologiche ed ultrastrutturali.
Art. 596. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Il direttore puo' stabilire, per un piu' proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari e conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinita' con gli insegnamenti impartiti nella scuola stessa.
Per conseguire il relativo diploma di specializzazione, al termine del corso quadriennale, oltre ad aver superato tutti gli esami delle singole materie, e' obbligatorio sostenere l'esame finale su una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale.
Art. 5
Dopo l'art. 596, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione della seconda scuola di specializzazione in patologia generale.
Seconda scuola di specializzazione in patologia generale
Art. 597. - La seconda scuola di specializzazione in patologia generale ha sede presso la seconda cattedra di patologia generale.
Il numero massimo degli allievi medici e' stabilito in cinquanta per anno di corso per complessivi duecento iscritti per l'intero corso quadriennale di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in patologia generale.
Il numero massimo degli allievi non medici e' stabilito in cinquanta per anno di corso per complessivi duecento iscritti per l'intero corso quadriennale di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in patologia generale, indirizzo tecnico.
Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in patologia generale (articoli 592-596).
Art. 6
Gli articoli 624, 625, 626, 627, 628 e 629, relativi alla scuola di specializzazione in reumatologia; sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in reumatologia
Art. 624. - La scuola di specializzazione in reumatologia ha sede presso l'istituto di reumatologia e conferisce il diploma di specialista in reumatologia.
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 625. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Art. 626. - Il numero massimo degli allievi e' di venti per anno di corso e complessivamente di ottanta iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 627. - Le materie di insegnamento sono i seguenti:
1° Anno:
1) anatomia, istologia e morfogenesi dell'apparato locomotore;
2) fisiologia e fisiopatologia dell'apparato locomotore;
3) biochimica di interesse reumatologico;
4) microbiologia in relazione alle malattie reumatiche:
5) immunologia reumatologica;
6) semeiotica fisica e strumentale in reumatologia I.
2° Anno:
7) semeiotica fisica e strumentale in reumatologia II;
8) esami di laboratorio in reumatologia;
9) diagnostica radiologica delle reumo-artropatie;
10) farmacologia reumatologica;
11) anatomia ed istologia patologica delle malattie reumatiche;
12) clinica e terapia delle malattie reumatiche I.
3° Anno:
13) clinica e terapia ortopedica I;
14) fisiochinesi-terapia reumatologica;
15) idro-climatologia di interesse reumatologico;
16) reumo-artropatie professionali;
17) clinica e terapia delle malattie reumatiche II.
4° Anno:
18) epidemiologia e aspetti sociali dei reumatismi;
19) riabilitazione del malato reumatico;
20) clinica e terapia ortopedica II;
21) clinica e terapia delle malattie reumatiche III.
Art. 628. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere prove di esame.
Art. 629. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie biennali o triennali l'esame e' sostenuto alla fine del biennio o del triennio.
Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in reumatologia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Art. 7
Gli articoli 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636 e 637, relativi alla scuola di specializzazione in tossicologia medica, che muta la denominazione in quella di farmacologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in farmacologia
Art. 630. - La scuola di specializzazione in farmacologia rilascia i seguenti diplomi:
a) specialista in farmacologia; indirizzo: farmacologia di base;
b) specialista in farmacologia; indirizzo: farmacologia clinica;
c) specialista in farmacologia; indirizzo: tossicologia.
Art. 631. - La scuola ha la durata di quattro anni: i primi due anni sono comuni, il secondo biennio e' diverso nei tre indirizzi previsti: di "farmacologia di base", di "farmacologia clinica", di "tossicologia".
Il numero massimo degli iscritti e' fissato a undici per ciascun anno di corso, da ripartire tra i tre indirizzi previsti.
Al momento dell'iscrizione al terzo anno i candidati devono scegliere l'indirizzo che intendono seguire.
Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
Per la iscrizione alla scuola e' necessaria la laurea in medicina e chirurgia ed avere superato l'esame di Stato in medicina.
L'ammissione alla scuola e' fatta in base ai titoli e ad apposito esame.
Art. 632. - La facolta', considerato il numero degli iscritti e le possibilita' didattiche puo' attivare anche un solo indirizzo della scuola.
