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070U0140

IT - DPR

070U0140

Convenzione tra l'Universita' di Milano e l'amministrazione provinciale di Milano (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1970 n. 140)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 , e successive modificazioni ed integrazioni; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 6 marzo 1969 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Chirurgia d'urgenza" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 febbraio 1970 SARAGAT FERRARI AGGRADI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 aprile 1970 Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 150. - CARUSO

Art. 1

Repertorio n. 383
REPUBBLICA ITALIANA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Convenzione tra l'Universita' degli studi di Milano e la amministrazione provinciale di Milano per l'istituzione presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'ateneo di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della chirurgia d'urgenza.
L'anno millenovecentosessantanove e questo giorno 6 (sei) del mese di marzo in Milano, in una sala del rettorato dell'Universita' degli studi, in via Festa del Perdono, 7, davanti a me dott.ssa Leonilde Magri nata Bellagente, nata a Milano il 15 ottobre 1920 direttore di sezione dell'Universita' degli studi di Milano e come tale delegata con decreto del rettore 20 dicembre 1968, n. 36769, a ricevere, in forma pubblica amministrativa, il presente alto stipulato nell'interesse dell'universita' medesima a norma dell'art. 129 del vigente regolamento universitario, ed alla presenza dei signori:
dott. Maurizio Aureli, funzionario;
rag. Benvenuto Liso, funzionario;
testimoni noti ed idonei a termine di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti:
Da una parte
il prof. Agostino Crosti, nato a Milano il 16 febbraio 1896, domiciliato agli effetti del presente atto presso l'Universita' degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, in rappresentanza della stessa universita' nella veste di delegato con decreto rettorale 8 novembre 1966 a sostituire il rettore nei casi di suo impedimento od assenza ai sensi dell'art. 8 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , il quale interviene alla stipulazione del presente atto giusta la delibera del consiglio di amministrazione adottata nella seduta del 26 febbraio 1969;
Dall'altra
il dott. Erasmo Peracchi, nato a Milano il 19 luglio 1918, delegato dall'amministrazione provinciale di Milano con delibera del consiglio provinciale in data 22 gennaio 1969.
Premesso
che l'ingente sviluppo delle discipline chirurgiche, con particolare riguardo alle malattie traumatologiche comportanti interventi d'urgenza, hanno assunto via via una sempre maggiore rilevanza nella vita sociale moderna ponendo l'esigenza di fornire agli studenti una opportuna preparazione su tali malattie e sulle relative terapie chirurgiche d'urgenza;
che solo con l'istituzione di un apposito insegnamento si possono soddisfare tali esigenze;
che il consiglio provinciale di Milano con sua deliberazione 22 gennaio 1969 ha espresso la volonta' di convenzionare un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della chirurgia d'urgenza;
che le autorita' accademiche hanno deliberato favorevolmente l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinarsi a tale insegnamento;
Tutto cio' premesso
tra l'amministrazione provinciale di Milano, rappresentata dal suo presidente pro-tempore, dott. Erasmo Peracchi e l'Universita' degli studi di Milano, nella persona del prof. Agostino Crosti, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1.
L'amministrazione provinciale di Milano, affinche' presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Milano venga attuato l'insegnamento della chirurgia d'urgenza, s'impegna a versare all'universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 :
a) L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;
b) L. 1.000.000 (un milione) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2

Art. 2.
I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' degli studi di Milano in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3

Art. 3.
Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'amministrazione provinciale di Milano si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1.
Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, l'amministrazione provinciale di Milano si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b).
L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4

Art. 4.
L'Universita' degli studi di Milano per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo destinato all'insegnamento di chirurgia d'urgenza.
L'Universita' degli studi di Milano versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5

Art. 5.
La presente convenzione ha la durata di venti anni dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra destinata all'insegnamento della chirurgia d'urgenza e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6

Art. 6.
La presente convenzione s'intende decaduta:
a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;
b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;
c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.
Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si riterra' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 7

Art. 7.
Il presente atto, essendo stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Milano e' esente da tasse di registro e bollo a norma delle vigenti disposizioni di legge come atto stipulato nell'interesse dello Stato.
Il presente atto, scritto a macchina su carta uso bollo da persona di mia fiducia, viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara ed intelligibile voce, presenti i testi, e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso, conforme alla loro volonta' ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopra indicati ed a me ufficiale rogante.
Erasmo PERACCHI
Agostino CROSTI
Maurizio AURELI, teste
Benvenuto Liso, teste
Leonilde MAGRI BELLAGENTE, ufficiale rogante
Registrato a Milano il 7 marzo 1969 al n. 1181 71/ME, vol. 31.
Esatte L. Gratis.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI
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