072U1148
072U1148
Convenzione (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1972 n. 1148)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la sanita'; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sulla collaborazione nel campo della veterinaria, con relativo accordo, conclusa a Mosca il 3 marzo 1971, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'art. 7 della convenzione stessa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 novembre 1972 LEONE ANDREOTTI - MEDICI - GASPARI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 aprile 1973 Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 52. - VALENTINI
Art. 1
Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sulla collaborazione nel campo della veterinaria.
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, con il desiderio di sviluppare la collaborazione nel campo della veterinaria ai fini di diminuire il pericolo rappresentato dalle malattie infettive degli animali per l'economia nazionale e per la salute della popolazione di ambedue i paesi, come pure nell'interesse di favorire lo sviluppo ulteriore del commercio tra i due paesi hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
1. Le Parti contraenti svolgeranno la collaborazione nell'elaborare e realizzare gli interventi veterinario-sanitari all'esportazione, importazione e transito di animali, e prodotti di origine animale anche allo stato grezzo nonche' di alimenti per gli animali allo scopo di prevenire la possibilita' di trasmettere le malattie infettive dal territorio di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte contraente.
2. L'esportazione, importazione e transito di animali, di prodotti di origine animale anche allo stato grezzo nonche' di alimenti per gli animali dal territorio di una Parte contraente nel o attraverso il territorio dell'altra Parte contraente saranno effettuati dopo aver ottenuto l'autorizzazione degli organi competenti delle Parti contraenti.
Art. 2
Art. 2.
1. Gli Organi veterinari centrali delle Parti contraenti determinano nell'accordo le condizioni veterinarie concernenti le esportazioni, importazioni e transito di animali, prodotti di origine animale anche allo stato grezzo nonche' di alimenti per gli animali dal territorio di una Parte contraente nel o attraverso il territorio dell'altra Parte contraente.
2. Nel caso in cui sia necessario portare delle modifiche o delle integrazioni al suddetto accordo saranno gli Organi centrali veterinari delle Parti contraenti che dovranno risolvere le questioni con accordi sussidiari.
3. Su proposta di ciascuna delle Parti contraenti, in relazione ai propri impegni internazionali, le Parti procederanno a consultazioni intese a concordare eventuali adeguate misure, senza che tuttavia vengano compromessi gli obbiettivi fondamentali della presente convenzione.
Art. 3
Art. 3.
I Servizi veterinari centrali delle Parti contraenti si scambieranno sistematicamente bollettini veterinari contenenti dati statistici sulle malattie infettive degli animali, nonche' effettueranno lo scambio di pubblicazioni e di informazioni sulla veterinaria che interessano ambedue le Parti.
Art. 4
Art. 4.
Le Parti contraenti promuoveranno:
a) la collaborazione tra gli uffici e gli istituti veterinari di ambedue i paesi;
b) lo scambio di specialisti veterinari ai fini di far loro conoscere la situazione veterinario-sanitaria dello allevamento e le esperienze del lavoro nel campo della scienza e della pratica veterinaria di ogni paese.
Art. 5
Art. 5.
Il contatto tra i Servizi veterinari delle Parti contraenti per le questioni derivanti dalla presente convenzione sara' realizzato direttamente attraverso gli organi competenti delle due Parti contraenti. In caso di necessita' i Servizi veterinari centrali organizzeranno incontri comuni per risolvere le questioni pratiche legate all'attuazione della presente convenzione.
Art. 6
Art. 6.
Il programma di visite e di incontri dei funzionari e degli specialisti veterinari sara' in ogni caso concordato da parte degli organi competenti delle due Parti contraenti.
Art. 7
Art. 7.
1. La presente convenzione e' sottoposta all'approvazione in conformita' delle norme della Costituzione di ciascuna delle Parti contraenti ed entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data dello scambio dei documenti di approvazione.
2. La presente convenzione rimane in vigore fino allo scadere di sei mesi dal giorno in cui una delle Parti contraenti comunichera' per iscritto all'altra Parte il suo desiderio di porre termine alla validita' della convenzione.
FATTO in Mosca il 3 marzo 1971 in due esemplari, ciascuno dei quali in lingua italiana e russa, i due testi facenti egualmente fede.
Per il Governo della
Repubblica italiana
Girolamo LA PENNA
Per il Governo dell'Unione delle
Repubbliche Socialiste Sovietiche
P. I. MOROZOV
Art. 1
Accordo tra il Ministero della sanita' della Repubblica italiana e il Ministero dell'agricoltura dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche concernente le condizioni veterinario-sanitarie da applicare all'esportazione, all'importazione ed al transito degli animali e dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo.
Il Ministero della sanita' della Repubblica italiana ed il Ministero dell'agricoltura dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche in conformita' dell'articolo 2 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'URSS sulla collaborazione nel campo della veterinaria firmata in data odierna, si sono accordati su quanto segue:
Art. 1.
1. Le disposizioni del presente Accordo si applicano nei riguardi di:
- ruminanti e suini domestici;
- conigli, lepri, cani, gatti e selvaggina da penna;
- volatili domestici;
- carni, frattaglie e grassi commestibili delle seguenti specie di animali: bovini, suini, ovini, caprini.
Le carni, le frattaglie e i grassi commestibili possono essere refrigerati, congelati o conservati per mezzo di metodi autorizzati nel paese importatore;
- preparazioni a base di carne e di frattaglie delle seguenti specie di animali: bovini, suini, ovini e caprini;
- carne di lepri, conigli, volatili, refrigerata, congelata o conservata con dei metodi autorizzati nel paese importatore;
- latte e prodotti lattieri; - uova e prodotti di uova;
- pesci e prodotti ittici;
- mangimi di origine animale (farina di carne e ossa o di sangue).
2. L'importazione ed il transito degli animali vivi, dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo, dei mangimi di origine animale non contemplati nel presente accordo che possono essere veicolo di contagio delle malattie degli animali o dell'uomo restano regolati dalla legislazione del Paese importatore o dell'uno dei due Paesi in cui si effettua il transito.
Art. 2
Art. 2.
Il traffico degli animali, dei prodotti di origine animale anche
allo stato grezzo, di mangimi di origine animale e degli altri prodotti previsti dal presente accordo viene effettuato soltanto per i posti di frontiera, porti ed aeroporti sottoposti al controllo veterinario di stato.
Art. 3
Art. 3.
1. I certificati veterinari per gli animali, i prodotti di origine animale anche allo stato grezzo, i mangimi di origine, animale e gli altri prodotti previsti dal presente accordo devono essere rilasciati da medici veterinari di stato o da medici veterinari incaricati dagli organi competenti del paese-esportatore.
I certificati veterinari di origine e di sanita' degli animali devono attestare che:
a) gli animali provengono dal territorio del paese esportatore;
b) gli animali sono stati allevati nel territorio del paese-esportatore;
c) il giorno stesso del carico sono stati esaminati dal medico veterinario, riconosciuti sani e non hanno presentato sintomi apparenti clinici di malattia.
Il numero del certificato veterinario, il timbro e la firma del medico veterinario devono essere posti su ciascuna pagina del certificato veterinario.
2. I certificati veterinari vengono redatti in italiano ed in russo secondo il modello indicato negli annessi 1-17.
3. Il certificato veterinario puo' essere collettivo ad eccezione dei cavalli non destinati al macello, e viene rilasciato soltanto per gli animali della stessa specie, spediti allo stesso destinatario con lo stesso mezzo di trasporto.
4. La validita' del certificato veterinario e' fissata in 10 giorni dalla data del rilascio. Se questo termine scade durante il trasporto degli animali attraverso il territorio di un paese terzo, la validita' del certificato veterinario e' prorogata per il periodo di tempo entro il quale gli animali arriveranno al posto di frontiera del paese di destinazione.
Art. 4
Art. 4.
