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073U0387

IT - DPR

073U0387

Nuovo testo Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 04 maggio 1973 n. 387)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 , e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il regolamento per l'esecuzione del citato testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472 , e le successive modificazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ;
Visti il regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2443 , e la legge 6 marzo 1950, n. 108 ;
Viste le deliberazioni dell'assemblea degli enti partecipanti all'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, adottate in data 25 febbraio 16 settembre e 16 dicembre 1970;
Visto lo statuto dell'istituto medesimo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1950, n. 716 e modificato con decreti del Presidente della Repubblica del 24 settembre 1951, n. 1247 , del 1 luglio 1952, n. 1062 , del 30 luglio 1953, n. 666 , del 23 maggio 1956, n. 602 , del 24 maggio 1957, n. 477 e del 13 agosto 1970, n. 672 ;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, secondo il testo allegato, composto di 28 articoli, che forma parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 maggio 1973 LEONE MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 luglio 1973 Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 158. - CARUSO

Art. 1

Nuovo testo dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie
Art. 1.
L'Istituto di credito fondiario delle Venezie, subentrato all'istituto di credito fondiario della Cassa di risparmio della citta' di Verona, autorizzato con regio decreto 15 aprile 1900, n. 115 , ed eretto in ente morale in virtu' del regio decreto 30 novembre 1919, n. 2443 , e' costituito con la partecipazione delle Casse di risparmio di Gorizia, dell'Istria, della Marca Trivigiana, di Padova e Rovigo, della provincia di Bolzano, di Trento e Rovereto, di Trieste, di Udine e Pordenone, di Venezia, di Verona, Vicenza e Belluno e dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie.
E' soggetto a vigilanza in conformita' alle norme di legge relative alla difesa del risparmio ed all'esercizio del credito.

Art. 2

Art. 2.
L'istituto ha sede in Verona e durata fino al 31 dicembre 1999.
Esso ha lo scopo di esercitare, ai sensi delle vigenti leggi:
a) il credito fondiario nelle province trivenete e nella provincia di Mantova;
b) il credito agrario di miglioramento nelle province trivenete a mezzo di una Sezione per l'esercizio del credito agrario di miglioramento;
c) il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' nelle province trivenete e nella provincia di Mantova a mezzo di una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', a norma delle leggi 6 marzo 1950, n. 108 , istitutiva della sezione e 11 marzo 1958, n. 238.
L'Istituto puo' partecipare ad altri Enti esercenti il credito fondiario.
L'istituto potra' inoltre costituire sezioni autonome per l'esercizio di altri crediti speciali, la cui esplicazione sia attribuita dalla legge agli istituti di credito fondiario.

Art. 3

Art. 3.
Il patrimonio dell'Istituto e' costituito dai fondi di garanzia e dai fondi di riserva.

