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069U0942

IT - DPR

069U0942

Ripartizione di sei posti di assistente universitario di ruolo. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1969 n. 942)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 , con il quale sono stati complessivamente istituiti per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, settemila posti di assistente ordinario, di cui duemilacinquanta durante l'anno accademico 1966-67, millecinquanta durante l'anno accademico 1967-68 e milleduecento durante l'anno accademico 1968-69; Visto l'art. 15, comma primo, della stessa legge n. 62, concernente la riserva di assegnazione alle cattedre cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio retribuito, di un numero di posti corrispondenti a quello degli assistenti straordinari forniti del prescritto requisito di anzianita'; Visti i decreti presidenziali 1° aprile 1967, n. 343 e 4 luglio 1967, n. 639 , con i quali, per l'anno accademico 1966-67, in applicazione del predetto art. 15, sono stati complessivamente ripartiti fra le cattedre dei vari atenei milleseicentotrentotto posti di assistente riservati, per concorso, agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianita' di servizio; Visto il decreto presidenziale 30 novembre 1967, numero 1348 , con il quale, per l'anno accademico 1967-68, in applicazione della riserva stessa, sono stati ripartiti fra le cattedre dei diversi atenei cinquecentoventuno posti di assistente riservati per concorso, agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianita' di servizio; Visto il decreto presidenziale 29 novembre 1968, n. 1352 , con il quale, per l'anno accademico 1968-69, in applicazione della medesima riserva sono stati ripartiti fra le cattedre dei vari atenei trentadue posti di assistente riservati, per concorso, agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianita' di servizio; Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 15 della legge n. 62, i posti riservati, comunque non coperti debbono essere recuperati e fatti oggetto di una nuova ripartizione; Visti i decreti presidenziali 12 febbraio 1968, n. 344 , 12 marzo 1968, n. 602 , 4 giugno 1968, n. 812 , 5 giugno 1968 n. 821 , 11 dicembre 1968, n. 1331 , 27 maggio 1969, n. 325 e 23 ottobre 1969, n. 919 , con i quali vennero recuperati e nuovamente ripartiti, rispettivamente, ottantaquattro, settantaquattro, quattro, ottantanove, quaranta e ventuno posti di assistente ordinario gia' riservati, per concorso, agli assistenti straordinari; Considerato che, a seguito dei risultati di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari banditi ed espletati per i posti assegnati con i citati decreti presidenziali, altri sei posti non risultano coperti o perche' i relativi concorsi sono andati deserti o perche' non e' seguita la nomina in ruolo dell'idoneo; Visto il citato decreto presidenziale 27 maggio 1969, n. 325 , con il quale, in sede di recupero e di nuova ripartizione di quaranta posti di assistente ordinario gia' riservati, per concorso, agli assistenti straordinari, e' stato provveduto, fra l'altro, al recupero di un posto di assistente ordinaria gia' assegnato alla cattedra di semeiotica medica della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Napoli con decreto presidenziale 1° aprile 1967, n. 343 ; Considerato che le condizioni fissate dal citato ultimo comma dell'art. 15 della legge n. 62 per far luogo si recupero dei posti di assistente, gia' riservati per concorso agli assistenti, straordinari, si verificano, invece, per quello assegnato con lo stesso decreto presidenziale n. 343, del 1° aprile 1967 , alla cattedra di macchine della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Palermo; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

I sei posti di assistente di ruolo, gia' attribuiti alle seguenti cattedre dei sottoindicati atenei, sono recuperati dal contingente riservato:
Numero
dei posti
UNIVERSITA' DI FIRENZE
Facolta' di medicina e chirurgia:
cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali
( D.P.R. 1° aprile 1967, n. 343 )........................ 1
cattedra di medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica ( D.P.R. 29 novembre 1968, n. 1352 )........ 1
UNIVERSITA' DI GENOVA
Facolta' di ingegneria:
cattedra di idraulica ( D.P.R. 1° aprile 1967, n.
343 )................................................... 1
UNIVERSITA' DI LECCE
Facolta' di magistero:
cattedra di filosofia ( D.P.R. 29 novembre 1968, n.
1352 ).................................................. 1
UNIVERSITA' DI MESSINA
Facolta' di medicina e chirurgia:
cattedra di patologia speciale medica e metodologia
clinica ( D.P.R. 30 novembre 1967, n. 1348 )............. 1
UNIVERSITA' DI ROMA
Facolta' di medicina e chirurgia:
cattedra di malattie infettive ( D.P.R. 30 novembre
1967, n. 1348 )......................................... 1

Art. 2

I sei posti di assistente ordinario, come sopra recuperati, vengono ripartiti come segue:
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA
Universita' di Roma:
cattedra di diritto tributario...................... 1
FACOLTA' DI ECONOMIA E COMMERCIO
Universita' di Pavia:
cattedra di diritto commerciale (per il Centro studi
di diritto dell'impresa)............................... 1
FACOLTA' DI SCIENZE STATISTICHE DEMOGRAFICHE
ED ATTUARIALI
Universita' di Roma:
cattedra di contabilita nazionale................... 1
FACOLTA' DI MAGISTERO
Universita' di Messina:
cattedra di lingua e letteratura latina............. 1
FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA
Universita' di Firenze:
cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali 1
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA
cattedra di istituzioni di storia dell'arte......... 1

Art. 3

Il decreto presidenziale in data 27 maggio 1969, n. 325 , citato nelle premesse, e' rettificato nella sola parte relativa al posto recuperato dalla cattedra di semeiotica medica della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Napoli nel senso che uno dei quaranta posti di assistente ordinario di cui all'art. 1 del decreto stesso deve intendersi recuperato dalla cattedra di macchine della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Palermo; anziche' dalla cattedra di semeiotica medica della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Napoli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 novembre 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 dicembre 1969 Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 157. - CARUSO
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