1. I cavalli, quale che sia la loro destinazione, devono essere accompagnati da certificati veterinari secondo il modello indicato negli annessi 1 e 2.
2. I cavalli da macello vengono bollati con un marchio a fuoco fatto su uno degli zoccoli degli arti anteriori e recante le lettere indicanti il nome del paese di origine dell'animale: "I" per la Repubblica italiana e "URSS" per l'Unione Sovietica. Inoltre sul collo di ogni animale deve essere segnato mediante taglio a forbice del pelo un numero d'ordine. Il numero indicato sul collo viene trascritto nel certificato veterinario il che esclude la necessita' di elencare i segni caratteristici dell'animale.
3. L'importazione dei solipedi di razza destinati alla riproduzione viene effettuata in conformita' alle norme zootecniche e veterinarie vigenti nel paese importatore.
Art. 5
Art. 5.
1. I bovini ovini, caprini e suini destinati all'allevamento e alla produzione devono essere accompagnati da certificati veterinari secondo il modello indicato negli annessi 3, 4 e 5. Nei certificati devono essere trascritte le caratteristiche della marcatura degli animali costituita dal tatuaggio all'orecchio o della marca all'orecchio portante il numero.
2. Le condizioni per considerare gli animali indenni da tubercolosi, da brucellosi e da mastite nonche' considerare gli allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi e da brucellosi, sono indicate nell'annesso A. I preparati usati per le ricerche nei riguardi della tubercolosi, della brucellosi e della mastite saranno conformi agli standard del paese esportatore. Le ricerche del latte nei riguardi della mastite vengono effettuate conformemente alle indicazioni di cui all'annesso A.
3. Le Parti si scambieranno informazioni sui metodi di preparazione degli allergeni e degli antigeni, sulle metodiche di esecuzione delle prove sierologiche e allergiche, sulla interpretazione dei risultati delle prove, nonche' sui metodi di diagnosi delle mastiti bovine. Le Parti si scambieranno altresi' campioni dei preparati per l'esecuzione delle prove diagnostiche suindicate.
Art. 6
Art. 6.
1. I bovini, ovini, caprini e suini destinati alla macellazione vengono accompagnati da certificati veterinari secondo il modello indicato negli annessi 6, 4-bis e 7.
2. Nei certificati veterinari viene trascritta la stessa marcatura che e' stata indicata all'art. 5.
Art. 7
Art. 7.
1. I volatili domestici e le uova da cova saranno forniti conformemente alle condizioni veterinario-sanitarie sulle quali i Servizi veterinari centrali delle Parti s'intenderanno preventivamente in ogni singolo caso.
2. Per i volatili e le uova viene rilasciato un certificato veterinario secondo il modello che sara' concordato tra i Servizi veterinari centrali delle Parti tenendo conto della situazione veterinario-sanitaria del paese.
Art. 8
Art. 8.
1. I conigli e le lepri vengono accompagnati da un certificato veterinario che attesta che essi sono sani.
Il certificato veterinario viene rilasciato secondo il modello indicato nell'annesso 8. Ciascuna lepre deve essere marcata per tatuaggio all'orecchio con le lettere che indicano il nome del paese di origine dell'animale: "I" - per la Repubblica italiana e "URSS" - per l'Unione Sovietica.
2. La selvaggina da penna viene accompagnata da un certificato veterinario secondo il modello indicato nell'annesso 8-bis rilasciato non piu' di tre giorni prima del carico.
Art. 9
Art. 9.
1. Le carni, le frattaglie e i grassi commestibili (refrigerati o congelati) ottenuti dalla macellazione dei bovini, ovini, caprini e suini devono essere preparati negli stabilimenti per la lavorazione delle carni autorizzati dal Servizio veterinario centrale del paese-esportatore a fornire la produzione per l'esportazione e sottoposti a controllo veterinario permanente.
2. Tutti gli stabilimenti per la lavorazione delle carni che forniscono le carni, le frattaglie, i grassi commestibili per l'esportazione devono avere un numero veterinario distintivo e devono essere iscritti in un registro ufficiale. Essi devono rispondere alle esigenze esposte nell'annesso B.
3. Gli elenchi degli stabilimenti per la lavorazione delle carni autorizzati per l'esportazione dai Servizi veterinari centrali delle Parti saranno trasmessi reciprocamente tra i Servizi veterinari centrali.
4. I prodotti sopra menzionati devono essere sottoposti ad una ispezione e bollatura da effettuarsi da medici veterinari di Stato o da medici veterinari incaricati dagli organi competenti del paese esportatore e devono rispondere alle condizioni veterinario-sanitarie esposte nell'annesso C.
5. Le carni, le frattaglie e i grassi commestibili (refrigerati, congelati) devono essere accompagnati da certificati veterinari secondo il modello indicato nell'annesso 9.
6. Non sono ammesse all'esportazione:
a) le carcasse con l'escissione delle sierose e con i linfonodi asportati;
b) le carcasse dei verri e dei criptorchidi;
c) le carcasse nelle quali sono state riscontrate delle lesioni anatomo-patologiche tipiche della tubercolosi o la presenza dei cisticerchi;
d) le carcasse con tracce di traumi, malformazioni congenite o lesioni che per la loro natura rendono le carni inadatte al consumo e nocive per l'uomo.
7. Gli animali da cui provengono le carni, i sottoprodotti ed i grassi commestibili non devono essere sottoposti al trattamento con sostanze che influiscono negativamente sulla qualita' delle carni e in particolare con sostanze tireostatiche, antibiotiche, estrogene e tranquillanti. Le carni non devono contenere alcuna sostanza l'utilizzazione della quale e' proibita nel paese importatore.
8. Le carni refrigerate e congelate dei bovini, ovini, caprini e suini destinate all'esportazione devono corrispondere alle seguenti condizioni:
a) carni bovine:
- carcasse divise per mezzene o quarti, con osso;
- quarti anteriori o posteriori disossati e divisi in non piu' di tre pezzi che permettano di ricostituire i quarti;
- cosce con osso o disossate presentate in non piu' di quattro pezzi che permettano di ricostituire tutta la coscia;
- gambe e avambraccia con osso o disossate;
- filetto;
- regioni lombare e sacrale con osso o disossate;
- code;
b) carni suine:
- carcasse, intere o divise in mezzene o quarti, con osso o disossate, con o senza lardo;
- spalle, prosciutto, spina dorsale, parte dorso-lombare con osso o disossati;
- filetto;
- lardo, petto con osso o disossato;
- teste, guance e piedi;
c) carni di vitello, di ovini o caprini:
- carcasse scuoiate intere o divise in mezzene, con osso;
d) frattaglie:
- cervelli, lingue, cuori e reni di bovini e suini;
- stomachi di bovini suini (soltanto congelati).
9. Il trasporto, gli imballaggi e le condizioni di temperatura di trasporto dei prodotti suindicati devono corrispondere alle condizioni esposte nell'annesso D.
Nota: Si intende per carcassa il corpo intero dell'animale abbattuto dopo il dissanguamento, eviscerazione e ablazione delle estremita' (al livello del carpo e del tarso), della testa, della coda, della mammella e dopo lo scuoiamento (per i bovini, ovini e caprini).
Art. 1
Art. 10.
1. I volatili domestici uccisi e i conigli uccisi refrigerati congelati, devono essere lavorati in appositi stabilimenti sottoposti a controllo veterinario permanente.
2. Questi prodotti devono essere accompagnati da certificati veterinari secondo il modello indicato nell'annesso 10.
3. Vengono ammessi all'esportazione:
- volatili uccisi che rispondono alle seguenti condizioni;
- carcasse intere spennate e svuotate, senza testa, con o senza collo, con piedi e frattaglie commestibili, con ali intere o tagliate;
- le frattaglie commestibili (cuore, fegato) e il collo, puliti e avvolti in involucro idoneo e posti nello interno della carcassa;
- conigli uccisi che corrispondono alle seguenti condizioni;
- carcasse intere scuoiate e svuotate.