Art. 633. - Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
1) chimica organica;
2) statistica medica;
3) farmacologia generale;
4) biologia e farmacologia cellulare;
5) immunologia;
6) biologia molecolare dei procarioti e dei virus;
7) saggi e dosaggi farmacologici;
8) inglese scientifico.
2° Anno:
1) basi di farmacocinetica;
2) farmacologia speciale;
3) chemioterapia antibatterica, antivirale, antineoplastica, antifungina, antiparassitaria;
4) principi di tossicologia, con elementi di tossicologia da ambiente da lavoro, da additivi;
5) tecniche chimico-fisiche immunologiche radioisotopiche;
6) inglese scientifico;
7) statistica e programmazione.
3° Anno:
a) INDIRIZZO "FARMACOLOGIA DI BASE":
1) farmacologia speciale;
2) farmacologia molecolare;
3) chemioterapia sperimentale;
4) immunofarmacologia;
5) tecniche ed analisi critica degli "screening" di farmaci "in vivo" e "in vitro";
6) biochimica, fisiologia e farmacologia comparata.
b) INDIRIZZO "FARMACOLOGIA CLINICA":
1) organizzazione di un laboratorio di farmacologia clinica e sua funzione;
2) farmacologia clinica e tecniche di sperimentazione clinica;
3) farmacologia speciale, in connessione con la patologia dei singoli organi ed apparati e con la pratica clinica I;
4) biodisponibilita' dei farmaci;
5) farmacocinetica e biochimica clinica.
C) INDIRIZZO "TOSSICOLOGIA":
1) tossicologia sperimentale;
2) cancerogenesi e teratogenesi;
3) tossicologia dell'ambiente e misure di prevenzione;
4) chimica tossicologica e tecniche di riconoscimento di sostanze tossiche;
5) anatomia ed istopatologia degli stati tossici;
6) epidemiologia;
7) terapia e prevenzione degli stati tossici I.
4° Anno:
a) INDIRIZZO "FARMACOLOGIA DI BASE":
1) farmacologia speciale;
2) modelli sperimentali di malattie umane;
3) metodi di allevamento, incrocio e stabulazione degli animali da laboratorio;
4) principi di sperimentazione sull'uomo e farmacologia preclinica;
5) legislazione in campo di farmaci.
b) INDIRIZZO "FARMACOLOGIA CLINICA"
1) farmacologia speciale in connessione con la patologia degli organi e con la pratica clinica II;
2) farmacologia in eta' prenatale, perinatale ed in geriatria;
3) chemioterapia clinica;
4) deontologia e legislazione in campo di farmacologia clinica.
C) INDIRIZZO "TOSSICOLOGIA":
1) tossicologia sistematica;
2) terapia e prevenzione degli stati tossici II;
3) tossicologia nutrizionale;
4) tossicologia da abuso di farmaci;
5) organizzazione di centri antiveleni ed antidroga;
6) legislazione concernente la tossicologia individuale e di ambiente.
Ciascun corso di lezioni e' accompagnato da esercitazioni pratiche.
Gli insegnamenti vengono integrati da conferenze riguardanti specifici argomenti e problemi farmacoterapici e tossicologici di attualita'.
Art. 634. - Frequenza: l'insegnamento si svolge normalmente secondo il calendario universitario durante il periodo delle lezioni. La durata del corso si prolunga tuttavia per tutto l'anno solare, senza interruzioni, per la pratica di laboratorio e clinica che si applica attraverso l'esercitazione pratica nei reparti.
La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni pratiche nei reparti sono obbligatori.
L'indirizzo di "farmacologia clinica" e di "tossicologia" prevede l'esercitazione pratica nei reparti di almeno un anno in una clinica specializzata. Per essere ammesso all'anno successivo il candidato, al termine di ogni anno, deve superare un esame di profitto comprensivo delle materie di insegnamento dell'anno frequentato.
Superati gli esami di profitto prescritti per il quarto anno il candidato viene ammesso all'esame per il diploma di specializzazione che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su di un tema originale approvato dal direttore della scuola.
Art. 635. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Il direttore puo' durare in carica quattro anni e puo' essere rieletto. Il direttore nomina un vice direttore responsabile della attivita' didattica e scientifica per ogni indirizzo attivato.
