068U1398
068U1398
Statuto dell'Istituto dei ciechi F. Cavazza di Bologna (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1968 n. 1398)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il regio decreto 24 giugno 1886, con il quale l'Istituto dei ciechi "Francesco Cavazza", di Bologna, fu eretto in ente morale;
Veduto il regio decreto 14 maggio 1926, n. 786 , con il quale il predetto ente e' stato dichiarato istituto scolastico e posto alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione;
Veduto lo statuto approvato con regio decreto 11 luglio 1941;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto dei ciechi "Francesco Cavazza", di Bologna, approvato con regio decreto 11 luglio 1941, e' sostituito dallo statuto annesso al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 febbraio 1968 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 febbraio 1969 Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 20. - GRECO
Art. 1
Statuto dell'Istituto dei ciechi "F. Cavazza" di Bologna
Art. 1.
L'Istituto dei ciechi "Francesco Cavazza" di Bologna, fondato nel 1881, eretto in ente morale con regio decreto 24 giugno 1886 e dichiarato istituto di istruzione e di educazione con regio decreto 14 marzo 1926, n. 786 , ha lo scopo:
a) di impartire ai giovani ciechi di ambo i sessi l'istruzione musicale e di assistere quelli che frequentano le pubbliche scuole medie, superiori ed universitarie;
b) di promuovere la istituzione di corsi professionali per la specializzazione dei giovani ciechi;
c) di assistere i ciechi adulti ex allievi dell'istituto.
Art. 2
Art. 2.
L'istituto provvede al raggiungimento dei suoi fini con:
1) le rendite patrimoniali;
2) il contributo del Ministero della pubblica istruzione ed i sussidi ordinari di altri enti;
3) le rette degli alunni;
4) sussidi, donazioni, elargizioni di enti e privati.
Art. 3
Art. 3.
L'istituto e' amministrato da un consiglio composto di sette membri designati nel modo seguente:
un componente della famiglia del conte gr. uff. dott. Francesco Cavazza, fondatore dell'istituto, discendente maschio nel grado piu' prossimo, da indicarsi dallo stesso consiglio di amministrazione;
un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
un rappresentante del Ministero dell'interno;
un rappresentante della provincia di Bologna; nominato dal prefetto;
un rappresentante dell'Unione italiana ciechi;
due rappresentanti dei soci, designati dall'assemblea dei soci stessi.
Art. 4
Art. 4.
Il consiglio di amministrazione, nella seduta di insediamento, elegge il presidente ed il vice-presidente. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto. In caso di assenza o di impedimento e' sostituito dal vice presidente.
Il consiglio di amministrazione provvede a tutti gli atti necessari per assicurare il funzionamento e la vita dell'istituto.
I consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
Art. 5
Art. 5.
L'opera del consiglio di amministrazione e' affiancata dalla assemblea dei soci, composta oltreche' di coloro che gia' vi appartengono per diritto acquisito:
a) dai rappresentanti degli enti, societa', istituzioni che abbiano elargito all'istituto una oblazione non inferiore a lire 200.000 (duecentomila);
b) da tutti coloro che abbiano versato una oblazione di almeno L. 100.000 (centomila);
c) da coloro che, in tre anni, abbiano versato oblazioni per un totale di L. 150.000 (centocinquantamila);
d) da coloro che, per benemerenze acquisite, per prestazioni gratuite di opere e collaborazione, siano stati dichiarati benemeriti dal consiglio di amministrazione.
Art. 6
Art. 6.
L'assemblea dei soci si riunisce una volta all'anno in epoca da fissarsi dal consiglio di amministrazione.
In seconda associazione la seduta e' valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
All'assemblea e' demandata:
a) la designazione di due membri componenti del consiglio di amministrazione;
b) l'approvazione della relazione morale del consiglio di amministrazione ed il conto consuntivo dell'ente.
Art. 7
Art. 7.
La misura della retta per la permanenza degli alunni e' fissata di anno in anno dal consiglio di amministrazione.
Le condizioni della ammissione, la permanenza degli alunni e la vita interna dell'istituto sono disciplinate dal regolamento interno.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI