077U0438
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Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, del Centro italiano per i viaggi degli studenti delle scuole secondarie ed universitarie - CIVIS. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 04 luglio 1977 n. 438)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici; Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all' art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70 ; Udito il parere della commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3; Ritenuto che l'ente pubblico "Centro italiano per i viaggi degli studenti delle scuole secondarie ed universitarie - CIVIS" non e' necessario ai fini indicati dal citato art. 3; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione e per gli affari esteri; Decreta:
Art. 1
Il "Centro italiano per i viaggi degli studenti delle scuole secondarie ed universitarie - CIVIS", e' soppresso.
Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalita' e le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , salvo quanto diversamente disposto dal successivo articolo.
Art. 2
La gestione della casa internazionale dello studente, previa liquidazione della precedente gestione limitatamente ai rapporti pendenti, verra' affidata all'opera universitaria di Roma.
Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1978.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 luglio 1977 LEONE ANDREOTTI - STAMMATI - MALFATTI - FORLANI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 luglio 1977 Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 11