Art. 4

Art. 4.
I fondi di garanzia dell'Istituto ammontano complessivamente a L. 6.000.000, e sono assegnati:
per L. 2.000.000.0 all'esercizio del credito fondiario;
per L. 500.000.000 alla sezione di credito agrario di miglioramento;
per L. 3.300.000.000 alla sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita'.
Detti fondi sono conferiti dagli Istituti partecipanti nelle seguenti quote:
Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno . . . . . 55 /100
Cassa di risparmio di Padova e Rovigo . . . . . . . . . . 28 /100
Cassa di risparmio di Venezia . . . . . . . . . . . . . . 11 /100
Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,750/100 Cassa di
risparmio della Marca Trivigiana . . . . . . . 0,50 /100 Cassa di
risparmio di Trieste . . . . . . . . . . . . . 0,50 /100 Cassa di
risparmio di Udine e Pordenone . . . . . . . . 0,50 /100 Cassa di
risparmio della provincia di Bolzano . . . . . 0,25 /100 Cassa di
risparmio di Trento e Rovereto . . . . . . . . 0,25 /100 Cassa di
risparmio di Gorizia . . . . . . . . . . . . . 0,125/100 Cassa di risparmio dell'Istria. . . . . . . . . . . . . 0,125/100
I fondi di garanzia non potranno essere ridotti per tutta la durata dell'istituto a somma inferiore a L. 1.000.000.000 per l'esercizio del credito fondiario, a L. 250.000.000 per la sezione di credito agrario di miglioramento, a L. 1.750.000.000 per la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', ancorche' l'importo delle cartelle e delle obbligazioni in circolazione si mantenga al di sotto del limite stabilito dalle disposizioni vigenti.
Dovra' in ogni caso essere mantenuto il rapporto previsto dalle norme vigenti.
Qualora, per il raggiungimento dei fini istituzionali l'assemblea dei partecipanti deliberi di aumentare i fondi di garanzia, ciascun Ente partecipante e' tenuto a concorrere all'aumento globale in misura proporzionale alla quota di conferimento in atto. Tuttavia l'assemblea potra' consentire che quote di aumento siano conferite, in tutto o in parte, da partecipanti diversi da quelli cui sarebbero spettate.
La cessione delle partecipazioni, totale o parziale, puo' avere luogo solo previo consenso da concedersi dall'assemblea.
L'assemblea dei partecipanti potra' disporre, sempre che siano rispettate le disposizioni concernenti il limite di emissione delle cartelle e delle obbligazioni e dietro approvazione dell'organo di vigilanza il trasferimento totale o parziale dei fondi di garanzia dall'una all'altra gestione o sezione, nonche' il trasferimento ai fondi di garanzia di quella parte dei fondi di riserva che accede il doppio dei fondi di garanzia.
La responsabilita' degli enti partecipanti e' limitata ai rispettivi apporti ai fondi di garanzia.
L'Istituto e' tenuto ad investire, a sensi di legge, somme per un ammontare corrispondente alla meta' dei fondi di garanzia. L'altra meta' sara' investita in titoli emessi o garantiti dallo Stato, o in cartelle fondiarie od in altri impieghi di sicuro realizzo e comunque consentiti.

Art. 5

Art. 5.
I fondi di riserva sono costituiti con le modalita' di cui al successivo art. 26.
Essi debbono essere investiti a sensi di legge.

Art. 6

Art. 6.
Sono organi dell'istituto:
l'assemblea dei partecipanti;
il consiglio di amministrazione;
il presidente;
il collegio sindacale;
il comitato tecnico consultivo;
il direttore generale.

Art. 7

Art. 7.
L'assemblea e' costituita dai rappresentanti degli enti partecipanti.
Ogni partecipante puo' farsi rappresentare da altro partecipante mediante delega conferita anche con semplice lettera.
Nessun partecipante puo' disporre di piu' di una delega.
L'assemblea e' presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce, ai sensi del presente statuto.
I verbali sono firmati dal presidente o da chi in sua vece ha presieduto l'assemblea e dal direttore generale o da chi lo ha sostituito nella sua qualita' di segretario.

Art. 8

Art. 8.
Spetta all'assemblea:
a) eleggere il vice presidente dell'Istituto fra i membri del consiglio di amministrazione che siano presidenti di enti partecipanti, nonche' il sostituto del presidente per il caso di impedimento del vice presidente, pure scelto tra i presidenti degli enti partecipanti;
b) eleggere i membri del collegio sindacale di propria competenza;
c) deliberare sul bilancio annuale e procedere alla assegnazione degli utili;
d) deliberare sulla costituzione di sezioni autonome per l'esercizio di crediti speciali;
e) deliberare sulla partecipazione ad altri Istituti;
f) deliberare sull'aumento o sulla riduzione dei fondi di garanzia, sul loro trasferimento dall'una all'altra gestione o Sezione e sul trasferimento di fondi di riserva ai fondi di garanzia;
sui limiti di valore alla competenza del presidente di accordare sottrazioni, riduzioni e frazionamenti ipotecari, nonche' di autorizzare il concorso ai pubblici incanti; sulle modificazioni dello statuto; sulla proroga o scioglimento anticipato dell'Istituto, in seguito a proposta del consiglio di amministrazione o di propria iniziativa;
g) deliberare sulle eventuali cessioni di quote di partecipazione fra gli enti partecipanti o, in sede di aumento, sulla assunzione totale o parziale di quote da parte di partecipante diverso da quelli cui spettano;
h) deliberare sulla forma di gestione degli uffici, della loro organizzazione e dell'organico del personale;
i) deliberare sulla istituzione di agenzie e di uffici di rappresentanza;
l) determinare la somma da accreditarsi annualmente a ciascun partecipante a titolo di rimborso spese generali e di personale;
m) deliberare sulle operazioni eccedenti per valore il limite di competenza del consiglio di amministrazione, su proposta dello stesso;
n) determinare la misura dell'indennita' di rappresentanza al presidente e delle medaglie di presenza spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione e dell'emolumento da corrispondere ai sindaci;
o) deliberare su qualunque altro argomento che le venga sottoposto dal consiglio di amministrazione.

