Monitoring Gesetzessammlung

078U0132

IT - DPR

078U0132

Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e 29 settembre 1973, n. 600, concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'accertamento delle imposte sul reddito. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 05 aprile 1978 n. 132)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825 , concernente delega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036 ; Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321 ; Visto l' art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354 ; Visto l' art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 ; Visto l' art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114 ; Ritenuta la necessita' di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825 , norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e n. 600 , concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'accertamento delle imposte sul reddito; Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta:

Art. 1

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, modificato con legge 13 aprile 1977, n. 114 , sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:
Art. 28 - la lettera b) del secondo comma e' sostituita dalla seguente:
"b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno".
Dopo il secondo comma e' aggiunto il comma seguente:
"Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e' stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma precedente, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata".
Dopo l'art. 72-bis e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 72-ter. - Nei confronti delle imprese che esercitano l'allevamento di animali oltre il limite indicato al punto b) dell'art. 28, il reddito relativo alla parte eccedente e' determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto della diversa incidenza dei costi. Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera dei propri familiari allorquando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare.
Il valore medio ed il coefficiente di cui al comma precedente sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste".

Art. 2

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:
Art. 13 - e' aggiunto il seguente comma:
"I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all' art. 28, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , svolgono attivita' di allevamento di animali, devono tenere le scritture contabili indicate nell'art. 18-bis".
Dopo l'art. 18 e' aggiunto il seguente:
"Art. 18-bis - Scritture contabili delle imprese di allevamento. - I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all' art. 28, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , svolgono attivita' di allevamento di animali devono tenere un registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento, con l'indicazione degli incrementi e decrementi verificatisi per qualsiasi causa nel periodo d'imposta".

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 aprile 1978 LEONE ANDREOTTI - MALFATTI - COSSIGA - PANDOLFI - MORLINO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 aprile 1978 Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 19
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht