068U0873
068U0873
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1968 n. 873)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 74. - Al 5° anno del corso di laurea in ingegneria civile (sezione idraulica) l'insegnamento di "complementi di tecnica delle costruzioni" b) e' soppresso e sostituito da quello di "costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti" b).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 17 giugno 1968 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 luglio 1968 Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 36. - GRECO