073U0067
073U0067
Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1973 n. 67)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 16 dicembre 1929, n. 2162 , con il quale l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Roma, venne eretta in ente morale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1950 , con il quale e' stato approvato il testo dello statuto dell'associazione;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 22 novembre 1953, n. 1005 e in data 11 giugno 1963, n. 978 , apportanti modificazioni al testo dello statuto suddetto;
Viste le richieste presentate il 10 novembre 1969 e il 15 marzo 1971 dal presidente dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra per ottenere l'approvazione del nuovo testo di statuto deliberato dai congressi nazionali dell'associazione, svoltisi a Portoferraio dall'8 all'11 ottobre 1969 ed a Pescara il 17 novembre 1970;
Visto l' art. 16 del codice civile e l'art. 4 delle disposizioni per l'attuazione dello stesso codice;
Visto il regio decreto 19 aprile 1923, n. 850 ;
Visto l' art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27 ;
Visti gli atti di istruttoria;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della prima sezione del 19 maggio 1972;
Considerato che il Consiglio di Stato ; su conforme avviso dell'autorita' di vigilanza, ha ritenuto giustificati i motivi addotti dalla associazione a sostegno della sua richiesta di approvare il nuovo testo di statuto, relativamente alla parte che non ha formato oggetto di rilievi, e di soprassedere alla richiesta di introduzione di ulteriori variazioni al testo;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
E' approvato il nuovo testo dello statuto dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra composto di centoventotto articoli, ad eccezione della lettera c) dell'art. 1 e dell'art. 45, per i quali devono intendersi tuttora in vigore i corrispondenti testi della lettera c) dell'art. 1 e dell'art. 46 del precedente statuto.
Il nuovo testo di statuto, quale risulta dal testo deliberato dai sopra indicati congressi di Portoferraio e di Pescara, integrato dalla lettera c) dell'art. 1 e dall'art. 46 del precedente statuto, viene allegato, con visto del Presidente del Consiglio dei Ministri, al presente decreto, di cui costituisca parte integrante.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 gennaio 1973 LEONE ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 marzo 1973 Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 28. - VALENTINI
Art. 1
Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra
Costituita il 29 aprile 1917
Eretta in ente morale con regio decreto 16 dicembre 1929, n. 2162
STATUTO
Art. 1.
L'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra ha sede in Roma, accoglie ed unisce tutti i mutilati ed invalidi di guerra d'Italia, ne rappresenta gli interessi morali e materiali e si propone:
a) di ricordare il comune sacrificio, esempio d'amore e di dedizione alla Patria, monito operante per la eliminazione delle guerre, auspicio per il ristabilimento, nelle relazioni fra i popoli, dei superiori principi della giustizia e della umana solidarieta';
b) di alimentare fra i mutilati ed invalidi di guerra l'orgoglio del dovere compiuto, il sentimento della fratellanza e l'amore della liberta';
c) di tutelare gli interessi morali e materiali degli invalidi di guerra e di svolgere in ogni campo a loro favore, ogni possibile opera di assistenza e di aiuto;
d) di intervenire presso i pubblici poteri e le amministrazioni pubbliche e private a sostegno dei diritti e degli interessi dei propri aderenti anche d'intesa con le organizzazioni di operai ed impiegati ed altre aventi il medesimo scopo.
L'associazione e' estranea ed indipendente da qualsiasi partito ed azione di parte politica.
Il simbolo dell'associazione e' costituito dalla bandiera nazionale, con nastro azzurro, portante nel bianco lo stemma associativo. Ne saranno forniti il comitato centrale, le sezioni, le sottosezioni, i fiduciariati e i gruppi aziendali.
Art. 2
Art. 2.
L'Associazione si compone di soci effettivi e' di soci d'onore.
Art. 3
Art. 3.
Sono ammessi a soci effettivi:
a) i mutilati e gli invalidi di tutte le categorie di pensione che abbiano rivestito la qualifica di combattente o di partigiano combattente, nonche' i militari di cui alla lettera d) dell'art. 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , anche se non siano in godimento della pensione per averne fatto rinuncia;
b) i minorati che abbiano conseguito per ferita riportata in combattimento o per esiti di congelamento l'assegno rinnovabile anche se scaduto o la indennita' una tantum classificata nella tabella B;
c) coloro i quali pur non essendo in godimento di pensione di guerra o di assegno rinnovabile, siano insigniti del distintivo d'onore di mutilato di guerra e in possesso del relativo brevetto e gli altri minorati che, durante il servizio militare, per cause o fatti direttamente attinenti alla guerra hanno acquisito il diritto alla pensione di guerra.
Art. 4
Art. 4.
L'ammissione a socio e' subordinata ai precedenti penali e morali del richiedente i quali devono essere tali da non ledere la onorabilita' del cittadino.
Tutti i soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonche' le direttive e le deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell'associazione.
Essi, in ogni caso, debbono serbare condotta seria, dignitosa ed onesta ed ispirarsi, specie nelle relazioni con gli altri soci e con gli organi associativi, a quei principi di lealta' e di fraterna solidarieta' che stanno alla base del contenuto morale dell'associazione.
Non possono inoltre entrare a far, parte di altre associazioni o di altri sodalizi che siano dichiarati dal comitato centrale in contrasto o in concorrenza con i fini e gli interessi dell'associazione.
Non possono rivestire cariche sociali e gli invalidi infermi di mente per i quali sia stato nominato il legale rappresentante iscritti alla lettera A-bis n. 2 e F n. 7 di cui alla tabella E allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , nonche' coloro che per la loro minorazione psichica mantengono un acclarato comportamento asociale. I predetti invalidi debbono tenere rapporti con gli organi associativi esclusivamente tramite il loro legale rappresentante.
Art. 5
Art. 5.
La qualita' di socio effettivo si perde per dimissioni, per cancellazione, per radiazione, per espulsione ai sensi e con le modalita' di cui al titolo IV, capo VII.
Art. 6
Art. 6.
Il titolo di socio d'onore puo' essere conferito dal comitato centrale a chi, non essendo socio effettivo, con servigi di eccezionale importanza si sia reso altamente benemerito della causa dei mutilati.
Il socio d'onore e' iscritto in apposito albo, che sara' conservato presso la sede centrale.
Il titolo di socio d'onore puo' essere dal comitato centrale revocato per ragioni di indegnita'.
Il titolo puo', per speciali benemerenze, essere attribuito anche a citta' o altri enti pubblici o privati.
Art. 7
Art. 7.
L'associazione e' territorialmente organizzata in sezioni di cui fanno parte i soci effettivi secondo le rispettive residenze.
Le sezioni hanno organi propri e sono collegati da organi regionali. Gli organi sezionali e regionali sono subordinati agli organi centrali.
Art. 8
Art. 8.
Sono organi centrali dell'associazione:
a) il congresso;
b) il comitato centrale;
c) la commissione esecutiva;
d) il presidente dell'associazione;
e) il collegio centrale dei sindaci;
f) il collegio dei probiviri.
Sono organi periferici:
a) il comitato regionale ed il delegato regionale;
b) l'assemblea sezionale;
c) il consiglio direttivo della sezione;
d) il presidente della sezione;
e) il collegio sezionale dei sindaci.
Art. 9
Art. 9.
Gli impiegati e salariati dell'associazione e dell'Opera nazionale invalidi di guerra non possono rivestire cariche sociali, ne' essere nominati fiduciari.
La presente disposizione non e' applicabile per le sezioni all'estero.
Art. 10
Art. 10.
Il patrimonio sociale e' costituito dai beni immobili e mobili di proprieta' dell'associazione, dalle quote dei soci, dai proventi di iniziative di carattere economico e di concessioni di servizi pubblici, dai contributi ordinari e straordinari dello Stato e di altri enti, dalle oblazioni volontarie ed eventuali donazioni.
Art. 11
Art. 11.
Sono affidati in autonoma gestione delle sezioni:
a) l'amministrazione e l'uso degli immobili di proprieta' dell'associazione ubicati nelle rispettive circoscrizioni territoriali nonche' dei relativi mobili, restando peraltro esclusi quelli gestiti direttamente dal comitato centrale;
b) le quote dei rispettivi soci, nella misura fissata dal comitato centrale;
c) le oblazioni e le donazioni fatte ed accettate per le singole sezioni;
d) i proventi di concessioni di servizi pubblici e di altre iniziative di carattere economico assunte dalle sezioni;
e) i contributi ordinari e straordinari concessi alle singole sezioni dagli organi centrali dell'associazione o da altri enti.
