Monitoring Gesetzessammlung

072U0239

IT - DPR

072U0239

Semplificazioni procedurali in materia di contabilizzazione delle entrate dello Stato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972 n. 239)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , concernente delega al Governo per il riordinamento della Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, sostituito dall' art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 , riguardante proroga, modifiche e integrazioni alla predetta delega; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e il relativo regolamento d'esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 , sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro; Udito il parere della commissione parlamentare di cui all' art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Le ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato, cui rispettivamente sono demandate per legge le funzioni di riscontro amministrativo-contabile sui conti giudiziali resi dagli agenti contabili, esercitano anche il riscontro sui conti amministrativi che debbono essere resi da coloro che sono incaricati di accertare, riscuotere e versare entrate di qualsiasi natura di competenza dello Stato.
I tesorieri debbono trasmettere mensilmente alla Direzione generale del tesoro il conto dei versamenti delle entrate effettuati nelle loro casse.

Art. 2

Alle scadenze che saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro coloro che sono incaricati dell'accertamento, della riscossione e del versamento di entrate di qualsiasi natura di competenza dello Stato debbono comunicare gli accertamenti e le riscossioni alle amministrazioni dalle quali dipendono, nonche' alle ragionerie di cui all'art. 1, mentre i tesorieri debbono comunicare alle medesime ragionerie i versamenti eseguiti dagli agenti della riscossione e dai debitori diretti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 marzo 1972 LEONE ANDREOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 giugno 1972 Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 67. - VALENTINI
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