065U0799
065U0799
Misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari agli Istituti di credito fondiario ed edilizio. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 01 aprile 1965 n. 799)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 , ed il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472 , nonche' le successive modificazioni ed integrazioni; Visto il proprio decreto 16 aprile 1959, n. 426; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
La misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari agli Istituti di credito fondiario ed edilizio sulle somme dovute e non pagate e' ragguagliata al saggio del mutuo maggiorato di tre punti.
Art. 2
La disposizione di cui all'articolo precedente si applica ai contratti di mutuo stipulati dopo l'emanazione del presente decreto, nonche' a quelli gia' in essere nei quali sia stata espressamente inserita una clausola che consenta all'Istituto mutuante di modificare l'interesse moratorio stabilito.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1 aprile 1965
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 71. - VILLA