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077U0032

IT - DPR

077U0032

Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 04 febbraio 1977 n. 32)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911 , e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9 , convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674 , e successive modificazioni; Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456 ; Visti i decreti interministeriali 12 aprile 1950, n. 4511 e 23 luglio 1952, n. 445 , concernenti agevolazioni tariffarie per i viaggi sulle ferrovie dello Stato a favore di partecipanti a crociere marittime; Visti i decreti interministeriali 1 agosto 1953, n. 614 e 28 giugno 1954, n. 5027 , concernenti agevolazioni tariffarie per i viaggi sulle ferrovie dello Stato dei turisti americani; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi; Sentito il Consiglio dei Ministri; Decreta:

Art. 1

Alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato" sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i prezzi delle basi chilometriche delle tariffe n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6 e n. 21 sono aumentati del venti per cento;
2) i prezzi delle basi chilometriche della tariffa n. 1-bis per biglietti di supplemento rapido sono aumentati del dieci per cento; il diritto fisso viene stabilito in lire mille;
3) I prezzi della tariffa n. 15 per biglietti turistici di libera circolazione sono aumentati del trenta per cento;
4) i prezzi della tariffa n. 21-bis per biglietti di abbonamento ai supplementi per treni rapidi sono aumentati del dieci per cento;
5) i prezzi della tariffa n. 22 per biglietti di abbonamento ridotto sono aumentati del trenta per cento;
6) i prezzi della tariffa n. 23 per biglietti di abbonamento settimanale o festivo per impiegati, operai e braccianti sono aumentati: del quaranta per cento per la prima classe; del venti per cento per la seconda classe;
7) i prezzi della tariffa n. 25 per biglietti chilometrici sono fissati in L. 73.000 e 41.000 rispettivamente per la prima e la seconda classe;
8) il prezzo del supplemento per l'occupazione di un posto cuccetta previsto all'allegato 10 e' fissato in L. 3.500;
9) i supplementi di prezzo per l'utilizzazione di posti nelle carrozze letto circolanti in servizio interno, le condizioni per il rilascio degli abbonamenti alle carrozze letti ed i diritti di ammissione dovuti dai portatori di documenti che legittimano l'esenzione del pagamento del supplemento letto, previsti rispettivamente ai paragrafi 3, 6 e 7 dell'allegato 11, vengono sostituiti con quelli riportati nell'allegato 1 al presente decreto;
10) i prezzi minimi per viaggiatore, sia per adulti sia per ragazzi, e per qualsiasi tariffa, salvo quella n. 14, sono fissati in L. 300 per la prima ed in L. 200 per la seconda classe.
Fanno eccezione i prezzi minimi delle tariffe per biglietti di abbonamento che sono fissati in L. 1.000 per la prima ed in L. 500 per la seconda classe;
11) il diritto per la prenotazione posti nelle carrozze e' fissato, per posto e per treno, in:
a) L. 800 per i viaggi individuali;
b) L. 400 per i viaggi in comitiva;
12) il limite di eta' di 14 anni previsto dall'art. 7 per fruire della meta' prezzo e' modificato in 12 anni;
13) all'art. 36, paragrafo 1 e' aggiunto il seguente capoverso: "Quando il trasporto della comitiva rende necessaria l'effettuazione di apposito treno, al trasporto stesso si applicano le condizioni previste dalla tariffa n. 10";
14) il periodo 25 luglio-25 agosto, figurante all'articolo 36 paragrafo 1, lettera a), e' modificato in 25 giugno-31 agosto;
15) il settimo capoverso dell'art. 36, paragrafo 1, lettera a), e' sostituito dal seguente: "La Direzione generale delle ferrovie dello Stato ha facolta' di estendere le restrizioni della validita' dei biglietti per le comitive anche per il traffico internazionale, in relazione alle esigenze del mercato, alle condizioni dell'esercizio e comunque entro i limiti stabiliti per il traffico interno";
16) all'art. 49 va aggiunto il seguente capoverso:
"Per la vendita all'estero dei biglietti turistici di libera circolazione, la Direzione generale delle ferrovie dello Stato ha facolta' di esprimere in valuta estera il valore tariffario del biglietto e di garantire tale valore per periodi determinati dalla Direzione generale medesima, comunque di durata non superiore ai 18 mesi";
17) all'art. 53 va aggiunto il seguente capoverso:
"Per la vendita all'estero dei biglietti chilometrici, la Direzione generale delle ferrovie dello Stato ha la facolta' di esprimere in valuta estera il valore tariffario del biglietto e di garantire tale valore per periodi determinati dalla Direzione generale medesima, comunque di durata non superiore ai 18 mesi";
18) all'art. 63 e' aggiunto il seguente capoverso:
"Il Ministro per i trasporti ha facolta' di modificare i prezzi della presente tariffa in pari misura e con la stessa decorrenza delle variazioni apportate alle tariffe dei mezzi di superficie sulle corrispondenti relazioni";
19) gli importi relativi alle penalita', alle soprattasse, ai diritti accessori, di ogni genere, non superiori alle L. 10.000, sono aumentati fino alla misura massima del 50%; quelli superiori alle L. 10.000 sono aumentati del 20 per cento.

