Monitoring Gesetzessammlung

071U0807

IT - DPR

071U0807

Norme di attuazione della legge 3 novembre 1961, n. 1232, per la parte relativa alla determinazione dei canoni d'uso delle linee telegrafiche e telefoniche. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1971 n. 807)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198 ; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 269 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 338 ; Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1232 , recante norme per la determinazione dei canoni relativi all'uso di linee telegrafiche e telefoniche e di apparati telegrafici di proprieta' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dei canoni relativi alla manutenzione di linee ed apparati per conto di altre amministrazioni o di terzi, e per la determinazione delle quote di spese generali, di surrogazione e di appoggio; Ritenuta la necessita' di dare una definizione di circuito urbano; Considerata l'opportunita' di modificare il criterio di misurazione dei circuiti telegrafici interurbani, in analogia a quanto gia' praticato per i circuiti telefonici interurbani; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Ai fini dell'applicazione dei canoni di uso dei circuiti urbani e dei raccordi urbani di circuiti interurbani si considerano urbani i circuiti compresi nel territorio di una stessa rete telefonica urbana.

Art. 2

Ai fini dell'applicazione dei canoni di uso dei circuiti telegrafici interurbani per velocita' di trasmissione fino a 200 Baud (400 Hz), si misura in linea d'aria la distanza fra i capoluoghi di provincia interessati. Qualora lo utente risieda fuori della citta' capoluogo, alla distanza di cui sopra si aggiunge quella, misurata in linea d'aria, tra il capoluogo e l'ufficio telegrafico della localita' ove ha sede l'utente stesso.
Per i circuiti di tipo telefonico di banda lorda di 4 kHz per trasmissioni telegrafiche sull'intera banda telefonica, il canone e' calcolato con gli stessi criteri stabiliti per l'applicazione delle tariffe telefoniche settoriali e interurbane.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 febbraio 1971 SARAGAT COLOMBO - BOSCO - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 settembre 1971 Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 122. - VALENTINI
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