Monitoring Gesetzessammlung

070U0340

IT - DPR

070U0340

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria "Pierotti", con sede in Coreglia Antelminelli. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1970 n. 340)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132 , recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Lucca, in data 18 febbraio 1970, con il quale l'ospedale "Pierotti" di Coreglia Antelminelli, e' stato classificato, ora per allora, "infermeria", a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 ;
Visto il provvedimento del medico provinciale di Lucca, in data 21 febbraio 1969, con il quale si attesta che l'infermeria "Pierotti" di Coreglia Antelminelli non e', allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132 ;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 17 novembre 1898;
Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;
Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'infermeria "Pierotti", con sede in Coreglia Antelminelli (Lucca), di cui alle premesse, e' dichiarata ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e' composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Lucca;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Coreglia Antelminelli;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 17 novembre 1898.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 marzo 1970 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 maggio 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 3. - CARUSO
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