Art. 2

Le seguenti facilitazioni tariffarie, di cui ai decreti citati nelle premesse, sono revocate:
1) per i viaggi dei turisti americani nel periodo di bassa stagione;
2) per i viaggi dei partecipanti a crociere marittime.

Art. 3

Alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato" sono apportate le seguenti modificazioni:
I. - Alla parte II - Tariffe:
A) Al capo I - Disposizioni generali per l'applicazione delle tariffe:
1) All'art. 61, paragrafo 2 - Tasse minime, il relativo testo e' sostituito col seguente:
"§ 2 - Tasse minime. - Per le spedizioni in piccole partite (art. 64, § 1) la tassa minima e' di L. 3.000, salvo le eccezioni stabilite nelle singole tariffe.
Per le spedizioni a carro (art. 64, § 2) la tassa minima per ogni carro e' la seguente:
a) nel servizio interno: L. 50.000;
b) nel servizio internazionale: L. 40.000.
Le suddette misure si riferiscono ai trasporti effettuati con carri a 2 o 3 assi. Per quelli effettuati con carri a carrelli od a 4 o piu' assi le stesse devono essere moltiplicate per il coefficiente previsto dallo art. 64, § 4.
Quando una spedizione sia costituita da piu' merci soggette a tasse minime diverse, la tassa minima a cui deve intendersi soggetta l'intera spedizione e' quella piu' elevata".
2) All'art. 64, il nuovo testo del paragrafo 3 - Pesi minimi tassabili - e il testo del nuovo paragrafo - Vincoli di peso -, che viene contraddistinto col n. 4, risultano nell'allegato 2 al presente decreto.
Di conseguenza l'attuale paragrafo 4 - Spedizioni di cose - di lunghezza eccezionale richiedenti l'utilizzazione di piu' carri - viene contraddistinto col n. 5.
3) All'art. 67, paragrafo 1, la tabella delle soprattasse, di cui al punto c), viene sostituita con quella riportata nell'allegato 3 al presente decreto.
B) Al capo II - Art. 71 - Tariffe dei bagagli:
1) Al paragrafo 3 - Pesi fissi tassabili, il relativo testo e' sostituito col seguente:
"§ 3 - Pesi fissi tassabili. - Le cose seguenti si tassano in base
al peso fisso per ciascuna di esse indicato:
motocicli usati di grande cilindrata, per ogni macchina . . . kg. 300 motocicli e motoscooters, usati, di media cilindrata, per ogni
macchina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 200 motoleggere e motoscooters, usati, di piccola cilindrata, per ogni macchina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 150 motoleggere, motoscooters e ciclomotori, usati, di piccolissima cilindrata, per ogni macchina . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 75 velocipedi usati senza motorino, per ogni unita' . . . . . . . . " 20
carrozzelle e tricicli (anche con motorino), usati, per persone impedite, per ogni apparecchio. . . . . . . . . . . . . . . . . "20 velocipedi e tricicli, usati, per bambini, per ogni unita' . . . ." 20
carrozzelle, passeggini e girelli, usati, per bambini, per ogni unita'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "20
2) Al paragrafo 4 - Autovetture accompagnate, il relativo testo e' sostituito con quello riportato nell'allegato 4 al presente decreto.
C) Al capo IV - Tariffe ordinarie - alla tariffa ordinaria n. 1, le tabelle di cui al titolo III - Prezzi, sono sostituite con quelle riportate nell'allegato 5 al presente decreto.
D) Al capo V - Tariffe speciali:
1) Alla tariffa speciale n. 104 - Bestiame, le tabelle di cui al titolo III - Prezzi, sono sostituite con quelle riportate nell'allegato 6 al presente decreto.
2) Alla tariffa speciale n. 106 - Numerario, cartevalori e oggetti preziosi, al titolo III - Prezzi, l'importo della tassa sul valore per ogni cento chilometri indivisibili e per ogni mille lire indivisibili di L. 6,00 per i colli celeri e di L. 1,54 per i trasporti a carro, col minimo di L. 480 per spedizione e' elevato, rispettivamente, a L. 7,80 e a L. 2,00 col minimo di L. 1.000 per spedizione.
3) Alla tariffa speciale n. 107 - Giornali e altre pubblicazioni periodiche, la tabella di cui al titolo III - Prezzi, e' sostituita con quella riportata nell'allegato 7 al presente decreto.