Limitatamente a tale gestione ed ai fondi relativi, gli organi sezionali possono assumere e contrarre obbligazioni.
Le concessioni e le iniziative di cui alla lettera d) debbono essere previamente autorizzate dalla commissione esecutiva.
Art. 12
Art. 12.
Il congresso e' costituito dai delegati di tutte le sezioni regolarmente costituite.
Esso rappresenta l'organo supremo dell'associazione, e sono di sua esclusiva competenza:
a) le modificazioni dello statuto;
b) la nomina dei componenti del comitato centrale;
c) la nomina del collegio centrale dei sindaci;
d) la nomina del collegio dei probiviri.
Esso, inoltre, puo' deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa, e segnare le direttive per l'opera che gli altri organi debbono svolgere per il raggiungimento dei fini sociali.
Art. 13
Art. 13.
Il congresso si riunisce in via ordinaria ogni tre anni per le nomine di cui, alle lettere b), c) e d) dell'articolo precedente.
La riunione e' indetta almeno due mesi prima della scadenza del triennio, dal comitato centrale, il quale sceglie la sede in cui il congresso deve svolgersi e fissa l'ordine del giorno.
Debbono essere iscritti all'ordine del giorno anche altri specifici argomenti su richiesta di almeno un quarto dei comitati regionali, purche' tale richiesta sia comunicata al presidente dell'associazione almeno 20 giorni prima della data di convocazione.
Il congresso, inoltre, deve essere convocato per la nomina dei componenti del comitato centrale quando, per dimissioni od altre cause, il numero dei componenti medesimi non membri di diritto si sia ridotto a meno della meta'.
In tali ipotesi la convocazione del congresso deve essere indetta immediatamente.
In sede straordinaria il congresso puo' essere convocato tutte le volte che il comitato centrate lo ritiene necessario; la convocazione e' obbligatoria quando ne sia fatta richiesta da almeno la meta' delle sezioni.
Art. 14
Art. 14.
La convocazione del congresso e', a cura del presidente dell'associazione, comunicata, unitamente all'ordine del giorno, almeno due mesi prima per lettera raccomandata a tutte le sezioni regolarmente costituite, con l'invito a far designare dalle rispettive assemblee, ove non lo avessero gia' fatto, il proprio delegato e il delegato supplente che possa sostituirlo in caso di impossibilita' a raggiungere la sede del congresso.
Nei casi di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo, la lettera di convocazione del congresso puo' essere inviata sino a quindici giorni prima della data fissata per la convocazione stessa; ed e' ridotto ad otto giorni il termine di cui al terzo comma dell'articolo precedente.
Ove nell'ordine del giorno vengano iscritti argomenti nuovi, a sensi del terzo comma dell'articolo precedente, deve essere data tempestiva comunicazione alle sezioni.
Le sezioni dovranno inviare al congresso un solo delegato se abbiano fino a tremila soci; e un delegato in piu' per ogni tremila o frazione di tremila superiore a millecinquecento.
Ogni delegato al congresso ha un voto per ogni cento soci o frazione di cento superiore a cinquanta.
Nel caso di piu' delegati della stessa sezione ciascuno di essi disporra' di una eguale quota parte dei voti corrispondenti ai soci della sezione.
I delegati debbono esprimere il voto personalmente.
Le sezioni trasmettono al presidente dell'associazione, almeno trenta giorni prima della data in cui e' convocato il congresso, copia autentica dell'elenco dei soci regolarmente iscritti alla data dell'assemblea ed in regola col pagamento della quota di tesseramento, e copia del verbale di nomina dei delegati.
Nei casi in cui, ai sensi del secondo comma, la lettera di convocazione del congresso non e' inviata nel termine fissato dal primo comma, il presidente dell'associazione, nella stessa lettera, fissa il termine per la trasmissione dei detti atti e, nei casi di urgenza, puo' anche disporre che essi siano presentati direttamente alla presidenza del congresso.
Art. 15
Art. 15.
Intervengono al congresso e partecipano alle relative discussioni, ma senza voto deliberativo, tutti i componenti in carica del comitato centrale del collegio dei sindaci e di quello dei probiviri.
Possono essere invitati a partecipare al congresso, in qualita' di osservatori, rappresentanti di uffici, di enti che svolgono una attivita' attinente ai problemi dei mutilati ed invalidi di guerra e di associazioni combattentistiche.
Art. 16
Art. 16.
Almeno quindici giorni prima della data fissata per l'apertura del congresso e, nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13, almeno Otto giorni prima, e' trasmessa a ciascuna sezione copia di tutte le relazioni, che sugli argomenti segnati all'ordine del giorno, il comitato centrale riterra' di compilare.
Art. 17
Art. 17.
Il congresso, dichiarato aperto dal presidente dell'associazione, elegge nel proprio seno l'ufficio di presidenza, il quale sara' composto di un presidente, di tre vice presidenti di sei, scrutatori;
di due segretari e ai quattro questori; nonche' la commissione di verifica dei poteri composta di cinque membri.
Per le nomine di cui al comma precedente, nonche' per la nomina di ogni, altra commissione che si ritenesse opportuno di costituire per il miglior svolgimento dei lavori del congresso, tutti indistintamente i delegati hanno un solo voto.
Art. 18
Art. 18.
Il congresso, su proposta dell'ufficio di presidenza, puo', prima dell'inizio delle discussioni, approvare un regolamento per lo svolgimento dei propri lavori.
In mancanza, questi sono diretti e disciplinati dal presidente, del congresso secondo le consuetudini.
In ogni caso la presidenza del congresso puo' disporre, che altri congressisti, da essa nominati, coadiuvino gli scrutatori negli scrutini di votazioni segrete.
Art. 19
Art. 19.
Le votazioni hanno luogo di regola a scrutinio palese. A richiesta di almeno 50 delegati, si procede alla votazione per appello nominale.
E' in ogni caso obbligatorio lo scrutinio segreto per la nomina dei membri del comitato centrale, del collegio sindacale, del collegio dei probiviri e per le questioni relative a persone, ovvero quando la maggioranza dei delegati presenti ne faccia richiesta.
Sono approvate le proposte che riportino la maggioranza dei voti dei delegati partecipanti alla votazione.
Per le modifiche allo statuto occorre la presenza di un numero di delegati rappresentanti i 2/3 dei voti accreditati al congresso.
Sono approvate le modifiche che riportano la maggioranza dei voti espressi.
Per le nomine di cui al secondo comma si considerano eletti coloro che riportino il maggior numero di voti, calcolati ai sensi del quinto comma dell'art. 14, ed a parita' di voti colui che e' socio da maggior tempo.
Art. 20
Art. 20.
Il congresso e' validamente costituito in prima convocazione se sia rappresentata la maggioranza assoluta dei soci. In seconda convocazione, che resta fissata per il pomeriggio dello stesso giorno, il congresso e' validamente costituito quale che sia il numero dei soci rappresentati.
Art. 21
Art. 21.
Il comitato centrale si compone di 32 rappresentanti detti dal congresso, dei delegati regionali e del presidente pro-tempore della sezione di Roma.
I delegati regionali sono eletti in sede di congresso nel penultimo giorno dei lavori dai delegati sezionati delle rispettive regioni con separate votazioni.
Le votazioni avranno lungo a scrutinio segreto ed ogni votante ha il numero di voti ad esso attribuito a termini dell'art. 14.
I membri del comitato centrale durano in carica tre anni. I delegati regionali ed il presidente della sezione di Roma, che cessano dalla rispettiva carica nel triennio, cessano anche di far parte del comitato centrale e sono sostituiti da coloro che subentreranno nella carica stessa.
Art. 22
Art. 22.
Il comitato centrale ha la direzione e la gestione dell'associazione. Secondo le direttive ed i limiti fissati dal congresso.
Tutti gli altri organi sono tenuti ad eseguire ed osservare le disposizioni e le prescrizioni impartite dal comitato centrale.
