072U1116
072U1116
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972 n. 1116)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio, superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 19. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti i seguenti: per l'indirizzo politico-amministrativo: Diritto canonico; Diritto dell'economia; Diritto tributario; Storia delle istituzioni politiche. per l'indirizzo politico sociale: Politica economica e finanziaria; Diritto dell'economia; Diritto tributario; Storia delle istituzioni politiche. per l'indirizzo politico-internazionale: Politica economica finanziaria; Diritto dell'economia. Dopo l'art. 56 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in analisi chimico-cliniche. Statuto della scuola di perfezionamento in analisi chimico-cliniche Art. 57. - E' istituita, presso l'Universita' di Camerino, la scuola di perfezionamento in analisi chimicocliniche, con l'intento di assicurare ai laureati in discipline chimico-biologiche la possibilita' di un perfezionamento nelle materie necessarie ad esercitare la propria attivita' in un laboratorio di analisi cliniche. Art. 58. - La scuola rilascia il diploma di perfezionamento in analisi chimico-cliniche al termine del corso di studi che ha durata biennale. Art. 59. - Alla scuola di perfezionamento possono iscriversi i laureati in scienze biologiche, in chimica, in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche, che abbiano sostenuto nei rispettivi corsi di laurea almeno quattro dei seguenti esami: chimica biologica, fisiologia generale, anatomia umana, esercitazioni di analisi chimica qualitativa o analisi chimico farmaceutica I (an. qual.) o esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica I, esercitazioni di analisi chimica quantitativa o analisi chimico farmaceutica II (analisi quantitativa) o esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica II, igiene o microbiologia, o microbiologia e igiene, chimica analitica. Art. 60. - Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti: 1° Anno: 1) Chimica clinica; 2) Analisi chimico-cliniche I; 3) Elementi di chimica fisica biologica; 4) Patologia generale; 5) Microbiologia con analisi microbiologiche; 6) Organizzazione di laboratorio chimico-clinico. 2° Anno: 1) Analisi chimico-cliniche II; 2) Elementi di calcolo statistico; 3) Istologia; 4) Elementi di immunologia e virologia; 5) Elementi di ematologia ed analisi ematologica; 6) Elementi di diritto e di legislazione. Art. 61. - La scuola e' organizzata dall'universita' presso i laboratori di istologia, chimica biologica, igiene, fisiologia generale e microbiologia e i corsi sono svolti con la collaborazione di studiosi ed esperti invitati per la effettuazione di conferenze, seminari e dimostrazioni. La direzione della scuola e' affidata ad un docente eletto dal consiglio direttivo costituito dai direttori degli istituti ai quali fanno capo i laboratori di cui sopra. Art. 62. - Gli incarichi di insegnamento annuali e biennali sono conferiti dal rettore su proposta del consiglio direttivo della scuola, con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'universita'. Art. 63. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare la tassa di iscrizione annuale di L. 150.000. Art. 64. - Il numero massimo di iscritti alla scuola e' di 60 per ogni anno di corso. Iscrizioni in numero superiore possono essere ammesse eccezionalmente su parere favorevole del consiglio direttivo della scuola. L'ammissione alla scuola e' decisa dal consiglio direttivo sulla base di una valutazione dei titoli. La frequenza e' obbligatoria sia per i corsi che per i laboratori. Art. 65. - La scuola e' finanziata con le quote di iscrizione e attraverso contributi, lasciti o donazioni di enti e di privati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 marzo 1973 Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 109. - VALENTINI
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio, superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 19. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti i seguenti:
per l'indirizzo politico-amministrativo:
Diritto canonico;
Diritto dell'economia;
Diritto tributario;
Storia delle istituzioni politiche.
per l'indirizzo politico sociale:
Politica economica e finanziaria;
Diritto dell'economia;
Diritto tributario;
Storia delle istituzioni politiche.
per l'indirizzo politico-internazionale:
Politica economica finanziaria;
Diritto dell'economia.
Dopo l'art. 56 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in analisi chimico-cliniche.
Statuto della scuola di perfezionamento in analisi chimico-cliniche
Art. 57. - E' istituita, presso l'Universita' di Camerino, la scuola di perfezionamento in analisi chimicocliniche, con l'intento di assicurare ai laureati in discipline chimico-biologiche la possibilita' di un perfezionamento nelle materie necessarie ad esercitare la propria attivita' in un laboratorio di analisi cliniche.
Art. 58. - La scuola rilascia il diploma di perfezionamento in analisi chimico-cliniche al termine del corso di studi che ha durata biennale.
Art. 59. - Alla scuola di perfezionamento possono iscriversi i laureati in scienze biologiche, in chimica, in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche, che abbiano sostenuto nei rispettivi corsi di laurea almeno quattro dei seguenti esami: chimica biologica, fisiologia generale, anatomia umana, esercitazioni di analisi chimica qualitativa o analisi chimico farmaceutica I (an. qual.) o esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica I, esercitazioni di analisi chimica quantitativa o analisi chimico farmaceutica II (analisi quantitativa) o esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica II, igiene o microbiologia, o microbiologia e igiene, chimica analitica.
Art. 60. - Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:
1° Anno:
1) Chimica clinica;
2) Analisi chimico-cliniche I;
3) Elementi di chimica fisica biologica;
4) Patologia generale;
5) Microbiologia con analisi microbiologiche;
6) Organizzazione di laboratorio chimico-clinico.
2° Anno:
1) Analisi chimico-cliniche II;
2) Elementi di calcolo statistico;
3) Istologia;
4) Elementi di immunologia e virologia;
5) Elementi di ematologia ed analisi ematologica;
6) Elementi di diritto e di legislazione.
Art. 61. - La scuola e' organizzata dall'universita' presso i laboratori di istologia, chimica biologica, igiene, fisiologia generale e microbiologia e i corsi sono svolti con la collaborazione di studiosi ed esperti invitati per la effettuazione di conferenze, seminari e dimostrazioni.
La direzione della scuola e' affidata ad un docente eletto dal consiglio direttivo costituito dai direttori degli istituti ai quali fanno capo i laboratori di cui sopra.
Art. 62. - Gli incarichi di insegnamento annuali e biennali sono conferiti dal rettore su proposta del consiglio direttivo della scuola, con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'universita'.
Art. 63. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare la tassa di iscrizione annuale di L. 150.000.
Art. 64. - Il numero massimo di iscritti alla scuola e' di 60 per ogni anno di corso. Iscrizioni in numero superiore possono essere ammesse eccezionalmente su parere favorevole del consiglio direttivo della scuola.
L'ammissione alla scuola e' decisa dal consiglio direttivo sulla base di una valutazione dei titoli.
La frequenza e' obbligatoria sia per i corsi che per i laboratori.
Art. 65. - La scuola e' finanziata con le quote di iscrizione e attraverso contributi, lasciti o donazioni di enti e di privati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 marzo 1973 Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 109. - VALENTINI