4) Alla tariffa speciale n. 108 - Esplosivi e materie radioattive serie B, la tabella di cui al titolo III - Prezzi, e' sostituita con quella riportata nell'allegato 8 al presente decreto.
5) Alla tariffa speciale n. 109 - Feretri e resti umani, la tabella di cui al titolo III - Prezzi, e' sostituita con quella riportata nell'allegato 9 al presente decreto.
6) Il testo della tariffa speciale n. 110 - Spedizioni di "grandi containers" carichi o vuoti, e' sostituito con quello riportato nell'allegato 10 al presente decreto.
7) Il testo della tariffa speciale n. 111 - Spedizioni su determinate relazioni di traffico di "Rimorchi e semirimorchi stradali" carichi o vuoti, e' sostituito con quello riportato nell'allegato 11 al presente decreto.
E) Al capo VI - Tariffe eccezionali:
1) Alla tariffa eccezionale n. 203 - Trasporto con navi-traghetto sulla relazione Messina Marittima-Villa S. Giovanni e Messina Marittima-Reggio Calabria Marittima di veicoli non caricati su carri ferroviari, le tabelle di cui alle serie A, B e C sono sostituite con quelle riportate nell'allegato 12 al presente decreto.
2) Alla tariffa eccezionale n. 204 - Cereali, farine alimentari e paste da minestra, la tabella di cui al titolo II - Prezzi, e' sostituita con quella riportata nell'allegato 13 al presente decreto.
3) Alla tariffa eccezionale n. 221 - Trasporto con navi-traghetto sulla relazione Civitavecchia-Golfo Aranci (o viceversa), di automezzi non caricati su carri ferroviari:
a) le tabelle di cui alle serie A, B e C sono sostituite con quelle riportate nell'allegato 14 al presente decreto;
b) alla condizione particolare 6ª:
il testo del secondo alinea e' sostituito con quello
riportato nell'allegato 15 al presente decreto;
il testo del terzo alinea e' soppresso.
4) Le tariffe eccezionali:
n. 205 - Sale comune e denaturato;
n. 208 - Fieno e paglia comune;
n. 213 - Piriti di ferro e ceneri di piriti di ferro;
n. 219 - Legna da ardere;
n. 254 - Spedizioni di merci varie caricate nello stesso carro (groupage),
sono soppresse.
F) Al capo VII - Prezzi:
1) Al titolo A) Spedizioni a bagaglio, la tabella di cui alla serie 1ª e' sostituita con quella riportata nell'allegato 16 al presente decreto.
2) Al titolo B) Spedizioni a carro:
a) al p.to 1 - Classi dalla n. 41 alla n. 87, le relative tabelle sono sostituite con quelle riportate nell'allegato 17 al presente decreto;
b) al p.to 2 - Classi dalla n. 601 alla n. 820, le relative tabelle sono sostituite con quelle riportate nell'allegato 18 al presente decreto.
II. - Alla parte III - Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro:
A) Per le voci di nomenclatura, tassabili con le classi dalla 41 all'87:
l) indicate nell'allegato 19 e' istituita la classe di prezzi vincolata al peso minimo di tonnellate 20 per spedizione, mediante slittamento di due classi rispetto a quelle previste, per ciascuna voce, per il vincolo di 15 tonnellate ed e' soppressa, ove prevista, la classe vincolata al peso minimo di tonnellate 6 per spedizione;
2) indicate nell'allegato 20 al presente decreto e' adottata la nuova classificazione che prevede l'introduzione del vincolo di peso di 20 tonnellate per ciascuna voce ivi indicata.
B) Per le voci di nomenclatura relative alle merci tassabili con le classi dalla n. 601 alla n. 820 risultanti nell'allegato 21 al presente decreto e' adottata la nuova classificazione che prevede, per ciascuna voce ivi prevista, l'introduzione del vincolo di peso di 25 tonn. per le spedizioni effettuate con carri a 2 o 3 assi e di 37,5 tonn. per quelle effettuate con carri a carrelli od a 4 o piu' assi.
III. - All'allegato 1 il testo del progressivo 7 - diritto fisso - e' cosi' modificato:
"Per ogni spedizione rientrante fra quelle previste dall'art. 64, § 2:
a) L. 24.000 per i carri a 2 o 3 assi;
b) per i carri a carrelli od a 4 o piu' assi si deduce da quello di cui al precedente comma a), mediante la applicazione del coefficiente di cui all'art. 64, § 4".
IV. - Sono aumentati del venti per cento gli altri prezzi di trasporto a carro (ivi compresi quelli per i treni speciali), i corrispettivi, le tasse, le soprattasse e gli altri diritti, anche accessori, di ogni genere.

