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070U0086

IT - DPR

070U0086

Statuto finanziamento opere pubbliche e impianti di pubblica utilita' Sardegna (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1970 n. 86)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ;
Vista la legge 111 marzo 1958, n. 238;
Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna in data 2 e 23 febbraio 1968;
Visto il decreto ministeriale in data 3 gennaio 1969, con il quale il predetto Banco di Sardegna, avente una propria sezione autonoma di credito fondiario, e' stato autorizzato ad istituire una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 238 , sopra citata;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
D'intesa con il Presidente della Regione autonoma della Sardegna;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
E' approvato lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', costituita presso il Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, avente una propria sezione autonoma di credito fondiario, composto di 15 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 febbraio 1970 SARAGAT COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 marzo 1970 Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 15. - CARUSO

Art. 1

BANCO DI SARDEGNA
Statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita'
Art. 1.
Costituzione - Durata - Vigilanza
Ai sensi dell' art. 1 della legge 11 marzo 1958, n. 238 ed in conformita' al decreto del Ministro per il tesoro in data 3 gennaio 1969, e' istituita presso il Banco di Sardegna, con patrimonio proprio e gestione contabile e bilancio separati da quelli dell'istituto, la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita'.
La sezione ha la durata illimitata.
La sezione e' soggetta a vigilanza in conformita' alle norme stabilite nello statuto del Banco.

Art. 2

Art. 2.
Competenza territoriale
La competenza territoriale della sezione si identifica con quella della sezione autonoma di credito fondiario del Banco.

Art. 3

Art. 3
Operazioni
Compito della sezione e' l'erogazione, nel territorio di propria competenza, di mutui a favore degli enti pubblici, dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle societa' dagli stessi enti pubblici costituite, nonche' di imprese di nazionalita' italiana, concessionarie di opere pubbliche o di impianti di pubblica utilita'.
La sezione potra' compiere a favore dei soggetti di cui al precedente comma anche le operazioni che dovessero essere affidate in forza di speciali disposizioni derivanti da leggi dello Stato o della Regione autonoma della Sardegna o da disposizioni dell'organo di vigilanza.
Ove non contrastino col presente statuto sono applicabili alle operazioni della sezione tutte le disposizioni concernenti i mutui fondiari, tra esse comprese le disposizioni relative al regime tributario.

Art. 4

Art. 4.
Condizioni e garanzie dei mutui
I mutui di cui al precedente articolo possono essere compiuti in contanti od in obbligazioni.
I mutui saranno effettuati alle condizioni, con le modalita' e limiti e con le garanzie previsti dalla legge 11 marzo 1958, n. 238 e da altre leggi dello Stato e della Regione autonoma della Sardegna.

Art. 5

Art. 5.
Obbligazioni
L'emissione delle obbligazioni della sezione e' regolata dall' art. 3 della legge 11 marzo 1958, n. 238 e, per quanto in essa non previsto, dalle vigenti norme sul credito fondiario.
L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse non potra' eccedere il limite stabilito dalla legge.
La sezione potra' emettere, in serie speciali, anche obbligazioni in valuta estera mediante collocamento in paesi esteri, con l'osservanza delle norme valutarie vigenti al momento dell'emissione dei titoli.

Art. 6

Art. 6.
Patrimonio
Il patrimonio della sezione e' formato dal fondo di dotazione e dalle riserve.
Il fondo iniziale di dotazione e' stabilito nella misura di L. 300.000.000 conferite dal Banco di Sardegna.
Le riserve sono costituite mediante l'accantonamento di quote di utili in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a norma del successivo art. 13.

Art. 7

Art. 7.
Organi della sezione
La sezione esplica le sue funzioni per mezzo degli stessi organi di amministrazione e di gestione del Banco di Sardegna, in conformita' alle norme stabilite dallo statuto del Banco medesimo, nonche' alle disposizioni particolari di cui agli articoli seguenti.
Il collegio sindacale del Banco di Sardegna esercita anche le funzioni di collegio sindacale della sezione.
Il direttore generale del Banco e' il direttore della sezione.

