081U0881
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Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981 n. 881)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 900 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Ancona e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministero della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
L'art. 22 dello statuto dell'Universita' di Ancona di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1980, n. 339 , relativo alla scuola di specializzazione in oncologia, e' modificato nel modo seguente:
Il numero massimo degli allievi e' di quindici per anno di corso, e complessivamente di quarantacinque iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 2
L'art. 33 dello statuto dell'Universita' di Ancona di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978, n. 944 , relativo alla scuola di specializzazione di igiene e medicina preventiva, e' modificato nel modo seguente:
Art. 33. - Il numero massimo degli allievi e' di venticinque per anno di corso e complessivamente di cento per l'intero corso di studi.
Art. 3
L'art. 43 dello statuto dell'Universita' di Ancona di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 657 , relativo alla scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, e' modificato nel modo seguente:
Art. 43. - Il numero massimo degli allievi e' complessivamente di ventisei iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 4
L'art. 52 dello statuto dell'Universita' di Ancona di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978, n. 944 , relativo alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, e' modificato nel modo seguente:
Art. 52. - Il numero massimo degli allievi e' di ventiquattro per l'intero corso di studi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 gennaio 1982 Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 94