Art. 4

Il Ministro per i trasporti provvedera' ad emanare le norme di attuazione per l'adeguamento, all'aumento di cui ai precedenti articoli 1 e 3, delle basi di tariffa e degli altri prezzi di trasporto, nonche' delle tasse, soprattasse e diritti, anche accessori, di ogni genere, con gli opportuni arrotondamenti e per il coordinamento tra le varie disposizioni, nelle forme e nei limiti previsti dalle norme in vigore.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il 1 marzo Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 febbraio 1977 LEONE ANDREOTTI - RUFFINI - MORLINO - STAMMATI - MARCORA - DONAT-CATTIN Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 febbraio 1977 Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 24

Allegato 1

ALLEGATO 1
SERVIZIO DI CARROZZE LETTI
(Allegato 11 alle C.T.)
§ 3. - SUPPLEMENTI - LETTO
I supplementi di prezzo per l'utilizzazione di posti nelle carrozze letti, circolanti in servizio interno, sono stabiliti per ordine di posto e secondo la lunghezza della prefissata relazione di viaggio, nelle seguenti misure:
=====================================================================
| ORDINE DI POSTO
|-------------------------------------
| | | Singolo |
Km |Turistico| Doppio |speciale | Singolo
|---------|---------|---------|-------
| Lire | Lire | Lire | Lire
---------------------------------------------------------------------
| | | |
0 - 750 . . . . . . . .| 11.000 | 13.000 | 18.000 | 28.000
751 - 1000 . . . . . . . .| 13.000 | 16.000 | 22.000 | 34.000
1001 - oltre . . . . . . . .| 15.000 | 18.000 | 25.000 | 38.000
§ 6. - CARTA DI ABBONAMENTO CARROZZE LETTI
Ai viaggiatori che effettuano, nel termine massimo di un anno, 10 viaggi in carrozze letti, con pagamento dei relativi supplementi a tariffa intera, viene accordato un bollettino gratuito per l'occupazione di un posto letto, su uno qualsiasi dei servizi interni di carrozze letti o su determinati servizi internazionali.
Il bollettino gratuito spettante al viaggiatore non e' rimborsabile.
Per quanto concerne le condizioni del rilascio e per l'utilizzazione della carta di abbonamento carrozze letti valgono le disposizioni internazionali previste in materia.
§ 7. - DIRITTI D'AMMISSIONE
I "diritti d'ammissione" dovuti dai portatori di carte o biglietti che legittimano l'esenzione dal pagamento del supplemento letto, sono stabiliti nelle seguenti misure:
posto letto turistico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 1.000 posto letto doppio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.500 posto letto singolo speciale. . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.700 posto letto singolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.000

Allegato 2

ALLEGATO 2
Art. 64.
§ 3. - PESI MINIMI TASSABILI
a) Spedizioni in piccole partite.
Per le spedizioni in piccole partite il peso minimo tassabile e' indicato nelle singole tariffe; in mancanza esso e' di kg 50.
b) Spedizioni a carro.
Per le spedizioni a carro, effettuate con carri a 2 o 3 assi, il peso minimo tassabile e' il piu' basso fra quelli indicati, per ciascuna voce merceologica, nella "Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro" (parte III), ovvero nelle singole tariffe.
Per le spedizioni effettuate con carri dei tipi di cui al seguente prospetto i pesi minimi tassabili sono quelli ivi indicati:
Tipi di carri utilizzati Peso minimo tassabile per carro tonn. a) carri a carrelli od a 4 assi . . . . . . . 15 b) carri con piu di 4 assi. . . . . . . . . . 30 c) carri a piano di carico ribassato. . . . . 5 tonn. per asse
§ 4. - VINCOLI DI PESO PER LA TASSAZIONE
DELLE SPEDIZIONI A CARRO
I vincoli di peso per l'applicazione delle classi di tariffa sono i seguenti:
a) per i trasporti effettuati con carri a 2 o 3 assi, quelli indicati nella "Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro" ovvero nelle singole tariffe, in corrispondenza di ciascuna delle classi fissate per ogni voce merceologica;
b) per i trasporti effettuati con carri a carrelli od a 4 o piu' assi, ove non siano espressamente indicati nella "Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro" ovvero nelle singole tariffe, quelli che si deducono - ferme restando le classi di tariffa - dai vincoli di peso di cui al precedente comma a) mediante l'applicazione del coefficiente 1,5, salvo il rispetto dei pesi minimi indicati al precedente § 3.
Le spedizioni aventi un peso effettivo intermedio fra due vincoli di peso si tassano sul peso reale arrotondato con i prezzi delle classi stabilite per il vincolo di peso piu' basso ovvero sul vincolo di peso maggiore, a seconda che l'uno o l'altro modo di tassazione risulti piu' vantaggioso per l'utente.

Allegato 3

ALLEGATO 3
Art. 67 - § 1
c) carri isotermici e refrigeranti di proprieta' delle F.S. o di Amministrazioni estere, nonche' di proprieta' privata, anche se immatricolati in parchi di ferrovie estere:
Superficie utile di carico (*) Soprattassa Soprattassa minima Lire
(*) Per i carri muniti di piano intermedio di carico, la superficie da considerare, agli effetti delle presenti disposizioni, e' quella del pavimento del carro. Nel caso di utilizzazione del detto piano intermedio, si applica la maggiorazione del 30% sulla soprattassa competente e sul relativo minimo.