Art. 9

Art. 9.
L'assemblea e' convocata entro il mese di aprile di ogni anno, per deliberare sugli argomenti di cui all'art. 8 sub c), l), e n).
Deve essere altresi' convocata su richiesta del consiglio di amministrazione quando questo lo reputi necessario, ovvero, quando ne sia fatta domanda, scritta e motivata, dal collegio sindacale oppure da enti partecipanti i quali rappresentino almeno un terzo dei fondi di garanzia dell'Istituto.
Negli ultimi due casi l'assemblea deve avere luogo entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 10

Art. 10.
La convocazione dell'assemblea e' fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi agli enti partecipanti almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.
L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

Art. 11

Art. 11.
Salvo quanto e' precisato nel seguito del presente articolo, per la validita' delle assemblee in prima convocazione occorre che vi siano rappresentati almeno i quattro quinti dei fondi di garanzia.
Le assemblee in seconda convocazione non possono avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione e sono valide quando vi sia rappresentata almeno la meta' dei fondi di garanzia.
Le votazioni sono fatte per quote di partecipazione e le delibere sono prese a maggioranza delle quote presenti o rappresentate.
Per le decisioni sugli argomenti di cui ai punti a), b), d), e), f), g), h), l), dell'art. 8 occorre il voto favorevole di tante quote pari almeno ai quattro quinti dei fondi di garanzia presenti o rappresentati.
Per l'istituzione di agenzie ed uffici di rappresentanza in zona dove operi un ente partecipante, e' necessaria la maggioranza di cui al comma precedente se l'ente interessato sia consenziente, altrimenti saranno necessari la partecipazione all'assemblea di almeno quattro quinti dei fondi di garanzia ed il voto favorevole di quattro quinti delle quote presenti o rappresentate.
Assiste alle assemblee il direttore generale dell'istituto, che fungera' da segretario.
Assistono di norma alle assemblee anche i direttori generali degli enti partecipanti.

Art. 12

Art. 12.
L'Istituto e' amministrato da un consiglio di amministrazione composto dal presidente, dal vice presidente e da altri undici membri, e precisamente esso e' composto da:
presidente, due vice presidenti ed un consigliere di amministrazione della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, designato dalla stessa;
presidente ed un vice presidente della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, dalla stessa designato;
presidente della Cassa di risparmio di Venezia;
presidente della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana;
presidente dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie;
quattro rappresentanti comuni delle altre Casse partecipanti da queste nominati per un triennio fra i loro presidenti nella seduta dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'Istituto.
Il membro del consiglio di amministrazione decaduto per non aver piu' la corrispondente carica presso l'ente partecipante deve essere da quest'ultimo sostituito con altro proprio amministratore.
La stessa norma si applica nel caso di membro temporaneamente impedito.
Qualora il sostituto sia il presidente, il vice presidente o il consigliere nominato dall'assemblea a sensi dell'art. 18, il sostituto potra' esercitare solo le funzioni di consigliere.

Art. 13

Art. 13.
Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio di amministrazione spetta una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze del consiglio nella misura che sara' stabilita dall'assemblea.
In ogni caso non puo' essere corrisposta piu' di una medaglia di presenza nella stessa giornata.
Al presidente o, per il periodo di effettiva sostituzione, a chi lo sostituisce spetta inoltre un'indennita' di rappresentanza nella misura che sara' stabilita dall'assemblea.
Per incarichi, sedute o riunioni fuori del comune di rispettiva residenza, competono una indennita' ed il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.

Art. 14

Art. 14.
Il presidente dell'istituto puo' convocare il consiglio di amministrazione quando lo ritenga opportuno.
Egli deve convocarlo su richiesta scritta e motivata di almeno cinque consiglieri, o del collegio dei sindaci.
Il consiglio dovra' di norma essere convocato almeno una volta al mese nella sede sociale o altrove.

