Monitoring Gesetzessammlung

082U0102

IT - DPR

082U0102

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 06 gennaio 1982 n. 102)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Veduto il decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalla autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduta la necessita' di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i criteri sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 101, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in pedagogia speciale per i disadattati psichici annessa alla facolta' di magistero.
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ANNESSE ALLA FACOLTA' DI MAGISTERO
Scuola di specializzazione in pedagogia speciale per i disadattati psichici
Art. 102. - E' istituita presso la facolta' di magistero una "scuola di specializzazione in pedagogia speciale per i disadattati psichici" della durata di due anni. Essa rilascia un diploma di operatore specializzato nel trattamento pedagogico dei disadattati di origine psichica.
Art. 103. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in pedagogia, filosofia, psicologia e medicina e chirurgia in numero di trenta per ogni anno di corso, previo un esame di ammissione consistente in una prova scritta di cultura generale pedagogica e psicologica.
Art. 104. - Possono essere iscritti, senza esame, direttamente al 2° anno coloro che siano in possesso del diploma di specializzazione in neuropsichiatria infantile.
Art. 105. - La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Gli si affianca un comitato direttivo di sei membri, di cui quattro designati dalla facolta' di magistero e due dalla facolta' di medicina e chirurgia, che siano possibilmente docenti della scuola.
Questo comitato propone annualmente al consiglio della facolta' di magistero i docenti cui conferire gli insegnamenti.
Art. 106. - Al direttore e al comitato direttivo spetta la vigilanza sul funzionamento della scuola, sulla frequenza e sulla disciplina degli specializzandi. Amministrativamente la scuola ha regolamentazione analoga a quella di tutte le scuole di specializzazione dell'Universita' di Messina.
Art. 107. - Gli insegnamenti fondamentali impartiti nella scuola sono:
1° Anno:
psicologia generale;
elementi di anatomia e fisiologia umana;
auxologia normale e patologica;
igiene;
psicologia dell'eta' evolutiva;
psicopedagogia;
pedagogia speciale I;
pedagogia generale.
2° Anno:
psicopatologia infantile;
igiene mentale;
pedagogia speciale II con esercitazioni;
psicometria;
caratterologia;
storia della pedagogia speciale;
sociologia dell'educazione.
Lo specializzando, per essere ammesso all'esame di diploma, deve inoltre aver seguito i corsi di conferenze che saranno svolti presso la scuola sulle seguenti discipline:
legislazione minorile;
psicolinguistica;
puericultura;
antropologia culturale.
I diplomati in neuropsichiatria iscritti al 2° anno sosterranno: igiene, pedagogia speciale I e II, psicometria, caratterologia, storia della pedagogia speciale, sociologia dell'educazione, pedagogia generale.
Art. 108. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta dinanzi ad una commissione costituita di docenti della scuola in numero non inferiore a sette.
Art. 109. - Gli iscritti sono tenuti a pagare le seguenti tasse e sopratasse:
tassa di ammissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 tassa di immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 tasse di iscrizione (in tre rate). . . . . . . . . . . . . L. 150.000 sopratassa di esami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 contributi vari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 tassa di diploma (erariale) . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 tassa di laboratorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 gennaio 1982 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 marzo 1982 Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 256
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