075U0262
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Richiamo alle armi di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito e della Marina nell'anno 1975. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 05 maggio 1975 n. 262)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599 , sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica; Visto l' art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 , sulla leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nella Aeronautica; Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370 , sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi; Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248 , concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta:
Art. 1
Nel corso dell'anno 1975 possono essere richiamati alle armi, per aggiornamento ed addestramento, purche' ancora soggetti ad obblighi militari:
sessantotto sottufficiali e ottanta graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e servizi dell'Esercito;
ottantacinque sottufficiali e centotrentaquattro graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialita' del C.E.M.M.
Art. 2
Il Ministro per la difesa stabilira' per ogni arma, servizio, categoria, specialita' e ruolo il numero dei militari da richiamare.
Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata stabiliti dal Ministro per la difesa.
Art. 3
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 maggio 1975 LEONE FORLANI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 giugno 1975 Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 75