Sono di esclusiva competenza del comitato centrale:
a) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell'associazione;
b) la compilazione e modificazione dei regolamenti per la esecuzione dello statuto, del proprio regolamento interno, del regolamento di contabilita', del regolamento del personale della sede centrale;
c) la ratifica dei regolamenti interni delle singole sezioni;
d) il giudizio sui ricorsi delle sezioni e dei soci avverso le deliberazioni o provvedimenti della commissione esecutiva;
e) il giudizio sui ricorsi che i soci interessati possono proporre entro il termine di giorni novanta contro i provvedimenti disciplinari emessi in prima istanza dalla commissione esecutiva;
f) la dichiarazione delle associazioni e dei sodalizi ai quali, a termini dell'art. 4, e' vietato ai soci di appartenere;
g) la determinazione dei casi in cui possono attribuirsi ai dirigenti centrali e periferici indennita' di rappresentanza, diarie e rimborsi forfettari di spese e la fissazione del relativo ammontare;
h) tutte le altre questioni che siano dal presente statuto espressamente demandate al giudizio del comitato centrale.
Puo' inoltre deliberare su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal presidente dell'associazione o dalla commissione esecutiva, ovvero che il comitato stesso ritenga attinente alla direzione della associazione.
Art. 23
Art. 23.
Il comitato centrale si riunisce ogni qualvolta il presidente dell'associazione o la commissione esecutiva lo ritengano necessario, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri in carica del comitato stesso. In ogni caso il Comitato centrale deve essere convocato ogni 4 mesi.
Gli avvisi di convocazione, con la indicazione dell'ordine del giorno, debbono essere inviati a cura del presidente della associazione almeno dieci giorni prima, a mezzo di lettera raccomandata.
Su richiesta anche di un solo membro del comitato centrale possono essere iscritti all'ordine del giorno altri argomenti, purche' la richiesta stessa sia presentata al presidente della associazione almeno due giorni prima della data fissata per la convocazione.
Art. 24
Art. 24.
Le sedute del comitato centrale non sono valide se non intervengano almeno la meta' piu' uno dei membri in carica.
Art. 25
Art. 25.
Le deliberazioni si intendono approvate se riportano il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Le votazioni sono di regola palesi.
E' obbligatoria la votazione a scheda segreta quando si tratti di questioni relative a persone, ovvero quando la maggioranza degli intervenuti ne faccia richiesta.
Art. 26
Art. 26.
Assume le funzioni di segretaria del comitato centrale il componente piu' giovane, il quale cura la redazione dei verbali che, approvati tornata successiva, vengono firmati anche, dal presidente.
Il comitato puo' attribuire di volta in volta, le funzioni di segretario ad un funzionario di sede centrale.
Art. 27
Art. 27.
Il presidente dell'associazione puo' invitare il presidente dell'Opera nazionale invalidi di guerra ad assistere alle sedute del comitato centrale quando debbano trattarsi argomenti comune interesse.
Art. 28
Art. 28.
Il comitato centrale dimissionario rimane in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione, ed anche per quelli indifferibili e urgenti di straordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo comitato.
Le dimissioni dei singoli membri del comitato centrale sono accettate dal comitato stesso.
Art. 29
Art. 29.
Il membro del comitato centrale che senza giustificato motivo non intervenga a tre sedute consecutive verra' considerato dimissionario dal comitato centrale.
Art. 30
Art. 30.
Il comitato centrale, qualora ritenga di non poter da solo assumere la responsabilita' di decisioni particolarmente gravi e importanti per la vita dell'associazione, e d'altra parte non ravvisi opportuna l'anticipata convocazione del congresso, puo' rimettere le decisioni medesime al giudizio dei soci tutti della associazione mediante referendum.
Con la deliberazione che indice il referendum saranno fissate le modalita' di esso.
Si riterranno approvate le decisioni che nel referendum riporteranno il maggior numero di voti.
Art. 31
Art. 31.
Ogni socio puo' proporre attraverso la propria sezione questioni di ordine generale associativo che, su conforme voto del consiglio sezionale, possono essere prese in esame dal comitato centrale.
Il socio proponente puo' essere sentito di persona ed essere ammesso alla discussione.
Art. 32
Art. 32.
La commissione esecutiva e' l'organo delegato dal comitato centrale ed e' composta dal presidente dell'associazione che la presiede, dai vice presidenti e da sette altri membri nominati nel proprio seno dal comitato stesso nella sua prima riunione, a scrutinio segreto.
Il comitato centrale puo' in ogni tempo, con deliberazione presa con l'intervento di almeno due terzi dei membri in carica e con una maggioranza che rappresenti per lo meno la meta' piu' uno dei membri stessi, rinnovare la nomina sia della commissione esecutiva sia soltanto del presidente e dei vice presidenti.
Solo i membri eletti collegialmente dal congresso possono essere eletti a componenti la commissione esecutiva. I delegati regionali possono essere assunti alle cariche di presidente e di vice presidente dell'associazione, ma in tal caso cessano dalla carica di delegato regionale e si provvede alla loro sostituzione a termini dell'art. 59.
I membri della commissione esecutiva non possono ricoprire cariche politiche di importanza nazionale e non possono far parte di assemblee legislative a carattere nazionale, e in caso di candidatura dovranno preventivamente dimettersi dalla carica associativa di membri della commissione esecutiva.
I membri della commissione esecutiva non possono in pari tempo far parte di consigli direttivi sezionati ne' rivestire la carica di sindaco.
Alle sedute della commissione esecutiva assiste il presidente del collegio centrale dei sindaci o un componente del collegio da lui delegato.
Art. 33
Art. 33.
La commissione esecutiva provvede alla attuazione delle deliberazioni del comitato centrale e adotta le deliberazioni di ordinaria amministrazione.
In caso di assoluta urgenza puo' anche adottare provvedimenti di straordinaria amministrazione, salvo a sottoporli alla ratifica del comitato centrale nella successiva riunione di questo.
In particolare la commissione esecutiva:
a) ratifica gli atti di costituzione delle sezioni e delle sottosezioni e di nomina dei consigli direttivi;
b) vigila sull'andamento contabile-amministrativo delle sezioni, secondo le norme del regolamento di contabilita';
c) giudica definitivamente sui ricorsi che i soci interessati possono proporre entro il termine di giorni trenta avverso le deliberazioni dei consigli sezionali in tema di provvedimenti disciplinari e di ammissioni di soci;
d) adotta direttamente, nei casi di particolare gravita', le necessarie misure disciplinari a carico dei soci, quando la sezione, all'uopo invitata, non vi adempia nel termine assegnato, o non vi provveda adeguatamente;
e) sorveglia il buon andamento associativo degli organi periferici, dirime e decide le eventuali divergenze che tra essi possono sorgere;
f) adotta, anche di ufficio, in prima istanza, i provvedimenti disciplinari del caso a carico degli iscritti che rivestano cariche sociali o le abbiano rivestite nell'ultimo triennio;
g) prepara i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre alla approvazione del comitato centrale, corredati della relazione del collegio dei sindaci;
h) predispone i vari regolamenti da sottoporre all'approvazione del comitato centrate;
i) provvede alla nomina ed al licenziamento degli impiegati, all'ordinamento degli uffici e del personale della sede centrale.
I provvedimenti di licenziamento dei capi d'ufficio sono soggetti alla ratifica del comitato centrale;
l) delibera su quanto il presidente dell'associazione ritiene di sottoporre al suo esame, ed a tutto cio' che il presente statuto espressamente ad essa demanda;
m) delibera la costituzione di gruppi aziendali a carattere nazionale ed approva il relativo regolamento, nonche' ratifica la costituzione dei gruppi sezionali.
Art. 34
Art. 34.
Le sezioni ed i comitati regionali sono tenuti a seguire le direttive e ad eseguire le deliberazioni della commissione esecutiva, salva la facolta', quando non si tratti di provvedimenti definitivi, di ricorrere al comitato centrale.
I ricorsi non hanno efficacia sospensiva e debbono essere presentati, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
La commissione esecutiva in casi di gravi motivi puo' sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati.
Prima di adottare i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere d) ed f) dell'art. 33 la commissione invita gli interessati a presentare le discolpe per iscritto, assegnando un termine di venti giorni. E' salva sempre la facolta' di sentirli personalmente, ove se ne ravvisi la necessita'.
Art. 35
Art. 35.
La commissione esecutiva puo' annullare, anche di ufficio, in qualsiasi momento, gli atti e le deliberazioni degli organi periferici contrari alla legge, allo statuto, ai regolamenti della associazione o alle direttive del congresso.
Avverso le deliberazioni di annullamento e' ammesso ricorso al comitato centrale nei termini e con gli effetti di cui all'articolo precedente.
In pendenza dell'istruttoria per l'annullamento degli atti e delle deliberazioni di cui al primo comma, la commissione esecutiva puo', ove concorrano gravi motivi, ordinare che se ne sospenda la esecuzione.
Art. 36
Art. 36.