Art. 15

Art. 15.
Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente mediante lettera raccomandata, con indicati gli argomenti da trattare, da spedire almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza a ciascun componente e ai sindaci.
Nei casi di urgenza la convocazione puo' essere fatta telegraficamente.
Alle adunanze del consiglio partecipa, con voto consultivo, il direttore generale dell'Istituto ed assistono di norma i direttori generali degli enti i cui presidenti fan parte del consiglio.

Art. 16

Art. 16.
Il consiglio di amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione dell'Istituto, ad eccezione di quanto, ai sensi del presente statuto, e' specificatamente riservato alla competenza dell'assemblea.
Esso delibera fra l'altro:
1) sulle proposte di riforma dello statuto da sottoporre all'assemblea;
2) sulla convocazione delle assemblee e sull'ordine del giorno delle singole adunanze;
3) sul rendiconto annuale di ciascuna gestione e sul progetto di bilancio e di assegnazione degli eventuali utili;
4) sulle condizioni da praticarsi dall'istituto per le operazioni;
5) sulla concessione dei finanziamenti fino alla concorrenza di L. 2.000.000.000, compresi i rischi in essere e sulle proposte di concessione di finanziamenti di competenza dell'assemblea;
6) sulle condizioni concernenti sia l'acquisto che la emissione e l'alienazione delle cartelle e delle obbligazioni e sui provvedimenti idonei alla disciplina del mercato di detti titoli, ivi inclusa l'eventuale costituzione tra gli Enti partecipanti di consorzi titoli;
7) sull'approvazione dei regolamenti interni che disciplinano l'ordinamento dell'istituto;
8) sulla nomina del direttore generale e sui relativi provvedimenti; su tutti i provvedimenti riguardanti il personale dell'Istituto, su proposta del direttore generale;
9) sull'autorizzazione a stare in giudizio, sulla rinuncia agli atti del giudizio per materie che esulano dalla semplice tutela dei crediti dell'istituto o dalle procedure esecutive o fallimentari, sulle transazioni e conciliazioni e sulla definizione di qualsiasi controversia;
10) sulle competenze del comitato tecnico consultivo;
11) sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili, a norma di legge;
12) sulla riduzione, sottrazione e cancellazione di formalita' ipotecarie eseguite a garanzia di finanziamenti, ove permanga un credito dell'Istituto;
13) sui compiti, attribuzioni, obblighi e responsabilita' da assegnare agli enti partecipanti;
14) sulla assegnazione delle elargizioni dirette a finalita' culturali, sociali o di beneficenza;
15) su quant'altro occorre ai fini del regolare funzionamento dell'Istituto.

Art. 17

Art. 17.
Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno sette consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti pero', quelle previste ai numeri 1), 4), 6), 8), 10), 13) dell'art. 16 sono prese con il voto favorevole di almeno tre quarti dei consiglieri presenti.
In caso di parita' prevale il voto di chi presiede la adunanza.
Le votazioni riguardanti persone facenti parte degli organi dell'istituto debbono essere fatte a scrutinio segreto; in caso di parita' la proposta si intende respinta.
I verbali sono firmati dal presidente o da chi in sua vece ha presieduto l'adunanza e dal direttore generale o da chi lo ha sostituito, nella sua qualita' di segretario del consiglio.
Alle sedute segrete partecipano esclusivamente gli amministratori e i sindaci; le funzioni di segretario sono assunte da un consigliere designato da chi presiede l'adunanza.
I membri del consiglio di amministrazione debbono allontanarsi dalla riunione, quando si trattino o si decidano alfari nei quali siano personalmente, direttamente od indirettamente, interessati.