4. I prodotti sopra menzionati devono essere imballati in scatole di cartone o in casse rivestite all'interno con pergamena o con pellicola plastica.
5. Ciascuna carcassa viene imballata individualmente in apposito involucro riconosciuto idoneo dal paese importatore. Gli organi dei volatili vengono imballati allo stesso modo.
6. Ciascun imballaggio deve portare in un modo ben visibile, oltre al bollo veterinario, le seguenti indicazioni: denominazione dello stabilimento, denominazione della specie animale, peso netto e data dell'imballaggio.
7. Le lepri e la selvaggina da penna, eviscerati, refrigerati o congelati, devono essere accompagnati da certificati veterinari secondo il modello indicato all'annesso 11.
Art. 11
Art. 11.
1. Le budella, le vesciche, i grassi fusi commestibili che non siano refrigerati o congelati, le conserve di carne e preparazioni a base di carne e di frattaglie, nonche' gli estratti di carne devono essere accompagnati da certificati veterinari secondo il modello indicato nello annesso 12.
2. I prodotti menzionati ad eccezione delle budella e vesciche salate devono essere lavorati negli stabilimenti per la lavorazione delle carni autorizzati per la produzione dei prodotti all'esportazione, le condizioni veterinario-sanitarie per il funzionamento di questi stabilimenti per la lavorazione delle carni sono esposte nello annesso B.
Art. 12
Art. 12.
1. In caso di constatazione di febbre aftosa sostenuta da virus di tipo esotico o variante esotica, di peste suina africana, di peste equina e di febbre catarrale degli ovini:
- il Ministero della sanita' italiano sospendera' immediatamente dall'intero territorio del paese l'esportazione degli animali recettivi e dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo e degli altri prodotti che possono costituire veicolo di contagio;
- il Ministero dell'agricoltura dell'URSS in relazione al luogo dove e' constatata la malattia sospendera' immediatamente l'esportazione degli animali recettivi, dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo e degli altri prodotti che possono costituire veicolo di contagio, dall'intero territorio della Repubblica della Unione interessata se trattasi delle Repubbliche della Unione che non hanno la suddivisione per regioni e dall'intero territorio della regione interessata, nonche' dalle regioni limitrofe se trattasi delle Repubbliche dell'Unione che hanno la suddivisione per regioni.
2. In caso di constatazione di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa dei bovini e del vaiolo ovino il Ministero della sanita' italiano sospendera' immediatamente dall'intero territorio della Regione interessata la esportazione degli animali recettivi, dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo e degli altri prodotti che possono costituire veicolo di contagio; Il Ministero dell'agricoltura dell'URSS sospendera' immediatamente l'esportazione degli animali recettivi, dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo e degli altri prodotti che possono costituire veicolo di contagio dall'intero territorio della Repubblica interessata se trattasi delle Repubbliche dell'Unione che non hanno la suddivisione per regioni o dall'intero territorio della regione interessata se trattasi delle Repubbliche dell'Unione che hanno la suddivisione per regioni.
Art. 13
Art. 13.
1. I cani e i gatti vengono trasportati dal territorio di uno dei due paesi nel territorio dell'altro su presentazione di un certificato veterinario rilasciato non piu' di sei giorni prima del giorno di passaggio della frontiera che attesta che durante gli ultimi 6 mesi non e' stato constatato alcun caso di rabbia nel luogo di origine degli animali in una zona del raggio di 20 chilometri.
2. Tenuto conto della situazione veterinario-sanitaria dei due paesi ciascuna delle Parti puo' richiedere l'applicazione della vaccinazione dei cani e dei gatti contro la rabbia per la loro importazione nel proprio paese.
Art. 14
Art. 14.
I prodotti di origine animale allo stato grezzo (pelli, lana, corna, zoccoli, ossa) e i mangimi di origine animale vengono accompagnati da un certificato veterinario secondo il modello indicato nell'annesso 13 che attesta che queste materie prime sono indenni da agenti patogeni delle malattie contagiose e non contengono additivi proibiti nel paese importatore.
Art. 15
Art. 15.
1. Le uova destinate all'alimentazione vengono accompagnate da un certificato veterinario secondo il modello indicato nell'annesso 14.
2. I prodotti di uova (uova sgusciate congelate, essiccate) vengono
accompagnati da un certificato veterinario secondo il modello indicato nell'annesso 15 che attesta l'assenza di salmonelle e di, altri agenti patogeni in questi prodotti.
Art. 16
Art. 16.
1. Il latte ed i prodotti lattieri vengono accompagnati da un certificato veterinario secondo il modello indicato nell'annesso 16 che attesta che il latte e i prodotti lattieri sono stati ottenuti da animali sani e da aziende riconosciute ufficialmente indenni da tubercolosi e da brucellosi.
2. Il latte ed i prodotti lattieri devono rispondere per quanto riguarda gli estrogeni, antibiotici, antiossidanti, conservanti, coloranti od altre sostanze estranee alle norme vigenti nel paese importatore.
Art. 17
Art. 17.
I pesci e i prodotti ittici vengono accompagnati da certificati
veterinari secondo il modello indicato nello annesso 17.
Art. 18
Art. 18.
1. Gli animali e i prodotti di origine animale anche allo stato grezzo enumerati nel presente accordo possono essere rifiutati dal paese importatore se essi non rispondono alle condizioni veterinario-sanitarie prescritte dal presente accordo.
2. I motivi del rifiuto devono essere scritti nel certificato dal veterinario ispettore del posto di confine dove e' stato eseguito il controllo.
3. Nel caso di impossibilita' di rinvio degli animali, i servizi veterinari delle due Parti prenderanno immediati contatti per decidere la destinazione definitiva degli animali stessi. Tuttavia, qualora gli animali siano riconosciuti infetti o sospetti di infezione o di contaminazione di afta epizootica, peste bovina, pleuropolmonite contagiosa bovina, vaiolo ovino, febbre catarrale degli ovini, peste equina, peste suina classica e peste suina africana, peste aviare e pseudopeste aviare, tutti gli animali saranno al piu' presto abbattuti. Qualora gli animali siano riconosciuti infetti o sospetti di infezione di altre malattie contagiose saranno trattati in conformita' della legislazione veterinaria del paese importatore. I prodotti di origine animale, anche allo stato grezzo e gli altri prodotti indicati nel presente accordo, qualora non possono essere rinviati, saranno sottoposti a spese dell'importatore alla distruzione o al trattamento che sara' prescritto dal servizio veterinario competente del paese importatore.
4. In tutti i casi il Servizio veterinario centrale del paese importatore comunichera' nel piu' breve termine al Servizio veterinario centrale del paese esportatore le misure adottate e le circostanze che le hanno motivate.
Art. 19
Art. 19.
I mezzi utilizzati per il trasporto degli animali devono essere puliti e disinfettati prima del carico e dopo lo scarico degli animali. I Servizi veterinari centrali delle Parti devono comunicarsi reciprocamente i regolamenti vigenti nei loro paesi concernenti la disinfezione dei mezzi di trasporto.
Art. 20
Art. 20.
1. In caso di constatazione di una delle malattie indicate all'art. 12 o in caso di propagazione di altre malattie contagiose degli animali sul territorio di una delle Parti, l'altra Parte puo' proibire o limitare, per tutto il tempo che perdura il pericolo di contagio, l'importazione degli animali, dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo e di tutti i prodotti che possono costituire veicolo di contagio.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma possono essere applicate nei riguardi degli animali vaccinati e delle relative carni quando la vaccinazione possa costituire un pericolo di contagio.
Art. 21
Art. 21.