Art. 636. - Sede ed organizzazione della scuola: le lezioni teoriche e le esercitazioni di laboratorio hanno luogo nei locali messi a disposizione dall'istituto di farmacologia medica.
Art. 637. - Per quanto non regolato dagli articoli di cui sopra, si fa riferimento alle norme generali dello statuto dell'Universita' di Roma.
Art. 8
Gli articoli 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644 e 645, relativi alla prima scuola di specializzazione in chirurgia toracica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:
Scuola di specializzazione in chirurgia toracica (due scuole)
Art. 638. - Sono istituite due scuole di specializzazione in chirurgia toracica; la prima scuola ha sede presso l'istituto di seconda clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, la seconda scuola presso l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.
Le scuole conferiscono il diploma di specialista in chirurgia toracica.
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
Art. 639. - La durata del corso di studi e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazione.
E' previsto l'insegnamento di tutte le branche della chirurgia toracica, chirurgia polmonare, chirurgia cardiaca, chirurgia esofagea, chirurgia del mediastino e della parete toracica.
Art. 640. - Il numero massimo degli allievi da ammettere a ciascuna scuola e' fissato in:
quaranta specializzandi (otto per anno di corso) per la prima scuola;
quaranta specializzandi (otto per anno di corso) per la seconda scuola.
L'ammissione al corso avviene per concorso per titoli ed esami.
Art. 641. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) embriologia, anatomia descrittiva e topografia del torace e degli organi endotoracici;
2) anatomia chirurgica del torace e degli organi endotoracici;
3) anatomia patologica delle malattie del torace I;
4) anestesia in chirurgia toracica.
2° Anno:
5) fisiopatologia dell'apparato respiratorio;
6) fisiopatologia dell'apparato cardiocircolatorio;
7) semeiotica dell'apparato respiratorio, dell'esofago e del mediastino;
8) semeiotica dell'apparato cardiocircolatorio;
9) anatomia patologica delle malattie del torace II.
3° Anno:
1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica I;
11) patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici;
12) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'esofago e del diaframma;
13) elementi di terapia medica delle cardioangiopatie;
14) elementi di fisioterapia respiratoria;
15) diagnostica radiologica nelle malattie chirurgiche del torace.
4° Anno:
16) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica II;
17) tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma I;
18) tecnica operatoria delle affezioni del cuore, pericardio, e grossi vasi endotoracici;
19) principi e tecniche della circolazione extracorporea.
5° Anno:
20) terapia intensiva e rianimazione in chirurgia toracica;
21) tecnica operatoria per le affezioni della parte toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma II;
22) terapia chirurgica della tbc pleuropolmonare.
Art. 642. - Il corso si compone di lezioni, di esercitazioni pratiche, di frequenza obbligatoria ai fini di apprendimento, di conferenze riguardanti argomenti specialistici, di turni in corsia e in sala operatoria.
La frequenza ai corsi, in corsia ed in sala operatoria, alle esercitazioni e' obbligatoria. In caso contrario i candidati non possono ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami.
Art. 643. - Alla fine di ciascun anno di corso gli specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza sul relativo libretto devono sostenere un esame di profitto sulle materie di insegnamento il cui superamento e' condizione necessaria ed indispensabile per ottenere l'iscrizione all'anno successivo e, per quelli che sono stati iscritti al quinto anno, per l'ammissione all'esame di diploma.
Durante il corso gli specializzandi frequentano la sala operatoria in maniera assidua, devono assistere a numerosi interventi di chirurgia toracica ed essere in grado di eseguirne essi stessi.
Art. 644. - Per tutti gli specializzandi che hanno superato gli esami dei cinque anni, alla fine del quinto anno di corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia toracica concordata con la direzione della scuola.
Art. 9
Gli articoli 690, 691, 692, 693, 694 e 695, relativi alla scuola di specializzazione in psichiatria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in psichiatria
Art. 690. - La scuola di specializzazione in psichiatria ha sede presso l'istituto di clinica psichiatrica e conferisce il diploma di specialista in psichiatria.
