069U0339
069U0339
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Asiago. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 09 gennaio 1969 n. 339)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132 , recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Vicenza in data 31 agosto 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale civile di Asiago e' stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1960, n. 571 ;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale civile, con sede in Asiago (Vicenza), di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e' composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Vicenza;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Asiago;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1960, n. 571 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 gennaio 1969 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 luglio 1969 Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 98. - GRECO