La commissione esecutiva e' convocata dal presidente della associazione, di regola, una volta al mese.
Gli avvisi di convocazione sono fatti per lettera raccomandata almeno cinque giorni prima, ed in caso di urgenza per telegramma almeno due giorni prima.
Per la validita' delle deliberazioni e' necessario l'intervento di almeno sei membri oltre il presidente o uno dei vice presidenti.
Si considerano approvate le deliberazioni che riportino la maggioranza dei voti dei presenti.
Tutte le votazioni avvengono a scrutinio palese, a meno che non si tratti di questioni relative a persone.
Nelle votazioni a scrutinio palese, a parita' di voti prevale il voto del presidente.
Di ogni seduta e' redatto apposito verbale, che e' sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Le funzioni di segretario sono assunte dal componente piu' giovane, salvo alla commissione esecutiva la facolta' di cui all'art. 26, secondo comma.
Ciascun membro puo' chiedere, quando si procede a votazione palese, che sia inserito nel verbale il voto favorevole o contrario da lui espresso su determinate questioni. In mancanza di tale richiesta, nel verbale sono riportati soltanto gli esiti delle votazioni, senza alcuna indicazione sul voto espresse dai singoli partecipanti.
Art. 37
Art. 37.
La commissione esecutiva, per il migliore esercizio della sua opera di sorveglianza o di controllo, puo' far eseguire ispezioni periodiche o saltuarie alle sezioni ovvero, se ne ravvisi l'opportunita', inchieste.
La commissione esecutiva per particolari esigenze puo' farsi coadiuvare da commissioni appositamente nominate.
Art. 38
Art. 38.
Il membro della commissione esecutiva che per tre volte, senza giustificato motivo, non interviene alle sedute verra' considerato dimissionario e sostituito dal comitato centrale.
Il presidente propone altresi', alla prima seduta del comitato stesso, la sostituzione dei membri deceduti o che a qualsiasi titolo abbiano cessato di far parte dell'associazione.
Art. 39
Art. 39.
Sulle dimissioni dei membri della commissione esecutiva - presidente e vice presidenti compresi - delibera il comitato centrale.
Il membro dimissionario resta in carica sino a che le sue dimissioni non sono accettate. Il comitato centrale, contemporaneamente all'accettazione, provvede alla relativa sostituzione.
Art. 40
Art. 40.
Il titolo di presidente onorario dell'associazione puo' essere conferito dal comitato centrale, al socio effettivo che abbia acquisito, per lungo tempo, eccezionali meriti nella tutela e nella rappresentanza degli interessi morali e materiali dei mutilati ed invalidi di guerra.
Il presidente onorario, incompatibile con qualsiasi carica associativa, interviene ai congressi e puo' partecipare con voto consultivo alle attivita' degli organi centrali dell'associazione.
Art. 41
Art. 41.
Il presidente dell'associazione, nominato ai sensi dell'articolo 32 nel proprio seno dal comitato centrale nella sua prima seduta, ha la rappresentanza dell'associazione, presiede il comitato centrale e la commissione esecutiva, vigila perche' siano osservate le norme dello statuto e dei regolamenti e siano eseguite le deliberazioni del comitato centrale e della commissione esecutiva; dirige e sorveglia i vari uffici e servizi della sede centrale, provvede alla riscossione delle entrate ed alla erogazione delle spese in conformita' del bilancio; adotta, in caso di urgenza, e con riserva di ratifica da parte della commissione esecutiva, i provvedimenti di competenza della commissione stessa.
Il presidente ha inoltre facolta' di rilasciare procure per la stipulazione di atti che interessino l'associazione.
Il presidente dell'associazione puo' intervenire, ma senza voto deliberativo, a tutte le riunioni ed assemblee degli organi regionali e sezionali, ovvero farsi rappresentare da altro membro della commissione esecutiva o del comitato centrale.
Art. 42
Art. 42.
Per la istituzione di giudizi nell'interesse dell'associazione occorre la preventiva autorizzazione della commissione esecutiva, a meno che non si tratti dei procedimenti conservativi, cautelativi o possessori. In questi ultimi casi, e per i giudizi intentati contro l'associazione, il presidente e' tenuto ad informare al piu' presto la commissione esecutiva, la quale adottera' le definitive determinazioni.
Art. 43
Art. 43.
I tre vice presidenti dell'associazione, nominati dal comitato centrale nella sua prima seduta a termini dell'art. 32, sostituiscono, in caso di assenza o di impedimento, il presidente, secondo la designazione di questi, e/o lo coadiuvano nella trattazione degli affari ad essi delegati.
Art. 44
Art. 44.
La carica di presidente e quelle di vice presidenti dell'associazione sono incompatibili con ogni altra carica associativa.
Art. 45
Art. 45.
Il collegio centrale dei sindaci e' composto di sette membri effettivi e due supplenti nominati dal congresso.
Il collegio centrale dei sindaci nomina il presidente tra i propri membri effettivi.
Non e' compatibile la carica di membro del collegio centrale dei sindaci con quella di presidente o di membro del consiglio direttivo di sezione.
Art. 46
Art. 46.
Il collegio centrale dei sindaci ha il controllo della gestione economica e finanziaria dell'associazione. I suoi componenti, percio', debbono collegialmente e, volendo, anche singolarmente, ispezionare i libri, i documenti contabili e lo stato della cassa.
A termine di ogni anno il collegio presenta la sua relazione sul bilancio consuntivo la quale sara' sottoposta all'esame del comitato centrale in sede di approvazione del bilancio consuntivo medesimo.
Esso, inoltre, esprime il proprio parere sui bilanci preventivi preparati dalla commissione esecutiva, i quali dovranno essere approvati dal comitato centrale.
Art. 47
Art. 47.
Il sindaco o i sindaci che abbiano riscontrato irregolarita' contabili od amministrative, ne informeranno immediatamente il presidente dell'associazione. Questi, sentito il parere del collegio sindacale adotta gli opportuni provvedimenti di sua competenza, e quando ne sia il caso, sollecita i provvedimenti di spettanza della commissione esecutiva o del comitato centrale.
Art. 48
Art. 48.
Per l'amministrazione finanziaria e contabile si osservano le disposizioni del relativo regolamento da approvarsi dal comitato centrale.
Art. 49
Art. 49.
Il collegio dei probiviri e' composto di cinque membri effettivi e due supplenti.
Esso nomina il presidente tra i suoi membri effettivi. La carica di componente del collegio dei probiviri non e' compatibile con qualsiasi altra carica associativa.
Art. 50
Art. 50.
Il collegio dei probiviri ha il compito di esprimere il proprio parere su quei casi che gli sono di volta in volta demandati dalla commissione esecutiva o dal comitato centrale.
I probiviri intervengono alle sedute del comitato centrale.
Il collegio dei probiviri decide le controversie insorte e deferite al collegio stesso dai soci.
Art. 51
Art. 51.
In ogni regione e' costituito un comitato regionale di cui fanno parte i presidenti delle sezioni della regione. Del comitato regionale del Lazio non fa parte la sezione di Roma che fa capo direttamente alla commissione esecutiva.
Il comitato regionale e' presieduto dal delegato regionale.
Art. 52
Art. 52.
Il comitato regionale ha sede nella citta' capoluogo della regione, salva sua diversa determinazione da approvarsi dalla commissione esecutiva. Esso, di regola, usufruira' dei locali, dei servizi e del personale della sezione della citta' in cui ha sede.
Art. 53
Art. 53.
Il comitato regionale ha il compito di coordinare, in relazione ai bisogni regionali, l'azione delle varie sezioni; di segnalare agli organi centrali i mezzi piu' idonei per la soddisfazione dei bisogni stessi; di proporre allo studio problemi e provvedimenti di carattere generale; di dare parere nelle questioni prospettategli dagli organi centrali e di assolvere, infine, ogni altra attribuzione ad esso demandata.
Art. 54
Art. 54.
Il comitato regionale e' convocato dal delegato regionale, sempre che questi o gli organi centrali ne ravvisino la opportunita', ovvero quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
In ogni caso il comitato regionale deve essere convocato ogni quattro mesi.
Per la validita' delle riunioni del comitato regionale occorre l'intervento di almeno la meta' dei suoi componenti in prima convocazione; di qualunque numero in seconda convocazione.
Ciascuno di questi ha nelle votazioni un voto per ogni cento soci della propria sezione o frazione di cento superiore a cinquanta.
Si considerano approvate le deliberazioni che riportino la maggioranza dei voti dei presenti, calcolati secondo il precedente comma.