1. Le precauzioni veterinario-sanitarie che ciascuna Parte giudichera' opportuno di adottare nei riguardi degli animali, dei prodotti di origine animale, anche allo stato grezzo e degli altri prodotti previsti dal presente accordo, per quanto attiene il traffico dal confine alla destinazione, saranno limitate al minimo indispensabile e comunque non saranno piu' severe di quelle applicate nei riguardi degli animali, dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo e degli altri prodotti suddetti provenienti da qualsiasi altro paese.
2. Il rilascio dei permessi veterinari per l'importazione degli animali, dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo e degli altri prodotti previsti dal presente accordo non puo' in nessun caso essere limitato da disposizioni che siano in contraddizione con le norme del presente accordo.
3. Ciascuna delle Parti ha il diritto di verificare e controllare per mezzo di ricerche di laboratorio come vengono eseguite le misure menzionate nei certificati veterinari.
Art. 22
Art. 22.
Le condizioni veterinarie per ottenere il permesso di transito attraverso il territorio di una delle Parti degli animali, dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo e degli altri prodotti previsti dal presente accordo sono stabilite conformemente al regolamento veterinario interno del Paese di transito.
Art. 23
Art. 23.
1. Ciascuna delle Parti e' obbligata a comunicare alla altra Parte una volta al mese la situazione veterinario-sanitaria nel proprio territorio nei riguardi delle malattie degli animali considerate ufficialmente contagiose ed enumerate nell'elenco A dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (annesso E).
2. I Servizi veterinari centrali delle Parti, all'occorrenza, si scambieranno informazioni relative allo stato veterinario-sanitario degli animali, ai metodi di lotta contro le malattie degli animali ed ai risultati ottenuti.
3. Alla constatazione nel territorio di una delle Parti del primo caso di una delle malattie indicate qui di seguito:
- peste bovina, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, febbre catarrale degli ovini, peste suina africana, peste equina, afta epizootica provocata da tipi esotici;
- il Servizio veterinario centrale di una delle Parti lo segnala per via telegrafica al Servizio veterinario centrale dell'altra Parte; questo comunicato deve essere seguito da una informazione scritta relativa alle misure prese per combattere la malattia individuata.
4. Se nel territorio di una delle Parti insorge l'afta epizootica di tipo non esotico il Servizio veterinario centrale di una delle Parti informa il Servizio veterinario centrale dell'altra Parte sul virus che ha provocato questa malattia e, nel caso di necessita', su domanda della Parte interessata, invia il ceppo identificato e relativo antisiero per la tipizzazione.
5. Le parti s'impegnano a comunicarsi i sottotipi e le varianti dei virus A, O, C utilizzati per la preparazione del vaccino anti-aftoso destinati alla vaccinazione dei ruminanti da esportare. Per la preparazione del suddetto vaccino non possono essere utilizzati tipi di virus o varianti esotici.
Art. 24
Art. 24.
Il presente accordo entra in vigore contemporaneamente alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche concernente la collaborazione nel campo della veterinaria e restera' in vigore durante tutto il periodo della sua validita'.
FATTO in Mosca il 3 marzo 1971 in due esemplari, ciascuno dei quali in lingua italiana e russa, i due testi facenti egualmente fede.
Per il Ministero della sanita' della Repubblica italiana
Luigino BELLANI
Per il Ministero dell'agricoltura
dell'Unione delle Repubbliche
Socialiste Sovietiche
A. D. TRETJAKOV
Annessi
ANNESSO A
I. - TUBERCOLOSI BOVINA
1. E' considerato indenne da tubercolosi un bovino:
1.1. appartenente ad un allevamento bovino riconosciuto ufficial- mente indenne da tubercolosi, come indicato al punto 2;
1.2. che non presenta sintomi clinici di tubercolosi;
1.3. se di eta' superiore a sei settimane;
1.3.1. non ha presentato reazione positiva alla prova tubercolini- ca intradermale praticata 30 giorni prima del carico;
1.3.2. non ha presentato reazione specifica alla ricerca intrader- male nei riguardi della tubercolosi.
2. Un allevamento bovino e' considerato ufficialmente indenne da tubercolosi se:
2.1. tutti i bovini non hanno sintomi clinici di tubercolosi;
2.2. tutti i bovini di eta' superiore a sei settimane hanno reagi- to negativamente a due intradermotubercolinizzazioni effettuate a sei mesi di distanza l'una dall'altra e successivamente hanno reagito negativamente alle prove effettuate almeno una volta all'anno. Negli allevamenti nei quali siano state effettuate operazioni di risanamento la prima prova viene eseguita sei mesi dopo la fine della realizzazione delle operazioni di risanamento, la seconda sei mesi dopo la prima, e le prove successive almeno una volta all'anno;
2.3. non sono stati introdotti nell' allevamento animali bovini senza un certificato ufficiale del medico veterinario che attesta che questi animali provengono da allevamenti indenni da tubercolosi e se di eta' superiore a sei settimane, hanno dato la reazione negativa alla prova tubercolinica intradermale.
II. - BRUCELLOSI BOVINA
3. Viene considerato indenne da brucellosi un animale:
3.1. che appartiene ad un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi come indicato al punto 4;
3.2. che non ha sintomi clinici di questa malattia;
3.3. se ha eta' superiore a 12 mesi ha presentato un titolo infe- riore a 30 unita' internazionali agglutinanti per millilitro alla sieroagglutinazione per la brucellosi ed una fissazione del complemento negativa praticata 30 giorni prima del carico.
Per i tori di eta' superiore a 18 mesi l'analisi dello sperma nei riguardi della brucellosi deve fornire un risultato negativo.
4. Viene considerato ufficialmente indenne da brucellosi un alleva- mento nel quale:
4.1. non ci sono bovini vaccinati contro la brucellosi;
4.2. tutti gli animali bovini non hanno manifestato sintomi clini- ci della brucellosi da almeno sei mesi;
4.3. tutti gli animali bovini di eta' superiore a 12 mesi;
4.3.1.in occasione di due reazioni di sieroagglutinazione pratica- ta a sei mesi di intervallo hanno dato risultato negativo con un tas- so brucellare inferiore a 30 unita' internazionali agglutinanti per millilitro. La prima reazione di agglutinazione puo' essere sostitui- ta con tre prove dell'anello sul latte (Ring-test), praticate ad in- tervalli di tre mesi, la successiva reazione di agglutinazione in questo caso sara' effettuata almeno sei settimane dopo la terza prova dell'anello;
4.3.2. sono sottoposti annualmente, per determinare l'assenza di brucellosi, a tre prove dell'anello sul latte praticate ad intervalli di almeno tre mesi o a due prove dell'anello sul latte e ad una reazione di agglutinazione praticate ad intervalli di almeno tre mesi.
Se l'applicazione della prova dell'anello e' impossibile, vengono effettuate annualmente due prove con reazione di agglutinazione ad intervallo di sei mesi;
4.4. non sono stati introdotti nell'allevamento animali bovini senza un certificato ufficiale del medico veterinario attestante che questi animali provengono da allevamenti indenni da brucellosi bovina e, se gli animali sono di eta' superiore a 12 mesi, hanno presentato risultato negativo alla prova di reazione di agglutinazione praticata 30 giorni prima della introduzione nell'azienda con un tasso brucellare inferiore a 30 unita' internazionali agglutinanti per millilitro.
III. - SUINI
5. Viene considerato indenne da brucellosi suina un suino che non presenta sintomi clinici di brucellosi e che alla ricerca di reazione di siero-agglutinazione praticata 30 giorni prima del carico, ha dato un tasso brucellare inferiore a 30 unita' internazionali agglutinanti per millilitro e una reazione di fissazione del complemento negativa; l'animale, inoltre, appartiene ad un'azienda indenne da brucellosi nel senso del punto 6.
La reazione di agglutinazione e' praticata soltanto per gli animali il cui peso vivo superi 25 chilogrammi.
6. Viene considerata indenne da brucellosi un'azienda:
6.1. nella quale non sono stati ufficialmente constatati durante un anno casi di brucellosi dei suini o sintomi clinici propri alla brucellosi.
