077U1223
077U1223
Modificazione allo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977 n. 1223)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 168 - il testo del vigente art. 168, concernente i titoli di studio richiesti per l'ammissione alla scuola speciale, diretta a fini speciali, per dirigenti dell'assistenza infermieristica, presso la facolta' di medicina e chirurgia, e' soppresso e sostituito con il seguente: "Per essere ammessi alla scuola speciale per dirigenti dell'assistenza infermieristica, istituita presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore in Roma, i candidati devono essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore valido per l'ammissione ai corsi universitari. I candidati, inoltre, debbono possedere il diploma di infermiere/a professionale oppure quello di vigilatrice d'infanzia o altro equipollente". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 giugno 1978 Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 355
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 168 - il testo del vigente art. 168, concernente i titoli di studio richiesti per l'ammissione alla scuola speciale, diretta a fini speciali, per dirigenti dell'assistenza infermieristica, presso la facolta' di medicina e chirurgia, e' soppresso e sostituito con il seguente:
"Per essere ammessi alla scuola speciale per dirigenti dell'assistenza infermieristica, istituita presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore in Roma, i candidati devono essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore valido per l'ammissione ai corsi universitari.
I candidati, inoltre, debbono possedere il diploma di infermiere/a professionale oppure quello di vigilatrice d'infanzia o altro equipollente".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 giugno 1978 Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 355