Si osservano le disposizioni di cui ai commi secondo, quinto, settimo e nono dell'art. 36.
Le funzioni di segretario, salvo diversa determinazione, sono assunte dal componente piu' giovane.
Copia del verbale di ciascuna seduta e', a cura del delegato regionale, trasmessa alla commissione esecutiva e a tutte le sezioni della regione.
Art. 55
Art. 55.
Il comitato centrale, e in caso di urgenza, la commissione esecutiva, puo' direttamente disporre la convocazione del comitato regionale quando il delegato regionale, all'uopo invitato ai sensi del primo comma dell'articolo precedente, non vi ottemperi nel termine fissatogli.
Art. 56
Art. 56.
Il delegato regionale e' l'organo di collegamento tra gli organi centrali e gli organi periferici dell'associazione. Esso cura, nell'ambito della regione, la esecuzione delle deliberazioni degli organi centrali e de comitato regionale, vigila sul buon andamento delle sezioni, segnala alla commissione esecutiva i bisogni delle sezioni stesse proponendo i provvedimenti del caso, ed esplica tutte le altre mansioni che gli sono attribuite dallo statuto e dai regolamenti, e che gli possono essere affidate dagli organi centrali.
Il delegato, regionale puo' intervenire, personalmente o a mezzo di un suo rappresentante alle assemblee sezionare e partecipare alla discussione, senza pero' voto deliberativo.
Quando lo ravvisi necessario, il delegato regionale puo' chiedere al presidente della sezione la convocazione dell'assemblea sezionale per discutere in sia d'urgenza argomenti specificatamente indicati nella richiesta stessa. In tal caso l'assemblea sezionale deve essere convocata non oltre un mese dalla richiesta.
I delegati regionali possono farsi coadiuvare sotto la loro responsabilita', per l'esercizio delle loro attribuzioni, nell'ambito delle diverse province, dai presidenti delle sezioni da loro designati.
In caso di momentaneo impedimento del delegato regionale, le funzioni ad esso spettanti possono essere temporaneamente esercitate dal presidente della sezione da lui designato.
Art. 57
Art. 57.
I delegati regionali non possono in pari tempo far parte di consigli direttivi sezionali, ne' rivestire la carica di sindaco.
Il componente di consiglio direttivo sezionate o il sindaco che venga in congresso nominato delegato regionale e' tenuto entro trenta giorni dalla nomina, a dichiarare per quale delle due cariche intende optare. In mancanza della dichiarazione si ritiene che egli abbia optato per la carica di delegato regionale e si riterra' dimissionario dall'altra carica.
Art. 58
Art. 58.
Le spese di funzionamento dell'ufficio del delegato regionale, che usufruira' di regala dei locali e dei servizi del personale della sezione della citta' ove risiede, sono a carico del comitato centrale, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.
Art. 59
Art. 59.
Con deliberazione presa con lo intervento di tanti membri che rappresentino almeno i due terzi della regione e con una maggioranza corrispondente, secondo il computo proporzionale di cui al terzo comma dell'art. 53, ad almeno la meta' dei soci stessi, il comitato regionale puo' in ogni tempo sostituire il delegato regionale.
Tale delibera deve essere inviata alla commissione esecutiva per la ratifica.
Art. 60
Art. 60.
Il delegato regionale che cessa comunque dalla carica e' sostituito, fino alla convocazione del congresso, con designazione del comitato regionale.
Art. 61
Art. 61
A carico dei membri del comitato regionale che non intervengano senza giustificato motivo alle riunioni regolarmente indette, la commissione esecutiva puo', su richiesta del delegato regionale, adottare sanzioni disciplinari.
Art. 62
Art. 62.
La sezione avente sede nel capoluogo di provincia, sentite le sezioni della provincia, designa, quando cio' sia richiesto dalle disposizioni vigenti, i rappresentanti dell'associazione presso gli uffici, gli enti e i comitati provinciali.
Il presidente della sezione capoluogo di provincia, per lo espletamento dei compiti di cui al comma precedente, nonche' per la trattazione di argomenti di interesse comune e per le segnalazioni e le proposte del caso agli organi centrali e regionali, puo' indire riunioni dei presidenti delle sezioni della provincia.
Di tali riunioni e' data tempestiva comunicazione al delegato regionale perche', volendo, possa intervenirvi.
Le riunioni debbono essere indette ogni qualvolta siano richieste dal delegato regionale o da almeno la meta' dei presidenti di sezione della provincia. In ogni caso devono essere convocate almeno una volta all'anno.
Art. 63
Art. 63.
La sezione e' il nucleo organizzativo fondamentale dell'associazione e, nei limiti dello statuto, ne attua i fini svolgendo la sua attivita' a contatto dei soci col soccorrerli nei loro bisogni, tutelati nei loro diritti e indirizzarli ai loro doveri.
Art. 64
Art. 64.
La sezione e' costituita in ogni capoluogo di provincia.
Puo' essere dalla commissione esecutiva autorizzata la costituzione di sezioni in altri comuni, quando il numero dei soci raggiunga almeno i 300 e sussistano, oltre ad adeguate possibilita' economiche, giustificate ragioni di utilita' organizzativa ed amministrativa.
La costituzione delle sezioni all'estero o in territorio non metropolitano puo' essere autorizzata qualunque sia il numero degli aderenti.
Le sezioni all'estero o in territorio non metropolitano sono autorizzate all'assistenza delle vedove e degli orfani di guerra ivi residenti.
Art. 65
Art. 65.
Alla costituzione di ciascuna sezione si procede mediante verbale dal quale risulti il numero degli aderenti e l'accettazione da parte di essi dello statuto.
Copia del verbale costitutivo, approvato dal comitato regionale, deve essere trasmesso alla commissione esecutiva per il necessario riconoscimento.
Nell'atto di riconoscimento la commissione esecutiva determinera', sentito il comitato regionale, la circoscrizione territoriale della sezione.
Art. 66
Art. 66.
La sezione costituisce di regola nella propria circoscrizione, sottosezioni o fiduciariati; previa, per la costituzione delle sottosezioni, deliberazione favorevole di apposita assemblea degli aderenti.
L'atto costitutivo della sottosezione, da deliberarsi dal consiglio direttivo della sezione, verra' trasmesso per il tramite e col parere del delegato regionale alla commissione esecutiva per essere da questa ratificato a norma dell'art. 33, lettera a).
Art. 67
Art. 67.
La quota annua di tesseramento e', in modo uniforme per tutte le sezioni, fissata per ciascun anno dalla commissione esecutiva.
Il venti per cento di tale quota e' devoluto al comitato centrale.
L'assemblea dei soci della sezione, qualora ricorrano particolari circostanze, potra' eccezionalmente istituire una quota supplementare di tesseramento riservata a finalita' assistenziali o necessaria per il funzionamento della sezione.
Art. 68
Art. 68.
L'assemblea dei soci e' convocata in via ordinaria ogni anno entro il primo semestre.
La commissione esecutiva, in comprovati casi di forza maggiore, puo' prorogare detto termine.
L'assemblea e' convocata a cura del presidente della sezione mediante avviso personale e scritto a tutti i soci, esclusi quelli delle sottosezioni e dei fiduciariati, che in regolare assemblea secondo quanto disposto dall'art. 78, si siano fatti gia' rappresentare all'assemblea della sezione da altri soci mediante delega scritta. In tal caso l'avviso verra' dato personalmente ai predetti delegati.
L'avviso di convocazione sara' dato almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'assemblea comunicando con temporaneamente l'ordine del giorno dei lavori e le norme che regolano le elezioni.
Possono partecipare all'assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annuale di tesseramento, anche se effettuato lo stesso giorno dell'assemblea prima dell'inizio dei lavori. Della convocazione dell'assemblea dovra' essere dato contemporaneo avviso al delegato regionale e alla commissione esecutiva.
Art. 69
Art. 69.
L'assemblea e' valida in prima convocazione quando sia presente almeno un terzo dei soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
La seconda convocazione puo' avere luogo ad un'ora di distanza dalla prima, purche' cio' sia previsto nell'avviso di convocazione.
Art. 70
Art. 70.
L'assemblea, dichiarata aperta dal presidente della sezione nomina l'ufficio di presidenza composto di un presidente, di uno o due vice presidenti, di tre scrutatori, di un segretario e di due questori, e procede con le norme previste per il congresso, salvo quanto e' disposto negli articoli seguenti.