Allegato 4

ALLEGATO 4
Art. 71.
§ 4. - AUTOVETTURE ACCOMPAGNATE
Qualora l'Amministrazione, in base all'art. 16-bis e alle condizioni da essa stabilite, accetti al trasporto, per determinate relazioni, per determinati treni e in determinati giorni, autovetture accompagnate, in luogo dei prezzi di cui al precedente § 1, si applicano i prezzi seguenti:
=====================================================================
| BASI CHILOMETRICHE
|-------------------------------------
| Per un solo |
| percorso | Per piu percorsi
AUTOVETTURA |-------------------------------------
| ZONE DI PERCORRENZA
|-------------------------------------
| da 1 a | oltre | da 1 a | oltre
| 700 km | 700 km | 700 km | 700 km
---------------------------------------------------------------------
| | | |
1) di lunghezza inferiore a | 47,19 | 35,39 | 42,46 | 31,86
m 3,81 | | | |
| | | |
2) di lunghezza da m 3,81 a | 56,63 | 42,46 | 50,97 | 38,22
m 4,42 | | | |
| | | |
3) di lunghezza oltre m 4,42 | 84,94 | 63,70 | 76,44 | 57,35
| | | |
Nel caso di trasporti di autovetture in appoggio a biglietto di viaggio a pagamento per piu' persone, i prezzi di cui sopra sono ridotti nelle seguenti misure:
20% se in appoggio a biglietto per 3 persone;
30% se in appoggio a biglietto per 4 persone;
40% se in appoggio a biglietto per 5 o piu' persone.
I prezzi per piu' percorsi sono applicabili a condizione che tutti i percorsi richiesti siano effettuati entro due mesi dalla data di effettuazione del primo percorso e che gli scontrini relativi siano emessi contemporaneamente.
Per relazioni inferiori a km 300, la Direzione Generale delle ferrovie dello Stato ha facolta' di applicare condizioni e prezzi diversi da quelli di cui sopra; in tal caso, pero', i prezzi chilometrici non potranno essere inferiori a quelli suindicati e il prezzo complessivo di trasporto non potra' superare quello derivante dalla applicazione dei prezzi chilometrici suddetti per la distanza di km 300.

Allegato 5

ALLEGATO 5
SERIE A - SPEDIZIONI DI COLLI CELERI
SERIE B - SPEDIZIONI IN PICCOLE PARTITE A RESA ACCELERATA
SERIE C - SPEDIZIONI IN PICCOLE PARTITE A RESA ORDINARIA
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 6

ALLEGATO 6
Prezzi della Tariffa speciale n. 104
BESTIAME
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 7

ALLEGATO 7
Prezzi della Tariffa speciale n. 107
GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI PERIODICHE
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 8

ALLEGATO 8
Prezzi della Tariffa speciale n. 108
ESPLOSIVI E MATERIE RADIOATTIVE
PESO MINIMO PER CARRO Prezzo per tonnellata e per chilometro Lire Kg 500 . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Kg 2.500 . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Kg 5.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Kg 10.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Allegato 9

ALLEGATO 9
Prezzi della Tariffa speciale n. 109
FERETRI E RESTI UMANI
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 10