Art. 18

Art. 18.
Presidente dell'istituto e' di diritto il presidente della Cassa di risparmio di Verona. Vicenza e Belluno.
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, convoca e presiede l'assemblea, il consiglio di amministrazione ed il comitato tecnico consultivo; vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio.
Senz'uopo di speciali deliberazioni: puo' accordare le sottrazioni, riduzioni e frazionamenti ipotecari riguardanti i finanziamenti il cui importo residuo non superi il limite stabilito dall'assemblea, ferma la stima originaria della cauzione; consente la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni ipotecarie allorquando al contratto condizionato non sia seguito il contratto definitivo, ovvero il credito dell'istituto sia stato interamente soddisfatto; rinuncia agli atti giudiziali nelle materie non di competenza del consiglio di amministrazione; autorizza l'annotazione di inefficacia dei pignoramenti immobiliari, nonche' il concorso ai pubblici incanti per l'acquisto di beni cauzionali fino al prezzo stabilito dall'assemblea; compie ogni alto conservativo nell'interesse dell'Istituto e promuove le azioni possessorie e quelle esecutive.
Delibera infine, nei casi di urgenza, su materie di competenza del consiglio di amministrazione, chiedendone la ratifica alla, prima adunanza.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente.
Nei casi di assenza o di impedimento anche del vice presidente, la firma degli atti dell'Istituto con tutti i poteri inerenti i alla sostituzione compete ad un consigliere di amministrazione nominato dall'assemblea ogni biennio.
Di fronte ai terzi, la firma del sostituto fa fede dell'assenza o dell'impedimento del sostituito.

Art. 19

Art. 19.
La gestione dell'istituto e' controllata da un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e tre supplenti.
Un sindaco effettivo ed un sindaco supplente sono nominati dall'assemblea dei partecipanti.
Un sindaco effettivo ed un sindaco supplente vengono designati dalla Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie. La designazione e' sottoposta all'approvazione del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, che vi provvede con proprio decreto.
I predetti sindaci devono essere scelti tra persone particolarmente esperte in materia di finanza, estranee agli organi amministrativi, direttivi e sindacali ed al personale degli enti partecipanti.
Un sindaco effettivo, presidente del collegio ed un sindaco supplente sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Ai sindaci effettivi spettano un emolumento annuale che viene determinato dall'assemblea ed il rimborso delle spese sostenute nell'adempimento dell'incarico.
I sindaci svolgono le loro funzioni con le attribuzioni e secondo le norme delle vigenti disposizioni di legge.
Essi intervengono alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Art. 20

Art. 20.
Il comitato e' costituito dal presidente, o da chi lo sostituisce, dal direttore generale dell'Istituto e dai direttori generali delle Casse di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, di Padova e Rovigo, di Venezia, della Marca Trivigiana e dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie.
Alle sedute che riguardino eventuali consorzi titoli o materie di generale o particolare importanza intervengono anche i direttori generali degli altri enti partecipanti.
Il comitato si raduna, normalmente, una volta al mese e ogniqualvolta il presidente lo reputi necessario.
Il comitato esprime il parere sulle materie determinate dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 16, n. 10).
I verbali delle sedute del comitato tecnico consultivo debbono essere trascritti in apposito libro e controfirmati dal presidente e dal segretario; quest'ultimo viene designato periodicamente dal comitato stesso tra i dirigenti o funzionari dello Istituto o degli enti partecipanti.

Art. 21

Art. 21.
Alla direzione dell'Istituto e' preposto un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione, previo bene stare della Barca d'Italia.
Il direttore assiste alle assemblee dei partecipanti ed interviene, con voto consultivo, alle adunanze del consiglio di amministrazione, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto. E' membro di diritto del Comitato tecnico consultivo.
Egli inoltre:
a) dirige i servizi dell'istituto, tratta tutti gli affari, esamina le domande di finanziamenti pervenute dalle direzioni compartimentali o direttamente, disponendo, ove lo reputi necessario, accertamenti tecnici e legali supplementari e le sottopone agli Organi competenti:
b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del presidente;
c) firma i contratti di finanziamento, la corrispondenza ordinaria, nonche' ogni altro atto e documento di ordinaria amministrazione, i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, le girate e le quietanze dei vaglia e degli assegni, riscuote e quietanza i mandati delle amministrazioni pubbliche;
d) funge da segretario delle assemblee e del consiglio e controfirma, unitamente al presidente, i verbali delle adunanze;
e) riferisce ai competenti organi sulle domande di finanziamento, nonche' su ogni altro argomento che non sia di competenza del presidente;
f) formula proposte ed esprime pareri sui provvedimenti riguardanti il personale dell'Istituto;
g) redige i rendiconti annuali e li presenta al consiglio entro il trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio.
In caso di assenza od impedimento, il direttore e' sostituito da un dirigente o funzionario dell'Istituto designato dal consiglio di amministrazione.
Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore generale fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.

