068U1407
068U1407
Norme regolamentari sulla presentazione delle domande della documentazione per l'istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1968 n. 1407)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 , con le successive modificazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Presentazione delle domande
Le domande dei comuni e delle province, ciascuno in rapporto alla propria competenza, per l'istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria, devono essere dirette al Ministero della pubblica istruzione e presentate, nel termine stabilito con ordinanza ministeriale da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale, al provveditore agli studi competente.
L'ordinanza di cui al comma precedente riporta anche l'elenco dei documenti, specificati nel successivo articolo 2, da allegare a ciascuna domanda, e le altre disposizioni opportune.
Le domande devono essere redatte in carta legale e firmate dal sindaco del comune o dal presidente della amministrazione provinciale o dall'assessore da essi delegato.
Art. 2
Documentazione
A ciascuna domanda devono essere allegati:
1) Copia autentica della deliberazione del competente organo collegiale dell'ente relativa all'assunzione degli oneri previsti dalla legge, fornita degli estremi dell'approvazione da parte del competente organo tutorio, fatti salvi i casi in cui, a norma delle disposizioni vigenti, la deliberazione sia divenuta egualmente esecutiva: di tale circostanza deve essere dato atto, nell'eventualita', a margine della deliberazione;
2) Pianta dei locali previsti per l'istituto o scuola, di cui viene chiesta l'istituzione, disegnata e firmata da un tecnico del comune o della provincia a seconda della rispettiva competenza, o da un tecnico da tali enti a cio' incaricato;
3) Certificato del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario attestante la salubrita' dei locali di cui al precedente numero 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 agosto 1968 SARAGAT LEONE - SCAGLIA - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 febbraio 1969 Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 50. - GRECO