ALLEGATO 10
Tariffa speciale n. 110
SPEDIZIONI DI "GRANDI CONTAINERS" CARICHI O VUOTI
I. - LIMITI DI APPLICAZIONE
La presente tariffa si applica, nei limiti e con le modalita' stabilite dall'Azienda, alle spedizioni di "grandi containers" aventi i seguenti requisiti:
a) struttura permanente e resistente tale da consentire l'impiego ripetuto nel tempo;
b) dispositivi atti a facilitarne il carico, lo scarico ed il trasbordo al fine di consentire il trasporto delle merci, senza rottura di carico, con uno o piu' modi di trasporto;
c) dimensioni:
lunghezza: minima m. 6,058; massima m. 12,192
larghezza massima: m. 2,438
altezza massima: m. 2,438.
II. - RESA
I termini di resa sono quelli stabiliti dall'art. 40, §§ da 1 a 3.
Quando i trasporti sono inoltrati con appositi treni containers ad orario fisso, i termini di resa sono commisurati all'orario di detti treni ai sensi dell'art. 40, § 5.
III. - PREZZI
1. - In relazione alla loro lunghezza i "grandi containers" si classificano in tre categorie:
categoria 20: m. 6,058 (20 piedi inglesi)
categoria 30: m. 9,125 (30 piedi inglesi)
categoria 40: m. 12,192 (40 piedi inglesi).
I "grandi containers" di lunghezza compresa fra m. 6,058 e m. 9,125 rientrano nella categoria 30 e quelli compresi fra m. 9,125 e m. 12,192 rientrano nella categoria 40.
2. - I "grandi containers" di dimensioni superiori a quelle massime previste dal Titolo I, lettera c) sono ugualmente soggetti alla presente tariffa senza pregiudizio, peraltro, dell'applicazione dell'art. 65 §§ 2, 3, 4 e 5.
3. - In relazione al loro peso, i "grandi containers" della categoria 20, se spediti isolatamente, si distinguono in:
leggeri, se di peso lordo non superiore a 18 tonn.
pesanti, se di peso lordo superiore a 18 tonn. ma non eccedente 24 tonn.
pesantissimi, se di peso lordo superiore a 24 tonn.
Ai "grandi containers" leggeri, pesanti e pesantissimi si applicano, rispettivamente, i prezzi della categoria 20, 30 e 40.
I "grandi containers" della categoria 30 di peso lordo superiore a 24 tonn., se spediti isolatamente, si tassano con i prezzi della categoria 40.
4. - I prezzi da applicare alle diverse categorie di "grandi containers", riportati nella seguente tabella, sono quelli della serie A per i trasporti a carico e della serie B per i trasporti a vuoto.
Parte di provvedimento in formato grafico
5. - I prezzi della serie A prescindono dalla natura e dalla quantita' delle merci caricate nei "grandi containers".
6. - I prezzi della serie B si applicano alle spedizioni di "grandi containers" vuoti di proprieta', ivi compresi quelli nuovi di fabbrica.
7. - I "grandi containers" sia nel trasporto a carico che a vuoto, sono esenti dall'applicazione del diritto fisso di cui all'art. 61, § 5 e della soprattassa di cui all'art. 65, § 1.
8. - Le spedizioni di "grandi containers" inoltrate, a richiesta del mittente, con treni viaggiatori o con treni merci celeri sono soggette all'applicazione delle soprattasse di cui all'art. 69.
Nel caso di spedizioni di "grandi containers" isotermici, refrigeranti o frigoriferi, tali soprattasse sono ridotte al 40% per l'inoltro con treni viaggiatori diretti e al 20% per l'inoltro con treni viaggiatori locali o con treni merci celeri.
9. - Le spedizioni di "grandi containers" inoltrate con i treni di cui al precedente titolo II, secondo alinea, sono esenti dall'applicazione delle soprattasse di cui all'art. 69.
10. - Le operazioni di carico e di scarico spettano all'utente. Nei terminali FS appositamente attrezzati l'Azienda provvede a tali operazioni, direttamente o a mezzo concessionario, alle condizioni e prezzi previsti dall'Appendice punto 18°.
11. - Per le spedizioni di "grandi containers" carichi o vuoti effettuate con carri privati specializzati, immatricolati nel parco FS, l'Azienda accorda il rimborso del 10% delle tasse competenti in base alla presente tariffa.
12. - Alla spedizione di due o piu' "grandi containers" carichi o vuoti, caricati nello stesso carro - se effettuata dallo stesso mittente allo stesso destinatario e dalla stessa stazione mittente alla stessa stazione destinataria - si applicano:
i prezzi competenti della categoria 40 se trattasi di due "grandi containers" carichi della categoria 20 il cui peso lordo complessivo non superi 36 tonn., oppure di due "grandi containers" vuoti della categoria 20;
i prezzi competenti della categoria 40 maggiorati del 50% in tutti gli altri casi di concarico.
13. - Due "grandi containers" vuoti di "mezza altezza" della stessa categoria - se spediti sovrapposti l'uno all'altro dallo stesso mittente allo stesso destinatario e dalla stessa stazione mittente alla stessa stazione destinataria - si considerano come un "grande container" vuoto della medesima categoria.
Piu' flats vuoti della stessa categoria - se spediti smontati e sovrapposti l'uno all'altro, senza eccedere l'altezza massima di cui al precedente titolo I, c), dallo stesso mittente allo stesso destinatario e dalla stessa stazione mittente alla stessa stazione destinataria - si considerano come un "grande container" carico di categoria corrispondente a quella dei flats.
IV. - CONDIZIONI PARTICOLARI
1ª. - Per ciascun "grande container" carico o vuoto, va presentata una distinta lettera di vettura. Tuttavia e' consentita l'utilizzazione di una sola lettera di vettura quando trattisi di piu' "grandi containers" caricati nello stesso carro, spediti dallo stesso mittente allo stesso destinatario e dalla stessa stazione mittente alla stessa stazione destinataria.
2ª. - Sulla lettera di vettura devono essere indicati per ciascun "grande container":
la categoria, la marca ed il numero;
le dimensioni (lunghezza, larghezza e altezza) espresse in metri ed in piedi inglesi;
il tipo (cisterna, frigorifero, refrigerante, flats, ecc.);
la natura della merce caricata; per i "grandi containers" vuoti dovra' essere indicato: "container vuoto" oppure all'occorrenza "container vuoto nuovo di fabbrica"; il peso della merce, la tara ed il peso lordo espressi in kg.
3ª. - L'utente e' responsabile di tutte le conseguenze che possono derivare da un cattivo stato del "grande container", dalla inidoneita' dello stesso rispetto alla merce contenuta, nonche' dal suo sovraccarico.
4ª. - E' vietato il carico nei "grandi containers" delle merci pericolose e nocive di cui all'allegato 7, ad eccezione di quelle ascritte alla categoria 4ª.
L'Azienda si riserva la facolta' di ammettere al trasporto nei "grandi containers" altre categorie di merci pericolose e nocive, nel rispetto di tutte le norme previste dal citato allegato 7 e di altre eventuali particolari condizioni.
5ª. - Nel caso di spedizioni miste costituite da "grandi containers" di cui alla presente tariffa e da altre merci concaricate, la tassazione si effettua separatamente, per i "grandi containers" e per le altre merci, come se si trattasse di due distinte spedizioni a carro. Peraltro, alle altre merci concaricate potranno essere applicati, se piu' convenienti rispetto alla tassazione competente, i prezzi della classe 41 sul loro peso effettivo arrotondato, con il minimo di 3.000 kg., sempreche' si tratti di merci tassabili con le classi di prezzi dalla 41 alla 87 e dalla 601 in poi; non sara' dovuto, comunque, il diritto fisso di cui al § 5 dell'art. 61.
Qualora siano utilizzati carri dei tipi di cui al § 3 dell'art. 64, per la tassazione delle altre merci non si tiene conto dei pesi minimi tassabili ivi indicati.
Agli effetti dell'applicazione della tassa minima prevista dal § 2 dell'art. 61, si tiene conto dell'importo complessivo delle tasse della spedizione mista.
6ª. - Alle spedizioni di "grandi containers" non sono applicabili le disposizioni contenute nell'allegato 2, ad eccezione di quelle di cui ai punti 17°, 18° e 19°.