La diagnosi della brucellosi viene stabilita per mezzo di ricerche cliniche, batteriologiche e sierologiche effettuate sotto controllo ufficiale veterinario;
6.2. se e' situata al centro di una zona del raggio di 20 chilo- metri nella quale entro un anno non sono stati ufficialmente constati casi di brucellosi suina;
6.3. nella quale i bovini sono ufficialmente indenni da brucel- losi.
IV. - OVINI E CAPRINI
7 Viene considerato indenne da brucellosi un animale:
71 che proviene da un allevamento ufficialmente indenne come in- dicato al punto 8;
72 che non ha sintomi clinici di brucellosi;
73 se di eta' superiore a 7 mesi ha presentato alla prova di sieroagglutinazione, praticata 30 giorni prima del carico, un titolo inferiore a 30 unita' internazionali per millilitro e una reazione di fissazione del complemento negativa.
8 E' considerato ufficialmente indenne da brucellosi un allevamen- to ovino o caprino nel quale:
81 non si trovano animali della specie ovina o caprina vaccina- ti contro la brucellosi;
82 tutti gli ovini o i caprini sono esenti da manifestazioni cliniche di brucellosi da almeno sei mesi;
83 tutti gli ovini o i caprini di eta' superiore a 7 mesi;
831 hanno presentato, in occasione di due siero-agglutinazioni praticate ufficialmente a sei mesi di intervallo, un titolo brucellare inferiore a 30 unita' internazionali agglutinanti per millilitro;
832 sono controllati annualmente per stabilire l' assenza di brucellosi per mezzo di una siero-agglutinazione.
84 Nessun ovino o caprino e' stato introdotto senza essere scortato da una attestazione di un veterinario ufficiale attestante che gli animali provengono da un allevamento ovino o caprino ufficialmente indenne da brucellosi, e se gli animali sono di eta' superiore a sette mesi, hanno presentato in occasione di una siero-agglutinazione praticata non oltre trenta giorni dalla loro introduzione nell'allevamento, un titolo brucellare inferiore a 30 unita' internazionali agglutinanti per millilitro.
V. - ESAME DEL LATTE NEI RIGUARDI DELLA MASTITE
1. Tutte le analisi del latte devono essere effettuate in labora- tori ufficialmente autorizzati.
2. I campioni del latte vengono prelevati osservando le seguenti condizioni:
2.1 il capezzolo della mammella deve essere disinfettato preven- tivamente con alcool al 70%;
2.2 durante il riempimento le provette devono essere mantenute in posizione inclinata;
2.3 i campioni vengono prelevati all'inizio della mungitura dopo l'eliminazione dei primi getti;
2.4. i campioni vengono prelevati da ciascun capezzolo senza ri- mescolare il latte;
2.5 ciascun campione deve contenere almeno 10 ml. di latte;
2.6 se e' necessaria una sostanza conservante, viene utilizzato l'acido borico allo 0,5%;
2.7 ciascuna provetta deve avere una etichetta con l' indicazio- ne:
2.71 del numero della marca dell'animale;
- della indicazione del quarto mammario;
- della data e dell'ora della mungitura;
2.72 i campioni vengono accompagnati da un documento nel quale sono indicati:
- il proprietario e il suo indirizzo;
- il nome del medico veterinario ufficiale;
- il marchio di identificazione dell'animale;
- lo stadio di lattazione.
3. L'analisi deve essere effettuata 30 giorni prima del carico degli animali e deve comprendere una prova per la diagnosi della mastite e un esame batteriologico secondo metodi adottati ufficialmente nel Paese speditore;
4. L'esame batteriologico del latte relativo alla messa in evidenza e all'identificazione di stafilococchi e streptococchi patogeni viene effettuato solo per gli animali che reagiscono positivamente alla prova per la mastite.
5. L'esame citologico completo viene effettuato per mettere eviden- za l'eventuale stato infiammatorio caratteristico indipendentemente da tutti i sintomi clinici.
Questo stato infiammatorio viene stabilito appena il numero di leucociti, secondo la tecnica di determinazione di Breed, raggiunga un milione di leucociti per millilitro e il rapporto tra mononucleati e polinucleati sia inferiore a 0,5.
ANNESSO B
CAPITOLO I
LE NORME CHE SI IMPONGONO PER I COMBINATI DELLA CARNE (STABILIMENTI PER LA MACELLAZIONE E PER LA LAVORAZIONE DELLE CARNI)
1. I combinati della carne devono possedere:
11 locali per il bestiame le cui dimensioni devono essere sufficienti per la sosta degli animali;
12 locali per la macellazione degli animali che assicurino uno
svolgimento normale delle operazioni. Per la macellazione dei suini e' da prevedere una apposita linea;
13 un locale per lo svuotamento e la pulitura degli stomaci e degli intestini;
14 locali per la lavorazione delle budella e delle trippe;
15 locali per il deposito, la conservazione e la lavorazione dei grassi, delle pelli, delle corna, delle unghie, delle ossa o locali solo per il deposito;
16 locali che si chiudono a chiave destinati rispettivamente ad ospitare animali malati o sospetti di essere malati, alla loro macellazione, al deposito della carne in osservazione e al deposito della carne sequestrata;
17 frigoriferi di adeguata capacita';
18 locali che si chiudono a chiave destinati all'uso esclusivo del servizio veterinario, locali muniti delle apparecchiature necessarie per l'esame trichinoscopico di carcasse suine;
19 spogliatoi, lavabi, docce e latrine a sciacquone. Queste ultime devono essere situate in modo da non comunicare con i locali di lavoro. I lavabi devono essere provvisti di acqua calda e fredda corrente, e di dispositivi per lavare e disinfettare le mani, nonche', di asciugamani da usare una sola volta, o dispositivi elettrici per asciugare le mani. I lavabi devono trovarsi vicino alle latrine;
110. attrezzature e dispositivi che permettano in qualsiasi momento di svolgere efficacemente le operazioni di ispezione veterinario-sanitaria;
111. posti di controllo che permettano di controllare ogni entrata ai combinati della carne e ogni uscita da esso;
1.12. una separazione adeguata tra il settore pulito e quello sporco;
1.13. nei reparti destinati alla lavorazione delle carni:
- pavimenti in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, imputrescibili. I pavimenti devono avere pendenze leggere ed essere muniti di pozzetti con chiusure idrauliche per l'eliminazione del liquame di scolo;
- pareti lisce con un rivestimento o una verniciatura lavabile in tinte chiare, fino all'altezza di almeno 3 m. con angoli e sporgenze smussati.
114. una sufficiente ventilazione e buona eliminazione dei vapori;
1.15. un'illuminazione naturale o artificiale sufficiente che non cambi il colore delle carni;
1.16. un acquedotto che garantisca il rifornimento d'acqua pota- bile sotto pressione in quantita' sufficiente. In via di eccezione si permette l'uso dell'acqua non potabile per la fabbricazione del vapore e per il raffreddamento degli impianti frigoriferi, a condizione pero' che i tubi che portano quest'acqua non si possano utilizzare per altri scopi;
117. un impianto capace di fornire acqua calda in quantita' suf- ficiente;
1.18. le fognature conformi alle norme sanitario-igieniche per l'eliminazione del liquame di scolo;
1.19. nei reparti di lavoro dispositivi destinati per la pulizia, lavaggio e disinfezione delle mani e degli strumenti di lavoro;
1.20. dispositivi che permettano di svolgere le operazioni che seguono lo stordimento sulle carcasse appese. Se lo scuoiamento avviene su supporti metallici, essi devono essere in materiale inalterabile ed avere una altezza sufficiente perche' la carcassa non tocchi il pavimento;
121. una rete di guidovie aeree per le successive lavorazioni delle carni;
122. dispositivi di protezione contro gli insetti e i roditori;
1.23. dispositivi, strumenti e, fra l'altro, recipienti in mate- riale anticorrosivo facilmente lavabile e disinfettabile;
1.24. un deposito di concime conforme alle norme igieniche;
125. un impianto e i rispettivi strumenti per pulire e disinfet- tare i veicoli.