Art. 22

Art. 22.
Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, il direttore generale e' facoltizzato a delegare ad altri dipendenti le attribuzioni di cui alla lettera c) del terzo comma del precedente art. 21.

Art. 23

Art. 23.
Gli enti partecipanti, con l'osservanza delle norme dei rispettivi statuti, funzionano come direzioni compartimentali dell'istituto, e pertanto:
a) ricevono le domande di finanziamento e curano tutti gli accertamenti tecnico-legali attenendosi alle norme e alle istruzioni deliberate dal consiglio di amministrazione dell'Istituto;
b) assistono ed agevolano i richiedenti al fine della produzione dei certificati e di tutto quanto occorre ai fini della completa istruttoria delle operazioni;
c) trasmettono le domande di finanziamento alla direzione dell'istituto, corredate di tutti i documenti prescritti e munite del loro parere;
d) provvedono altresi':
1) alla stipulazione dei finanziamenti, secondo le autorizzazioni e con le modalita' prescritte dall'istituto;
2) all'incasso delle semestralita' di ammortamento e delle altre somme dovute all'istituto;
3) al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli estratti;
4) a tutte le altre operazioni di competenza dell'istituto, con l'osservanza delle norme deliberate dal consiglio di amministrazione.
Agli enti partecipanti potra' essere conferito dal consiglio di amministrazione il potere di rappresentare in giudizio l'Istituto in tutte le liti, avvalendosi dell'opera dei propri legali.
Agli enti partecipanti potra' altresi' essere conferito dal consiglio di amministrazione il potere di deliberare e dare esecuzione, mediante i propri organi amministrativi, ad operazioni di finanziamento la cui garanzia sia posta nelle loro zone di azione, ai sensi dell'art. 16, n. 13).
L'Istituto potra' esercitare la sua attivita' anche a mezzo di uffici di rappresentanza ed agenzie, ai sensi dell' art. 1 del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 , previa autorizzazione della vigilanza.

Art. 24

Art. 24.
Per qualsiasi operazione di finanziamento, per l'eventuale instaurazione delle procedure esecutive, per le rivendite degli immobili pervenuti in proprieta' dell'istituto in seguito ad azioni promosse a fine di recupero di crediti, e per ogni altro provvedimento, l'Istituto deve previamente sentire il parere dell'Ente partecipante nella cui zona trovasi il debitore o l'immobile oggetto della garanzia o dell'esecuzione.

Art. 25

Art. 25.
Gli enti partecipanti, per lo svolgimento dei compiti ad essi delegati dall'Istituto, si valgono dell'opera del proprio personale amministrativo, tecnico e legale.
L'assemblea determina annualmente la quota che, a rimborso di spese di personale e generali, deve essere accreditata a ciascun ente partecipante.

Art. 26

Art. 26.
L'esercizio dell'Istituto si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il progetto di bilancio dell'esercizio precedente viene presentato entro il mese di aprile all'assemblea, accompagnato dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.
Il bilancio annuale consta di tanti rendiconti, quante sono le gestioni, delle quali raccoglie distintamente le risultanze.
L'utile annuale di ciascuna gestione e' destinato come segue:
1) in primo luogo e' prelevato un decimo a favore del fondo di riserva;
2) quindi e' distribuito ai partecipanti un interesse fino al 6% delle quote conferite al fondo di garanzia, a titolo di dividendo;
3) il residuo e' destinato dall'assemblea, sia in via alternativa che concorrente, ad un aumento dell'interesse corrisposto ai partecipanti fino al limite globale dell'8% delle quote conferite e, per una quota massima del 10% dell'utile, ad elargizioni dirette a finalita' culturali, sociali o di beneficenza;
4) quanto rimane, infine, ad ulteriori fondi di riserva.

Art. 27

Art. 27.
In caso di scioglimento e di conseguente liquidazione di una sezione, le attivita' nette risultanti saranno destinate ad aumento dei restanti tondi di garanzia e di riserva.
In caso di scioglimento dell'Istituto, le attivita' nette risultanti spetteranno ai partecipanti in proporzione delle rispettive quote di partecipazione ai fondi di garanzia.

Art. 28

Art. 28.
Per tutto quanto non e' previsto nel presente statuto si osservano le prescrizioni delle leggi generali e speciali in vigore.
Visto, il Ministro per il tesoro
MALAGODI
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