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 691. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
Art. 692. - La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione.
Il numero degli allievi e' di dodici per anno di corso e complessivamente di quarantotto iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 693. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) metodologia del rapporto medico-paziente;
2) psicologia;
3) elementi di genetica e biochimica;
4) struttura e funzioni integrative del S.N.C.;
5) neurologia clinica;
6) clinica psichiatrica I.
2° Anno:
7) psicopatologia e psicodinamica;
8) psicoterapia I;
9) psicofarmacologia;
10) psicofarmacoterapia;
11) clinica psichiatrica II.
3° Anno:
12) psicodiagnostica ed informatica psichiatrica;
13) psichiatria sociale I;
14) psichiatria infantile;
15) psicoterapia II;
16) clinica psichiatrica III.
4° Anno:
17) psicosomatica;
18) psichiatria sociale II;
19) psichiatria forense;
20) psicoterapia III;
21) clinica psichiatrica IV.
NOTE ESPLICATIVE.
1) Strutture e funzioni integrative del S.N.C.: tale materia, annuale, e' comprensiva della anatomofisiologia del S.N.C. e della psicofisiologia.
2) Neurologia clinica: tale insegnamento, annuale, deve essere comprensivo, eventualmente con sottodivisioni, di corsi di anatomia patologica del S.N., di semeiologia neurologica, clinica e strumentale, di neuroradiologia.
3) Clinica psichiatrica: tale materia, quadriennale, e' comprensiva anche degli elementi di semeiotica psichiatrica, delle tecniche laboratoristiche, delle terapie biologiche.
4) Psicoterapia: tale materia, triennale, comprende e considera nel corso dei tre anni, le tecniche e i principi fondamentali delle principali psicoterapie individuali, direttive e non direttive, i principi fondamentali e le dinamiche delle piu' importanti psicoterapie di gruppo, delle prassi psicoterapiche, socioterapiche e delle sociodinamiche delle istituzioni psichiatriche.
5) Psicodiagnostica ed informatica psichiatrica: tale materia, annuale, e' comprensiva di cenni di statistica, dei reattivi mentali e psicodiagnostica strumentale e di metodologia della ricerca psichiatrica.
6) Psichiatria sociale: Tale materia, biennale, con molte possibilita' di suddivisioni, e' comprensiva di elementi di sociologia, di antropologia culturale, di etologia, di ecologia psichiatrica, di epidemiologia psichiatrica, di psichiatria transculturale, di psichiatria preventiva e di igiene mentale, prassi ed organizzazione di assistenza psichiatrica sul territorio extra istituzionale.
7) Psicosomatica: tale materia, annuale, e' comprensiva degli aspetti psichici delle malattie somatiche della cosiddetta, medicina integrata, della endocrinologia in riferimento alla psichiatria, delle cosiddette specifiche malattie psicosomatiche.
Art. 694. - E' obbligatoria la frequenza per undici mesi all'anno; tale periodo comprende sia la frequenza alle lezioni, sia la frequenza obbligatoria ai fini di apprendimento nei reparti di degenza e nelle strutture ambulatoriali a disposizione della scuola.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 695. - La scuola programma lo svolgimento dei corsi di insegnamento.
Per il passaggio agli anni successivi e' obbligatorio il superamento degli esami per ogni singolo anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Le lezioni teoriche sono integrate da seminari anche interdisciplinari, da documentazioni cliniche e da esperienze effettuate nei vari settori della disciplina.
Alla fine dei quattro anni gli allievi che hanno frequentato i corsi sono ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di un argomento pertinente alla psichiatria, in una prova orale ed in una prova pratica.
Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma viene rilasciato il diploma di specialista in psichiatria valido a tutti gli effetti di legge.
Art. 10
Gli articoli 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679 e 680, relativi alla scuola di specializzazione in medicina nucleare, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in medicina nucleare
Art. 672. - La scuola di specializzazione in medicina nucleare ha sede presso l'istituto di radiologia medica e l'istituto di clinica medica II e conferisce il diploma di specialista in medicina nucleare.