Art. 71
Art. 71.
Per la nomina del consiglio direttivo, dei sindaci, e dei delegati al congresso si procede a scrutinio segreto. A tali nomine non possono essere eletti che soci effettivi della sezione. Per quanto riguarda la presentazione delle liste e lo svolgimento dell'operazioni elettorali si applicano le disposizioni di competenza del comitato centrale a sensi dell'art. 128 dello statuto.
Art. 72
Art. 72.
Si intendono approvate le deliberazioni che riportino la maggioranza dei voti dei soci partecipanti alla votazione.
Per le nomine delle cariche sociali e' dichiarato eletto chi riporta il maggior numero dei voti, ed a parita' di voti colui che e' socio da maggior tempo.
Art. 73
Art. 73.
I soci possono farsi rappresentare all'assemblea mediante delega scritta sullo stesso biglietto d'invito. Nessun socio puo' avere piu' di una delega, eccetto quanto e' stabilito negli articoli 78 e 108.
Art. 74
Art. 74.
Di ogni adunanza deve essere redatto verbale che sara' firmato dal presidente e dal segretario dell'assemblea.
I verbali nei quali siano consacrati i risultati di votazione a scrutinio segreto devono altresi' essere firmati dagli scrutatori che hanno partecipato alle operazioni di scrutinio.
Copia dei verbali di assemblea deve essere trasmessa, entro quindici giorni, al delegato regionale ed alla commissione esecutiva.
Art. 75
Art. 75.
Sono di esclusiva competenza dell'assemblea:
a) l'approvazione del regolamento interno della sezione;
b) l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo annuale;
c) la nomina dei membri del consiglio direttivo, dei sindaci, del delegato e del delegato supplente al congresso.
L'assemblea si pronuncia, inoltre, su ogni argomento che le venga sottoposto dal consiglio direttivo o che essa ritenga di interesse dell'associazione.
Art. 76
Art. 76.
Oltre che nel caso previsto nell'art. 55, terzo comma, la assemblea puo' essere convocata in seduta straordinaria sempre che il consiglio direttivo ne ravvisi la necessita' o la commissione esecutiva lo richieda.
L'assemblea straordinaria sara', altresi', convocata quando almeno un quarto dei soci della sezione ne faccia richiesta scritta e sottoscritta con la indicazione degli argomenti da trattare.
Art. 77
Art. 77.
La commissione, esecutiva puo' richiedere che siano inseriti nell'ordine del giorno delle assemblee ordinarie e straordinarie tutti quegli argomenti che essa ritiene utile di sottoporre al giudizio dei soci.
Art. 78
Art. 78.
I soci delle sottosezioni e dei fiduciariati possono farsi rappresentare alle assemblee della sezione da altri soci muniti di delega a termini dell'art. 73.
Nessun delegato puo' avere piu' di quindici deleghe raccolte in regolare assemblea convocata dal rispettivo fiduciario o presidente della sottosezione e che deve essere presieduta dal presidente della sezione o da un membro del consiglio direttivo all'uopo delegato. Il presidente sezionale ha facolta' di delegare il presidente della sottosezione e lo stesso fiduciario.
Le deleghe possono essere conferite solo a soci della sottosezione o del fiduciariato che sappiano leggere e scrivere. Deve essere nominato anche un delegato supplente.
Art. 79
Art. 79.
Il consiglio direttivo si compone:
a) di sette membri per le sezioni che abbiano sino a cinquecento soci;
b) di nove per quelle che ne, abbiano piu' di cinquecento ma meno di mille;
c) di undici per quelle che ne abbiano piu' di mille ma meno di tremila;
d) di quindici per quelle che ne abbiano piu' di tremila.
Art. 80
Art. 80.
Il consiglio direttivo dirige ed amministra la sezione secondo le direttive degli organi centrali e nei limiti del bilancio preventivo approvato dall'assemblea dei soci e sottoposto ai controlli di cui al regolamento di contabilita'.
Prepara i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre alla approvazione dell'assemblea, alla quale rende conto della propria gestione con una relazione che il presidente legge nella ordinaria riunione annuale.
Art. 81
Art. 81.
Il consiglio direttivo provvede alla esecuzione, oltre che delle deliberazioni dell'assemblea dei soci, di quelle della commissione esecutiva e del comitato centrale; determina le opere di assistenza e di previdenza da svolgere a favore dei soci osservando in ogni caso le direttive stabilite dal comitato centrale, dalla commissione esecutiva e dal comitato regionale, vigila a che nella circoscrizione della sezione siano applicate le disposizioni legislative a favore dei mutilati ed invalidi di guerra. Esso, inoltre, delibera sulle domande di ammissione dei soci; sorveglia sull'osservanza da parte delle sottosezioni, dei fiduciariati e dei soci, dei doveri derivanti dal presente statuto e dalla disciplina associativa, adottando, ove del caso, i provvedimenti disciplinari previsti dallo statuto.
Art. 82
Art. 82.
Il consiglio direttivo e' convocato dal presidente della sezione tutte le volte che questi lo ritenga necessario o quando un terzo dei membri ne faccia richiesta scritta. In questo secondo caso la convocazione deve aver luogo entro otto giorni dalla richiesta.
L'avviso di convocazione, insieme con l'ordine del giorno dei lavori, sara' dal presidente trasmesso ai singoli membri, per lettera raccomandata, almeno tre giorni prima della data stabilita. Nei casi di assoluta urgenza l'avviso puo' essere recapitato anche nella stessa giornata della convocazione, purche' sei ore prima dell'inizio della seduta.
Il consiglio direttivo deve essere convocato almeno ogni due mesi.
L'avviso di convocazione deve essere inviato in ogni caso, anche ai sindaci effettivi.
Art. 83
Art. 83.
Per la validita' delle sedute del consiglio direttivo occorre, in ogni caso, l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
Si osservano le disposizioni dell'art. 36, quinto, sesto, settimo ed ultimo comma.
Un riassunto delle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo, deve, nel termine di dieci giorni, essere inviato al delegato regionale.
La commissione esecutiva in ogni tempo, puo' chiedere copia integrale delle deliberazioni stesse e di ogni verbale di seduta del consiglio direttivo.
Art. 84
Art. 84.
I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni.
Il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a tre riunioni consecutive, e a cinque riunioni anche non consecutive, verra' dal consiglio direttivo considerato dimissionario.
Art. 85
Art. 85.
Sulle dimissioni dei singoli membri del consiglio direttivo della sezione delibera il consiglio stesso, su quelle dell'intero consiglio delibera l'assemblea dei soci all'uopo convocata entro un mese.
La stessa assemblea, se accetta le dimissioni, procede alla nomina del nuovo consiglio direttivo. Il consiglio dimissionario rimane in carica fino all'insediamento dei successori. Questi, in qualunque tempo eletti, rimangono in carica solo per il triennio in corso.
Ove alla convocazione dell'assemblea non provveda il consiglio dimissionario, provvedera' la commissione esecutiva allo uopo nominando uno o piu' reggenti.
Art. 86
Art. 86.
Se per dimissioni od altre cause il consiglio direttivo sezionale venga a ridursi a meno della meta', la commissione esecutiva, sentito il delegato regionale, nomina uno o piu' reggenti con l'incarico di convocare, entro sei mesi, l'assemblea per la rinnovazione totale del consiglio direttivo.
Nello stesso modo la commissione esecutiva provvede quando, per qualsiasi circostanza, il consiglio direttivo venga a trovarsi nella impossibilita' di poter assolvere i suoi compiti.
Art. 87
Art. 87.
Contro ogni deliberazione del consiglio direttivo i soci che la ritengano lesiva degli interessi della sezione, dell'associazione o dei singoli, hanno diritto di ricorrere, entro quindici giorni, alla commissione esecutiva. Il ricorso non ha, pero', effetto sospensivo.
Art. 88
Art. 88.
Il consiglio direttivo puo', ove lo renda opportuno, farsi coadiuvare da apposite commissioni composte di soci da esso scelti e presiedute dal presidente della sezione o da altro membro del consiglio stesso.
Nella deliberazione di nomina delle commissioni saranno precisate le modalita' di funzionamento, i poteri e le attribuzioni di esse.
In materia disciplinare e di ammissione od esclusione di soci, alle commissioni possono essere con ferite solo funzioni istruttorie e consultive restando in ogni caso di competenza del consiglio i provvedimenti da adottare.
Art. 89
Art. 89.
