077U0446
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Conferimento all'Avvocatura dello Stato della rappresentanza in giudizio degli istituti tecnici dotati di personalita' giuridica, non compresi nel regio decreto 8 giugno 1940, n. 779. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1977 n. 446)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , modificato dall' art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1975, n. 1002 , concernente la rappresentanza e difesa in giudizio, da parte dell'Avvocatura dello Stato, degli istituti tecnici dotati di personalita' giuridica; Considerato che il predetto decreto e' stato erroneamente emanato su proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per la grazia e giustizia e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
L'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa di tutti gli istituti tecnici dotati di personalita' giuridica non compresi nel regio decreto 8 giugno 1940, n. 779 , nei giudizi attivi e passivi davanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.
Art. 2
Il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1975, n. 1002 , citato nelle premesse, e' revocato. Sono salvi gli effetti da esso prodotti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 aprile 1977 LEONE ANDREOTTI - MALFATTI - BONIFACIO - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 luglio 1977 Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 40