079U0186
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Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 08 gennaio 1979 n. 186)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 , e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 149 - All'elenco degli insegnamenti complementari dei corsi di laurea in chimica, indirizzo organico-biologico ed indirizzo inorganico-chimico-fisico e del corso di laurea in chimica industriale, e' aggiunto l'insegnamento complementare di diritto industriale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 gennaio 1979 PERTINI PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 giugno 1979 Registro n. 45 Istruzione, foglio n. 181
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 , e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 149 - All'elenco degli insegnamenti complementari dei corsi di laurea in chimica, indirizzo organico-biologico ed indirizzo inorganico-chimico-fisico e del corso di laurea in chimica industriale, e' aggiunto l'insegnamento complementare di diritto industriale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 gennaio 1979 PERTINI PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 giugno 1979 Registro n. 45 Istruzione, foglio n. 181