074U1027
074U1027
Istituzione di sezioni di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere presso istituti tecnici femminili. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1974 n. 1027)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889 , sul riordinamento dell'istruzione tecnica; Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 ; Veduta la legge 8 luglio 1956, n. 782 , relativa alla trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili in istituti tecnici femminili; Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282 , sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi; Veduta la legge 13 luglio 1965, n. 884 , concernente l'istituzione di sezioni di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere; Veduto il decreto ministeriale 8 agosto 1966, relativo agli orari e programmi di insegnamento delle sezioni di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere; Veduto il decreto ministeriale 14 gennaio 1967, con il quale sono stati sostituiti gli orari ed i programmi di insegnamento degli istituti tecnici femminili; Veduto il decreto presidenziale 24 aprile 1967, n. 758 , relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici femminili; Veduto il decreto interministeriale 20 settembre 1967 relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici femminili; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1969, n. 59 , con il quale sono state approvate le materie ed i raggruppamenti di materie delle sezioni di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere; Veduto il decreto interministeriale 10 settembre 1969 concernente la costituzione delle cattedre delle sezioni di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere; Considerato che dal 10 ottobre 1969 funzionano di fatto le sezioni di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere sotto indicate; Ritenuta la necessita' di regolarizzare tale situazione di fatto determinata dalla urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di sezioni di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 ottobre 1969 sono istituite sezioni di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere presso i seguenti istituti:
istituto tecnico femminile di Catania;
istituto tecnico femminile di Milano;
istituto tecnico femminile "E. di Savoia" di Napoli;
istituto tecnico femminile "M. di Savoia" di Roma;
istituto tecnico femminile di Torino.
Art. 2
Gli istituti di cui all'art. 1 assumono la denominazione di istituto tecnico femminile e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere.
Art. 3
I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli istituti di cui all'art. 1 sono indicati nelle tabelle I, II, III, IV e V, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 4
I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli istituti di cui all'art. 1 sono modificati nella misura indicata nella tabella VI annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 5
La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione derivante dall'applicazione del presente decreto gravera' sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 settembre 1974 LEONE MALFATTI - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 novembre 1975 Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 36
Tabella
TABELLA I
TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO FEMMINILE E PER PERITI
AZIENDALI E CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE DI CATANIA
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA II
TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO FEMMINILE E PER PERITI
AZIENDALI E CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE DI MILANO
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA III
TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO FEMMINILE E PER PERITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE "E. DI SAVOIA" DI NAPOLI
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA IV
TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO FEMMINILE E PER PERITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE "MARGHERITA DI SAVOIA" DI ROMA
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA V
TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO TECNICO FEMMINILE E PER PERITI
AZIENDALI E CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE DI TORINO
Parte di provvedimento in formato grafico