Allegato 11

ALLEGATO 11
Tariffa speciale n. 111
SPEDIZIONI SU DETERMINATE RELAZIONI DI TRAFFICO DI "RIMORCHI E SEMIRIMORCHI STRADALI" CARICHI O VUOTI
I. - LIMITI DI APPLICAZIONE
La presente tariffa si applica, nei limiti e con le modalita' stabilite dall'Azienda, alle spedizioni di rimorchi e semirimorchi stradali, carichi o vuoti, caricati su carri specializzati od a piano ribassato.
II. - RESA
I termini di resa sono quelli dell'art. 40, §§ da 1 a 3.
Quando i trasporti sono inoltrati con appositi treni ad orario fisso, adibiti esclusivamente all'inoltro di rimorchi e semirimorchi stradali, i termini di resa sono commisurati all'orario di detti treni ai sensi dell'art. 40, § 5.
III. - PREZZI
1. - In relazione alla loro lunghezza i rimorchi e semirimorchi stradali si classificano in due categorie:
fino a m. 9
oltre m. 9.
2. - I rimorchi e semirimorchi stradali che eccedono la sagoma limite od il peso assiale ammesso sono soggetti alla presente tariffa senza pregiudizio, peraltro, dell'applicazione dell'art. 65, §§ 2, 3, 4 e 5.
3. - I prezzi da applicare alle diverse categorie di lunghezza dei rimorchi e semirimorchi stradali, riportati nella seguente tabella, sono quelli della serie A per i trasporti a carico e della serie B per i trasporti a vuoto.
4. - I prezzi della serie A prescindono dalla natura e dalla quantita' delle merci caricate nei rimorchi e semirimorchi stradali.
5. - I prezzi della serie B si applicano:
a) in via di carteggio, nel caso che un rimorchio o semirimorchio stradale vuoto, oggetto di precedente trasporto a carico, venga spedito dalla stazione destinataria del trasporto a carico;
Parte di provvedimento in formato grafico
b) in via di rimborso, nel caso che un rimorchio o semirimorchio stradale vuoto sia destinato a prendere carico, sempreche' la stazione destinataria coincida con quella mittente del successivo trasporto a carico.
In entrambi i casi, l'applicazione dei prezzi della serie B e' inoltre subordinata alla condizione che la percorrenza del trasporto a vuoto non superi del 20% quella del corrispondente trasporto a carico e che il trasporto a vuoto od a carico sia effettuato entro novanta giorni dall'arrivo del trasporto a carico o di quello a vuoto.
I trasporti di rimorchi e semirimorchi stradali vuoti che non soddisfino alle condizioni di cui al presente punto, si tassano con i prezzi della tariffa speciale n. 105.
6. - I rimorchi e semirimorchi stradali, sia nel trasporto a carico che a vuoto, sono esenti dall'applicazione del diritto fisso di cui all'art. 61, § 5 e della soprattassa di cui all'art. 65, § 1.
7. - Le spedizioni di rimorchi e semirimorchi stradali inoltrate, a richiesta del mittente, con treni viaggiatori o con treni merci celeri sono soggette all'applicazione delle soprattasse di cui all'art. 69.
8. - Le spedizioni di rimorchi e semirimorchi stradali inoltrate con i treni di cui al precedente Titolo II, secondo allinea, sono esenti dall'applicazione delle soprattasse di cui all'art. 69.
9. - Le operazioni di carico o scarico spettano all'utente. Puo', tuttavia, provvedervi l'Azienda, direttamente od a mezzo di concessionario, dietro corresponsione delle tasse all'uopo previste dall'allegato 1.
10.- Per le spedizioni di rimorchi e semirimorchi stradali carichi o vuoti effettuate con carri privati specializzati od a piano ribassato, immatricolati nel parco FS, l'Azienda accorda il rimborso del 10% delle tasse di porto competenti in base alla presente tariffa.
11. - La spedizione di due o piu' rimorchi o semirimorchi stradali carichi o vuoti, caricati nello stesso carro - se effettuata dallo stesso mittente allo stesso destinatario e dalla stessa stazione mittente alla stessa stazione destinataria - si considera, agli effetti della tassazione, come costituita di uno solo di tali mezzi di lunghezza pari a quella complessivamente raggiunta dai due o piu' rimorchi o semirimorchi stradali concaricati.
IV. - CONDIZIONI PARTICOLARI
1ª. - Per ciascun rimorchio e semirimorchio stradale carico o vuoto, va presentata una distinta lettera di vettura. Tuttavia e' consentita l'utilizzazione di una sola lettera di vettura quando trattisi di piu' rimorchi e semirimorchi stradali caricati nello stesso carro, spediti dallo stesso mittente allo stesso destinatario e dalla stessa stazione mittente alla stessa stazione destinataria.
2ª. - Sulla lettera di vettura devono essere indicati per ciascun rimorchio o semirimorchio stradale:
la lunghezza espressa in metri;
gli estremi di immatricolazione;
la natura della merce caricata; per i rimorchi o semirimorchi stradali vuoti dovra' essere indicato, a seconda del caso, "rimorchio stradale vuoto" o "semirimorchio stradale vuoto";
il peso della merce, la tara ed il peso lordo espressi in kg.
3ª. - L'utente e' responsabile di tutte le conseguenze che possono derivare da un cattivo stato del rimorchio o semirimorchio stradale, dalla inidoneita' dello stesso rispetto alla merce contenuta, nonche' dal sovraccarico del rimorchio o semirimorchio stradale.
4ª. - E' vietato il carico nei rimorchi e semirimorchi stradali delle merci pericolose e nocive di cui all'allegato 7, ad eccezione di quelle ascritte alla categoria 4ª.
L'Azienda si riserva la facolta' di ammettere al trasporto nei rimorchi e semirimorchi stradali altre categorie di merci pericolose e nocive, nel rispetto di tutte le norme previste dal citato allegato 7 e di altre eventuali particolari condizioni.
5ª. - Nel caso di spedizioni miste costituite da rimorchi e semirimorchi stradali carichi o vuoti di cui alla presente tariffa e da altre merci concaricate, la tassazione si effettua separatamente, per i rimorchi e semirimorchi stradali e per le altre merci, come se si trattasse di due distinte spedizioni a carro.
Peraltro, alle altre merci concaricate potranno essere applicati, se piu' convenienti rispetto alla tassazione competente, i prezzi della classe 41 sul loro peso effettivo arrotondato, con il minimo di 3.000 kg., sempreche' si tratti di merci tassabili con le classi di prezzi dalla 41 alla 87 e dalla 601 in poi; non sara' dovuto, comunque, il diritto fisso di cui al § 5 dell'art. 61.
Qualora siano utilizzati carri dei tipi di cui al § 3 dell'art. 64, per la tassazione delle altre merci non si tiene conto dei pesi minimi tassabili ivi indicati.
Agli effetti dell'applicazione della tassa minima prevista dal § 2 dell'art. 61, si tiene conto dell'importo complessivo delle tasse della spedizione mista.

