080U0356
080U0356
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1980 n. 356)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti dagli organi accademici dell'Universita' di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 173, secondo comma, dello statuto dell'Universita' di Genova, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1977, n. 1126 , relativo alla scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia, e' modificato nel senso che il numero massimo di allievi iscrivibili e' di sessantadue complessivamente per l'intero corso di studi.
Art. 2
L'art. 232, terzo comma, relativo alla scuola di specializzazione in medicina interna, e' modificato nel senso che il numero massimo dei posti per detta scuola e' fissato in cinquantanove per l'intero corso degli studi.
Art. 3
L'art. 252 dello statuto dell'Universita' di Genova, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1977, n. 1140 , relativo alla scuola di specializzazione in oncologia, e' modificato nel senso che il numero complessivo degli specializzandi, in ogni caso, non puo' superare i settantacinque.
Art. 4
L'art. 423 dello statuto dell'Universita' di Genova, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1977, n. 1126 , relativo alla scuola di specializzazione in reumatologia, e' modificato nel senso che il numero massimo degli allievi iscrivibili e' di ventiquattro complessivamente per l'intero corso di studi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 marzo 1980 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 giugno 1980 Registro n. 61 Istruzione, foglio n. 302