CAPITOLO II
LE NORME CHE S'IMPONGONO AI REPARTI
DI SEZIONAMENTO E DI DISOSSAMENTO
2 I reparti di sezionamento devono possedere:
21. locali per il sezionamento, disossamento e confezionamento nei quali la temperatura dell'aria deve essere non superiore a +12 gradi C durante la lavorazione delle carni;
22 un frigorifero per il collocamento delle carni destinate al sezionamento o sezionate e disossate nel quale la temperatura deve essere mantenuta tra -1,5 gradi C e +10 gradi C;
221 un frigorifero per il collocamento delle carni sezionate e disossate congelate nel quale la temperatura deve essere non superiore a -14 gradi C;
23 un locale appositamente attrezzato che si puo' chiudere a chiave, destinato esclusivamente all'uso del servizio veterinario;
24 spogliatoi, lavabi, docce e latrine a sciacquone. Le latrine devono essere situate in modo da non comunicare con i reparti di lavoro.
I lavabi devono essere riforniti d'acqua calda e fredda corrente, di dispositivi per lavare e disinfettare le mani, nonche' di asciugamani da usare una sola volta o dispositivi elettrici per asciugare le mani. I lavabi devono essere situati vicino alle latrine;
25. nei locali per il sezionamento ed il disossamento;
- pavimenti in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, imputrescibili. I pavimenti devono presentare una lieve pendenza ed essere muniti di pozzetti con chiusure idrauliche per l'eliminazione del liquame di scolo;
- pareti lisce con un rivestimento o una verniciatura lavabile in tinte chiare, fino all'altezza di almeno 2 m. con gli angoli e le sporgenze smussati;
26. sistemi di raffreddamento che assicurino una temperatura a cuore delle carni durante il sezionamento ed il disossamento non superiore ai +7 gradi C;
2.7. una sufficiente ventilazione nei locali per il sezionamento; 2.8 una sufficiente illuminazione naturale o artificiale che non cambi il colore della carne nei locali per il sezionamento;
29. un acquedotto che garantisca il rifornimento esclusivamente d'acqua potabile sotto pressione in quantita' sufficiente;
210 un impianto per il rifornimento d'acqua calda in quantita' sufficiente;
2.11. le fognature conformi alle norme igienico-sanitarie per l'eliminazione del liquame di scolo;
212 nei locali per il sezionamento dispositivi speciali per la pulizia, lavaggio e disinfezione delle mani e degli strumenti di lavoro;
2.13. sistemi di protezione contro gli insetti e i roditori;
214 dispositivi, strumenti e, fra l'altro, tavoli per il sezio- namento, recipienti, trasportatori a nastro e seghe in materiale anticorrosivo facile da pulire, lavabile e disinfettabile.
CAPITOLO III
L'IGIENE DEL PERSONALE, DEI LOCALI
E DELLE ATTREZZATURE NEI COMBINAT DELLA CARNE E
NEI REPARTI PER IL SEZIONAMENTO E IL DISOSSAMENTO
3. Gli abiti di lavoro del personale, i locali e le attrezzature devono rispondere alle esigenze dell'igiene sanitaria:
31. il personale in particolare deve indossare una vestaglia da lavoro pulito e un copricapo che copre i capelli; le persone impegnate alla macellazione degli animali malati o alla lavorazione delle carni di questi animali devono immediatamente dopo il lavoro lavarsi le braccia e le mani accuratamente con l'acqua calda e poi disinfettarle. E' vietato fumare nei reparti di lavoro e nei depositi.
32. i cani, i gatti e gli animali minuti da cortile non si am- mettono nei combinati della carne e nei reparti di sezionamento.
Deve essere garantita una sistematica eliminazione dei roditori, degli insetti e di tutti gli altri parassiti;
33. i materiali e gli strumenti usati per la lavorazione delle carni devono essere sempre mantenuti in buono stato e puliti. Essi devono essere puliti e disinfettati accuratamente alla fine della giornata di lavoro e ogni volta prima di essere usati, nonche' piu' volte nel corso della giornata di lavoro, cosi' come ogni volta che si sporcano o sono in contatto con micro-organismi patogeni.
4 I locali e le attrezzature non si devono usare ad altri scopi all'infuori della lavorazione delle carni. Gli strumenti per il sezionamento e carico e scarico delle carni non devono servire ad altri scopi.
5 Le carni non devono entrare in contatto con il pavimento.
6. L'uso dei mezzi destinati a lavare, dei detergenti,
disinfettanti nonche' antiparassitari non deve alterare la qualita' delle carni e pregiudicarne la salubrita'.
7. Non sono ammesse alla lavorazione e al trasporto delle carni le persone che possono inquinare le carni, e fra l'altro le persone:
71 affette o sospette di essere affette da tifo addominale, paratifo A e B, enterite infettiva (salmonellosi), dissenteria, epatite infettiva, scarlattina, nonche' portatori di agenti delle malattie suindicate;
72 affette o sospette di essere affette da tubercolosi contagiante;
73 affette o sospette di essere affette da malattie contagiose della pelle;
74 persone che si occupano contemporaneamente dei lavori con- nessi alle carni infette;
75 persone che portano medicazioni alle mani, ad eccezione di quelle di materie plastiche che coprono ferite fresche e non infette sulle dita.
8 Ogni persona che si occupa della lavorazione delle carni deve avere un certificato medico che attesti che le e' permesso di compiere questo lavoro. Questo certificato medico deve esser e rinnovato ogni anno e ogni volta quando lo chiede il veterinario ufficiale e deve essere esibito immediatamente su richiesta di quest'ultimo.
ANNESSO C
CAPITOLO I
VISITA VETERINARIO-SANITARIA
PRIMA DELLA MACELLAZIONE
1 Gli animali devono essere sottoposti alla visita prima di essere macellati il giorno stesso del loro arrivo nel combinato della carne.
La visita deve: essere ripetuta immediatamente prima dell' abbatti- mento se gli animali si trovano nel combinato della carne da oltre 24 ore.
2 Il veterinario ufficiale deve procedere alla visita, rispettando tutte le regole veterinario-sanitarie e in condizione di adeguata illuminazione.
3 La visita deve permettere di stabilire:
31 se gli animali sono affetti da una malattia contagiosa per l'uomo o gli animali, se essi presentano dei sintomi o un quadro clinico che danno motivo di sospettare la presenza di tale malattia; 32 se ci sono sintomi di malattie o e di affezioni generali che possono rendere la carne inadatta per il consumo umano.
33 se esistono i segni della stanchezza o dell'eccitazione.
4 Non si possono abbattere gli animali:
41 il cui stato corrisponde ai casi indicati nei precedenti
punti 31 e 3.2;
42 i quali non hanno avuto la possibilita' di riposare per un periodo sufficiente che comunque non deve essere inferiore a quello previsto dai regolamenti in vigore nel Paese esportatore;
43. nei quali e' stata rivelata qualsiasi forma di tubercolosi o che sono stati riconosciuti tubercolotici sulla base della reazione positiva alla prova tubercolina.
CAPITOLO II
IGIENE DELLA MACELLAZIONE, DEL SEZIONAMENTO E DEL DISOSSAMENTO
5 Gli animali introdotti nel locale per la macellazione devono essere abbattuti immediatamente.
6 Il dissanguamento deve essere completo. Il sangue che si prevede di utilizzare a scopi alimentari deve essere raccolto per mezzo di un coltello cavo speciale in un recipiente perfettamente pulito.
7 E' vietato mescolare il sangue a mano. A questo scopo si possono utilizzare solo gli strumenti che corrispondono alle norme igieniche.