Allegato 12

ALLEGATO 12
Tariffa eccezionale n. 203
Serie A - AUTOVETTURE ANCHE CON RIMORCHIETTO PORTABAGAGLI (1)
Serie B - ALTRI AUTOVEICOLI (2)
Serie C - MOTOCICLI E VELOCIPEDI, NON IMBALLATI
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 13

ALLEGATO 13
Tariffa eccezionale n. 204
CEREALI, FARINE E PASTE DA MINESTRA
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 14

ALLEGATO 14
Tariffa eccezionale n. 221
Serie A - AUTOVETTURE ANCHE CON RIMORCHIETTO PORTABAGAGLI (1)
Serie B - AUTOPULLMAN, AUTOCARRI, MOTOFURGONI, MOTOCARRI E
RIMORCHI: VUOTI E CARICHI (2)
Serie C - MOTOCICLI
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 15

ALLEGATO 15
Tariffa eccezionale n. 221
CONDIZIONE PARTICOLARE 6ª
Il prezzo del biglietto di passaggio marittimo e' stabilito in L. 3.500 per gli adulti e in L. 1.750 per i ragazzi (dai 4 a 12 anni).
Per i posti in poltrona o in cabina sono dovuti i supplementi qui di seguito riportati valevoli sia per gli adulti che per i ragazzi:
POSTO Supplementi in poltrona reclinabile . . . . . . . . . . . L. 1.900 in cabina doppia. . . . . . . . . . . . . . . " 4.500 in cabina singola . . . . . . . . . . . . . . " 7.500

Allegato 16

ALLEGATO 16
A) SPEDIZIONI A BAGAGLIO
Serie 1ª
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 17

ALLEGATO 17
B) SPEDIZIONI A CARRO
1. - Classi dalla n. 41 alla n. 87
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 18

ALLEGATO 18
2. - Classi dalla n. 601 alla n. 820
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 19

ALLEGATO 19
ELENCO DELLE VOCI DI NOMENCLATURA PER LE QUALI E' ISTITUITA LA CLASSE VINCOLATA AL PESO MINIMO DI 20 TONNELLATE PER SPEDIZIONE ED E' SOPPRESSA - OVE PREVISTA - LA CLASSE VINCOLATA AL PESO MINIMO DI 6 TONNELLATE PER SPEDIZIONE.
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 20

ALLEGATO 20
MERCE / TARIFFA ORDINARIA N. 2
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 21

ALLEGATO 21
MERCE / TARIFFA ORDINARIA N. 2
Parte di provvedimento in formato grafico
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