Il consiglio direttivo, nella, sua prima adunanza, nomina nel proprio seno, con votazione separata ed a scrutinio segreto, il presidente, il vice presidente, il segretario e l'economo della sezione.
Art. 90
Art. 90.
Il presidente ha la rappresentanza della sezione.
La sezione ha la rappresentanza giudiziaria dell'associazione limitatamente a quanto stabilito nell'art. 11; per la istituzione dei giudizi nei quali la sezione intende costituirsi attrice occorre, pero', la preventiva autorizzazione del consiglio direttivo e della commissione esecutiva, a meno che non si tratti di procedimenti conservativi, cautelativi o possessori. In questi ultimi casi, e per i giudizi intentati contro la sezione il presidente e' tenuto ad informare al piu' presto il consiglio direttivo.
Le deliberazioni di questo saranno, entro dieci giorni, trasmesse alla commissione esecutiva per la dovuta ratifica.
Art. 91
Art. 91.
Il presidente esegue le deliberazioni del consiglio direttivo e degli organi centrali e regionali dell'associazione; vigila sul buon andamento di tutti gli uffici e servizi della sezione. In caso di assoluta urgenza puo' anche adottare provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di questo.
Art. 92
Art. 92.
Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, e lo coadiuva nella trattazione degli affari ad esso delegati.
Art. 93
Art. 93.
Il segretario vigila sul regolare svolgimento di tutti i servizi di segreteria. In particolare egli cura che siano tenuti al corrente:
a) lo schedario dei soci;
b) l'elenco nominativo dei soci;
c) il registro delle adunanze e delle assemblee;
d) il registro delle deliberazioni del consiglio direttivo;
e) tutti gli altri registri ed elenchi prescritti dai regolamenti.
Egli inoltre redige i verbali delle sedute del consiglio direttivo.
Art. 94
Art. 94.
L'economo ha la responsabilita' del servizio di cassa e di economato, della regolare tenuta dei libri di contabilita' e della documentazione delle entrate e delle spese della sezione.
Art. 95
Art. 95.
Il consiglio direttivo puo', in ogni tempo, con deliberazione motivata, presa con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri in carica e con la maggioranza di almeno la meta' di essi, rinnovare le nomine di cui all'art. 89.
La relativa deliberazione, ove si tratti di rinnovazione del presidente, deve, entro dieci giorni, essere inviata per la ratifica alla commissione esecutiva.
In caso di negata ratifica si applicano le disposizioni di cui alla seconda parte dell'art. 86 dello statuto.
Art. 96
Art. 96.
Il collegio dei sindaci della sezione e' composto di tre membri effettivi e di due supplenti.
Essi sono eletti dall'assemblea contemporaneamente alla elezione del consiglio direttivo, durano anche essi in carica tre anni e rimangono in carica anche nel caso in cui si verificassero le ipotesi previste dagli articoli 85 e 86.
Art. 97
Art. 97.
Il collegio dei sindaci ha il controllo sulla gestione economica-finanziaria della sezione e deve percio' collegialmente, ed anche singolarmente, ispezionare frequentemente i libri ed i documenti contabili e lo stato di cassa.
Collabora con il consiglio direttivo nella compilazione del bilancio preventivo, e presenta all'assemblea ordinaria la sua relazione sul bilancio consuntivo.
Art. 98
Art. 98.
Nel caso di gravi ed eccezionali situazioni amministrative i sindaci devono informare il consiglio direttivo, il delegato regionale e la commissione esecutiva.
Art. 99
Art. 99.
Sulle dimissioni dei singoli membri del collegio delibera il collegio stesso, su quelle dell'intero collegio delibera l'assemblea dei soci all'uopo convocata.
Il membro effettivo che a qualsiasi titolo viene a decadere dalla carica sara' sostituito dal supplente che ha riportato il maggior numero di voti e a parita' di voti dal piu' anziano di eta'.
I sindaci dimissionari restano in carica sino alla loro sostituzione.
Art. 100
Art. 100.
Le sottosezioni, costituite ai sensi dell'art. 66, dovranno avere un minimo di 100 soci; esse, pur essendo parte integrante della sezione, sono rette da un proprio consiglio direttivo composto di cinque membri eletti dall'assemblea dei soci della sottosezione, a scrutinio segreto.
Il consiglio elegge nel suo seno un presidente ed un segretario-economo.
Per l'assemblea e per il consiglio direttivo delle sottosezioni valgono, in quanto applicabili, le stesse disposizioni fissate per l'assemblea ed il consiglio direttivo della sezione.
Le sottosezioni hanno una propria contabilita', ma il loro patrimonio rientra in apposito capitolo del bilancio della sezione.
Gli organi di controllo amministrativo e contabile della sezione esercitano le loro funzioni anche nei confronti delle sottosezioni.
Art. 101
Art. 101.
La sottosezione ha lo scopo di facilitare i rapporti dei soci con la sezione, curando l'attuazione dei fini a questa assegnati dallo statuto. Per l'ammissione dei soci e per ogni provvedimento di carattere amministrati e disciplinare la sottosezione dovra' fare le opportune proposte al consiglio direttivo della sezione il quale deliberera' in merito.
Art. 102
Art. 102.
Le deliberazioni del consiglio direttivo sezionale sono obbligatorie anche per le sottosezioni; le deliberazioni del consiglio direttivo sottosezionale, che, non siano di mera esecuzione, vanno sottoposte alla ratifica del consiglio direttivo sezionale.
Art. 103
Art. 103.
La sottosezione puo' essere, su richiesta del proprio consiglio direttivo, sentito il parere della sezione da cui dipende e del delegato regionale, con deliberazione della commissione esecutiva, elevata a sezione quando abbia almeno 300 soci e purche' concorrano le condizioni di cui all'art. 64.
Essa puo', dalla commissione esecutiva, e sentito il parere della sezione e del delegato regionale, essere trasformata a fiduciariato, o sciolta, quando vengano a mancare le condizioni o le ragioni che ne determinarono la costituzione.
Art. 104
Art. 104.
Le attivita' delle sezioni sciolte passano alla sezione cui e' attribuita la circoscrizione territoriale della sezione disciolta, ovvero sono ripartite tra sezioni viciniori tra le quali e' divisa la circoscrizione della sezione medesima. In tale ultimo caso la ripartizione e' fatta dalla commissione esecutiva, sentito il parere del delegato regionale.
Art. 105
Art. 105.
Le sezioni nomineranno di regola, nei comuni della propria circoscrizione ed in quelli di circoscrizione delle proprie sottosezioni, dei fiduciari sentita la designazione dei soci interessati. I fiduciari hanno il compito di mantenere il contatto con i soci e con le sezioni e sottosezioni, di attuare i fini associativi nel campo della assistenza, rendendosi interpreti dei bisogni dei soci e trasmettendo a questi le istruzioni e i provvedimenti della sezione o della sottosezione.
Art. 106
Art. 106.
I fiduciari hanno un compito organizzativo, limitato alla propaganda o alla raccolta dei soci; essi non hanno alcun potere disciplinare, e solo possono segnalare al consiglio direttivo della sezione o della sottosezione i soci che vengono meno ai fini e alla disciplina della associazione.
Art. 107
Art. 107.
Il consiglio della sezione puo' sempre revocare la nomina del fiduciario qualora questi non esplichi il suo mandato, ne' superi i limiti o in qualunque modo venga meno alla disciplina associativa. La sottosezione potra' proporre la nomina o la revoca dei fiduciari al consiglio della sezione che delibera in merito.
Art. 108
Art. 108.
I soci facenti capo ai fiduciariati, per l'intervento alla assemblea della sottosezione, possono ai sensi dell'art. 78, delegare altri soci.
Nessun socio puo' avere piu' di dieci deleghe raccolte in regolare assemblea.
Art. 109
Art. 109.
Il consiglio della sezione, per l'attuazione dei fini associativi nel campo assistenziale ed organizzativo, puo' costituire, presso gli uffici pubblici o aziende private che abbiano alle proprie dipendenze almeno quindici mutilati ed invalidi di guerra, gruppi di categoria che saranno organizzati secondo le norme fissate dal regolamento di esecuzione al presente statuto.
Art. 110
Art. 110.
L'ammissione a socio e', su domanda dell'interessato, deliberata dal consiglio direttivo della sezione nella cui circoscrizione il richiedente risiede.
Avverso le deliberazioni dei consigli direttivi, che rigettino domande di ammissione, gli interessati possono, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione proporre ricorso alla commissione esecutiva.
