087U0007
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Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1987 n. 7)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73 , recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti; Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 21 gennaio 1987, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 gennaio 1987; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto:
Art. 1
1. A partire dal 23 gennaio 1987, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite:
a) da L. 82.505 a L. 80.730 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;
b) da L. 8.250,50 a L. 8.073 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;
c) da L. 24.340 a L. 22.117 e da L. 25.738 a L. 23.515 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento e per gli oli da gas da usare come combustibili, di cui alla lettera D), punto 3), ed f), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ;
d) da L. 8.456 a L. 7.791, da L. 9.947 a L. 9.149 e da L. 29.333 a L. 26.804 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c), e 1-d), della predetta tabella B.
Art. 2
1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate in lire 850 miliardi per l'anno 1987, si provvede, quanto a lire 205 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6840 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, e, quanto a lire 645 miliardi, mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate, realizzate successivamente alla presentazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1987, derivanti dai decreti del Presidente della Repubblica adottati ai sensi della legge 25 marzo 1986, n. 73 , recante delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 gennaio 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri VISENTINI, Ministro delle finanze GORIA, Ministro del tesoro ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica ZANONE, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 gennaio 1987 Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 8