Monitoring Gesetzessammlung

071U1347

IT - DPR

071U1347

Determinazione dell'aliquota massima degli assistenti commerciali che possono prestare servizio presso l'Amministrazione centrale degli affari esteri. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1971 n. 1347)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 120, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri; Decreta:

Articolo unico

Il numero degli assistenti commerciali che possono prestare servizio presso l'Amministrazione centrale degli affari esteri non puo' essere superiore al 20% dei posti previsti nell'organico della carriera stessa.
Non sono computati in tale percentuale gli impiegati che seguono i corsi di formazione di cui al primo comma dell'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , nonche' gli impiegati che compiono il periodo di applicazione di cui al comma medesimo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 gennaio 1971 SARAGAT COLOMBO - MORO Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 febbraio 1972 Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 43. - VALENTINI
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