071U0299
071U0299
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1971 n. 299)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 64. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere e' aggiunto quello di:
"Religioni e filosofie del medio ed estremo oriente".
Art. 65. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia e' aggiunto quello di:
"Religioni e filosofie del medio ed estremo oriente".
Art. 70. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne e' aggiunto quello di: "Religioni e filosofie del medio ed estremo oriente".
Art. 74. - L'ultimo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Per i corsi di laurea in lettere e filosofia, la dissertazione puo' riguardare qualunque materia contemplata nell'ordine degli studi della facolta'. Mentre per gli aspiranti alla laurea in lettere deve trattarsi di materia non filosofica; per gli aspiranti alla laurea in filosofia: puo' trattarsi oltre che di materia filosofica anche di argomento storico. In questo caso la tesi stessa dovra' essere guidata contemporaneamente da un relatore e un correlatore, l'uno docente in materia storica e l'altro filosofica.
Per il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne la dissertazione deve riguardare la lingua e letteratura straniera prescelta dallo studente come quadriennale".
Gli articoli 226 e 227 relativi alla scuola di perfezionamento in "Filologia classica" sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 226. - Alla scuola di perfezionamento in filologia classica possono essere iscritti i laureati in lettere, in filosofia e i laureati in materie letterarie presso la facolta' di magistero.
La scuola di perfezionamento in filologia classica comprende insegnamenti caratterizzanti ed insegnamenti complementari.
Sono insegnamenti caratterizzanti:
Letteratura latina (con esercitazioni);
Letteratura greca (con esercitazioni);
Fitologia greco-latina;
Grammatica greca e latina;
Storia comparata delle lingue classiche.
Sono insegnamenti complementari:
Glottologia:
Storia greca;
Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);
Archeologia e storia dell'arte greca e romana;
Etruscologia ed archeologia italica;
Topografia dell'Italia antica;
Paleontologia;
Storia della filosofia;
Storia della lingua latina;
Storia della lingua greca.
Art. 227. - Per conseguire il diploma gli iscritti alla scuola di perfezionamento in filologia classica dovranno:
a) seguire per un biennio i corsi dell'insegnamento caratterizzante in cui intendono perfezionarsi e superare i due relativi esami annuali;
b) seguire per un biennio, superando annualmente i relativi esami, due altri insegnamenti scelti tra i caratterizzanti e i complementari della scuola, con l'approvazione del consiglio dei professori della scuola; oppure seguire per un biennio un altro insegnamento e per una annualita' due altri insegnamenti del pari scelti fra i caratterizzanti e i complementari, con l'approvazione del consiglio dei professori della scuola, e superare annualmente i relativi esami; oppure seguire per una annualita' quattro altri insegnamenti, scelti con le stesse modalita', e superare i relativi esami;
c) fare una prova scritta di composizione in lingua latina su argomento letterario (sara' consentito l'uso del vocabolario);
d) presentare e discutere una dissertazione scritta avente carattere di originalita' su tema assegnato dal professore dell'insegnamento caratterizzante in cui intendono perfezionarsi.
Le attivita' didattica e di ricerca scientifica della scuola si svolgono presso l'istituto di filologia classica dell'Universita' di Bologna.
La partecipazione degli iscritti e' obbligatoria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 aprile 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 maggio 1971 Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 42. - VALENTINI