081U0130
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Adeguamento della tariffa per le prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1981 n. 130)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti l'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 3060, e l'art. 47 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068 ; Ritenuta la necessita' di apportare adeguamenti alla tariffa per le prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1974, n. 567 ; Sentito il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro; Decreta:
Art. 1
Gli onorari di cui agli articoli 21, 26, 51/I-II-III di cui alla tariffa sopracitata sono raddoppiati.
Art. 2
Gli onorari fissi di cui agli articoli 23 e 24 di cui alla tariffa sopracitata sono raddoppiati.
Art. 3
Gli scaglioni di cui agli articoli 22/C, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42/g, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51/V di cui alla tariffa sopracitata sono raddoppiati.
Art. 4
Gli emolumenti di cui al primo comma dell'art. 34/ I di cui alla tariffa sopracitata sono sostituiti dai seguenti:
fino a L. 100.000.000: da L. 500.000 a L. 1.200.000;
da L. 100.000.000 fino a meno di L. 200.000.000: da
L. 1.200.000 a L. 1.700.000;
da L. 200.000.000 fino a meno di L. 500.000.000: da
L. 1.700.000 a L. 2.000.000;
da L. 500.000.000 fino a meno di L. 1.000.000.000: da
L. 2.000.000 a L. 2.300.000;
da L. 1.000.000.000 fino a meno di L. 3.000.000.000: da
L. 2.300.000 a L. 2.500.000;
da L. 3.000.000.000 e oltre: da L. 2.300.000 a lire
2.500.000 piu' un aumento da L. 100.000 a L. 200.000 ogni
3.000.000.000 o frazione di 3.000.000.000 in piu'.
Art. 5
Le indennita' di cui all'art. 19/2 e gli onorari a vacazione di cui all'art. 20, secondo comma, della tariffa sopracitata, sono raddoppiati.
Art. 6
L'art. 48 e' sostituito dal seguente:
"Per la consulenza e il patrocinio in materia di rapporti di lavoro si applica la tariffa vigente per i consulenti del lavoro".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 febbraio 1981 PERTINI SARTI - PANDOLFI - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 aprile 1981 Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 17