8. E' necessario lo scuoiamento immediato e totale delle carcasse degli animali abbattuti. Se le carcasse dei suini non vengono scuoiate devono essere eliminate immediatamente le setole.
L'eviscerazione deve cominciare immediatamente e terminare non piu' tardi di mezz'ora dopo il dissanguamento. I polmoni, il cuore, il fegato, la milza e i linfonodi mediastinici con i rispettivi tessuti circostanti possono essere asportati o lasciati attaccati alla carcassa da connessioni anatomiche. Se gli organi vengono asportati dalla carcassa, essi devono essere muniti di un numero o di altro contrassegno che permetta di stabilire a quale carcassa appartengono.
Cio' riguarda anche la testa, la lingua, il tubo digerente e qualsiasi altra parte della carcassa, necessaria per l'ispezione. Le parti indicate devono rimanere accanto alla carcassa fino alla fine della ispezione sanitaria.
Per tutte le specie di animali i reni devono rimanere attaccati alla carcassa da connessioni anatomiche, ma devono essere liberati dai tessuti adiposi circostanti.
9 E' vietata l' insufflazione delle carni, nonche' usare tessuti per pulirle.
10 Le carcasse dei suini di eta' superiore alle 4 settimane e dei bovini di eta' superiore ai 3 mesi devono essere presentate all'ispezione spaccate in mezzene lungo la colonna vertebrale. Le teste dei suini devono essere tagliate in due longitudinalmente. Ai fini dell'ispezione sanitaria il veterinario ufficiale puo' chiedere di spaccare longitudinalmente la carcassa di ciascun animale.
11 E' vietato procedere al sezionamento della carcassa, asportare e incominciare a lavorare qualsiasi parte della carcassa prima che sia finita l'ispezione sanitaria.
12 Le carni, gli stomaci, gli intestini, le pelli, gli zoccoli, le corna devono essere collocati possibilmente presto nei rispettivi locali.
13 Se il sangue di parecchi animali viene raccolto in un recipiente, tutto il contenuto e di quest'ultimo deve essere escluso dal sangue totale vendibile, se la carne di uno di questi animali e' dichiarata inadatta al consumo umano.
14 Il sezionamento dei quarti e delle mezzene in parti piu' picco- le e' autorizzato soltanto nei reparti di sezionamento.
141 Ad eccezione delle carni sezionate e disossate a caldo, le
carni destinate al sezionamento ed al disossamento devono essere portate dopo l'abbattimento:
- ad una temperatura all'interno dei muscoli non superiore a + 7°C, se lavorate durante 36 ore dopo l'abbattimento;
- ad una temperatura non superiore a + 4°C se lavorate
durante 5 giorni dopo l'abbattimento. Le carni introdotte nei reparti di sezionamento per il confezionamento e l'imballaggio devono essere portate ad una temperatura non superiore a + 1°C.
E' vietato di introdurre nei reparti di sezionamento le carni o i visceri ottenuti da animali macellati da piu' di 5 giorni.
Il sezionamento a caldo e' ammesso, a condizione che il reparto di sezionamento sia annesso al macello, che le carni siano trasportate direttamente dal macello al reparto di sezionamento e che siano immediatamente sezionate e disossate.
142. Le carni e i visceri trasferiti dal macello al reparto di sezionamento devono essere trasportati con mezzi di trasporto che conservano all'interno una temperatura non superiore a + 4°C.
Le carni fresche destinate ai reparti di sezionamento e di disos- samento devono essere collocate immediatamente dopo la loro introduzione nei reparti e fino al momento della loro utilizzazione nei locali di cui al n. 2.2: del cap. II dell'annesso B;
14.3. Ad eccezione del sezionamento e del disossamento a caldo, la temperatura interna delle carni non deve sorpassare nel corso del sezionamento, disossamento ed imballaggio i + 7°C, la
temperatura interna delle viscere i + 3°C.
CAPITOLO III
ISPEZIONE VETERINARIO-SANITARIA
DOPO LA MACELLAZIONE
15. Tutte le parti dell'animale, compreso il sangue, devono essere sottoposte all'ispezione immediatamente dopo la macellazione.
16. L'ispezione sanitaria dopo la macellazione deve includere:
161. l'esame visuale della carcassa;
162. l'esame per palpazione di alcuni organi, fra l'altro, dei polmoni, del fegato, della milza, dell'utero, della mammella e della lingua;
163. l'incisione degli organi e dei linfonodi;
164. le ricerche di alterazioni della consistenza, del colore, dell'odore e, in caso di necessita', del sapore;
165. in caso di necessita' analisi di laboratorio.
17. Il veterinario ufficiale deve esaminare in particolar modo:
171. il colore del sangue, la sua coagulabilita' e l'eventuale
presenza di corpi estranei;
17.2. la testa, il collo, i linfonodi retrofaringei, mandibolari e parotidei (Lnn. retropharyngiales, mandibulares e parotidea), nonche' le tonsille isolando la lingua in modo da permettere di ispezionare accuratamente la cavita' orale e la sua parte posteriore.
Le tonsille devono essere asportate dopo l'ispezione;
17.3. i polmoni, la trachea, l'esofago, i linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifurcationes eparteriales et mediastinales). Le ramificazioni principali bronchiali vanno aperte mediante una incisione longitudinale. In caso di necessita' viene tagliata la trachea. Il polmone va inciso nel suo terzo inferiore perpendicolarmente all'asse generale;
174 il pericardio e il cuore; quest'ultimo deve essere inciso
in direzione longitudinale in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;
175 il diaframma;
176 il fegato, la vescica biliare e i dotti biliari, nonche' i
linfonodi attorno alla vena cava (Lnn. portales);
177 il tratto gastro-intestinale, il mesenterio, i linfonodi
gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici, mesenterici craniales et caudales);
178 la milza;
179. i reni e i linfonodi renali (Lnn. renales), la vescica;
1710 la pleura e il peritoneo;
1711 gli organi genitali nelle vacche l'utero viene inciso
longitudinalmente;
1712 la mammella e i rispettivi linfonodi (Lnn. supramamilaris); nelle vacche la mammella viene aperta con una lunga e profonda incisione fino alle cavita' lattifere (sinus lactiferis);
1713 la regione ombelicale e le articolazioni dei giovani ani-
mali; nei casi dubbi la regione ombelicale viene incisa e le articolazioni vengono disseccate.
I linfonodi sopraindicati devono essere incisi sistematicamente in direzione longitudinale, formando le piu' sottili sezioni possibili.
Nei casi dubbi devono essere incisi allo stesso modo anche i seguenti linfonodi: cervicali superficiali (Lnn. cervicales superficiales), ascellari propri, ascellari della prima costola (Lnn. laxillares propri et primae costae), sternali (Lnn. sternales craniales), cervicali profondi (Lnn. cervicales profundi), costocervicali (Lnn. costocervicales), poplitei (Lnn. poplitei), precrurali (Lnn. subiliaci), ischiatici (Lnn. ischiatici), iliaci e lombali (Lnn. iliaci et lumbales).
Negli ovini e nei caprini il cuore deve essere aperto e i linfo- nodi della testa vanno incisi solo nei casi dubbi.
18 Il veterinario ufficiale deve inoltre compiere sistematicamen- te:
181 le ricerche per individuare l'eventuale presenza di cisti- cerchi;
1811 nei bovini di eta' superiore a sei settimane nella regione della lingua, dei masseteri, dell'esofago, del cuore, del diaframma, della superficie muscolare della carcassa direttamente visibile;
181.2 nei suini, sui muscoli direttamente visibili, fra l'altro in corrispondenza dei muscoli adduttori crurali, addominali e psoas, liberati dai tessuti adiposi, dei pilastri del diaframma dei muscoli intercostali, del cuore, della lingua, della laringe;
18.2. le ricerche per identificare la distomatosi nei bovini, negli ovini e nei caprini.