La direzione della scuola e' affidata ad anni alterni al direttore dell'istituto di radiologia medica dell'Universita' di Roma e al direttore dell'istituto di clinica medica II sempreche' il direttore dell'istituto sia professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 673. - Possono essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione professionale e la loro iscrizione e' subordinata all'esito di un esame di ammissione.
Art. 674. - La durata del corso degli studi e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazione.
Art. 675. - Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola e' di dieci per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 676. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) fisica: con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria;
2) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
3) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
4) nozioni di anatomia e fisiologia generale.
2° Anno:
5) teoria dei traccianti;
6) elementi di radiochimica;
7) applicazioni di diagnostica I;
8) tecniche di misure di radioattivita'.
3° Anno:
9) applicazione diagnostiche II;
10) applicazioni terapeutiche;
11) radioprotezione e legislazione applicate.
Art. 677. - I singoli insegnamenti sono tenuti da uno o piu' docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.
Art. 678. - La frequenza pratica e' obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei.
L'insegnamento viene svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti ecc.
Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, devono avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa.
Art. 679. - Gli allievi al termine di ogni anno devono superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.
Art. 680. - Gli allievi per conseguire il diploma di specialista oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, devono elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.
Art. 11
Gli articoli 785, 786, 787, 788 e 789, relativi al corso di specializzazione in neonatologia, che muta la denominazione in corso di perfezionamento in neonatologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Corso di perfezionamento in neonatologia
Art. 785. - E' Istituito presso l'istituto di clinica pediatrica della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Roma un corso di perfezionamento in neonatologia.
Il corso ha fini di aggiornamento sul piano teorico ma soprattutto di perfezionamento clinico-pratico nell'ambito della neonatologia.
La durata del corso e' annuale.
Possono essere ammessi al corso gli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione in pediatria (o clinica pediatrica) o in puericultura conseguito presso una scuola di specializzazione di durata almeno biennale.
Il numero degli ammessi resta fissato in venti.
L'ammissione e' per titoli ed esami.
Art. 786. - Il corso e' diretto da un consiglio direttivo di cui fanno parte i professori ordinari, straordinari e aggregati degli istituti di clinica pediatrica e puericultura, i direttori degli istituti di clinica ostetrica che collaborano all'insegnamento, nonche' tutti gli altri docenti del corso.
La direzione del corso e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia di perfezionamento o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 787. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1) clinica della gravidanza, del parto normale e a rischio;
2) fisiopatologia e teratologia embriofetale;
3) genetica della patologia cromosomica e delle malattie metaboliche congenite;
4) fisiologia neonatale;
5) immunologia neonatale;
6) biochimica neonatale;
7) farmacologia neonatale;
8) patologia neonatale;
9) diagnostica radiologica neonatale;
10) tecniche di laboratorio riguardanti la fisiologia e patologia neonatale;
11) assistenza al neonato sano ed ammalato;
12) clinica e terapia neonatale;
13) rianimazione e cure intensive neonatali;
14) affezioni chirurgiche del neonato;
15) anatomia e patologia del feto e del neonato
16) evoluzioni ed esiti della patologia feto-neonatale.
Gli insegnamenti vengono impartiti attraverso lezioni, seminari, discussioni cliniche e integrati da conferenze su argomenti specialistici pertinenti a problemi di reumatologia.
Art. 788. - L'allievo deve ottemperare all'obbligo di frequenza a fini di apprendimento per la durata di dieci mesi. In tale periodo egli esplica esercitazione pratica in sala parto e nei diversi servizi di assistenza e cura del neonato.
Art. 789. - Alla fine del corso l'allievo sostiene, un esame globale di profitto con prove teoriche e pratiche e svolge una dissertazione orale su un argomento in campo neonatologico con relativa discussione dinnanzi ad una commissione formata dal direttore e dagli insegnanti del corso.
La sessione di esami e' unica alla fine del corso.
All'allievo che ha completato le prove con esito favorevole viene rilasciato un diploma di perfezionamento che non da' diritto alla qualifica di specialista.
Art. 12
Gli articoli 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796 e 797, relativi alla seconda scuola di specializzazione in chirurgia toracica, sono soppressi, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo e chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 giugno 1980 PERTINI SARTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 settembre 1980 Registro n. 89 istruzione, foglio n. 252