Monitoring Gesetzessammlung

069U0340

IT - DPR

069U0340

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale del Dono Svizzero, con sede in Formia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1969 n. 340)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132 , recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Latina in data 10 ottobre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale del Dono Svizzero di Formia e' stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1951, n. 482 ;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale del Dono Svizzero, con sede in Formia (Latina), di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e' composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Latina;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Formia;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1951, n. 482 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 1951.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 gennaio 1969 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 luglio 1969 Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 103. - GRECO
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