CAPITOLO IV
BOLLATURA
19. La bollatura deve essere effettuata sotto la responsabilita' del medico veterinario di Stato.
20. Il bollo deve essere di forma circolare, del diametro di 4,5 cm o ovale di misura di cm. 6,5 per 4,5 e contenere le indicazioni nella parte superiore, in maiuscole, il nome del paese speditore: per l'Italia - Repubblica italiana e per l'URSS - URSS;
- al centro
- il numero veterinario del combinato della carne;
- nella parte inferiore la sigla attestante l'avvenuta ispezione veterinaria, usata per l'esportazione delle carni rispettivamente in Italia e nell'URSS.
21. Le carcasse sono bollate con l' inchiostro di metilvioletto conformemente all'indicazione del punto 20.
Le carcasse di peso superiore a 60 chili, devono avere il bollo sulla superficie esterna della coscia, sulla lombata, spalla, costato e pleura.
Le carcasse di peso inferiore a 60 chili, devono avere il bollo sulla spalla e sulla superficie esterna della coscia.
Le lingue e i cuori dei bovini di eta' inferiore a 3 mesi nonche' dei suinetti, degli ovini, dei caprini non devono essere bollati.
22 Le parti della carcassa (ad eccezione del lardo, del grasso, delle code, delle orecchie e delle zampe) ottenute dal sezionamento delle carcasse bollate regolarmente sono bollate con l'inchiostro di metilvioletto o marchiate a fuoco conformemente al punto 20.
Nel caso che il sezionamento della carcassa venga effettuato al di fuori del combinato della carne, le parti della carcassa sono marcate con il bollo portante il numero del laboratorio di sezionamento. I pezzi del lardo dal quale e' stata tolta la cotenna vengono completati in partite etichettate conformemente al punto 23.
23. Per il trasporto delle parti delle carcasse o delle frattaglie, deve essere attaccata al lato esterno dell'imballaggio un'etichetta recante il bollo con le indicazioni relative al punto 20 o rispettivamente 22. L'etichetta deve essere ben visibile e deve essere fissata all'imballaggio in modo che nell'aprirla deve essere necessariamente distrutta.
L'etichetta in aggiunta al bollo veterinario deve contenere le indicazioni seguenti:
- numero della commissione;
- denominazione anatomica delle parti della carcassa e dei sot- toprodotti;
- denominazione della specie animale, da cui le carni provengono;
- peso netto di ciascun imballaggio;
- data dell'imballaggio.
ANNESSO D
CAPITOLO I
DEPOSITO
1 La carne fresca deve essere raffreddata immediatamente dopo l'ispezione sanitaria post-mortem e mantenuta ad una temperatura all' interno dei muscoli non superiore ai + 7°C per le carcasse e le loro parti e ai + 3°C per gli organi interni. Cio' riguarda anche le carni destinate ad essere congelate.
CAPITOLO II
TRASPORTO
2 Le carni devono essere trasportate con mezzi di trasporto piombati costruiti o attrezzati in modo da garantire:
21. una temperatura all'interno dei muscoli compresa tra - 1,5°C e +7 gradi C per le carni refrigerate con osso in carcasse, mezzene, quarti, cosce, spalle e regione dorsolombare;
22. una temperatura all'interno dei muscoli compresa tra -1,5°C e + 2°C per le carni refrigerate con osso in pezzi differenti da quelli menzionati al punto 21., e per le carni refrigerate disossate compresi i visceri;
23. una temperatura all'interno del mezzo di trasporto per le carni congelate non superiore a - 10°C.
3 I mezzi destinati per il trasporto delle carni indicate devono essere conformi alle esigenze seguenti:
31 le loro pareti interne e tutte le altre parti che possono entrare in contatto con le carni devono essere in materiali anticorrosivi, che non possono influire sulle proprieta' organolettiche delle carni, ne' renderle nocive alla salute dell'uomo; dette pareti devono essere lisce, facilmente lavabili e disinfettabili.
3.2. essi devono essere muniti di dispositivi capaci di proteg- gere le carni dagli insetti e dalla polvere e costruiti in modo
da non lasciar passare assolutamente il liquido;
3.3. per il trasporto delle carcasse delle mezzene, dei quarti devono essere muniti di dispositivi per appenderli in materiali anticorrosivi, fissati a una tale altezza che le carni non tocchino il pavimento. Questa disposizione non riguarda le carni congelate chiuse in un imballaggio igienico.
4. I mezzi di trasporto usati per il trasporto delle carni non devono essere usati assolutamente per il trasporto degli animali o dei prodotti che possono alterare o contaminare le carni.
5. Non si puo' trasportare alcun prodotto insieme con le carni. Nel caso che gli stomaci, le teste e le budella siano destinati al trasporto con le carni, detti prodotti possono essere trasportati insieme con le carni se sono imballati, le teste e i piedi inoltre devono essere scottati e depilati.
6. Dopo lo scarico i mezzi di trasporto utilizzati per il trasporto delle carni devono essere puliti e disinfettati.
7. Le carcasse, le mezzene e i quarti devono essere trasportati appesi ad eccezione delle carni congelate. Le carni congelate devono essere trasportate imballate in un doppio involucro, quello interno di mussola o di altro materiale corrispondente, quello esterno di juta o altro materiale corrispondente.
Le altre parti delle carcasse possono essere trasportate appese o, se non appese, imballate. Gli imballaggi devono rispondere alle esigenze dell'igiene. I visceri devono essere trasportati soltanto in imballaggi resistenti, impermeabili ai liquidi e alle sostanze grasse. Questi imballaggi possono essere riutilizzati dopo il lavaggio e la disinfezione.
Le carni disossate, refrigerate e congelate o le carni con osso, in pezzi inferiori al quarto, devono essere imballate con un materiale non colorato, inodore e imputrescibile.
I pezzi di carne impacchettati negli imballaggi individuali vengono posti in scatole di cartone o altro imballaggio igienico. Ciascun imballaggio deve contenere pezzi aventi la stessa base anatomica.
8. Il veterinario ufficiale prima di spedire le carni deve
accertare che i mezzi di trasporto e le condizioni del carico corrispondono alle esigenze di igiene stabilite in questo capitolo.
ANNESSO E
ELENCO A
delle malattie sottoposte alla registrazione obbligatoria
Afta epizootica Aphtae epizooticae
Peste bovina Pestis bovina
Pleuropolmonite contagiosa Pleuropneumonia contagiosa bovum
Esantema vescicolare bovino Dermatitis nodularis
Carbonchio ematico Febris carbunculosa
bacillus antracis)
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Vaiolo degli ovini Variola ovina
Febbre catarrale maligna Febris catarrhalis ovium
degli ovini (Blue Tongue)
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Peste equina Pestis equorum
Morva Malleus
Morbo coitale maligno degli Exantema coitale
equini paralyticum
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Peste suina Pestis suum
Peste africana suina Pestis africana suum
Encefalomielite infettiva Encephalomyelitis enzootica suum
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Peste aviare Pestis avium
Pseudopeste aviare Pseudo pestis avium
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Rabbia Lyssa Rabies
Nota: Le malattie enumerate in questa tabella non sono disposte in ordine alfabetico, ma in quanto possibile, relativamente alla loro importanza epizoologica ed economica. Per facilitare l'uso della tabella, malgrado che alcune delle malattie enumerate possano colpire diverse specie ed anche diversi gruppi di animali, esse sono riunite ed indicate nell'ordine seguente:
- malattie dei grandi ruminanti
- malattie dei piccoli ruminanti
- malattie dei solipedi
- malattie dei suini.
- malattie degli uccelli
- malattie dei carnivori
I gruppi sono divisi l'uno dall'altro con una linea.
CERTIFICATI SANITARI
Parte di provvedimento in formato grafico