Art. 8

Art. 8.
Consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione ha in particolare le seguenti attribuzioni:
a) approvare l'ordinamento e le norme regolamentari per le operazioni ed i servizi della sezione;
b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
c) deliberare sul bilancio della sezione e sul riparto degli utili;
d) deliberare, su proposta del direttore e sentito il collegio sindacale, la quota delle spese relative al personale del Banco addetto alla sezione, nonche' delle altre spese generali e di amministrazione che deve fare carico alla sezione medesima;
e) fissare i limiti di competenza del comitato esecutivo e del direttore per le operazioni di mutuo.

Art. 9

Art. 9.
Comitato esecutivo
Il comitato esecutivo ha in particolare le seguenti attribuzioni:
a) nominare, su proposta del direttore, il preposto al servizio della sezione
b) deliberare sulla creazione, emissione e prezzo di collocamento delle obbligazioni;
c) designare i dirigenti dell'organizzazione centrale abilitati a firmare singolarmente i contratti di mutuo e i negozi e atti connessi e conseguenti.

Art. 10

Art. 10.
Organizzazione - Personale
Per l'adempimento dei suoi compiti la sezione si avvale dell'organizzazione centrale e periferica del Banco. Il personale addetto fa parte degli organici del personale del Banco, e ad esso si applicano tutte le disposizioni concernenti il detto personale.
Per lo svolgimento delle operazioni la sezione puo' anche avvalersi di volta in volta di collaboratori esterni.

Art. 11

Art. 11.
Rappresentanza della sezione
Il presidente del consiglio di amministrazione, o in caso di assenza o impedimento, il vice presidente, ha la rappresentanza generale della sezione.

Art. 12

Art. 12.
Facolta' di firma
La facolta' di firma per tutti i negozi, atti, scritti e documenti relativi all'attivita' ordinaria e straordinaria della sezione spetta singolarmente al presidente del consiglio di amministrazione o al direttore, e a coloro che li sostituiscono.
La firma dei contratti di mutuo e di ogni altro negozio e atto connesso e conseguente e' demandata inoltre, singolarmente, al preposto al servizio della sezione, e ai dirigenti dell'organizzazione centrale designati dal comitato esecutivo.
Il preposto al servizio della sezione, o chi lo sostituisce, e' anche autorizzato a firmare singolarmente tutti gli atti, scritti e corrispondenza inerenti all'attivita' della sezione stessa, che non comportino per essa impegni.
Per quant'altro non previsto, la facolta' di firma in nome della sezione e' regolata dalle norme dello statuto del Banco che disciplinano la materia.

Art. 13

Art. 13.
Bilancio - Utili
L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Per la formazione del bilancio e del conto economico della sezione si applicano le norme dello statuto del Banco che regolano la materia.
Il bilancio ed il conto economico saranno approvati unitamente a quelli del Banco.
Gli utili netti di ciascun esercizio saranno destinati come segue:
a) una quota non inferiore al 20% degli utili stessi, per la formazione e l'incremento della riserva ordinaria;
b) una quota fino al 6% dell'importo del fondo di dotazione, al Banco di Sardegna;
c) l'eventuale quota residua per la formazione e l'incremento di un fondo di riserva straordinaria e di fondi di riserva speciali.

Art. 14

Art. 14.
Scioglimento e liquidazione della sezione
In caso di scioglimento e liquidazione della sezione, sara' restituito al Banco l'importo del fondo di dotazione. L'eventuale incremento patrimoniale risultante alla chiusura della liquidazione sara' devoluto ad aumento della riserva ordinaria del Banco medesimo.

Art. 15

Art. 15.
Norme generali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si osserveranno le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore e quelle dello statuto del Banco di Sardegna, in quanto applicabili.
Visto, il Ministro per il tesoro
COLOMBO
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