Art. 111
Art. 111
Qualora un socio cambi residenza, la sezione presso la quale e' iscritto trasmette di ufficio alla sezione nella cui circoscrizione il socio medesimo si e' trasferito.
Il socio e' tenuto a comunicare alla sezione presso cui e' iscritto l'eventuale cambiamento di residenza.
Art. 112
Art. 112.
Sono radiati i soci i quali almeno per un periodo di un anno non abbiano versata la quota di tesseramento. Prima di procedere alla radiazione il consiglio direttivo diffidera' il socio, a mezzo di lettera raccomandata, dandogli quindici giorni di tempo per mettersi in regola.
Il socio radiato puo' essere riammesso purche' presenti nuova domanda di ammissione e paghi le quote arretrate.
Art. 113
Art. 113.
Sono radiati i soci che malgrado diffida scritta continuino, oltre il termine all'uopo loro prefisso, ad appartenere alle Associazioni di cui all'art. 4, terzo comma, dello statuto.
Art. 114
Art. 114.
Sono cancellati i soci che vengano a perdere i requisiti di cui all'art. 3 dello statuto ad eccezione di coloro che abbiano interposto ricorso alla Corte dei conti avverso la mancata rinnovazione del trattamento pensionistico.
Nelle more del ricorso essi non possono ricoprire cariche sociali.
Art. 115
Art. 115.
Sulle dimissioni del socio delibera il consiglio direttivo.
Le dimissioni si intendono accettate qualora il consiglio non deliberi diversamente nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione.
L'accettazione delle dimissioni puo' essere rifiutata solo nel caso in cui il socio debba essere ad altro titolo escluso dalla associazione.
Il socio dimissionario non potra' essere riammesso se non attraverso una nuova domanda e conseguente deliberazione del consiglio direttivo.
Art. 116
Art. 116.
Ai soci responsabili di violazione dei doveri di cui all'art. 4, o e di atti di indisciplina associativa, possono applicarsi, a secondo della gravita' del caso le seguenti misure disciplinari:
a) la riprovazione;
b) la sospensione da ogni attivita' associativa da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni;
c) la espulsione.
L'espulsione puo' essere deliberata solo nei casi di atti, fatti o comportamenti che ledano gravemente la personalita' morale del socio ovvero gli interessi materiali e morali dell'associazione.
L'espulsione da socio comporta la revoca di titoli di benemerenza associativa.
Art. 117
Art. 117.
Il socio sottoposto a procedimento disciplinare puo', con deliberazione dell'organo competente per il giudizio disciplinare, essere in via cautelare sospeso dalle cariche eventualmente coperte ed anche da qualsiasi attivita' sociale.
Art. 118
Art. 118.
La radiazione nel caso di cui all'art. 112, la cancellazione e le sanzioni disciplinari sono adottate, salvo i casi in cui e' stabilita la competenza degli organi centrali, con deliberazione del consiglio direttivo, avverso la quale gli interessati, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre ricorso alla commissione esecutiva. Questo non ha effetto sospensivo.
Il consiglio direttivo prima e di prendere le deliberazioni di cui al precedente comma deve contestare con lettera raccomandata al socio gli addebiti ed assegnargli un termine non inferiore a quindici giorni per le sue discolpe e deduzioni.
Art. 119
Art. 119.
Ai sensi dell'art. 33 lettera f) la competenza ad adottare provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti che rivestano cariche sociali o le abbiano rivestite nell'ultimo triennio, appartiene alla commissione esecutiva.
Quest'ultima, prima di adottare i provvedimenti disciplinari, deve contestare, con lettera raccomandata, al socio gli addebiti ed assegnargli un termine non inferiore a venti giorni per le sue discolpe e deduzioni.
Avverso la delibera della commissione esecutiva gli interessati, entro novanta giorni dalla comunicazione, possono proporre ricorso al comitato centrale.
Sulla decisione del ricorso, che non ha effetto sospensivo, non hanno diritto al voto ne' i componenti la commissione esecutiva ne' i componenti il comitato centrale che fanno parte del consiglio direttivo della sezione di appartenenza del ricorrente.
Art. 120
Art. 120.
Il socio espulso non potra' essere riammesso almeno per un periodo di tre anni salvo che fatti nuovi non vengano a modificare la sua posizione. La deliberazione del consiglio direttivo che disponga una riammissione e' soggetta alla ratifica della commissione esecutiva.
Il socio riammesso non potra' ricoprire cariche sociali per un periodo di tre anni dalla data della delibera di riammissione.
Art. 121
Art. 121.
Le sezioni e le sottosezioni sono tenute all'osservanza, oltre che dello statuto e dei regolamenti, delle direttive e delle disposizioni impartite dagli organi centrali e regionali dell'associazione e debbono ispirare sempre la loro attivita' ed il loro indirizzo ad una solidale e fraterna collaborazione con le altre sezioni e con gli altri organi onde mantenere all'organizzazione unita' e compattezza.
Art. 122
Art. 122.
Le sezioni e sottosezioni che vengono meno ai doveri di cui all'articolo precedente o che comunque con atti o fatti di indisciplina recano danno al prestigio e al buon andamento della associazione sono passibili a seconda della gravita' del caso:
a) di richiamo al consiglio direttivo della sezione o della sottosezione;
b) di scioglimento del, consiglio direttivo della sezione o della sottosezione;
c) di scioglimento della sezione o della sottosezione.
Il provvedimento di cui alla lettera c) puo' essere adottato solo nel caso in cui, malgrado l'applicazione della sanzione di cui alla lettera b), persistano i gravi motivi che determinarono lo scioglimento del consiglio direttivo della sezione o della sottosezione.
Le sanzioni di cui sopra sono adottate, sentito il delegato regionale, con deliberazioni della commissione esecutiva soggette a ratifica da parte del comitato centrale nella sua prima riunione.
Tali deliberazioni sono esecutive anche prima della ratifica.
Con la deliberazione che scioglie il consiglio direttivo la commissione esecutiva nomina alla sezione o alla sottosezione uno o piu' reggenti che convocheranno l'assemblea dei soci nel termine di sei mesi.
Con la deliberazione che scioglie la sezione o la sottosezione si procede alla nomina di un amministratore temporaneo. Con la stessa deliberazione o con altra successiva saranno determinate le modalita' per la ricostituzione della sezione o sottosezione o per la liquidazione delle rispettive attivita' e passivita' ai sensi dell'art. 104.
Art. 123
Art. 123.
Sino alla emanazione da parte del comitato centrale del regolamento al presente statuto e degli altri regolamenti, restano ferme le disposizioni regolamentari attualmente vigenti per la parte che non sia in contrasto col presente statuto.
Art. 124
Art. 124.
Le sezioni che attualmente esistono sono conservate quando abbiano:
1) almeno 100 soci effettivi;
2) sede sociale oppure sedi di ufficio;
3) orario fisso di ufficio almeno due volte la settimana;
4) adeguate possibilita' economiche e giustificate ragioni di utilita' organizzativa ed amministrativa.
L'accertamento della esistenza delle condizioni di cui sopra e' demandato alla commissione esecutiva sentito il delegato regionale.
In mancanza di una di tali condizioni la commissione esecutiva procedera' alla trasformazione della sezione a sottosezione.
Art. 125
Art. 125.
Le sottosezioni, che attualmente esistono sono, salva diversa deliberazione delle rispettive assemblee dei soci, conservate quando abbiano:
1) almeno 50 soci effettivi;
2) recapito fisso per i soci;
3) orario fisso di ufficio, almeno una volta la settimana;
4) giustificate ragioni di utilita' organizzativa.
L'accertamento dell'esistenza delle condizioni di cui sopra e' demandato alla commissione esecutiva sentito il parere del consiglio direttivo della sezione e del delegato regionale.
In mancanza di una di tali condizioni la commissione esecutiva procedera' alla trasformazione della sottosezione a fiduciariato.
Art. 126
Art. 126.
Le sezioni all'estero quando sono in numero non inferiore a cinque, eleggono durante il congresso un loro delegato che ha il compito di coordinare l'attivita' delle singole sezioni secondo le direttive associative.
Art. 127
Art. 127.
E' conservato il titolo di socio benefattore a coloro cui sia stato conferito a norma degli statuti precedentemente in vigore.
Art. 128
Art. 128.
Il comitato centrale e' autorizzato ad emanare le disposizioni transitorie per adeguare al presente statuto l'attuale assetto organizzativo dell'associazione e le altre norme necessarie per l'attuazione dello stesso.
Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI